lunedì 24 dicembre 2018

giovedì 13 dicembre 2018

... se dovete proprio regalare qualcosa, almeno fatelo bene (segue).


Altri suggerimenti per pensieri più o meno articolati per i colleghi.

La fotografia classica, l'argentique come dicono i francesi, è viva e lotta insieme a noi, nonostante il digitale occupi le filiere industriali e i fotofonini, nella vecchia accezione, siano divenuti più che ubiquitari. Non è una questione di ностальгия o di esibizione di capacità tecniche e manuali, ma la pellicola ha tuttora capacità che il digitale, semplicemente, non ha: quello che fa pendere la bilancia da un lato è il workflow complessivo, enormemente più veloce, non una presunta inferiorità di uno rispetto all'altro.
Inoltre , come vedremo brevemente, alcuni materiali connessi sono sempre di estremo interesse per il perito in documenti.

Due riferimenti per la filiera, in Italia, sono i negozi Fotomatica (online), con base in provincia di Treviso, e Ars-Imago (online e fisico, in via Caio Mario a Roma).

Oltre a una vasta scelta di pellicole, nei formati standard 135, 120 e 4x5" oltre alle istantanee Fuji e Polaroid/Impossible, di carte da ingrandimento e materiali per camera oscura, troviamo una vastissima scelta di materiali per archiviazione.
Tra questi ultimi, suggerisco le buste in pergamino di vari formati (oppure quelle in BOPP, biaxially-oriented polypropylene), perfette per la conservazione a norma archivistica dei documenti oggetto d'indagine - sono saldate, prive di colla, acid-free, non rilasciano sostanze che alterano i materiali posti al loro interno, sono resistenti all'abrasione, all'umidità, alla polvere e ai grassi oltre ad alcune piccole cattiverie. Non sono propriamente economiche rispetto alle bustacce di carta che trovate in cartoleria, il che giustifica la scelta come pensierino di fine anno.
Potete trovarle anche su altri canali, cercando ad esempio col vecchio nome commerciale statunitense, Glassine (quelli in immagine sono addirittura d'epoca, li vendono su Etsy) come su Amazon, ma attenzione alle specifiche.



Inoltre, entrambi gli shop hanno in vendita i visori per trasparenze Kaiser (non quelli cinesi da dieci euro), a LED, sottilissimi (meno di un centimetro):


http://www.ars-imago.com/lightboxslimliteled22x16cm-p-11276.html



domenica 9 dicembre 2018

... se dovete proprio regalare qualcosa, almeno fatelo bene (continua).


Un paio di altri titoli.

Sono sempre sensibile al fatto che Pietro Pastena mi affianchi a Locard (pag.270),  ed anche per questo ricordo il Dizionario di Perizie Grafiche, acquistabile direttamente dall'editore o via Amazon (tempi di consegna molto più lunghi):


Ancora ne l'Officina del Diritto di Giuffré segnalo il fascicolo di Nicola Gargano, Guida pratica al Processo Telematico per il CTU, ottimo per sintesi e chiarezza, disponibile su Amazon



La Maison Chocolat Guérin-Boutron è una marca di cioccolato, fondata a Parigi nel 1775 e sopravvissuta sino al secondo dopoguerra (ora pare che il marchio sia stato acquistato e in via di rilancio dal Belgio) - nel 1910 la fabbrica del 19ème arrondissement a Parigi impegava quasi trecento dipendenti.
Forse anche prima di Liebig, Debauve & Gallais o Suchard, Guérin-Boutron regalava insieme alle sue tavolette delle cromolitografie rappresentanti eventi, figure popolari, monumenti, organizzate in serie, non destinate però ad essere raccolte in un album. 
Da metà ottocento alla fine della produzione, le serie prodotte sono state alcune decine, tra cui una sulla Graphologie, formata da ben 84 figurine, rappresentanti ognuna una caratteristica grafica e la sua corrispondente interpretazione.
Alcune sono azzaccatissime dal punto di vista grafico (dal punto di vista grafologico un po' sommarie, ma qui non ci interessa) come l'Hésitation qui di seguito riprodotta.
Le figurine sono facilmente reperibili su eBay (vedi a questo link) a prezzi che difficilmente superano i dieci euro (dipende dallo stato di conservazione, dalla rarità, dalle spese di spedizione) e sono un simpatico pensierino da fare a un collega (occhio, vengono quasi tutte dalla Francia, tenete conto dei tempi di spedizione).


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sabato 8 dicembre 2018

... se dovete proprio regalare qualcosa, almeno fatelo bene.


Di questi giorni, usare il cervello, compiere una scelta razionale, sembra essere un lusso indecente, al limite della perversione. Fatene regalo agli altri, qualora se lo meritino, o a voi stessi - sennò, che schiattino.
Ormai pretendono che io faccia ogni anno una indicazione da variopinto su cosa regalare per le feste di fine anno (ma non mi dicono, poi, se la seguono oppure no); vediamo cosa riesco a fare, stavolta.

