domenica 2 agosto 2015

La novella è andata a male ?


La Legge numero 69 del 18 Giugno 2009, denominata Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, ha introdotto alcune modifiche al Codice di Procedura Civile in particolare negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica nel processo civile.
Anzitutto, art. 191, il Giudice ora formula i quesiti già quando dispone per l'accertamento tecnico e nomina il (i) Consulente (i), sicché il(i) CTU è(sono) preventivamente informato(i) dell'oggetto della Consulenza stessa. Così facendo, il CTU sarebbe già in grado di valutare se esistano condizioni per non accettare l'incarico, e potrebbe già predisporre gli atti immediatamente successivi alla comparizione ed al giuramento, primo fra tutti, nel caso di perizia grafica, l'eventuale rilascio di saggio grafico in udienza ante il Giudice (se questo lo pretende).
Per l'art. 195, novità relativa in quanto già adottata in molti tribunali,  il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
Il CTU invia quindi alle parti la propria relazione (finale, non modificabile, anche se si insiste a chiamarla confusivamente bozza) entro un primo termine, fissato dal Giudice; queste (attraverso i CTP eventualmente nominati) entro un secondo termine, estremamente variabile, comunicano al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni; infine, il CTU  deposita in cancelleria (ora secondo le norme del PCT nel fascicolo informatico) entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, insieme alle osservazioni delle parti ed a sue sintetiche valutazioni a queste ultime. 
In parole povere, il legislatore (Berlusconi, Tremonti, Scajola, Brunetta, Sacconi, Calderoli e Alfano firmano dopo il presidente Napolitano - e scusate s'è poco) affida al CTU l'intero subprocedimento dell'accertamento tecnico, compresi atti come le controdeduzioni e la chiamata a chiarimenti prima di esclusività del Giudice - e che occupavano, ognuno, una udienza, con una presunta dilatazione dei tempi del processo
Molliamo tutto al CTU, si son detti, e risparmiamo almeno un paio di udienze.

Son passati ormai cinque anni, cerchiamo di valutare se l'obiettivo è stato raggiunto o meno.

La relazione definitiva è - come più e più volte ribadito - quella depositata al primo termine e conclude quello che era il subprocedimento di accertamento tecnico prima della novella. Quella relazione non va modificata, in alcun modo. 
Le valutazioni, positive o negative, delle parti, prima dirette al Giudice, magari dopo una richiesta di termine per esame (una udienza in più) ora si indirizzano direttamente al CTU che, autonomamente, le valuta e ne esprime una sintetica valutazione.
Quello che era prima della novella del 2009 il deposito relazione/richiesta termine per esame/controdeduzioni/chiamata a chiarimenti/deposito dei chiarimenti/udienza di (ri)discussione dei chiarimenti ora si dovrebbe risolvere tra due sole udienze.
Dovrebbe.
Infatti, con sempre maggiore frequenza assisto al deposito di controdeduzioni dopo la chiusura del subprocedimento, con richiesta al Giudice di chiamare il CTU a chiarimenti ovvero di disattendere la relazione ovvero rinnovarla - e non si tratta di mera tattica basso-avvocatizia, quantomeno perché spesso non è la sola parte scontentata dal CTU a chiamare l'attenzione del Giudice.
Se il Giudice ritiene fondate le contestazioni, allora richiama il CTU a chiarimenti, seppure (e per quanto possibile) in una discussione da svolgersi in udienza, oralmente, in contraddittorio con le parti eventualmente rappresentate dai propri CTP. 
Ci siamo da capo, allora?
La chiamata a chiarimenti non (costituisce) un'attività ulteriore ed estra­nea rispetto a quella già espletata e remunerata, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il C.T.U. è tenuto tutte le volte in cui ne faccia richiesta la parte interessata, il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva - II Sezione della Suprema Corte, sentenza 4655 del 20 Marzo 2006 (tra l'altro, è quella che afferma che i chiarimenti "non si pagano").
Ammesso (e mal concesso) che le parti si siano sempre comportate con lealtà ed intelligenza, tutto ciò sta a significare che il CTU non ha adeguatamente risposto alle osservazioni, eventualmente mantenendo la propria posizione anche di fronte a contestazioni oggettive.

Dobbiamo quindi, logicamente, dedurre che il CTU affronta l'accertamento tecnico col piglio del san Giorgio contro il Drago, sordo ad ogni sollecitazione esterna, impermeabile ad ogni indicazione che lo devii dal cammino che Egli si è prefigurato ancor prima di iniziare? Dobbiamo quindi ammettere che i cosiddetti protocolli Strasburgo sono mere illusioni,  inutili magìe contro quei Cavalieri Bianchi (o Oscuri, dipende dalla gestione dei propri dèmoni) che sono i Consulenti Tecnici di Ufficio ?

 San Giorgio e il Drago, icona - Pietro Trojani (1925-1997)

 

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