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lunedì 30 gennaio 2012

Farsi pagare, con gli interessi.


 Ricordiamo che se il cliente è titolare di partita IVA (ed è in causa come tale: banca, professionista, piccola azienda) vale il Decreto Legislativo n. 231/2002, in particolare il già noto art. 4 : “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. In sintesi, le fatture in questo caso si pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso BCE maggiorato di sette punti; si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra. Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 22 del 27-1-2012 è stao pubblicato l'aggiornamento, valido per il primo semestre del 2012 : Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 si comunica che per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2012 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, e' pari all'1 per cento
Gli interessi per il ritardato pagamento sono quindi fissati in ragione dell'8 per cento.

venerdì 25 novembre 2011

Ti pago sì, ma domani - forse.


Da una parte, il 31 Ottobre scorso, la Commissione Bilancio della Camera ha accolto la richiesta di stralcio dal disegno di legge comunitaria 2011 della direttiva sul ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni alle piccole e medie imprese.
Dall'altra, quest'oggi, 25 Novembre 2011, la Commissione europea ha proposto di anticipare al prossimo marzo 2012 l'attuazione della stessa direttiva, originariamente fissata a Marzo del 2013, ritenendo che l'attuale fase di stagnazione/recessione necessiti di interventi immediati.
Senza parole.
 

sabato 26 febbraio 2011

Farsi pagare, senza ritardi


In un recente post, s'era scritto della nuova Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Sinteticamente, viene generalizzato il limite massimo di 30 giorni per i pagamenti di fatture per beni e servizi, sia per il settore pubblico che per quello privato, ammettendo limitatissime eccezioni solo in circostanze specifiche e comunque non oltre il termine di 60 giorni, a meno di clausole contrattuali specifiche che non costituiscano un contratto leonino
Per il settore pubblico la Risoluzione è particolarmente rigida, imponendo l'invalicabililità del termine dei sessanta giorni, oltretutto limitato solo al settore della sanità.
Nel caso di ritardato pagamento, si applica automaticamente un tasso di interesse non inferiore all'8%, ed una somma non inferiore ai 40€ per coprire i costi di recupero del credito (foss'anche per il semplice sollecito).
La Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 23 Febbraio scorso. 
Da tale data, i singoli Stati hanno due anni per  recepire la Direttiva nella propria legislazione.

lunedì 1 novembre 2010

Farsi pagare, fra due anni (se va bene)


Un importante aggiornamento alla precedente Direttiva comunitaria a suo tempo  implementata nella legislazione italiana dal Decreto Legislativo n. 231/2002 , è stato approvato lo scorso 20 Ottobre 2010 dal Parlamento Europeo con la amplissima maggioranza (612 a favore, 12 contro e 21 astensioni, tutti euroscettici che han voluto far  chiara fede di statalismo);  tutti gli europarlamentari italiani presenti hanno votato a favore.
La Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali generalizza il limite massimo di 30 giorni per i pagamenti di fatture per beni e servizi, sia per il settore pubblico che per quello privato, ammettendo limitatissime eccezioni solo in circostanze specifiche e comunque non oltre il termine di 60 giorni, a meno di clausole contrattuali specifiche che non costituiscano un contratto leonino
Per il settore pubblico la Risoluzione è particolarmente rigida, imponendo l'invalicabililità del termine dei sessanta giorni, oltretutto limitato solo al settore della sanità.
Nel caso di ritardato pagamento, il Parlamento ha imposto al Consiglio la fissazione di un tasso di interesse non inferiore all'8% , ed una somma non inferiore ai 40€ per coprire i costi di recupero del credito (foss'anche per il semplice sollecito).
Si attende ora la sollecita approvazione della Direttiva da parte del Consiglio, e l'entrata in vigore della stessa, venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Da quel giorno, i singoli stati membri avranno due anni di tempo per recepire la Direttiva.

Nel nostro specifico, significa che una volta implementata la Direttiva nella legislazione italiana, tutte le transazioni BtoB dovranno sottostarvi. Qualsiasi fattura emessa dovrà essere saldata entro trenta giorni, salvo l'applicazione automatica dell'interesse di mora (come detto, non inferiore all'8%) e l'aggravio delle spese di sollecito e di recupero (in misura non inferiore ai 40€). 
Anche il Ministero di Giustizia dovrà pagare in trenta giorni dalla fattura, non valendo più alcuna eccezione di applicabilità per il settore pubblico.
Resta solo da verificare che Governo e/o il Parlamento approvino prima dei due anni l'applicazione della Direttiva, confermando la stessa commovente unanimità di propositi che è stata manifestata il 20 Ottobre al Parlamento Europeo.


