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sabato 1 giugno 2013

Chiarimenti ...


Era già noto il disposto dell'art. 29 del DM 30 Maggio 2002 : Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. La norma vale per tutti i percorsi di giudizio, civile, penale, lavoro, ed è considerata richiamata implicitamente all'interno del TUSG.

Sostanzialmente, quello che vi vien pagato, comprende tutte le udienze, per tutti i gradi di giudizio alle quali sarete chiamati a comparire, tutti i chiarimenti, tutte le risposte.
Il fatto che si venga chiamati a testimoniare, magari dieci anni dopo, con un preavviso di dieci ore (dalla sera alle ore di rito mattutine), senza nemmeno sapere su che cosa, perché magari è cambiato il nome degli attori o degli imputati, qui non rileva.
Se conteggiamo le ore passate in udienza (o ad attenderla), i poco meno di due euro netti l'ora che ci vengono liquidati, si riducono ulteriormente. Ma di questo, nessun governo della Repubblica, dal 2005 in poi, alla scadenza del primo adeguamento triennale all'indice ISTAT (articolo 54 del TUSG), se ne è interessato, neppure nella conseguente espulsione dei professionisti qualificati dal circuito, neppure nell'incremento del rischio di corrutibilità, anzi.

Nell'onorario, quindi, andrebbe inclusa anche l'attività dei chiarimenti in sede civile, anche nei casi residuali seguenti all'applicazione dell'art. 195 CPC novellato, che anzi previlegia il confronto diretto in udienza tra il CTU e i rappresentanti delle parti, escludendo in maniera forte anche l'ecezionalità dei chiarimenti scritti (che venivano concessi nel caso di risposte ritenute complesse e non esauribili oralmente). 
 
Sulla questione del pagamento dei chiarimenti ripropongo una sentenza della III Sezione della Suprema Corte, la 4655 del 20 Marzo 2006: nella liquidazione del compenso al C.T.U. i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, che è l'oggetto della consulenza. Sono, infatti, una attività complementare, integrativa e necessaria, che il C.T.U. è tenuto a svolgere qualora gli venga richiesto (il che normalmente accade quando la relazione depositata non viene ritenuta esaustiva), e quindi per  detta attività, non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica.

Nella lettera della motivazione : [...] il mancato riconosci­mento di un compenso separato per i chiarimenti non è dipeso né dall'entità del compenso liquidato per la consulenza espletata, né da una valutazione di non esaustività di tale consulenza, ma dall'avere il Tribu­nale correttamente considerato, come si desume dalla motivazione del provvedimento impugnato, che i chiari­menti non costituiscono un'attività ulteriore ed estra­nea rispetto a quella già espletata e remunerata, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il C.T.U. è tenuto tutte le volte in cui ne faccia richiesta la parte interessata, il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva.
In parole povere e volutamente faziose, è il Consulente ad essere in colpa per non essersi fatto capire,  non le parti per non aver voluto capire, anche se gli orientamenti interni ai Tribunali indirizzano i Magistrati a prediligere quei professionisti capaci di mediare tra le divergenti visioni tecniche tra le parti (ed i loro Consulenti).
È altresì evidente, che i supplementi di perizia/consulenza sono, invece, attività ulteriore alla consulenza/perizia depositata, e che quindi vanno regolarmente remunerati. 

lunedì 30 gennaio 2012

Farsi pagare, con gli interessi.


 Ricordiamo che se il cliente è titolare di partita IVA (ed è in causa come tale: banca, professionista, piccola azienda) vale il Decreto Legislativo n. 231/2002, in particolare il già noto art. 4 : “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. In sintesi, le fatture in questo caso si pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso BCE maggiorato di sette punti; si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra. Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 22 del 27-1-2012 è stao pubblicato l'aggiornamento, valido per il primo semestre del 2012 : Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 si comunica che per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2012 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, e' pari all'1 per cento
Gli interessi per il ritardato pagamento sono quindi fissati in ragione dell'8 per cento.