Quest'anno sono uscite le nuove edizioni di due manuali classici di scuola anglosassone, il Huber & Headrick e l'Ellen (nordamericano il primo, britannico il secondo), entrambi da CRC Press, con l'aggiunta di nuovi curatori e l'aggiornamento delle trattazioni alla buona tecnica corrente - con alcune discutibili esclusioni.
La prima edizione del manuale di Roy Huber e Tom Headrick risale al 1999, ed è uno dei libri da tavolino del perito grafico (almeno di quelli che non sono nati imparati). La seconda edizione viene ora affidata ad Heidi Harralson e Larry Miller, trasformando in marchio il nome degli autori originali come per i grandi manuali professionali conosciuti nei decenni col solo nome dell'ideatore primo (il Colombo, il Testut, l'Hütte, il Benezit) Un po' rimaneggiato, non c'è più la miriade di rinvii nel testo alla bibliografia, ora concentrata interamente al termine del volume (sono comunque 30 pagine a corpo 8) e non differenziata (in ordine alfabetico per first author); aggiunta una parte sulle firme elettroniche, cancellato il capitolo (il n.80) sulla Grafologia, molte illustrazione in più (ma alcune della precedente edizione non le trovo più ...). Heidi Harralson è nota in Italia per il Developments in Handwriting and Signature Identification in the Digital Age, del 2012 (qui su Amazon, edizione su carta).
L'Huber and Headrick's Handwriting Identification: Facts and Fundamentals è disponibile immediatamente tramite Amazon, sia su carta che nel formato (sconsigliabile per l'uso professionale, secondo il mio parere) Kindle. Sulla pagina vi sono tutte le informazioni bibliografiche ed è possibile accedere a una anteprima dell'indice e dei capitoli.

https://amzn.to/2zNN0X7

L'altro classico, il trattato di David Ellen, Scientific Examination of Documents: Methods and Techniques, arriva nel 2018 alla quarta edizione (la prima è del 1989) anche qui con l'aggiunta di due nuovi curatori, Stephen Day e Christopher Davies, è disponibile immediatamente tramite Amazon, sia su carta che nel discutibile formato Kindle. Sulla pagina vi sono tutte le informazioni bibliografiche ed è possibile accedere a una anteprima dell'indice e dei capitoli.


Sempre in tema di perizia grafica, segnalo il fascicolo Consulenza Tecnica della serie Officina del Diritto della Giuffré, a firma di Antonio d'Arienzo e degli avvocati Areddu e Torreggiani.
Il fascicolo riprende con qualche aggiornamento, sopratutto nella parte procedurale, alcuni precedenti scritti (Sulle Tracce del Killer) di Antonio d'Arienzo ormai introvabili anche nel mercato residuale, tra cui le interessanti considerazioni sul saggio grafico a cieco. Anche questo disponibile da Amazon, su carta.


Infine, è appena uscito per MIT Press il Picturing Science and Engineering di Felice C. Frankel, una interessante guida alla fotografia scientifica, con la descrizione dettagliata di metodi non sempre noti, per quanto semplici. L'Autrice ha a suo carico anche il classico Envisioning Science, ancora in edizione e qualche centinatio di copertine tra Nature, SciAm, TechReview e via a elencare. Anche questo volume è disponibile da Amazon, su carta.

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mercoledì 28 novembre 2018

giovedì 8 novembre 2018

Diritto all'oblio e pubblicazioni tecnico-scientifiche, un aggiornamento


Nell'ultimo Libro del Perito uscito - Elaborato Peritale e Diritto d'Autore - vi sono dei cenni su l'utilizzo delle informazioni sensibili nell'editoria scientifica, applicando il principio enunciato dalla Cassazione nella sentenza n.38747 del 3 Agosto 2017 (integrale qui, PDF: http://tinyurl.com/y9ux8f3q) e analogamente dalla CEDU nella sent. 19 ottobre 2017, ric. n. 71233-13 (integrale qui, PDF: http://tinyurl.com/yces6tq8)
Per la Suprema Corte, esistono  casi in cui è riconosciuto e tutelato il prevalente diritto della collettività a essere informata e aggiornata sui fatti da cui dipende la formazione delle proprie convinzioni, anche se questo comporta un discredito per il titolare di tali diritti. 
La CEDU aggiungeva al principio alcune condizioni pratiche per l'utilizzo, come dell'importanza dei dati come fonte storica o scientifica, la pertinenza e la limitatezza degli stessi, la possibilità di replica da parte dell'interessato.
La successiva Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6919  della Suprema, ribadiva il principio e elencava una serie di cinque condizioni per verificare la prevalenza del diritto di cronaca

1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 
2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle liberta' altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l'immagine; 
3) l'elevato grado di notorieta' del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realta' economica o politica del Paese; 
4) le modalita' impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera (poiche' attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalita' non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, si' da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 
5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico.
 
Gli ermellini non ne sono però integralmente soddisfatti, visto che con l'ordinanza 28084/2018 della III Civile (integrale qui, PDF:
http://tinyurl.com/y7vnp2kf), la questione viene demandata alle Sezioni Unite, perché l'elenco non appare facilmente interpretabile in maniera chiara ed univoca e appare sbilanciato verso la diffusione piuttosto che verso il diritto all'oblio, anche tenendo conto della entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (il GDPR) sulla protezione dei dati con una sua specifica disciplina.
Resta da vedere se verrà riconosciuta l'importanza dell'applicazione alle pubblicazioni tecnico-scientifiche, in funzione delle particolare finalità e  per la specificità del media utlizzato.


https://amzn.to/2JSrUL2
 

lunedì 3 settembre 2018

Il Romanzo dell'Aviazione, finalmente la nuova edizione


Alla fine, nonostante tutto quello che si è frapposto nel mentre, sta per uscire la nuova edizione del Romanzo dell'Aviazione - da Icaro ai Voli Spaziali, di Felice Trojani, nella mia revisione e con le splendide illustrazioni di Francesca Quatraro. Se non si presenteranno altri problemi, il volume dovrebbe essere in vendita intorno a Natale 2018.


