giovedì 11 agosto 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - 1 [art. 193 c.p.c.]


   Con queste note, iniziano gli annunciati commenti ai testi dei Decreti Legislativi per le riforme dei Codici di Rito, civile e penale, resi pubblici nei giorni scorsi.

  Ricordo e sottolineo, che i testi definitivi, che entreranno effettivamente in vigore, saranno solo ed esclusivamente quelli che verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, probabilmente a fine anno o nel 2023.

   Le modifiche ai Codici di Rito sono redatte a partire dal quadro stabilito dalle Leggi approvate dal Parlamento ed entrate in vigore alla fine dello scorso anno, di cui ho già discusso nei miei seminari sui Nuovi Codici di Rito (per Periti) - i filmati on demand sono ancora disponibili per chi sia interessato - e il decreto delegato non può deviare da tali indirizzi.

   Questa prima nota illustra le modifiche (annunciate, come detto, nella Legge 206/2021, comma 17, lett. n) alle modalità di Giuramento del Consulente Tecnico di Ufficio, modificando l’art 193 del cpc.

   La relazione del ministero, che accompagna lo schema di decreto, parla di soppressione di alcune udienze allo scopo di guadagnare tempo, come appunto quella per il giuramento del CTU, oltre all’udienza di p.c.

   Il criterio di delega viene attuato con l’aggiunta di un comma all’articolo 193 cpc, nel quale si concede la possibilità [non l’obbligo, nota bene] al giudice di sostituire (sic) l’udienza di comparizione del CTU nominato per il giuramento con la assegnazione di un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma dello stesso articolo; con il medesimo provvedimento il giudice fissa anche i tre termini previsti dall’articolo 195cpc, III comma (trasmissione della relazione dal consulente alle parti, trasmissione al consulente delle eventuali osservazioni delle parti e deposito in cancelleria della relazione, delle osservazioni delle parti e della sintetica valutazione sulle stesse).

   Il dispositivo dell’art. 193 Codice di procedura civile, Giuramento del consulente [Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III] verrebbe quindi così modificato (in corsivo la novella, il secondo comma):

  All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità [19 disp. att.]
   In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195, terzo comma.

   Il c.d. Giuramento via PEC del CTU faceva parte delle disposizioni emergenziali entrate in vigore durante la pandemia da COVID-19, ed è stato trattato nella mia relazione Le Operazioni Peritali in Remoto presentata all'XI Convegno Nazionale di Grafologia Forense, di Mesagne 2020 ed in alcuni seminari formativi dello stesso anno, tra cui quello organizzato da AGI Lazio.

   I numerosi problemi che sorgono con la sostituzione dell’udienza di giuramento del CTU con il semplice invio di una dichiarazione firmata digitalmente dal consulente nominato sono noti e sono stati descritti in tali occasioni, e non ci si ritorna - della relazione di Mesagne è in corso l’editing e l’aggiornamento per la pubblicazione sulla rivista Perizie su Scritture, ma qui indico un estratto (non definitivo) della parte che tratta l'argomento del giuramento non presenziale del CTU, in PDF. 

 


 

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