domenica 10 luglio 2011

Ancora sulla Consulenza Tecnica nella Mediazione Civile Obbligatoria


Già abbiamo scritto una nota sulla mediazione obbligatoria nel contenzioso civile e commerciale, definita dall'art. 60 della Legge 28 Giugno 2009, numero 69, attuata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010.
Qui si scrive nella rude lingua dei Consulenti - per un approfondimento si consulti, ad esempio,  il manuale di Elisabetta Mazzoli ed altri, edito da Maggioli.
La mediazione (erroneamente chiamata in sedi insospettabili come conciliazione, o mediaconciliazione, o addirittura arbitrato) è un atto preventivamente obbligatorio per adire un Tribunale per una lunga e vaporosa serie di materie, dal Condominio al contenzioso sul Risarcimento Danni, senza un limite superiore di importo di causa. Delle perplessità di ordine generale ho già scritto qui.
Due righe sulla consulenza tecnica nella mediazione, prevista nel caso in cui il mediatore non sia in grado di affrontare l'argomento di lite, e nella ulteriore impossibilità di avvalersi della collaborazione di un ulteriore mediatore esperto nel settore, la cosiddetta comediazione. In tal caso, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli elenchi dei consulenti presso i tribunali.
Più di una critica già sulla norma tal quale: se la mediazione è procedura breve, ed informale, che non può esprimere giudizi (anche se...) o valutazioni, a che serve il consulente d'ufficio, che per definizione esprime una valutazione
Ed anche se le parti, di comune accordo, decidessero di affidarsi ad un parere tecnico, questo non è certo un intervento mediativo, ma è eventualmente successivo a questo ed oltretutto con caratteristiche di giudizio arbitrale, anche se il parere tecnico, ad esempio, avesse lo scopo di fornire una valutazione monetaria su cui il mediatore proporrebbe una sua composizione.
Ed in tutto questo, la consulenza deve svolgersi in contraddittorio, con la conseguente eventuale nomina di consulenti di parte? Ma la mediazione non può svolgersi in contraddittorio, anche se solo tecnico. 
Le bozze di regolamento che si leggono in giro sembrano propendere verso una forma di arbitrato irrituale, concedendo la consulenza tecnica solo quando tutte le parti ne facciano richiesta e se ne assumano solidalmente l'onere economico. Ma ancora una volta, non è più una mediazione, è una surroga del procedimento ordinario.
 

mercoledì 13 aprile 2011

Mediazione Obbligatoria nel Contenzioso Civile e Commerciale e Consulenza Tecnica


Lunedì 21 Marzo 2011 è entrata in vigore la mediazione obbligatoria nel contenzioso civile e commerciale, creata dall'art. 60 della Legge 28 Giugno 2009, numero 69, attuata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010.
Non è questo il posto dove spiegare nei particolari le intenzioni di chi l'ha istituita, di chi vi si oppone, del come vorrebbe funzionare. Per questo si veda ad esempio,  il manuale di Elisabetta Mazzoli ed altri, edito da Maggioli.
La mediazione (o conciliazione, o mediaconciliazione, o addirittura arbitrato - la chiarezza nomenclatoria è un bel sintomo!) è atto preventivamente obbligatorio prima di adire un Tribunale per una lunga e vaporosa serie di materie, dal Condominio al contenzioso sul Risarcimento Danni, senza un limite superiore di importo di causa. 
Un sacco di problemi, a mio parere, a cominciare proprio dalla diffusa incertezza su come chiamarla: anche fonti insospettabili scrivono di arbitrato
Il fatto che non venga fissato un limite superiore nell'importo di causa sta a significare che la mediaconciliazione (sic) non è diretta solo alle cause bagatellari, che sarebbero in linea di principio quelle che ingolfano i Tribunali.
Il servizio di mediazione preventiva e obbligatoria viene fornito da entità sostanzialmente private, secondo modalità di ammissione quantomai lasche: non è una impressione, infatti, che l'operazione somigli ad un tentativo di privatizzazione della Giustizia. E proprio in queste ore, cominciano ad essere dirette alla Corte Costituzionale le prime eccezioni, equamente divise tra la obbligatorietà della mediazione quale presupposto per adire al Tribunale e le regole di formazione delle entità mediatrici.
Altra cosa che appare quantomai dubbia è la obbligatorietà della mediazione preventiva. La risoluzione alternativa delle controversie dovrebbe sottostare ai principi di volontarietà, riservatezza e neutralità, che qui non sono proprio rispettati. 
La norma è ambiguamente snella, lasciando troppe cose alla discrezione del singolo organismo di mediazione. 