La prima edizione del volume, al tempo libro per ragazzi, uscì per Mursia nel 1969, subito seguita dalla seconda dopo aver meritato il premio Soroptimist nel 1970. 
Alcuni libri di mio nonno, Felice Trojani, del quale curo la eredità morale (di materiale v'è ben poco, molto, molto poco, ahimé), sono poi stati ristampati negli anni non più come libri per ragazzi, ma direttamente e senza eccessivo editing nelle collane del mainstream, per lettori cresciuti - se ciò sia demerito dei ragazzi di oggi o della qualità degli scritti, lo decida però il Lettore.
Questa edizione - totalmente rivista, con alcuni capitoli rimasti fuori nella prima edizione (Amelia Earhart) pochi aggiornamenti e le illustrazioni appositamente realizzate da Francesca Quatraro - andrà in vendita su più piattaforme, come si dice oggi, giacché interessa esclusivamente la conservazione della memoria di mio nonno e della sua opera. Il volume su carta costerà piuttosto caro, non riuscendo ad avere economie di scala, e dovrò quindi provvedere ad una edizione elettronica per assicurarne una maggiore diffusione. Appena il volume sarà uscito ne avrete contezza (e listino dei prezzi).

Io sono un libero professionista, non sono un deputato, un portavoce, un portaborse, un funzionario pubblico delle barzellette. I miei conti (e molti debiti altrui) li pago da me, lavorando e guadagnando (per i quattro quinti a vacazione) da solo. A mia insaputa fanno solo fregature, altro che appartamenti e conti in Lussemburgo.
Le pubblicazioni a mio nome (e ne ho più di duecento, secondo l'EPAIS) le ho praticamente sempre finanziate coi miei soldi, anche in ambito universitario (l'abbonamento alle biblioteche dell'ETH e della BL era a mio nome, così per dire), così come tutti gli studi che porto a Congressi, Seminari e lezioni universitarie. E tutto possono dire, fuorché che io non faccia alcuno sforzo di originalità nel mio lavoro.
Questi libri, miei o che provengono dal legato morale degli antenati, sono pressoché tutti editati e pubblicati in proprio, senza sponsor o altre risorse che non la mia cultura e la mia capacità professionale. Scrivere e stampare un libro, specie se si vuol cercare di dire qualcosa di nuovo senza ridursi a un cop'incolla o a un compitino da prima liceo (corrente) da quattr'e mezzo, costa. Costa - tanto -  in fatica fisica e mentale, in tempo, in quattrini.
Dovessi scrivere e pubblicare un libro del genere per un cliente, a suo nome, questi dovrebbe pagarmi tre o quattromila euro di onorario (più IVA e CAP) ed anticiparne all'istante almeno la metà. La giurisprudenza, i libri, gli articoli (quelli buoni), le informazioni storiche e scientifiche non si trovano gratis da zio Gugù - chi fa così è proprio quello che vuole il compitino da quattro e mezzo con il quale sperare di prendere per il culo il Lettore e poi lamentarsi che il lavoro non paga.
Ma poiché scrivo e pubblico per me (e parlo per me, come detto in premessa) e per la conservazione del legato morale degli antenati (in questo caso di mio nonno, Felice Trojani) per il solo piacere di farlo e di condividere conoscenza e che non sono né deputato, né portavoce, né portaborse, né il funzionario pubblico delle barzellette, prima di cominciare a scrivere devo prima, in parole povere, trovare da me le risorse (i quattromila più IVA e CAP) che mi avrebbe dato il Cliente.
Devo cioè trovare lavoro che mi paghi i conti di casa, che mi consenta di mantenermi in vita ed in salute sufficiente a far venire l'itterizia a qualcuno solo per la mia esistenza, i fondi per le spese e il tempo (tanto) per scrivere, editare, pubblicare, promuovere.
L'idea di fare i soldi con i libri, come fermamente crede qualche imbecille analfabeta privo di onore e di cervello, non si pone nemmeno. Il prezzo di vendita dei libri che produco - basta passare tre minuti su Lulu o su Amazon per sincerarsene - è di qualche centesimo al di sopra dei costi imposti dalla distribuzione. Per rientrare delle sole spese dovrei venderne almeno quattro o cinquemila copie a titolo, praticamente più dei lettori che ci sono in Italia, senza contare poi quelli che duplicano e regalano liberamente i PDF e i Kindle (che di solito rilascio SENZA DRM).
Quindi, caro il mio idiota, i soldi non si vedono proprio, sappilo. Non solo: i libri di mio nonno, Felice Trojani, sono promossi da me, a mia cura e spese, anche con la donazione delle copie (che io compro e pago con i miei soldi) che distribuisco alle biblioteche e agli studiosi di mezzo mondo, senza contare l'enorme quantità di informazioni che travaso, gratuitamente e, per quanto consentono le mie forze, a chiunque me le richieda.
Inoltre ed infine, il tempo per scrivere, editare e pubblicare, non mi viene pagato - ma la TASI, la TARSU, l'IVA, l'IRPEF e le fatture dei servizi mi arrivano lo stesso, così come le malattie, le disgrazie, le rotture di coglioni, gli individui molesti e i conti degli altri messi a mio nome.
Quindi, PRIMA si lavora per campare, POI ci si diverte a ricercare e a scrivere. Gratis, sottolineo.
I libri da me curati escono quando sono pronti, punto. Per i lavori da quattro e mezzo, credo che l'idiota di turno sappia abbondantemente provvedere in proprio e senza bisogno della mia consulenza (che oltretutto non intende pagare).


