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sabato 11 settembre 2010

Da leggere

Due libri da leggere, tra una cosa e l'altra.

Il Saggio sull'arte di Strisciare, di Paul Heinrich Dietrich, barone d'Holbach (tra le altre cose uno degli enciclopedisti, ha scritto le voci di argomento geologico e mineralogico, ma anche - non citato - parti di quelle teologiche e filosofiche).
È in libreria l'edizione (bellissima) de il Melangolo, tradotta da Emanuela Schiano di Pepe (mai dimenticarsi chi traduce).

Un buon cortigiano non deve mai avere una opinione personale ma solamente quella del padrone o del ministro, e deve saperla anticipare facendo ricorso alla sagacia [...]
Altri tempi, altri luoghi.


Altro libro, A qualcuno piace uguale, di Simona Argentieri, per le Vele di Einaudi. Tra pregiudizi, confusioni ed equivoci, qualche parola dal punto di vista di una Psicoanalista.
Peccato che tra confusioni ed equivoci permanga - in copertina ! - la confusione linguistica tra viado e veado, e l'equivoco sul termine, in realtà ingiurioso, nonostante il diffuso utilizzo  del termine (veado) come affermazione paradossa di identità.
 






lunedì 1 marzo 2010

Denise Bottmann, Não Gosto de Plágio


Spesso abbiamo parlato della nefanda pratica del tagl'incolla, in perizia ed in traduzione, anche se con il riguardo dovuto al tagl'incolla acritico e parassitario, il veritable roi del pollaio.
Abbiamo anche parlato del Diritto d'Autore in ambito peritale, ben differenziando tra quello che è l'ambito strettamente giudiziario e quello del mondo-di-fuori, ma ricordando sempre che l'attribuzione è una entità che non va mai ignorata.

Debbo segnalare, molto seriamente, la notizia della causa intentata in Brasile dall'Editrice Landmark contro la traduttrice e blogger Denise Bottmann.
Denise Bottmann è l'autrice del blog Não Gosto de Plágio, dove, sempre con il tono e la documentazione degna di una Perizia di Traduzione, ha pugnacemente denunciato la cattiva pratica editoriale e pseudoprofessionale dell'utilizzo delle altrui traduzioni senza il riconoscimento dei relativi diritti morali e materiali.
Per chi pratica le aule di Giustizia è normale imbattersi in traduzioni prese tal-quali da edizioni ormai esaurite, per ampi estratti quando non tal-quali, appunto, errori di stampa compresi.

Il processo avviato dalla Landmark contro Denise Bottmann ha però alcuni aspetti inquietanti, che riguardano le libertà civili di ogni cittadino, non limitandosi al semplice argomentare sull'esser stati trovati o meno con il naso dentro il barattolo della marmellata.
L'editrice ha richiesto, oltre ad un esorbitante indennizzo per presunti danni subiti, la chiusura del blog (in rispetto, udite udite, del diritto all'oblio) quale provvedimento d'urgenza antecausa, invocando la necessità di tutelarsi da ulteriori danni. Un settecento, diremmo da queste parti.

In appoggio a Denise Bottmann, è stato aperto un blog, apoiodenise, e avviata una petizione, che ad oggi è intorno al migliaio di sottoscrizioni.
Sul blog citato è anche disponibile l'intera documentazione sul caso, per chi crede che siamo ancora nel migliore dei mondi possibili.

Cari colleghi, orsù, fate vedere che ci siete.

lunedì 18 gennaio 2010

Reddito e Vacazioni, nessuna nuova

Per mantenere la memoria viva, una periodica reiterazione.