Consideriamo brevemente il punto che ci interessa, la consulenza tecnica. Almeno teoricamente, la procedura non dovrebbe discostarsi troppo da quella già nota nel caso di arbitrato civile, anche se con i caveat già accennati.
L'articolo che ci interessa è il numero 8 del citato Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010. 
Al primo comma, si osserva che nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari
Bene, e chi mi certifica le specifiche competenze tecniche, se la norma che regola l'ammissione al ruolo di mediatore non ne fa alcun cenno? Chi mi consente di ricusare un mediatore a mio parere non competente?
Se di cause bagatellari si fosse trattato, di consulenza tecnica non se ne doveva nemmeno parlare, ma la norma non fissa un limite oltre al quale la competenza naturale è del Tribunale. 
Nel caso (quarto comma dell'art.8) che non si possa procedere con al nomina di mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti preso i tribunali.
Consulenti, recita la norma, quindi gli iscritti agli elenchi del Tribunale Civile, sembrerebbero esclusi quelli del Penale, se il Decreto assume la nomenclatura dei Codici. E se la specifica competenza non la si ritrova in detti elenchi? Non sembra prevista la facoltà del mediatore a ricorrere ai docenti universitari o a laboratori statali (non solo RIS, ma anche le Belle Arti, le Agenzie per la tutela del territorio, eccetera), se l'importanza del caso lo richiede. Ma non c'è la limitazione alle cause bagatellari, perché si pone allora tale vincolo?
L'ultima frase del quarto comma, che parla di onorari, rinvia ai singoli regolamenti di procedura dell'organismo. Ci piacerebbe credere che non verremo liquidati secondo la L. 319.
Piuttosto, non trovo norme che concedano a terzi l'accesso agli elenchi del Tribunale; dov'è la deroga alle norme sulla riservatezza dei dati personali, che pure vengono invocate ogni volta che si chiede l'accesso a tali elenchi, ad esempio per motivi sindacali ? 
La natura pubblicistica del'incarico vale solo quando si devono fissare gli onorari, almeno finora.

domenica 12 dicembre 2010

Farsi pagare, con o senza aumento


Rammentando,
le prestazioni d'ufficio vengono pagate secondo i criteri stabiliti nella L. 8 Luglio 1980, numero 319, e tenendo conto del Titolo VII del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia (il DPR 30 Maggio 2002, numero 115).

Secondo la Legge 319, gli onorari possono essere aumentati :
   - per urgenza (art.4) : l'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni - questo articolo è però in contrasto con l'art. 51, comma 2, del T.U.S.G. (vedi nel seguito);
   - per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (art. 5) gli onorari possono essere aumentati fino al doppio ;
   - per gli incarichi collegiali, vale l'Art. 6 : il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio.

Secondo il Titolo VII del T.U.S.G. , tra le altre cose, all'art. 51 (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili), si stabilisce che :
   1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
   2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

Il disposto del II comma è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 4 della L. 319, che prevede un aumento dal 50% al doppio in caso di urgenza; inoltre, si stabilisce che l'urgenza deve essere dichiarata con decreto motivato dal Magistrato.

Il successivo art. 52 (Aumento e Riduzione degli Onorari), al primo comma ripete quanto già stabilito dalla 319, art. 5 per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà nelle quali gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
Al secondo comma, vi è una novità introdotta dalla L. 18 VI 2009, numero 69, in merito al completamento della prestazione nei termini stabiliti : Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.

Di un terzo (33,33%), non più di un quarto (25%) come era in precedenza. Io ve l'ho detto, occhio al calendario.

sabato 28 agosto 2010

Farsi pagare - IV


Continuiamo a chiedere quanto dovuto.
Ricordo che anche per la attività di consulenza tecnica di parte (o di traduzione, o di interpretariato) valgono i presupposti sia nel procedimento civile che nel penale, amministrativo, contabile, tributario, in volontaria giurisdizione, l'esecuzione, revisione, revocazione, opposizione di terzo, applicazione di misure di sicurezza e prevenzione, nei procedimenti ante il tribunale di sorveglianza, per l'ammissione del cliente non abbiente al gratuito patrocinio.
La questione è complessa e soggetta ad interpretazioni ed arbitri mutevoli e localizzati. Se ne dovrà parlare in un altro post, ma per ora ci basti dire che in questi casi, l'onorario lo pagherà l'amministrazione dello Stato.

Nelle cause civili, è buona norma, quando si è nominati di ufficio, richiedere al Giudice che sia il fondo spese (o acconto, o anticipo) sia posto a carico di tutte le parti in solido
In margine, nelle piccole cause, ante il Giudice di pace per esempio, è opportuno valutare e richiedere "l'anticipo a saldo" : orrenda espressione, ma sta a significare che tutto il fondo spese, qualora si tratti effettivamente di "piccole cause", venga fissato per un importo pari al presumibile saldo. Quando si tratterà di richiedere la liquidazione al Giudice, si porrà la richiesta pari all'acconto ricevuto, in modo da non dover inseguire le parti per il pagamento del saldo.