venerdì 20 luglio 2018

La Professione di Perito Grafico, oggi - una occhiata ai dati sinora raccolti, con qualche commento



Da qualche tempo vado raccogliendo dati per una mia ricerca sulla professione di perito grafico. Parto dall'ipotesi che chi legge sappia di cosa stiamo parlando, così mi risparmio sei paragrafi di distinguo sulla definizione.
Le fonti a cui debbo attingere sono però insufficienti, non omogenee, viziate da errori sistematici e di riversamento - oltre che da una quantità enorme di sonore balle. A queste si aggiungono un paio di questionari da me proposti
ai colleghi tramite i social, con i quali ho tentato di fare un po' d'ordine nel marasma matriciale ed avere qualche conferma alla svelta.
Le fonti principali sono gli albi (li chiamano loro così, risparmiatemi il distinguo tra albo ed elenco) dei tribunali e delle camere di commercio, nonché altri elenchi pubblicamente accessibili; da questi sono stati depurati, per quanto possibile, i record con puntatori multipli (in sostanza i soggetti presenti in più elenchi) e dai non più esercenti (sic). L'entrata in vigore del GDPR crea qualche altro problema, non per la norma in sé stessa, ma per alcune interpretazioni da variopinti: qualche Camera di Commercio ha risolto togliendo l'albo dalla consultazione pubblica.


Dopo una fase di sgrezzamento e di filtraggio dei dati disponibili, posso fornire una prima serie di informazioni su coloro che dichiarano di svolgere la professione di perito grafico;  dai dati discendono alcune libere considerazioni, che sono quelle che poi interesseranno veramente, perché da queste dovrebbero generarsi quegli atti tali da garantire la sopravvivenza della professione, intesa anche e sopratutto come la possibilità di poterci campare, con questa.
Ultima avvertenza, questo è un quadro che fornisce ancora orientamenti generali; in alcuni casi è possibile già vedere qualche dato tristemente significativo, oppure intravvedere una qualche distribuzione all’interno di una categoria e suggerire qualche analisi nuova, ma il lavoro è ancora lungo e non è chiaro come lo si potrà portare avanti.

Cominciamo dalle demografiche.


Il 70% dei periti è di sesso femminile - ce lo sapevamo, anche se stavolta si può azzardare una misura. Piuttosto, perché non vi è corrispondenza con la distribuzione di genere nella popolazione generale (in prima approssimazione 50/50)? Un suggerimento può venire dai confronti con le demografiche delle professioni umanistico-psicologiche e dei relativi percorsi di formazione, da cui sembrano provenire la maggior parte dei colleghi.
Meno evidente è il dato complessivo della distribuzione etaria: il 70% dei soggetti ha più di cinquant’anni. Il 12% ha più di 70 anni, contro il 3% degli under 29 e il 17% degli under 39. Dato preoccupante, questo. Nonostante le infornate abbondantissime delle scuole, la professione è vecchiotta, con poco o nullo ricambio - il tutto facendo riferimento alla distribuzione delle età nella popolazione attiva. 

Il dato dovrebbe, tra le altre cose, essere valutato in funzione del, chiamiamolo così, tasso di sopravvivenza nella professione, una misura di quanto si dura in questo ambiente (molto poco, sembrerebbe).


La distribuzione geografica appare seguire il peso dei distretti di Corte d’Appello - più periti dove ci sono più cause utili e maggiore popolazione residente (Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia, Sicilia in distacco, con la Campania e il Piemonte fuori dai primi posti, dato forse anomalo, da verificare); il domicilio professionale segue il domicilio personale.
Quasi il 90% dei colleghi è iscritto agli albi dei tribunali, di solito per entrambi i rami (civile e penale, 70%) con un 30% iscritto ad uno solo di questi con netta prevalenza del civile.
Il 70% è iscritto agli elenchi della CCIAA, curiosamente con la stessa percentuale di quelli che si dichiarano iscritti ad associazioni professionali di settore.
Questi dati andrebbero comunque valutati in confronto con la percentuale di dipendenti della P.A. ai quali è limitato l’esercizio della libera professione, con divieto di iscrizione alla CCIAA, per esempio.


Interessante il livello formativo generale: il 92% ha conseguito un titolo post-diploma, dalla SAF al Dottorato di Ricerca, non ci sono soggetti non diplomati.
La formazione professionale specifica è un campo ancora da indagare, per i dati contraddittori e inconclusivi e per la confusività sistemica dello stesso sistema educativo nazionale.  Ricordo che i dati che ho a disposizione sono per la quasi totalità dichiarati dai soggetti stessi.
Resta da sottolineare che circa un terzo dei colleghi ha una formazione specifica on the field.

Da qui altra dolente nota, il tirocinio, la pratica o come la volete chiamare. 

Solo il 37% dei colleghi dichiara di aver svolto una pratica presso altro professionista prima di esercitare, anche in tribunale.  
Altro argomento da affrontare molto approfonditamente, anche intersecando i dati con quelli che seguono: perché non si fa un tirocinio? Perché ci si crede (o ci si fa credere) imparati appena usciti dal corsetto? E poi, chi rende disponibile un tirocinio on the field, correttamente retribuito e contabilizzato, con l’aria che tira?