I compensi spettanti ai Periti, ai Consulenti Tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, sono sempre regolati dalla Legge 8 Luglio 1980, n. 319, e per l'aggiornamento degli importi dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002. Oggi, è il 18 Gennaio del 2010, sono otto anni che non variano.
Le due norme sono riportate integralmente qui e qua. Si ricorda che il testo delle Leggi dello Stato è esplicitamente escluso da ogni e qulasiasi diritto di copia ed è liberamente riproducibile (nonostante qualche Ministro - con una commovente distribuzione bipartisan - abbia ogni tanto l'oscena tentazione di porre una tassa sulla conoscenza della Legge), e che il solo testo che ha valore di riferimento è quello della Gazzetta Ufficiale.
Le norme citate valgono sia in ambito civile che penale, che nelle indagini del Pubblico Ministero.
L'articolo 4 della L. 319 recita : Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 24.732 e per ciascuna delle successive è di L. 13.740. L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Il successivo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 Maggio 2002 ha aggiornato (nonostante la Legge preveda un aggiornamento triennale) il costo delle vacazioni nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
Dal 30 Maggio 2002 non è si è più avuta alcuna rideterminazione dell'importo delle vacazioni, benché di trienni ne siano passati ormai quasi tre. Dal Maggio del 2002 al Settembre 2008 l'incremento ISTAT è stato, per la cronaca, pari a 114,87.

La determinazione del compenso su base oraria (o a vacazione) è quello che si applica nel mio caso, come Traduttore, Interprete, Perito Documentale. Anche nei casi in cui avrei dovuto avere la liquidazione calcolata su percentuale di valore (perizie su falsi o perizie di stima) il Magistrato si è comunque avvalso del calcolo "a vacazioni".

Due brevi calcoli, in uno scenario ipotetico ma più che plausibile e facilmente verificabile.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come interprete specializzato (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dal citato articolo quattro, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi. Nel caso si presti servizio in sala ascolti non è in genere consentito svolgere contemporaneamente più incarichi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma di euro 984,53. Da queste si sottrae il venti per cento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi (quale contribuente minimo), ed un trenta per cento circa tra contributo INPS  (che nonostante le promesse politiche, è destinato ad aumentare ancora) ed altre spese varie.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese, diviene quindi qualcosa appena al di sotto dei cinquecento euro.

La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, e ben ha evidenziato in ognuna delle decisioni prese, la diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria rispetto all'art. 36 della Costituzione, non tanto per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.

Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.

La Sentenza numero 41 del 1996 concludeva ricordando che questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.


domenica 6 settembre 2009

La creazione di glossari gergali nell'indagine penale


Torniamo alla perizia di trascrizione e/o traduzione nell'indagine penale.
Si abbia a che fare con un una comunicazione verbale (che va quindi preventivamente trascritta ai fini dell'indagine) o scritta (ad esempio, una lettera, una nota), in cui ci si esprime in gergo, ovvero un linguaggio fondato su trasformazioni convenzionali delle parole di una lingua o d’uno o più dialetti, con inserzioni di elementi lessicali esotici o di nuovo conio, usato da chi appartiene a determinati gruppi professionali, come ad es. girovaghi, o gruppi sociali, come ad es. sette religiose o politiche, malviventi, carcerati, ecc., allo scopo di garantire l’identità di gruppo e di non farsi intendere da coloro che ne sono estranei (De Mauro).
Inoltre, consideriamo anche la possibilità che ci si esprima in lingua diversa dall'italiano, o dai dialetti italiani.

Questa è la normalità in quasi ogni indagine giudiziaria, in verità.
Rari, o nulli, sono i casi in cui in una intercettazione ambientale o delle comunicazioni non ci si trovi di fronte ad una variante gergale della lingua, sia essa minima come il normale lessico familiare, o professionale, o sociale (compreso in questo il politichese).
Non interessa qui discorrere dal punto di vista linguistico delle varianti gergali, non è il luogo e non c'è nemmeno lo spazio per farlo. Ci interessa discorrerne brevemente dal punto di vista del perito trascrittore o dell'interprete che deve fornire materiale all'inquirente o al giudicante, ovvero a difesa degli interessi del proprio assistito.

Il gergo ha tra i suoi scopi precipui quello di non farsi intendere dagli estranei, come detto. Quindi è per definizione chiuso, non aperto, non codificato; va quindi interpretato, tradotto.

Esistono varianti gergali diffuse, dal Lumfardo argentino, al Pajubá dei travestis brasiliani, alle mille e più di mille varianti del chicano degli immigrati ispanici statunitensi, il Taliano degli immigrati italiani in Sudamerica, alle varianti dell'inglese parlate dagli immigranti londinesi, alle mille e più di mille varianti delle bande e dei gruppetti giovanili. Ed esistono varianti e sottovarianti parlate da gruppi di qualche decina di persone (e anche meno).