Se, nonostante tutto quanto detto sinora, vi ritroviate con una liquidazione posta a carico della parte impossibilitata al pagamento, ed a fronte di una controparte in grado, invece, di saldare il dovuto, e qualora la causa sia ancora aperta (in margine, non aspettate un anno per chiedere il saldo delle liquidazioni!!), potete presentare una istanza al Giudice chiedendo di riformulare il decreto di liquidazione ponendo la somma a pagare a carico delle parti in solido tra loro, citando (ad esempio) la sentenza numero 6199/96 della I Sezione della Cassazione Civile :
"In considerazione del fatto cha la prestazione del CTU è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti in giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza"
In brutale linguaggio comune, la CTU è fatta nell'interesse di tutte le parti in causa e non solo di chi la chiede, indipendentemente dalla sentenza finale con la relativa soccombenza anche per spese e onorari : per questo l'istanza deve essere tempestiva, prima della chiusura della causa.

giovedì 22 luglio 2010

Farsi pagare - III


Dunque, ricevuta la notifica della liquidazione, ed accettato il suo importo, si  provvede alla richiesta di saldo alla (o alle) parti cui è stato messo a carico.
Naturalmente, avrete provveduto a registrare tutti i dati fiscali ed anagrafici delle parti e dei loro difensori, già in sede di operazioni peritali ovvero all'atto dell'incarico quale CTP. 
Si sa quindi dove spedire il preavviso di parcella, di norma al difensore, in  prima battuta, perché lo giri alla parte; se dopo un ragionevole lasso di tempo non avete riscontro, inviate un sollecito alla parte, stavolta, e per conoscenza al difensore, ricordando che nel caso siate d'Ufficio il decreto del Giudice ha carattere esecutivo, e potrete disporre per precetto, decreto e pignoramento senza altro avviso.
Se il cliente è titolare di partita IVA (ed è in causa come tale: banca, professionista, piccola azienda) vale il Decreto Legislativo n. 231/2002, in particolare il già noto art. 4 : “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. In sintesi, le fatture in questo caso si pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso BCE maggiorato di sette punti (per il primo trimestre 2010 sono pari all'otto per cento); si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra.
È però buona politica ricordare in calce alla fattura che questa rientra nell'ambito di applicazione di tale norma (quando il destinatario è titolare di partita IVA - a proposito lo sono anche i contribuenti minimi). "Io ve lo avevo detto, no?"
Il DL 231 vale, ripeto ancora, per qualsiasi tipo di fattura emesso verso titolare di partita IVA; non solo per la liquidazione di una parcella d'ufficio, ma anche (e sopratutto) quando avete operato come consulente di parte.
E se il cliente (o comunque la parte a cui carico è stata posta la liquidazione) non paga? Il decreto, nel caso siate d'ufficio, ha valore esecutivo, e si può procedere alla riscossione forzosa da subito; se siete di parte, ed avete fatto sottoscrivere un contratto, o quanto meno immediatamente fatturato l'anticipo, ci sarà un passaggio in più per il decreto ingiuntivo.

Il problema, nel caso del processo civile, nasce quando la causa è del tipo (mi si perdoni la brutale sinteticità) Paperon de' Paperoni contro Paolino Paperino, ed il decreto mette a carico di Paolino Paperino il saldo della parcella. Qui serve un po' di spazio, al prossimo post.