E qui cominciamo ad avere qualche risposta: solo un terzo dei colleghi dichiara di svolgere esclusivamente la professione di perito grafico, un altro terzo svolge anche altre attività in qualche modo connesse, l’altro terzo fa tutt’altro (per ingrandire le immagini, cliccateci sopra).
Le informazioni sul reddito prodotto alla professione sono nere: solo il 20% riesce a trarre un reddito sufficiente esclusivamente dalla professione di perito grafico, tutti gli altri devono far altro o lo fanno per sport, come dicono (senza artifizi retorici) in giro - quest'ultimo gruppo coincide con quelli che stanno bene così, per la cronaca.
La questione reddituale verrà affrontata con più calma, anche per la difficoltà ad ottenere i dati necessari, anche sotto la copertura del segreto statistico.



Solo il 40% scarso dei colleghi fa sempre sottoscrivere al cliente un contratto scritto (in questo è compreso l’incarico del magistrato), pressoché corrispondente a chi stila le varie informative sulla privacy. GDPR anyone?
Sul fronte dei pagamenti. l’insoddisfazione è (quasi unanimemente) totale: pagamenti ritardati anche di anni (specie col pubblico), inferiori ad un valore ritenuto anche lontanamente equo, elevato livello di contenzioso giudiziario. Il quasi, ancora una volta, sono quelli che stanno bene così, e non si lamentano, anzi, gli va bene persino l'importo delle vacazioni, fermo al 2002.

L’aggiornamento professionale è per la maggior parte demandato all’acquisto di libri e riviste ed a corsi e seminari (legati però all’obbligo dei CF) oltre che alle liste di discussione.
La spesa è però bassa rispetto a professioni analoghe, per le quali esistano dei dati attendibili - sotto i 600€ l’anno per il 75% dei colleghi, contro i 1200€ dei riferimenti.
Notevole fastidio è registrato verso l’obbligo dei CF e sopratutto verso la forma con cui vengono somministrati, e in questo c’è comunanza con tutte le altre professioni, ordinistiche e non.
Sono fonte di informazioni una percentuale intorno all’8% dei colleghi, tra pubblicazioni (latu sensu) e partecipazione a seminari e discussioni pubbliche contabilizzate.

Altri dati, a venire, forse - anche io sono tra quelli che non ci campano.
Rammento & sottolineo, ancora una volta, che queste sono solo alcune considerazioni preliminari, espresse in forma sommaria e colloquiale.
Ma se le usate, citate la fonte, cortesemente.

martedì 3 luglio 2018

L’obbligo a pagare il CTU grava su tutte le parti del processo a prescindere dal principio della soccombenza


Cassazione ribadisce, ancora una volta, il principio secondo il quale l’obbligo a pagare il CTU grava su tutte le parti del processo a prescindere dal principio della soccombenza.
Questa volta è l'ordinanza n. 17026/2018 della III sezione civile pubblicata il 28 Giugno scorso (il testo lo potete sacricare da qui)
Ripeto anche io, ancora una volta: «in tema di compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ., in quanto quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente»  come recita la sentenza radice, la 5179/2013 (che trovate nel I Libro del Perito)

giovedì 21 giugno 2018

Interruzione feriale, perizia e CTU

Una versione aggiornata al 2022 di questo post è disponibile qui.

La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto processuale che prevede - con la normativa corrente - l'esclusione del periodo tra il 1° Agosto e il 31 Agosto di ogni anno, dal calcolo delle scadenze processuali - in altre parole, il termine per il compimento di una data attività processuale si ferma durante la sospensione, riprendendo alla fine di questa.
La sospensione feriale dei termini processuali è regolata dall'art. 1 della legge 742/1969, novellato dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge 162/2014; questo prevede, appunto, che il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie (i Tribunali), quelle amministrative (TAR), tributarie e militari è sospeso di diritto dal 1° al 31 Agosto di ciascun anno - 31 giorni fissi - e riprende dal 1° Settembre. [sino al decreto Renzi, la sospensione operava dal 1° Agosto al 15 Settembre di ogni anno.]
Il DL 132/2014, nelle dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, aveva la finalità di ridurre il periodo di chiusura della aule giudiziarie in nome di una velocizzazione dei procedimenti e dello smaltimento dell'arretrato.
Grandissima balla, come si può verificare oggi, a quattro anni dal DL. A quando vanno i rinvii? 2020? 2022?
In realtà, lo scopo della sospensione feriale è quello di far godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo (Proposta di legge n. 377 della Camera dei Deputati, presentata dal deputato Giuseppe Alessi [DC] il 3 Settembre 1968, Sospensione dei termini Processuali nel Periodo feriale), non per chiudere i Tribunali (che non chiudono mai) o per allungare le ferie ai Magistrati (che le prendono nella misura prevista dalla Legge, indipendentemente dal periodo feriale).

La sospensione non si applica nei casi elencati dalla Legge, ovvero:
- per la materia penale, quando vi siano imputati in custodia cautelare e in caso di rinuncia alla sospensione da parte dell'imputato o del suo difensore, procedimenti per le indagini preliminari per reati connessi alla criminalità organizzata, quando vi siano imputati detenuti o reati vicini alla prescrizione o che abbiano carattere di urgenza, misure di prevenzione o sequestro di beni, incidenti probatori non rinviabili (articoli 2, 2-bis e 4 della L. 742/1969, art. 91 RD 12/1941, art. 467 cpp).
- per la materia civile, nelle cause per alimenti, procedimenti cautelari, adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in generale, in tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 cpc per la lista completa)
- per la materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Questo, per quanto attiene alla lettera della norma.