Il traduttore, il trascrittore, l'interprete professionalmente cosciente ha sì a sua disposizione materiale più o meno affidabile (dalle indagini accademiche ai dizionaretti internettiani), ma questo è per definizione insufficiente.
Il gergo è definito, ancora, chiuso, non aperto, non codificato; trasmetterlo ad estranei significa aprirlo, vanificarlo. E seppure esistano varianti gergali della lingua che sono originate da necessita di affermazione della categoria nei confronti degli altri (vedi, ad esempio, i citati travestis brasiliani) e che pertanto trovano in una codifica una gradita affermazione della propria identità, un gruppo chiuso non ha il minimo interesse a far sapere in giro cosa dice, altrimenti perché mai userebbe una lingua diversa?

Da qui, la necessità di creare glossari operativi, studiando ed interpretando il linguaggio in esame, e stabilendo pressoché per ogni termine il grado di affidabilità della interpretazione fatta.
Dal contesto della conversazione, dai riscontri oggettivi dell'indagine, dall'esperienza derivata da incarichi precedenti si può giungere ad una interpretazione più o meno efficace dei singoli idioletti, tenendo bene in conto che stiamo parlando di indagini giudiziarie, dove dalla corretta interpretazione può discendere il fondamento per una incriminazione o un proscioglimento.

E qui cominciano i problemi operativi.

In una indagine che si basa su intercettazioni telefoniche, si procede progressivamente, e quasi mai si può ritornare indietro sulla interpretazione delle prime comunicazioni incontrate. Man mano che si procede nell'indagine, nell'ascolto, nella interpretazione, si accumulano informazioni che consentono di conoscere meglio i singoli idioletti, migliorando progressivamente la qualità del glossario. Però, spesso non è nemmeno consentito dagli operanti o dalla AG di procedere ad una revisione delle comunicazioni precedenti, per cercare di rendere migliori le interpretazioni fatte in precedenza, in condizioni di carenza lessicale da parte dell'interprete.
Si pretende, cioè, che il Perito sia imparato, più che in possesso delle capacità e delle conoscenze ad interpretare.
Analogamente, in un incarico di trascrizione della intercettazione (o delle conversazioni scritte ) fatta su incarico del giudicante, dove tutto il materiale è a disposizione del Perito, spesso non si riesce a convincere il Giudice del tempo necessario ad interpretare una variante gergale. L'intero corpus andrebbe ascoltato e revisionato più volte, cosa che spesso non è possibile fare, perché il tempo non c'è.

I glossari prodotti in singole indagini, inoltre, non possono essere resi pubblici, e non possono nemmeno essere trasferiti da un interprete all'altro, anche per necessità di sicurezza dell'indagine stessa (non far sapere che sappiamo cosa dici). Un glossario correttamente compilato, tra l'altro, richiederebbe anche informazioni su chi, dove e quando si esprime in quella tal maniera, e questo cozza (di brutto) con la procedura penale.
La conseguenza, è che i glossari rimangono confinati nell'esperienza personale del singolo perito, non circolano, debbono essere ricostruiti ogni volta.
Un passo indietro, sempre ad inseguire.




giovedì 9 luglio 2009

Ungulese - 5, bis


Anche il Corrierone ha voluto dire la sua sulla protesta ambientalista sulla scalinata di Trinità dei Monti.


Lo striscione di cui al post precedente, Keep the climate cool, then Berlusconi can keep his clothes on, nella pluralità delle espressioni garantite dalla Costituzione della Repubblica è stato tradotto con un ancora più improbabile «fermate il clima freddo. Berlusconi lo può fare togliendosi i vestiti»

Assoreta!

mercoledì 8 luglio 2009

Ungulese - 5


Anni fa (circa 1965) girava una storiellina tra i fotografi italo-americani: un napoletano, leggendo sulla confezione di una pellicola Keep in Cool, dry Place, rispondeva a soreta.