martedì 13 luglio 2010

Farsi pagare - II


Continuiamo con la CTU.
Al momento dell'incarico, se del caso, sarà stata richiesta al Giudice l'autorizzazione ad avvalersi di collaboratori per attività strumentali allo scopo della consulenza, ed esorbitanti le normali attività di un ufficio. In altre parole, la dattilografia, le fotocopie,  il galoppinaggio, le ordinarie spese postali e telefoniche sono comprese nella tariffa di cui alla Legge 319/80; se l'attività del collaboratore (termine generico, assai: troppo spesso il "collaboratore" ha professionalità ben superiori a quelle del consulente o del perito nominato) non è strumentale a quella della consulenza, il Giudice deve (obbligatoriamente) dare distinto incarico. Le spese che esorbitino dalla normale attività professionale, vanno sempre autorizzate preventivamente, a cominciare da quelle di trasporto e pernottamento in sede diversa da quella del Tribunale.
Tutto quanto va documentato dettagliatamente e secondo la normativa vigente, con fattura (o ricevuta) dettagliata, specifica e nominale; ai collaboratori, se del caso, va versata la ritenuta d'acconto delle imposte (e la ricevuta allegata alla loro fattura). Nella causa civile fatture e ricevute vanno intestate al professionista, ma indicando chiaramente nell'oggetto di queste che sono spese finalizzate all'incarico specifico; nelle consulenze per il PM e per il Tribunale penale, le fatture vanno cointestate al professionista ed alla Procura/Tribunale (anche se il versamento della ritenuta d'acconto e il relativo mod. 770 sono a carico del professionista).
Alla scadenza del termine concesso dal Giudice per il deposito, si depositerà l'elaborato finale in Cancelleria, insieme alle copie di cortesia per le parti, ed a tutti i documenti ricevuti per l'espletamento dell'incarico (se depositati agli atti, conformemente ai verbali d'udienza - quelli ricevuti da altre fonti vanno restituiti alle stesse secondo le Norme per il trattamento dei dati personali da parte dei CT) ed alla istanza di liquidazione dell'onorario, con allegate tutte le ricevute per le spese autorizzate delle quali si richiede il rimborso.
L'onorario richiesto va calcolato secondo i parametri della della L. 319/80 aggiornata al DM 30 V 2002 , cui si aggiunge la somma delle spese sostenute (si consiglia vivamente di inserire la distinta dettagliata delle ricevute allegate).
Consiglio mai troppo spesso ripetuto è poi quello di allestire una distinta dei documenti e degli atti depositati da farsi restituire timbrata dal Cancelliere, e di inviarla per le vie brevi ai legali delle parti, o meglio agli eventuali CTP (perché avranno a loro volta un documento in base al quale farsi pagare l'onorario).
Il Giudice provvederà sull'istanza di liquidazione, e farà notificare al CTU ed alle parti la sua decisione, contenente l'importo dell'onorario e delle spese liquidate, oltre che l'indicazione della o delle parti a cui viene provvisoriamente messo a carico. Non rinunciate mai alla notifica del provvedimento, perdereste ogni possibilità di impugnarlo, anche per soli errori materiali.
Ricevuta la notifica della liquidazione, ed accettato il suo importo, si dovrà provvedere alla richiesta di saldo alla o alle parti cui è stato messo a carico.
Naturalmente, in sede di apertura di operazioni peritali, o anche in sede di incarico e di ritiro di documenti avrete provveduto a registrare tutti i dati fiscali ed anagrafici delle parti e dei loro difensori, in modo da sapere a chi rivolgervi per la richiesta di saldo e la emissione della fattura/ricevuta. Tali dati dovrebbero essere indicati nella dichiarazione per la privacy.
 

sabato 10 luglio 2010

Farsi pagare - I


Fatto il lavoro, consegnato alla parte o depositato nella Cancelleria del Magistrato, vorremmo concludere il contratto con il pagamento del corrispettivo da parte del Cliente, sia esso l'amministrazione della Giustizia o il privato.


Il Magistrato, Giudice penale o civile, ovvero il Pubblico Ministero, ci ha dato un incarico in forma scritta, che abbiamo accettato, sottostando implicitamente ai disposti del Testo Unico per il pagamento delle Spese di Giustizia, e della L. 319/80 aggiornata al DM 30 V 2002
La parte, ovvero le parti coobbligate nel processo civile ci avranno anche versato una somma (fissata dal Giudice) a titolo di fondo spese, per la quale si deve emettere la relativa fattura (o ricevuta). È buona abitudine registrare il versamento (o meno) di detto fondo spese nel verbale di operazioni peritali.

Il cliente privato ci ha dato un incarico, presumibilmente (e preferibilmente) in forma scritta, fatto sottoscrivere contestualmente all'atto della comunicazione di Legge in merito alla tutela dei dati personali.