Per quanto attiene la interruzione feriale dei termini ex 195 cpc novellato, questi (tutti e tre: invio relazione alle parti, osservazioni delle parti alla relazione, sintetica risposta alle osservazioni e deposito) sono termini processuali e non sostanziali, quindi si applica la sospensione, salve le eccezioni dettagliatamente elencate dalla Legge.
Che siano termini processuali, non vi è più alcun dubbio dopo la novella.

Nella pratica quotidiana, però, anche nel caso dei termini indicati nel formato del 60+30+30 bisognerebbe sempre calcolare le date a calendario e calcolarle con la feriale - le innumere app disponibili funzionano anche via smartphone, quindi potete usarle anche durante l'udienza di incarico.
Se ciò non è possibile, andrebbero registrate a verbale in apertura di operazioni, perché sia ben chiaro a tutti come funziona.
In caso di proroghe, inoltre, non limitarsi alla generica richiesta di "30gg" ma indicare anche il nuovo termine a calendario, e, se del caso indicare che tiene conto della interruzione feriale.
Qualcuno potrà ignorare tali richieste e precisazioni, ma di fronte ad una eventuale istanza dei difensori, che contestano i termini scaduti in feriale, accompagnata dalla abbondante dottrina in tema, non può avere altro esito che una remissione in termini.

Infine, con le penultime novelle, il giudice è tenuto a definire e seguire un calendario definito già prima dell'udienza di comparizione, nel quale è già prevista la finestra per il subprocedimento di CTU: da quello derivano i termini dati un udienza, indipendentemente dalla date o dai giorni - quella che è intoccabile è l'udienza di acquisizione della relazione di CTU, tutto quello che accade prima al giudice interessa solo nella misura in cui non gli salta quell'udienza.

Sulla responsabilità del cassiere ...


Cassazione ritorna (sent. 16178/2018, VI Civile) ancora una volta sulla questione della riconoscibilità della falsa sottoscrizione da parte del cassiere e dell'istituto in generale. 
La sentenza ribadisce quello che è l'indirizzo ormai storicizzato sul tema, ma già circolano massimazioni assai distorte.

La Corte decide in questa sentenza secondo il principo storico: nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, IN BASE ALLE CONOSCENZE DEL BANCARIO MEDIO, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsifìcaz!one, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.
 
Le conoscenze del bancario medio, per l'appunto, non della cieca di Sorrento; il bancario medio deve, sottolineo deve,  avere conoscenze specifiche sulle caratteristiche di sicurezza degli assegni e dei documenti in genere e sui metodi di falsificazione e alterazione più frequenti, nonché sulle procedure da attivare in caso di dubbio (tra l'altre, la più semplice: telefonare al correntista e chiedergli se l'assegno è suo).
La riconoscibilità del falso, cioè, deve tenere conto che il cassiere è un professionista che la legge prescrive essere preparato a tali incombenze.

Invece, ancora una volta, qualcuno cerca di far passare il bancario medio per la quintessenza dell'idiozia, incapace di controllare una firma, di vedere se la matrice è stata grattuggiata o candeggiata, o altri abomini - tale tesi, per inciso, è quella che portano sistematicamente a difesa gli istituti bancari, anche quando hanno, in termini coloriti, torto fradicio.

C'è poi una interpretazione che danno alcuni colleghi, ovvero che il cassiere è un povero scemo, come poveri scemi sono giudici e avvocati, perché solo IL GRAFOLOGO sa - tutti gli altri, puppino.

venerdì 27 aprile 2018

R.E. Amundsen - L'Eroe dei Ghiacci Polari, la nuova edizione

 
È in queste ore nelle librerie (qui per Amazon, iBS, Hoepli - e in qualsiasi libreria fisica, esistono ancora, sapete?) la nuova edizione (2018) del volume R.E. Amundsen - L'Eroe dei Ghiacci Polari, nel novantesimo della scomparsa dell'Eroe nel mare di Barents.


Felice Trojani non pretendeva scriverne una biografia, troppo vasta per essere affrontata in un piccolo volume, ma far conoscere ai giovani chi era l'Uomo che, nel lontano 1928, perse la vita accorrendo al soccorso di naufraghi italiani.
Felice Trojani era uno di questi. 
Era uno dei naufraghi del dirigibile Italia, isolati  nell'accampamento della Tenda Rossa (che rossa mai fu) sul pack; i loro SOS erano stati raccolti ed aeroplani si dirigevano verso di loro.  
Attraverso la radio di Biagi, vennero a sapere che erano in partenza da Tromsø per le Spitsbergen un bimotore francese con a bordo Amundsen, e un trimotore svedese; i naufraghi conoscevano la pericolosità del Mare di Barents e speravano che i due idrovolanti ne avrebbero effettuato la traversata di conserva.

Invece, il 18 Giugno 1928, alle 16:00, il Latham 47, pilotato da Leif Dietrichson e René Guilbaud, con a bordo Roald Amundsen ed i membri dell'equipaggio Emile Valette, Albert Cavelier de Cuverville e Gilbert Brazy partirono da soli da Tromsø, in Norvegia. 
L'ultima trasmissione, "tutto bene", fu effettuata tra le 18:45 e le 18:55, in un punto al di sotto dell'Isola degli Orsi nella cui zona fu successivamente rinvenuto da un peschereccio un frammento di galleggiante appartenente al Latham, ed un serbatoio interno, che sembrava essere stato modificato in modo da servire da galleggiante, suggerendo che almeno un membro dell'equipaggio fosse sopravissuto.


lunedì 16 aprile 2018

Canali di comunicazione, ulteriori

Da oggi, inizio ad utilizzare il mio canale Telegram per segnalare alcune occasioni, in genere volumi fuori edizione ma ancora estremamente preziosi per il nostro lavoro; saranno di solito link diretti ad eBay o a qualche libreria residuale o antiquaria, esterna ai miei siti. 
Io mi limito a segnalare, prestate la massima attenzione alle condizioni di accesso al sito e alle condizioni di vendita, al di fuori delle mie possibilità di controllo.
I singoli post sono preceduti dal titolo Bibliografie-occasioni.


