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lunedì 5 ottobre 2009

La stima della durata dell'incarico nella perizia di trascrizione e traduzione


È prassi diffusa in pressoché ogni Tribunale italiano, di ricevere gli incarichi per le perizie di trascrizione e/o traduzione a "scatola chiusa", senza cioè aver preventivamente visionato il materiale da trascrivere, non solo dal punto di vista della difficoltà di ascolto e di comprensione delle registrazioni, ma anche dal punto di vista della qualità dei supporti, e della necessità di dover procedere o meno (con l'ausilio di collaboratori esterni o meno, a cui dovranno essere anticipate le fatture) a riversamenti, ripuliture, decodifiche, segnalare la necessità di specifiche perizie foniche, e quant'altro. E a questo si aggiunga il fatto che le pressioni alla riduzione delle spese processuali troppo spesso si sfogano nell'imposizione al perito di tempi non sufficienti a svolgere correttamente il proprio operato, indipendentemente dal fatto che la perizia insufficiente porta ad una dilatazione dei tempi successivi del dibattimento, se non alla impossibilità di giungere ad una verità dibattimentale.
E, in cauda venenum, spesso non si è in grado di convincere Magistrati e parti che molto tempo si perde negli offici acessori: è assai raro che le registrazioni da trascrivere e/o interpretare siano agli atti del processo, e non si debba di conseguenza peregrinare alla loro ricerca.

Sono ancora in giro i nastri Geloso, altro che mp4 ..

Si è quindi costretti a dover richiedere o ad accettare termini per lo svolgimento dell'incarico fondati più sulla impressione del Magistrato e di ciò che a questi è stato riferito, o che sembra di poter dedurre dai brogliacci di intercettazione: poche cose, facile, per poi trovarsi decine di ore di materiale, in linguaggio gergale o addirittura in lingue diverse da quelle annunciate.

Una buona politica di minimo danno, sia per l'economia processuale che per il Perito, è quella di far sempre presente, a verbale, che l'incarico viene accettato senza completa cognizione dell'oggetto di perizia, e dei dati che consentirebbero di esprimere una previsione di tempi, di costi, di collaboratori esterni e di eventuali parti dell'incarico che siano al di fuori delle proprie competenze. Di conseguenza ci si riserva di presentare tempestiva istanza (e la tempestività deve essere reale, è decenza professionale, questa) per tutte le occorrenze, nella ipotesi che possano essere trattate senza contradittorio, prima della successiva udienza.

Il Giudice e le parti richiedono però, giustamente, almeno una indicazione dei tempi necessari ad espletare l'incarico, magari in base alla sola durata delle comunicazioni registrate. La durata dovrebbe essere immediatamente ricavabile dai brogliacci agli atti, se allegati alla richiesta di trascrizione. 

È cioè possibile, dalla sola indicazione della durata delle registrazioni, e da poche altre informazioni sulla loro qualità, dedurre il tempo necessario alla trascrizione e alla eventuale traduzione?


Con molta aprossimazione, si può ipotizzare una stima del tempo minimo necessario a trascrivere una comunicazione di qualità ottimale : va ascoltata una prima volta, vanno evidenziati i segmenti difficoltosi o critici, vanno identificati i soggetti coinvolti nella conversazione; va poi iniziata la trascrizione vera e propria, riascoltando i segmenti critici con la necessaria attenzione ed eventualmente intervenendo (se esiste una specifica autorizzazione del Giudice) con un restauro del segnale (che va a sua volta rigorosamente documentato). Infine, si deve riascoltare per verifica l'intera registrazione, verificando la presenza di elementi di ambiguità.
La traduzione richiede un tempo almeno pari al triplo di quello necessario alla lettura, nel più favorevole dei casi.
In precedenza si era provveduto alla verifica del materiale consegnato, alla sua integrità e qualità tecnica, si erano svolte le sedute di operazioni peritali. Dopo la trascrizione il materiale va allestito per essere degnamente presentato al Giudice (va impaginata e stampata la relazione, e inventariato il materiale da riconsegnare).
Supposto che il trascrittore sia un professionista non occasionale, si deve supporre che abbia già collaudato i suoi flussi di lavoro, in modo da ridurre al minimo i tempi necessari alle operazioni non specifiche (modelli grafici, protocolli di qualità, eccetera).


Nel migliore dei mondi possibili, quindi, non si può presentare al Giudice una trascrizione in un tempo mai inferiore a venti volte la durata della conversazione in esame, tenendo altresì conto che esistono tempi tecnici non riducibili (la stampa, l'impaginazione, le operazioni peritali).