sabato 28 agosto 2010

Farsi pagare - IV


Continuiamo a chiedere quanto dovuto.
Ricordo che anche per la attività di consulenza tecnica di parte (o di traduzione, o di interpretariato) valgono i presupposti sia nel procedimento civile che nel penale, amministrativo, contabile, tributario, in volontaria giurisdizione, l'esecuzione, revisione, revocazione, opposizione di terzo, applicazione di misure di sicurezza e prevenzione, nei procedimenti ante il tribunale di sorveglianza, per l'ammissione del cliente non abbiente al gratuito patrocinio.
La questione è complessa e soggetta ad interpretazioni ed arbitri mutevoli e localizzati. Se ne dovrà parlare in un altro post, ma per ora ci basti dire che in questi casi, l'onorario lo pagherà l'amministrazione dello Stato.

Nelle cause civili, è buona norma, quando si è nominati di ufficio, richiedere al Giudice che sia il fondo spese (o acconto, o anticipo) sia posto a carico di tutte le parti in solido
In margine, nelle piccole cause, ante il Giudice di pace per esempio, è opportuno valutare e richiedere "l'anticipo a saldo" : orrenda espressione, ma sta a significare che tutto il fondo spese, qualora si tratti effettivamente di "piccole cause", venga fissato per un importo pari al presumibile saldo. Quando si tratterà di richiedere la liquidazione al Giudice, si porrà la richiesta pari all'acconto ricevuto, in modo da non dover inseguire le parti per il pagamento del saldo.

Se, nonostante tutto quanto detto sinora, vi ritroviate con una liquidazione posta a carico della parte impossibilitata al pagamento, ed a fronte di una controparte in grado, invece, di saldare il dovuto, e qualora la causa sia ancora aperta (in margine, non aspettate un anno per chiedere il saldo delle liquidazioni!!), potete presentare una istanza al Giudice chiedendo di riformulare il decreto di liquidazione ponendo la somma a pagare a carico delle parti in solido tra loro, citando (ad esempio) la sentenza numero 6199/96 della I Sezione della Cassazione Civile :
"In considerazione del fatto cha la prestazione del CTU è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti in giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza"
In brutale linguaggio comune, la CTU è fatta nell'interesse di tutte le parti in causa e non solo di chi la chiede, indipendentemente dalla sentenza finale con la relativa soccombenza anche per spese e onorari : per questo l'istanza deve essere tempestiva, prima della chiusura della causa.

giovedì 22 luglio 2010

Farsi pagare - III


Dunque, ricevuta la notifica della liquidazione, ed accettato il suo importo, si  provvede alla richiesta di saldo alla (o alle) parti cui è stato messo a carico.
Naturalmente, avrete provveduto a registrare tutti i dati fiscali ed anagrafici delle parti e dei loro difensori, già in sede di operazioni peritali ovvero all'atto dell'incarico quale CTP. 
Si sa quindi dove spedire il preavviso di parcella, di norma al difensore, in  prima battuta, perché lo giri alla parte; se dopo un ragionevole lasso di tempo non avete riscontro, inviate un sollecito alla parte, stavolta, e per conoscenza al difensore, ricordando che nel caso siate d'Ufficio il decreto del Giudice ha carattere esecutivo, e potrete disporre per precetto, decreto e pignoramento senza altro avviso.
Se il cliente è titolare di partita IVA (ed è in causa come tale: banca, professionista, piccola azienda) vale il Decreto Legislativo n. 231/2002, in particolare il già noto art. 4 : “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. In sintesi, le fatture in questo caso si pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso BCE maggiorato di sette punti (per il primo trimestre 2010 sono pari all'otto per cento); si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra.
È però buona politica ricordare in calce alla fattura che questa rientra nell'ambito di applicazione di tale norma (quando il destinatario è titolare di partita IVA - a proposito lo sono anche i contribuenti minimi). "Io ve lo avevo detto, no?"
Il DL 231 vale, ripeto ancora, per qualsiasi tipo di fattura emesso verso titolare di partita IVA; non solo per la liquidazione di una parcella d'ufficio, ma anche (e sopratutto) quando avete operato come consulente di parte.
E se il cliente (o comunque la parte a cui carico è stata posta la liquidazione) non paga? Il decreto, nel caso siate d'ufficio, ha valore esecutivo, e si può procedere alla riscossione forzosa da subito; se siete di parte, ed avete fatto sottoscrivere un contratto, o quanto meno immediatamente fatturato l'anticipo, ci sarà un passaggio in più per il decreto ingiuntivo.

Il problema, nel caso del processo civile, nasce quando la causa è del tipo (mi si perdoni la brutale sinteticità) Paperon de' Paperoni contro Paolino Paperino, ed il decreto mette a carico di Paolino Paperino il saldo della parcella. Qui serve un po' di spazio, al prossimo post.