Oltre al canale Telegram, i Libri del Perito vengono ora raccolti su una unica pagina a loro dedicata, con i collegamenti per l'acquisto e alle anteprime degli indici e del contenuto.
Nella stessa pagina sono segnalati anche altri volumi di vario interesse, sempre con i link alle anteprime ed alle varie possibilità di acquisto.
La sezione convegni e seminari inserita nella stessa pagina è ora in allestimento, ne darò notizia quando inizierà a riportare contenuti. 

 




martedì 10 aprile 2018

Presente e Futuro della Criminologia nel Sistema Penale - I Congresso Nazionale AIC


Dal 27 al 29 Aprile 2018 si svolgerà presso la UNINT a Roma il I Congresso Nazionale della Accademia Italiana di Criminologia. Le iscrizioni sono ancora aperte.


 

L'ingresso della UNINT è in via Cristoforo Colombo 200, in Roma (appena passato l'incrocio di via Padre Semeria in direzione EUR, per chi fa il perito) :




Il programma dettagliato del Congresso (in PDF), tutte le informazioni sulla AIC e sulle modalità di iscrizione le trovate sul sito della UNINT.

martedì 9 gennaio 2018

Il Nuovo Anno! Continuiamo ... e le tariffe del TUSG, sempre ferme al 2002?


La Corte Costituzionale, con la Sentenza 192/2015 (Presidente Criscuolo, Redattore Zanon) depositata il 24 Settembre 2015 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia Testo A), come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2014), nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato per le prestazioni rese in regime di gratuito patrocinio sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.
Ancora la Consulta, con la Sentenza n. 178 del 5 luglio 2017, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002.
In sostanza, la Consulta ritiene che il taglio di un terzo dell'onorario a Periti, Consulenti, Interpreti, Traduttori e a tutti gli altri ausiliari, nonché, con la seconda sentenza anche i Consulenti Tecnici di Parte, sia inconstituzionale qualora la decurtazione avvenga su importi delle vacazioni o delle tabelle che non siano stati adeguati all'inflazione (misurata come ISTAT FOI) com previsto dal citato DPR 30 Maggio 2002.
Nemmeno tre giorni dopo la prima sentenza, il sottosegretario al ministero della Giustizia, Cosimo Ferri, in una dichiarazione del 27 Settembre 2015, annunciava che il decreto di aggiornamento delle tariffe dei consulenti tecnici di ufficio era pronto ed era stato inviato al ministero dell'Economia per ottenere i pareri di congruità - l'adeguamento, ha aggiunto, è limitato ai soli indici ISTAT dal 2002 ad oggi (sarebbero stati circa 40 milioni di euro di spesa aggiuntiva).
Ferri aggiunge che verranno ritoccati sia i parametri a percentuale che le vacazioni, ad oggi 8,15 euro LORDI l'una - 4,07€ l'ora LORDE.
Secondo le tabelle ISTAT, supponendo che il governo fissi l'aumento all'ultimo valore noto (Settembre 2017), la vacazione dovrebbe essere incrementata intorno ai 10,26€.

Ma, ad oggi, il governo ed il parlamento nulla hanno fatto. Eppure, le innumere marchette che continuiamo a scoprire tra i 1247 commi delll'ultima Legge di Bilancio non manifestano certo a favore della tesi ristrettezza di bilancio, anzi. Bonus sono stati dati a destra e manca, a piene mani, ancora una volta. Forse non siamo sufficientemente tutelati dal partito trasversale dei cugini che lo fanno a meno, nonostante i propositi, ancora tutti da verificare, delle norme sull'equo compenso ?

Sia la Corte Costituzionale che il governo insistono sul carattere pubblicistico della prestazione. E va bene, non ce l'ha ordinato il dottore di lavorare in Tribunale.
In margine, però dovrebbe, l'illustrissimo governo, imporre che fossero pubblicistiche anche le spese che dobbiamo anticipare, dalla carta ancora irrinunciabile nonostante i processi telematici, al computer, agli strumenti, alla PEC, alla firma elettronica; e magari concedere che anche le imposte che mi vengono richieste avessero una aliquota pubblicistica anziché, come ora, allo stesso livello di una prestazione ordinaria.
Pubblicistico, e va bene, ancora. Ma per fornire una prestazione professionalmente degna, debbo investire in preparazione, strumenti, ricerca, anche a fronte di un impegno che diviene sempre più complesso. E per investire, debbo essere, neanche tanto eufemisticamente, libero dal bisogno : le bollette le debbo pagare, prestazione pubblicistica o no.

Per mantenere la memoria viva, una periodica reiterazione di quanto vado scrivendo dagli anni '80.
I compensi spettanti ai Periti, ai Consulenti Tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, sono regolati dalla Legge 8 Luglio 1980, n. 319, e per l'aggiornamento degli importi dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002, oggi ricompresi nel Testo Unico delle  Spese di Giustizia (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,  D.P.R. 115/2002, con modifiche che arrivano sino alla L. 7 aprile 2017, n. 47)

Gli importi delle prestazioni sono quindi fermi dal 2002, quasi sedici anni.
 