Cominciamo dall'onorario nel caso di CTU
Per il fondo spese fissato dal Giudice, se la (o le) parti coobbligate non versano quanto dovuto, come deciso dal Giudice all'atto dell'incarico, il CTU potrà astenersi dallo svolgere l'incarico?
In generale, no, l'incarico va portato a termine. Vedi l'art 63 cpc, non ci si può astenere se non per le fattispecie di incompatibilità: "il consulente ha l'obbligo di prestare il suo ufficio". Nessuno te lo ordina di iscriverti all'elenco periti o consulenti, e gli onorari sono "cottemperati con la natura pubblicistica dell'incarico" (TU Spese di Giustizia, vedi sopra).
E ciò, anche nel caso che il fondo spese serva a coprire costi elevati dell'indagine, al di là della ragionevole copertura offerta dalle pallide tasche del consulente d'ufficio. Si veda, ad esempio, la ordinanza 209/2008 della Corte Costituzionale, in merito a una questione sul gratuito patrocinio: la disposizione censurata, laddove fa riferimento alle «spese sostenute», presuppone che la loro anticipazione a carico dell'erario venga disposta solo dopo che il professionista nominato dal magistrato abbia fornito la prova di averle effettivamente affrontate.
Ed in aggiunta a tutto ciò, si osservi che la fissazione del fondo spese, a differenza del decreto di liquidazione dell'onorario, non costituisce titolo esecutivo. Niente recupero coattivo,  almeno per il fondo spese.
Una via di fuga si trova nel caso di soggetti per i quali si emette fattura, e per i quali è applicabile il Decreto Legislativo n. 231/2002, in particolare dell'art. 4 che recita: “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. In sintesi, le fatture in questo caso si pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso BCE maggiorato di sette punti (per il primo trimestre 2010 sono pari all'otto per cento); si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra.
Tale norma vale, per inciso, per tutte le fatture emesse verso aziende o professionisti, indipendentemente dalla finalità di Giustizia, si tratti di fondo spese o saldo della parcella, di consulenza d'ufficio o di parte.

(continua)

martedì 19 gennaio 2010

Densità di informazione e diritto alla difesa


L'art. 269 del T.U. sulle Spese di Giustizia, in combinato disposto con l'allegato 8 fissa gli importi dovuti per il rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo secondo la tabella che segue. Con il Decreto del Ministero della Giustizia 8 Gennaio 2009, sono stati adeguati gli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'art. 274 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (il citato testo Unico).


Tipo di supporto
Diritto di copia forfettizzato
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore
€ 3,54
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti
€ 5,31
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore
€ 5,90
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti.
€ 7,09
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti
€ 8,86
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB
€ 4,14
Per ogni compact disc
€ 295,16
Gli importi citati vengono triplicati (art. 270) nel caso di richiesta urgente.

È evidente sin dalla prima lettura, oltre alla presenza di supporti obsoleti e l'assenza di quelli correnti (DVD, memorie flash, HD esterni) l'inverosimile balzello richiesto per la copia di un CD, non giustificabile da alcuna condizione tecnica. Copiare un CD è operazione ben più facile e veloce che duplicare una videocassetta (la cassetta videofonografica di cui al T.U.)

Cerchiamo di vedere la questione da un punto di vista un po' anomalo, considerando il costo specifico (€/MB) dei supporti e della copia, riassunto nella seconda tabella. È noto che il costo per unità di memoria degli obsoleti Floppy Disk da 3,5" è da mille a diecimila volte quello dei supporti ottici o magnetici più recenti, ma sorprende ancora l'assoluta disparità tra il costo per unità di memoria (1MB) delle copie richieste in sede di Giustizia.



La anomalia è quindi riassumibile nel fatto che, mentre per i supporti obsoleti (ancora presenti in molti procedimenti) il costo copia è sostanzialmente la copertura del costo di lavorazione, eventualmente e lievemente mediato da una ipotetica diversità di costo del supporto (cassetta da 60' o 90'...), nel caso di Floppy o CD la diversità è immane e non giustificabile da alcuna ragione tecnica. Tra le altre, la leggenda tribunalizia secondo cui il costo del CD è basato sulla proporzione tra capacità del Floppy e del CD stesso è, appunto, leggenda: basta guardare le tabelle.

Cosa comporta questo stato di cose è presto detto: per copiare gli atti di un processo ai fini della difesa, è necessaria la disponibilità di migliaia di Euro, mediamente. 
Se poi si considera il fatto che l'eventuale riversamento di un HD clonato (così si spera, la cronaca presenta continuamente casi in cui questa semplice operazione di Computer Forensics viene belluinamente ignorata) viene calcolato "per quanti CD sono necessari a copiarlo", il conto è presto fatto: per un HD da appena 160 GB, ci vogliono settantamila euro, circa.

Eguaglianza delle parti davanti al Giudice imparziale, dove sei?