domenica 29 novembre 2009
Scritture
giovedì 5 febbraio 2009
Falso e Reato Impossibile
Se da un lato la disponibilità diffusa di alcune tecnologie consente di ottenere risultati (dal punto di vista del falsario) rispetto alle tecnologie tipografiche classiche (calcografia e offset) con costi enormemente inferiori, dall'altro la presenza delle tecnologie anticontraffazione note al grande pubblico (gli inchiostri cangianti, la rilievografia) rende più facile la scoperta di un falso.
Si deve però osservare che una buona parte dei falsi in circolazione, si tratti di cartamoneta o di documenti di vario genere (a cominciare dai documenti di identità) sono prodotti con stampanti a getto di inchiostro di fascia bassa, e sono spesso qualitativamente indecenti. Si dovrebbe quindi ritenere che, sì, c'è maggiore facilità nell'individuare banconote o documenti contraffatti, ma la capacità di individuarli da parte del pubblico (quando non da parte delle stesse autorità) è in calo.
Un esempio, tra un documento autentico (sopra) ed un falso grossolano (sotto):
Il falso è appunto, grossolano, gretto; fa schifo, semplicemente. Benché sia possibile realizzare buone copie di cartamoneta e di documenti usando una stampante a getto di inchiostro con la opportuna malevolenza, qui non ci si cura nemmeno di questo. Anzi, sono noti casi in cui l'inchiostro utilizzato era non pigmentato, e si è sciolto al contatto col sudore delle mani del portatore.
La difesa in dibattimento dei falsari (o dei portatori) è quasi elementare: la qualità del documento è talmente bassa, che si evoca (e si ottiene) il reato impossibile, art 49 CP, II comma.
La grossolanità del falso si estende anche ai prodotti industriali, quando si pongano in commercio, ad esempio, prodotti palesemente mal realizzati, ma con il marchio originale.
Per questo caso, si ha una recentissima e molto pubblicizzata sentenza della V Sezione penale della Suprema Corte (12 Marzo-29 Maggio 2008, numero 21787), con la quale si annulla con rinvio alla Corte di Appelo di Napoli una sentenza di assoluzione fondata proprio sul concetto di reato impossibile per la grossolanità della contraffazione.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la norma è volta a tutelare, non la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione; ne consegue che non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall’acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto l’attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell’acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione.
Sinceramente e modestamente, mi sembra che ci sia una confusione tecnica tra l'intenzione della contraffazione (del documento, della banconota, dell'oggetto della proprietà intellettuale in genere) e la pochezza esecutiva di tale intento. In altre parole, una cosa (e un reato) è voler falsificare un documento, e volerlo utilizzare; altra (e altro reato) è la incapacità a realizzare un falso qualitativamente accettabile.
Chi utilizza un passaporto falso, non compie un reato impossibile; lo compie limitatamente al pessimo prodotto che vuol far passare per passaporto. Chi vende oggetti di abbigliamento palesemente e malamente contraffatti, compie un reato impossibile per la contraffazione in sè, non per l'utilizzo illecito dei modelli industriali.
martedì 23 dicembre 2008
Note sulla normale diligenza
Un quesito assai ricorrente nella perizia documentale, richiede di verificare se su assegni (o altri documenti) siano individuabili contraffazioni ovvero difformità delle firme di traenza (o di accettazione di norme contrattuali specifiche) o dei documenti sottoscritti, che - rispetto agli specimen in possesso dell'Istituto all’epoca della negoziazione - fossero percepibili a vista secondo la normale diligenza.
Praticamente, l'impiegato di banca era in grado di avvedersi che le sottoscrizioni erano palesemente difformi, o il documento palesemente alterato, secondo la sua normale diligenza?
La normale diligenza dell’istituto di credito, nell’attuazione dei suoi compiti di mandatario, deve essere valutata non in base al parametro dell’osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato (Cass. Civ. sez. I, sent. n° 4642 del 7 Novembre 1989).
All'istituto è chiaramente imposto un grado di diligenza superiore rispetto a quello della persona ordinaria, grado di diligenza superiore che è quello definito dall’articolo 1176, II comma del Codice Civile, per il quale nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi secondo la natura dell’attività esercitata.
Il titolo bancario è, infatti, realizzato con carte e stampe tipografiche pleonasticamente dette di sicurezza, che ne ostacolano - pur senza impedirla - la contraffazione integrale, oppure l’alterazione degli elementi identificativi (istituto di credito, numero dell’assegno e del conto, dipendenza, etc.) e formativi dello stesso (la compilazione: importo, beneficiario, firme di traenza e di girata/quietanza ).
La carta è infatti filigranata e di qualità superiore, con inseriti nella pasta chips o fili di sicurezza, visibili o ad occhio nudo o solo per fluorescenza. La stampa è realizzata con tecniche complesse, che ne limitano la contraffazione integrale, e con accorgimenti tali che eventuali tentativi di alterazione siano resi immediatamente evidenti: stampa calcografica; inchiostri cangianti o con comportamento spettrale esteso non uniforme; micrografie non riproducibili in rotocalco o in fotocopia; stampa non resistente all’abrasione, in modo da generare soluzioni di continuità del pattern di fondo in corrispondenza di cancellature od altre azioni meccaniche; verniciature, di solito non visibili, che conservano traccia dei tentativi di alterazione fisica o chimica.
La normale diligenza impone la conoscenza di questi accorgimenti e degli elementari concetti relativi alla contraffazione dei titoli e delle scritture [1] e questo è certamente parte della formazione professionale richiesta all'impiegato.
La normale diligenza impone, inoltre, l'implementazione di tutti quegli - elementari - accorgimenti extragrafici per garantire la sicurezza delle transazioni [2].
Consulenze tecniche su tali argomenti si hanno, ad esempio, quando un Istituto bancario procede al pagamento di un assegno sul quale sia apposta una firma di traenza falsificata, o siano stati alterati gli altri parametri costitutivi, primo fra tutti il beneficiario.
L'attore (il titolare del conto sul quale è stato pagato l'assegno alterato o falsificato) deve sollecitare una consulenza tecnica d'ufficio al Giudice, portando scritture di comparazione adeguate; la banca, di converso, deve dimostrare l'efficacia liberatoria del pagamento in quanto le contraffazioni poste in essere non erano rilevabili se non attraverso metodologie e strumentazioni che esulano dalla normale diligenza.
La normale diligenza dovrebbe impedire alla banca di pagare assegni ridotti in macramé, o grattugiati, scolorinati, con le sottoscrizioni ricoperte di nastro adesivo o smalti (più o meno) trasparenti, con sottoscrizioni che appalesano le più elementari caratteristiche della contraffazione, cancellate (a penna) e poi riscritte; la banca è tenuta in caso di dubbi a confrontare le sottoscrizioni con i campioni di scrittura (o di documento) depositati, o a contattare il cliente (ormai esistono i cellulari, l'irreperibilità è cosa di ere geologiche passate), ed in ultima istanza a sospendere il pagamento sino a chiarimento avvenuto.
[1] Eraldo Rabello, Curso de Criminalistica, Sagra-Luzatto, Porto Alegre 1996.
[2] Doug McClellan, Il Vero e il Falso Tecnologie Anticontraffazione, Technology Review ediz. Italiana, n. 80-81, 1995, pagg. 32-39


