mercoledì 26 agosto 2015

Stalking, Femminicidio e Violenza sui Minori


Stalking, Femminicidio e Violenza sui Minori, organizzato da Cristina Sartori presso la Sala Comunità di Valle di Riva del Garda, il prossimo 11 Settembre 2015 (venerdì) alle 20:30.
Per informazioni: cristina.sartori@grafologoperitale.it

 

mercoledì 12 agosto 2015

Kasumigaura 1927


Nel 1927 il dirigibile N3 venne venduto alla Marina Imperiale Giapponese, trasferito - smontato - via mare e rimontato nella base di Kasumigaura.

Nella prima immagine, il dirigibile appena rimontato e rinominato "6" (vedi il timone di coda).
Nella seconda immagine il brogliaccio del volo di prova del 26 Aprile 1927, sempre alla base di Kasumigaura, effettuato da Felice Trojani.

Tutto il racconto lo trovate ne la Coda di Minosse (qui, da Amazon): durante il montaggio dell'N3, Umberto Nobile riceve la notizia dell'annullamento del contratto per la costruzione del dirigibile N55.000, dopo l'avvento di Italo Balbo al Ministero, e inizia la progettazione del secondo viaggio al Polo, con il dirigibile "Italia".

 © Ascanio Trojani 2015 - Riproduzione Vietata

 © Ascanio Trojani 2015 - Riproduzione Vietata




lunedì 3 agosto 2015

Buzzati e quelli che scrivono «criminologico»


Due settimane fa, in allegato alla Domenica del Sole, anziché l'annunciato Scerbanenco abbiamo trovato alcuni racconti di Dino Buzzati.
Leggendoli, sono stato via via assalito da quelle domande cattive, acide, rabbiose, che ti ritrovi a ripetere continuamente.


Ma quelli che scrivono de criminologia, de delitti, hanno mai letto, in vita loro, Dino Buzzati? 

L'editor che è sul mio biglietto da visita insiste a rispondere manco sanno chi è, è già tanto che leggano (sic) Bruno Vespa.
E io a insistere, ma la Nera è negli Oscar Mondadori, costa pure poco, ora c'è pure l'edizione per il Kindle (la trovate qui), non dirmi che nessuno ha mai letto le cronache del processo per l'eccidio di via San Gregorio!
E l'altro, imperterrito: hai uno scaffale pieno, prendine uno a caso e poi dimmi.

- Sì, ma ...
- ... non ti basta ? apri l'HD criptato con i manoscritti (re-sic) originali che hai accumulato negli anni ! Cosa ci trovi, elenca !
- Cosa ci trovo , be' ... copie verbatim da Wikipedia (Italia) ...
- E che ti hanno detto quando lo hai educatamente fatto notare ?
- ... ma no, ti sbagli, no, poi l'ho indicato a piè di pagina ...
- Wikipedia a piè di pagina! Magari ringraziando! E poi ... ?
- Terminologia impropria, anzi, peggio ...
- Tipo?
 - "Borsellino giustiziato in via D'Amelio" ...
- E chi è 'sta bestia? E ancora ... ?
- Una assoluta incapacità a leggere correttamente le fonti ....
- E perché non si leggono le fonti ?
- ... "sono in inglese" ...
- E siccome sono in inglese, allora te le inventi, le storie ?
- Oddìo, inventarsele ...
- No?  E che mi racconti delle liste dei Serial Killers ?
- Un paio non sono mai esistiti, altri si compenetrano l'un l'altro e da due ne facciamo uno ...
- E non è invenzione, questa ?
- Sì, ma le fonti ...
- Manco l'italiano sanno e citano l'inglese, il russo, il portoghese o qualche cos'altro in ugro-finnico! Ecco, l'italiano, come andiamo con gli incipit ?
- Chiamatemi Ismaele ...
- No, questa me l'ero persa, fala sério aí !
- Era una notte buia e tempestosa, una porta sbatté ...
- Serio? ... E dopo il post-it a posto delll'incip-it ?
- Spiritoso, eh? Iperavverbiazione, iperaggettivazione, consecutio sincopata ...
- Ma un negro che scriva per loro, no?
- Il negro costa. 
- E questi sperano pure di vendere più di dieci copie, giusto. E allora, quanti hanno letto Buzzati?
- La domanda l'avevo fatta io, che fai, me la ritorci contro? Io Buzzati l'ho letto, l'ho pure conosciuto, è quello che fece la recensione alla Coda di Minosse sul Corriere ...
- Ma allora il tuo è un conflitto di interessi! ...



domenica 2 agosto 2015

La novella è andata a male ?