Oggi Repubblica online ci ha dato uno splendido esempio di Ungulese, dando la notizia di un gruppo di noglobal (dice Repubblica, e Repubblica è giornale d'onore, ma a me pare che, anche qui, toppi) che hanno steso sulla scalinata di Trinità dei Monti uno striscione in inglese che recitava Keep the climate cool, then Berlusconi can keep his clothes on.
Repubblica traduce la scritta con un Fermate il clima freddo. Berlusconi può fermarlo quando vuole.
A soreta, di tutto cuore, anche a nome di tutta la categoria dei Traduttori e degli Interpreti. I nostri due euro netti l'ora ce li meritiamo tutti.

(Per chi ha studiato il tedesco o il francese a scuola, lo slogan - niente male - si tradurrebbe, per esempio, con un Manteniamo il clima fresco, così Berlusconi può tenersi i vestiti indosso. Si perde il gioco di parole su climate cool, sospeso tra clima del pianeta e clima politico, ma tant'è.)

mercoledì 15 aprile 2009

Ungulese - 3

.
The machine do not give rest - change it preventively.

Su una macchina distributrice, Stazione Termini di Roma. Troppo bella per non essere fatta vedere, nonostante la pessima qualità dell'immagine. Il Cretino (quello di F&L) non ha mai rest, senza alcun dubbio.

lunedì 16 febbraio 2009

Due conti, tra il 1923 e il 2008


Le indennità spettanti ai Periti in materia Civile e Penale, secondo il Regio Decreto 3 Maggio 1923, numero 1043, oscillavano tra le 5,00 e le 12.50 Lire per la prima vacazione, e tra le 3,00 e le 7,50 Lire per le successive, sempre di due ore, e sempre in ragione di non più di quattro al giorno.
La variazione dell'importo segue la distinzione tra civile e penale (il penale è pagato dall'Amministrazione dello Stato, quindi è più basso), tra periti di varie specialità, e se questi fossero laureati, diplomati o non laureati né diplomati.
Per i traduttori il R.D. citato prevedeva una indennità da Lire 4 a Lire 5 per ogni linea scritta su facciata di linee 25 e da 16 a 20 sillabe.
Accettata la validità, almeno in questo stadio di due conti, dei
coefficienti ISTAT di rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, le vacazioni oscillerebbero, in moneta del 2008, tra i 4,38€ e i 10,94€ per la prima vacazione, e tra i 2,67€ e i 6,57€ per le vacazioni successive (oggi, ricordo siamo tra 14,68€ e 8,15€ a vacazione, secondo il D.M. 30 Maggio 2002).

Assai meglio per i traduttori, sono tra i 3,50€ e i 4,38€ per linea, ovverosia tra gli 87,50€ e i 109,50€ a facciata: un sogno, con quello che ci viene dato oggi.

sabato 7 febbraio 2009

Perizia e Diritto d'Autore, continua


Riassumendo, Perizia (o Consulenza, o Traduzione di un atto a fini giuridici) sono atti eminentemente pubblici, soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente, a tutti accessibili. Sono prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati per realizzare opere derivate senza effettuare e nella stessa forma.

E per citare (in senso ampio) altri autori, inserire immagini o altri elaborati all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione) ?
Esempi spiccioli: dimostrare che una certa metodologia è di dominio pubblico da un certo tempo, presentando un manuale che la descrive; inserire una pubblicazione in allegato ad una traduzione per dimostrare la sussistenza di una certa variante del linguaggio.

Poiché stiamo parlando di atti che hanno lo scopo esclusivo di far conoscere la verità, e che hanno fine e valore di testimonianza e non di sfruttamento economico surrettizio dell'opera dell'altrui ingegno, si deve ritenere, in armonia con l'intero corpus giuridico occidentale, che una volta riconosciuta l'origine dell'opera citata, non sia dovuto un corrispettivo monetario per la sua citazione (anche per estratto) all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione).
Per inciso, il supremo scopo di Giustizia, è anche la motivazione per la quale si testimonia gratuitamente ed i periti (consulenti, traduttori, interpreti) vengono pagati in ragione ridotta rispetto alle quotazioni di mercato.

