Ricordo e sottolineo, ancora, che i testi definitivi, che entreranno effettivamente in vigore, saranno solo ed esclusivamente quelli che verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, probabilmente a fine anno o nel 2023.
Le modifiche ai Codici di Rito sono redatte a partire dal quadro stabilito dalle Leggi approvate dal Parlamento ed entrate in vigore alla fine dello scorso anno, di cui ho già discusso nei miei seminari sui Nuovi Codici di Rito (per Periti) - i filmati on demand sono ancora disponibili per chi sia interessato e il decreto delegato non può deviare da tali indirizzi.
La legge delega, al comma 11, lettera c) dello sterminato Articolo 1, dispone che si deve prevedere, ai fini dell’esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l’udienza fissata per l’esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell’indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione.
Viene cioè finalmente codificato il deposito preventivo rispetto all'udienza di discussione delle perizie e delle consulenze tecniche in modo di permettere la realizzazione di un contraddittorio adeguatamente informato sulla prova scientifica (dice la relazione illustrativa) ovvero dell’apporto conoscitivo fornito dalla perizia (dico io).
La novella viene implementata come modifica dell’Art. 501 - Esame dei periti e dei consulenti tecnici - del Codice di Procedura Penale, con le aggiunte (comma 1-bis e 1-ter) e modifiche al comma 2 qui evidenziate in corsivo:
1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.
1.bis Almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell’articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l’eventuale relazione scritta del consulente.
1-ter Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l’esame di un consulente tecnico deposita l’eventuale relazione almeno sette giorni prima l’udienza fissata per quell’esame.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisiti anche di ufficio.
Viene quindi istituzionalizzata una prassi già in uso in molte sezioni, ma con un risvolto pratico che potrebbe vanificarne (come del resto già avviene quando già applicata) ogni beneficio: in un processo esclusivamente cartaceo, in una situazione di carestia di mezzi e di persone, la relazione di perizia depositata viene inguattata (usando il termine corrente, estremamente efficace) dal magistrato, togliendola dalla disponibilità della cancelleria che quindi non sarà in grado di effettuare le copie richieste dalle parti entro l’udienza di discussione, rendendo impossibile il contraddittorio adeguatamente informato che viene auspicato nella relazione di accompagnamento alla bozza di decreto delegato.
Quindi, o si provvede a una norma che impone il deposito della relazione su supporto informatico (disco ottico), adeguatamente certificata, insieme al documento cartaceo, ovvero si anticipa in una forma o nell’altra l’introduzione del deposito telematico - ricordo in margine che il deposito telematico nel procedimento penale è gravemente ostacolato anche dall’obbligo del versamento dei diritti, impedendo che sia il perito a trasmettere, via PEC ad esempio, la relazione alle parti, nella persona dei difensori.
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