Ogni piccola variazione in peggio nella qualità delle registrazioni, nelle difficoltà linguistiche o lessicali comporta aumenti sensibilissimi nella previsione dei tempi. Una registrazione ambientale dovrebbe, sempre nel migliore dei mondi possibili, essere trascritta in un tempo minimo di quaranta volte la durata della registrazione. Registrazioni di lunga durata dovrebbero essere suddivise in parti che non superano i cinque minuti (oltre i quali l'affaticamento neuropsicologico rende possibile errori).


Nella mia esperienza ho una ambientale di trenta secondi che ha richiesto trenta giorni di ripetuti ascolti e restauri del segnale: sono all'incirca 7200 volte la durata della registrazione.


venerdì 6 febbraio 2009

Perizia e Diritto d'Autore


Certe cose sono spiritosissime oggi, o a digiuno, o in questo luogo, o alle otto, o davanti una bottiglia, o se dette dal Signor Comesichiama, o in un mattino d'estate; ognuna di queste, alla più piccola trasposizione o collocazione inadatta, svanisce nel nulla più assoluto.
[1]
Così Jonathan Swift, nella Favola della Botte (qualcuno, pallido ed assorto, la chiama Favola della Vasca da Bagno), con buona pace di chi crede di poter tagliuzzare frasi altrui qua e là, lavorare un po' di ctrl+c, ctrl+v, aggiungere in calce la propria firma, e dire di aver fatto una perizia.

Una relazione di perizia (o di consulenza, o una traduzione eseguita in ambito tribunalizio) è oggetto di tutela da parte del Diritto d'Autore? Le citazioni all'interno di detti elaborati, sono tutelate, e secondo quali parametri?
Ab ovo. La Perizia, la Consulenza, la Traduzione di un atto a fini giuridici sono atti eminentemente pubblici. In uno Stato di Diritto, sono soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente. E sono a tutti accessibili, perché la Giustizia non è affare privato che si discute in una stanza chiusa, se non per quei casi che la comunità (lo Stato) nel suo stesso interesse decide di limitare.
Non confondiamo lo Stato (noi) con la sua Amministrazione, tra parentesi.

Sono quindi prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati (l'espressione è impropria, ma efficace quantomai) per realizzare opere derivate senza effettuare modifiche e nella stessa forma.
Facendo un riferimento puramente funzionale alla piattaforma Creative Commons, è una licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported :

Al documento perizia/traduzione deve essere sempre attribuita e riconosciuta l'origine (il nome dell'Autore), non può essere oggetto di commercio (la copia deve essere accessibile a tutti gli interessati, integralmente e senza ostacoli, e un terzo non può trarne profitto o venderla come sua), ed ogni citazione (in primis negli atti di confronto dibattimentale, comprese le controdeduzioni, ma anche nelle sentenze e nei provvedimenti del Giudice) deve essere condivisa allo stesso modo, in altro atto, cioè, che sia anch'esso una consulenza, e senza alterazioni e modifiche.

Si cita, non si copia, detta tutta.

[1] Some things are extremely witty to-day, or fasting, or in this place, or at eight o’clock, or over a bottle, or spoke by Mr. Whatdyecall’m, or in a summer’s morning, any of which, by the smallest transposal or misapplication, is utterly annihilate.

domenica 18 gennaio 2009

In un paese lontano..


Molti criminali in Brasile vengono assolti per la carenza di perizie nel processo penale.
La tesi della non colpevolezza, può essere confutata in giudizio con un piccolo insieme di prove materiali (ad esempio, l'esame balistico, la ricerca di tracce di polvere negli abiti degli indagati, riscontro di tracce nel luogo del delitto, eccetera).
In pratica, in molti casi, i testimoni a difesa sono orientati a mentire in dibattimento per creare un falso alibi all'imputato, ostacolando una serena analisi del coacervo probatorio.
I Governi degli Stati [*] sono i principali responsabili per questa situazione che si trascina da decenni. I politici preferiscono acquistarsi automobili piuttosto che investire pesantemente nel sistema di sicurezza sociale.
La criminalità è progredita, mentre la qualità della prova prodotta nell'indagine non è avanzata per l'assenza di investimenti adeguati nel settore della perizia.

[*] il Brasile è una Repubblica Federale, come qualcuno vorrebbe fosse anche l'Italia.

Prof. Lelio Braga Calhau, Observatório da Criminologia, 25 Giugno 2008.

Questo accade in un paese lontano lontano. Non come qui, dove si porta al processo senza perizie, con prove raccolte sommariamente ed inammissibili in dibattimento, dove non si fanno le perizie più elementari (si pensi alla massa dei processi per violazione del diritto d'autore, dai CD contraffatti in giù, nella quasi totalità istruiti in assenza di perizia sul materiale che si dice contraffatto, nonostante siano previste pene detentive paragonabili a reati di ben maggiore allarme sociale). E dove si pretende che il perito possa sopravvivere con un onorario inferiore a quello di un qualsiasi lavavetri da strada.