domenica 7 agosto 2022

Interruzione feriale, perizia e CTU - aggiornamento 2022

Questo è un post originariamente pubblicato nel Giugno del 2018, ed è tra quelli con il maggiore numero di accessi (solo nei primi giorni di Agosto 2022, quasi trecento contatti) - è quindi presumibile che sia un argomento di notevole e contigente interesse, anche in considerazione della confusività che gli stessi giudici introducono continuamente.

Lo ripropongo, con minimi aggiornamenti, giacché la sostanza del problema è rimasta invariata.

La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto processuale che prevede - con la normativa attuale - l'esclusione del periodo tra il 1° Agosto e il 31 Agosto di ogni anno, dal calcolo delle scadenze processuali - in altre parole, il termine per il compimento di una data attività processuale si ferma durante la sospensione, riprendendo alla fine di questa.
La sospensione feriale dei termini processuali è regolata dall'art. 1 della legge 742/1969, novellato dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge 162/2014; questo prevede, appunto, che il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie (i Tribunali), quelle amministrative (TAR), tributarie e militari è sospeso di diritto dal 1° al 31 Agosto di ciascun anno - 31 giorni fissi - e riprende dal 1° Settembre. [sino al decreto Renzi, la sospensione operava dal 1° Agosto al 15 Settembre di ogni anno.]


Il DL 132/2014, nelle dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, aveva la finalità di ridurre il periodo di chiusura della aule giudiziarie in nome di una velocizzazione dei procedimenti e dello smaltimento dell'arretrato.
Grandissima balla, come si ben può verificare oggi, a otto anni dal DL. A quando vanno i rinvii? 2024? 2025? La riforma Cartabia ritorna sullo stesso problema, al grido di lo vuole l'Europa, ma le belle intenzioni sembrano sciogliersi (ancora una volta) in putredine [1], con un ulteriore passo verso il processo McDonald's.


In realtà, lo scopo della sospensione feriale è quello di far godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo (Proposta di legge n. 377 della Camera dei Deputati, presentata dal deputato Giuseppe Alessi [DC] il 3 Settembre 1968, Sospensione dei termini Processuali nel Periodo feriale), non per chiudere i Tribunali (che non chiudono mai) o per allungare le ferie ai Magistrati (che le prendono nella misura prevista dalla Legge, indipendentemente dal periodo feriale).
Credere che la riduzione del periodo feriale porti una riduzione del tempi della Giustizia, è quindi una idea, per così dire, da variopinti.

La sospensione non si applica nei casi elencati dalla Legge, ovvero:
- per la materia penale, quando vi siano imputati in custodia cautelare e in caso di rinuncia alla sospensione da parte dell'imputato o del suo difensore, procedimenti per le indagini preliminari per reati connessi alla criminalità organizzata, quando vi siano imputati detenuti o reati vicini alla prescrizione o che abbiano carattere di urgenza, misure di prevenzione o sequestro di beni, incidenti probatori non rinviabili (articoli 2, 2-bis e 4 della L. 742/1969, art. 91 RD 12/1941, art. 467 cpp).
- per la materia civile, nelle cause per alimenti, procedimenti cautelari, adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in generale, in tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 cpc per la lista completa)

- per la materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Questo, per quanto attiene alla lettera della norma.

Per quanto attiene la interruzione feriale dei termini ex 195 cpc novellato, questi (tutti e tre: invio relazione alle parti, osservazioni delle parti alla relazione, sintetica risposta alle osservazioni e deposito) sono termini processuali e non sostanziali, quindi si applica la sospensione, salve le eccezioni dettagliatamente elencate dalla Legge.
Che siano termini processuali, non vi è più alcun dubbio dopo la novella e si espressa incidentalmente e più volte anche la Suprema Corte.

Nella pratica quotidiana, però, anche nel caso dei termini indicati nel formato del 60+30+30 bisognerebbe sempre calcolare le date a calendario e calcolarle con la feriale - le innumere app disponibili funzionano anche via smartphone, quindi potrete usarle anche durante l'udienza di incarico.
Se ciò non è possibile, andrebbero registrate a verbale in apertura di operazioni, perché sia ben chiaro a tutti come funziona.
In caso di proroghe, inoltre, sarebbe particolarmente opportuno non limitarsi alla generica richiesta di "30gg" ma indicare anche il nuovo termine a calendario, e, se del caso indicare che tiene conto della interruzione feriale.
Qualcuno potrà ignorare tali richieste e precisazioni, ma di fronte ad una eventuale istanza dei difensori, che contestano i termini scaduti in feriale, sostenuta dalla abbondante dottrina in tema, non si potrà avere altro esito che una remissione in termini.
Qualche dubbio è affiorato proprio quest'anno con il 31 Luglio 2022 che cade di Domenica, con il dubbio quindi che il termine vada spostato al giorno feriale successivo, quest'anno il Lunedì 1° Agosto, che però sarebbe l'inizio della feriale - quindi, si deposita di Domenica o si deposita di Lunedì, oppure, ancora si deposita il 1° Settembre ? Per i termini della CTU ex 195 cpc probabilmente prevale il fatto che nel processo civile vale il deposito telematico, che secondo parte della dottrina è effettuabile anche nelle giornate di chiusura della cancelleria (non solo i festivi, nota bene), mentre un'altra parte rimane invece ancorata alle tradizioni della carta anche in piena informatizzazione - altra prova della utilità della verifica del calendario già in sede di udienza di incarico (o almeno quel che ne resta, dopo il giuramento telematico ormai istituzionalizzato), quando è possibile responsabilizzare il magistrato della decisione, in contraddittorio con le parti.

Infine, con le penultime novelle, il giudice è tenuto a definire e seguire un calendario definito già prima dell'udienza di comparizione, nel quale è già prevista la finestra per il subprocedimento di CTU: da quello derivano i termini dati un udienza, indipendentemente dalla date o dai giorni - quella che è intoccabile è l'udienza di acquisizione della relazione di CTU, tutto quello che accade prima al giudice interessa solo nella misura in cui non gli salta quell'udienza.
 
[1]  ... devono i sogni sciogliersi in putredine.
Gabriele D'Annunzio - Elegie romane (1891), II - Villa Chigi, 102

 

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