La Legge numero 69 del 18 Giugno 2009, denominata Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, ha introdotto alcune modifiche al Codice di Procedura Civile in particolare negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica nel processo civile.
Anzitutto, art. 191, il Giudice ora formula i quesiti già quando dispone per l'accertamento tecnico e nomina il (i) Consulente (i), sicché il(i) CTU è(sono) preventivamente informato(i) dell'oggetto della Consulenza stessa. Così facendo, il CTU sarebbe già in grado di valutare se esistano condizioni per non accettare l'incarico, e potrebbe già predisporre gli atti immediatamente successivi alla comparizione ed al giuramento, primo fra tutti, nel caso di perizia grafica, l'eventuale rilascio di saggio grafico in udienza ante il Giudice (se questo lo pretende).
Per l'art. 195, novità relativa in quanto già adottata in molti tribunali,  il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
Il CTU invia quindi alle parti la propria relazione (finale, non modificabile, anche se si insiste a chiamarla confusivamente bozza) entro un primo termine, fissato dal Giudice; queste (attraverso i CTP eventualmente nominati) entro un secondo termine, estremamente variabile, comunicano al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni; infine, il CTU  deposita in cancelleria (ora secondo le norme del PCT nel fascicolo informatico) entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, insieme alle osservazioni delle parti ed a sue sintetiche valutazioni a queste ultime. 
In parole povere, il legislatore (Berlusconi, Tremonti, Scajola, Brunetta, Sacconi, Calderoli e Alfano firmano dopo il presidente Napolitano - e scusate s'è poco) affida al CTU l'intero subprocedimento dell'accertamento tecnico, compresi atti come le controdeduzioni e la chiamata a chiarimenti prima di esclusività del Giudice - e che occupavano, ognuno, una udienza, con una presunta dilatazione dei tempi del processo
Molliamo tutto al CTU, si son detti, e risparmiamo almeno un paio di udienze.

Son passati ormai cinque anni, cerchiamo di valutare se l'obiettivo è stato raggiunto o meno.

La relazione definitiva è - come più e più volte ribadito - quella depositata al primo termine e conclude quello che era il subprocedimento di accertamento tecnico prima della novella. Quella relazione non va modificata, in alcun modo. 
Le valutazioni, positive o negative, delle parti, prima dirette al Giudice, magari dopo una richiesta di termine per esame (una udienza in più) ora si indirizzano direttamente al CTU che, autonomamente, le valuta e ne esprime una sintetica valutazione.
Quello che era prima della novella del 2009 il deposito relazione/richiesta termine per esame/controdeduzioni/chiamata a chiarimenti/deposito dei chiarimenti/udienza di (ri)discussione dei chiarimenti ora si dovrebbe risolvere tra due sole udienze.
Dovrebbe.
Infatti, con sempre maggiore frequenza assisto al deposito di controdeduzioni dopo la chiusura del subprocedimento, con richiesta al Giudice di chiamare il CTU a chiarimenti ovvero di disattendere la relazione ovvero rinnovarla - e non si tratta di mera tattica basso-avvocatizia, quantomeno perché spesso non è la sola parte scontentata dal CTU a chiamare l'attenzione del Giudice.
Se il Giudice ritiene fondate le contestazioni, allora richiama il CTU a chiarimenti, seppure (e per quanto possibile) in una discussione da svolgersi in udienza, oralmente, in contraddittorio con le parti eventualmente rappresentate dai propri CTP. 
Ci siamo da capo, allora?
La chiamata a chiarimenti non (costituisce) un'attività ulteriore ed estra­nea rispetto a quella già espletata e remunerata, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il C.T.U. è tenuto tutte le volte in cui ne faccia richiesta la parte interessata, il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva - II Sezione della Suprema Corte, sentenza 4655 del 20 Marzo 2006 (tra l'altro, è quella che afferma che i chiarimenti "non si pagano").
Ammesso (e mal concesso) che le parti si siano sempre comportate con lealtà ed intelligenza, tutto ciò sta a significare che il CTU non ha adeguatamente risposto alle osservazioni, eventualmente mantenendo la propria posizione anche di fronte a contestazioni oggettive.

Dobbiamo quindi, logicamente, dedurre che il CTU affronta l'accertamento tecnico col piglio del san Giorgio contro il Drago, sordo ad ogni sollecitazione esterna, impermeabile ad ogni indicazione che lo devii dal cammino che Egli si è prefigurato ancor prima di iniziare? Dobbiamo quindi ammettere che i cosiddetti protocolli Strasburgo sono mere illusioni,  inutili magìe contro quei Cavalieri Bianchi (o Oscuri, dipende dalla gestione dei propri dèmoni) che sono i Consulenti Tecnici di Ufficio ?

 San Giorgio e il Drago, icona - Pietro Trojani (1925-1997)