Eppure, l'articolo 54 del TUSG, recita: (Adeguamento periodico degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Non ripetiamo ancora una volta il disagio ad essere pagati meno del marginale che sporca i vetri delle automobili al semaforo davanti la Procura, degli enormi rischi che si stanno materializzando come conseguenza dell'espulsione dei professionisti qualificati dal circuito giudiziario, impossibilitati a sopravvivere in tali condizioni, sostituiti da volenterosi privi delle capacità operative minime,cui si aggiungono i rischi di corruzione che inevitabilmente appaiono quando si associano pagamenti indegni alle professionalità inadeguate - altrimenti qualcuno dice che siamo bravi solo a lamentarci.
 

lunedì 8 gennaio 2018

Il Nuovo Anno ! Cominciamo ... e gli Albi Telematici CT e Periti, che fine hanno fatto?


Cominciamo, e cominciamo a lamentarci.
Il 31 Dicembre 2016 scadeva il termine per l'emissione del regolamento per l'albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita. Ora abbiamo superato anche il 31 Dicembre 2017.
Per ricordarvi cos'era, vi rinvio ancora una volta al post del 14 Marzo 2016, riportato di seguito a questa prima nota.
Il problema è che del regolamento in questione, ad oggi, dopo quasi due anni (il termine originario era il 21 Febbraio 2016) non si sa ancora NULLA, ma proprio NULLA, né è stata inserita una ulteriore scadenza, com'era da attendersi, tra i 1247 commi del decretone milleproroghe 2017. A questo punto, dobbiamo credere che se ne siano definitivamente dimenticati (e non sarebbe la prima delega che il governo Renzi e la sua xerocopia fanno scadere e finire nel nulla).
Dalla data di pubblicazione SUL SITO del ministero (e NON sulla Gazzetta Ufficiale) ci saranno 90 giorni per reinscriversi agli albi nelle modalità che il regolamento in questione deve definire (e che NESSUNO ancora ha visto, ovviamente).
Il silenzio, oltre che dalle associazioni,  è rotto solo dall'annuncio della sperimentazione del progetto AlboWEB della regione Umbria e della Corte d'Appello di Perugia, utilizzando i fondi dell'Agenda Digitale - il progetto AlboWEB svolge proprio le funzioni previste dal DL 179/2012, ma resta il dubbio di cosa accadrà se e quando arriverà il regolamento ministeriale e questo fosse incompatibile con il progetto umbro (non sarebbe nemmeno questa una prima volta ...).


 

Il decreto milleproroghe 2015 ha spostato al 31 Dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento istituito nel DL 179/2012, art. 16 novies Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, termine precedentemente fissato al 21 Febbraio scorso.
Dal momento della emanazione del regolamento, decorreranno i 90 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero, per l'obbligo di re-iscrizione telematica di coloro che risultano già iscritti - a quanto pare, versando nuovamente i 168€ di diritti per ogni albo, ovviamente se non saranno incidentalmente aumentati. Per i nuovi iscritti una modalità o l'altra non dovrebbero far gran differenza.
La norma è - more solito - oscura ed ambigua, ma la lettura evidenzia la perentorietà del termine di Legge, quindi l'obbligo di reiscrizione per chi risulta già negli elenchi interessati, con modalità però ancora ignote. 
Il concetto di riversamento dei dati sembra essere sconosciuto al Legislatore, a meno che questi non abbia ritenuto di provvedere alla revisione periodica degli elenchi con tale, astrusa, modalità.
Allego, per completezza e chiarezza il testo del citato art. 16 novies, nella forma originaria firmata dal governo Monti:


16-novies

Modalita'  informatiche  per  le  domande di iscrizione  e  per  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti  tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale,  dell'elenco  dei  soggetti specializzati per la custodia e  la  vendita  dei  beni  pignorati  e dell'elenco  dei professionisti  disponibili  a provvedere alle operazioni di vendita


  1. Le domande  di  iscrizione  all'albo  dei consulenti  tecnici  di cui  agli  articoli  13  e  seguenti   delle disposizioni  per l'attuazione  del  codice  di  procedura   civile,all'elenco  dei soggetti   specializzati   previsto   dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei  periti  presso il tribunale, di cui agli articoli  67  e  seguenti  delle  norme  di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a  cura  di coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche  di  cui  al  comma  5.  Con  le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

  2. Le disposizioni di cui  al  comma 1  si  applicano anche  alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione  negli  elenchi  dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

  3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi  di  cui  al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti  o altre  somme  a  qualsiasi  titolo,  il  versamento   è   effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero  con  carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento  con moneta elettronica disponibili nel circuito  bancario  o  postale,  a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29  dicembre  2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della  normativa,  anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

  4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1  e  2  sono  formati  a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del  presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al  comma
5. L'accesso  ai  dati  contenuti  negli  albi  e  negli  elenchi è
consentito ai magistrati e al personale  delle  cancellerie  e  delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia  ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,  terzo  comma,  delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  la disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli elenchi previsti dagli articoli  169-ter  e  179-ter  delle  medesime disposizioni.

  5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente  articolo  sono  effettuate  in  conformità  alle specifiche  tecniche  stabilite  dal  responsabile  per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo  2005, n.82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  Italiana  e  sul  sito internet del Ministero della giustizia.

  6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia  delle  specifiche  tecniche  previste  dal comma 5.

  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto  di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi,  inseriscono i propri  dati,  con  modalita'  telematiche e in  conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del  Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.