A mio parere, quindi, la citazione (anche per estratto) dell'opera dell'ingegno, all'interno di una Consulenza (o Perizia, o Traduzione) è lecita, quando la citazione sia correttamente effettuata, precisando senza possibilità di dubbio dove questa inizia e dove termina, e da dove proviene; sono, in pratica, le correnti regole per la citazione utilizzate nelle pubblicazioni scientifiche, e che dovrebbero essere note quantomeno per decenza professionale (vedi Umberto Eco, Come si fa una Tesi di Laurea).
A queste aggiungerei, proprio perché di decenza professionale si parla, che il libro, la rivista, il CD, il DVD utilizzato deve avere una origine rispettosa del Diritto d'Autore (che è diverso dal diritto della siae, o delle majors, ma questo è altro post), sempreché l'origine poco limpida non sia proprio l'oggetto della citazione.

venerdì 6 febbraio 2009

Perizia e Diritto d'Autore


Certe cose sono spiritosissime oggi, o a digiuno, o in questo luogo, o alle otto, o davanti una bottiglia, o se dette dal Signor Comesichiama, o in un mattino d'estate; ognuna di queste, alla più piccola trasposizione o collocazione inadatta, svanisce nel nulla più assoluto.
[1]
Così Jonathan Swift, nella Favola della Botte (qualcuno, pallido ed assorto, la chiama Favola della Vasca da Bagno), con buona pace di chi crede di poter tagliuzzare frasi altrui qua e là, lavorare un po' di ctrl+c, ctrl+v, aggiungere in calce la propria firma, e dire di aver fatto una perizia.

Una relazione di perizia (o di consulenza, o una traduzione eseguita in ambito tribunalizio) è oggetto di tutela da parte del Diritto d'Autore? Le citazioni all'interno di detti elaborati, sono tutelate, e secondo quali parametri?
Ab ovo. La Perizia, la Consulenza, la Traduzione di un atto a fini giuridici sono atti eminentemente pubblici. In uno Stato di Diritto, sono soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente. E sono a tutti accessibili, perché la Giustizia non è affare privato che si discute in una stanza chiusa, se non per quei casi che la comunità (lo Stato) nel suo stesso interesse decide di limitare.
Non confondiamo lo Stato (noi) con la sua Amministrazione, tra parentesi.

Sono quindi prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati (l'espressione è impropria, ma efficace quantomai) per realizzare opere derivate senza effettuare modifiche e nella stessa forma.
Facendo un riferimento puramente funzionale alla piattaforma Creative Commons, è una licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported :

Al documento perizia/traduzione deve essere sempre attribuita e riconosciuta l'origine (il nome dell'Autore), non può essere oggetto di commercio (la copia deve essere accessibile a tutti gli interessati, integralmente e senza ostacoli, e un terzo non può trarne profitto o venderla come sua), ed ogni citazione (in primis negli atti di confronto dibattimentale, comprese le controdeduzioni, ma anche nelle sentenze e nei provvedimenti del Giudice) deve essere condivisa allo stesso modo, in altro atto, cioè, che sia anch'esso una consulenza, e senza alterazioni e modifiche.

Si cita, non si copia, detta tutta.

[1] Some things are extremely witty to-day, or fasting, or in this place, or at eight o’clock, or over a bottle, or spoke by Mr. Whatdyecall’m, or in a summer’s morning, any of which, by the smallest transposal or misapplication, is utterly annihilate.

sabato 15 novembre 2008

Due conti, in ODS, XML, Numbers

Per il calcolo delle vacazioni (dati i giorni), e dell'importo (dati i giorni e/o le vacazioni), oltre che dell'importo totale delle marche da bollo da apporre nel caso di Consulenze/Traduzioni giurate, ovvero di CTU residuali pre-contributo unico, avevo a suo tempo (1997) composto un foglio elettronico, successivamente aggiornato negli importi nel 2002 e seguendo i formati elettronici via via disponibili nel tempo.

Una anteprima (non attiva) è visibile qui:

Calcolo delle vacazioni (ods)

I file in ODS (OpenOffice, NeoOffice), XLS (MS Excel) e Apple Numbers '08 sono disponibili a questo indirizzo:
Naturalmente, i files sono resi disponibili TAL QUALI, senza alcuna garanzia esplicita, implicita o potenziale di funzionamento, sanità, integrità.