Visualizzazione post con etichetta Albo Periti. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Albo Periti. Mostra tutti i post

venerdì 20 luglio 2018

La Professione di Perito Grafico, oggi - una occhiata ai dati sinora raccolti, con qualche commento



Da qualche tempo vado raccogliendo dati per una mia ricerca sulla professione di perito grafico. Parto dall'ipotesi che chi legge sappia di cosa stiamo parlando, così mi risparmio sei paragrafi di distinguo sulla definizione.
Le fonti a cui debbo attingere sono però insufficienti, non omogenee, viziate da errori sistematici e di riversamento - oltre che da una quantità enorme di sonore balle. A queste si aggiungono un paio di questionari da me proposti
ai colleghi tramite i social, con i quali ho tentato di fare un po' d'ordine nel marasma matriciale ed avere qualche conferma alla svelta.
Le fonti principali sono gli albi (li chiamano loro così, risparmiatemi il distinguo tra albo ed elenco) dei tribunali e delle camere di commercio, nonché altri elenchi pubblicamente accessibili; da questi sono stati depurati, per quanto possibile, i record con puntatori multipli (in sostanza i soggetti presenti in più elenchi) e dai non più esercenti (sic). L'entrata in vigore del GDPR crea qualche altro problema, non per la norma in sé stessa, ma per alcune interpretazioni da variopinti: qualche Camera di Commercio ha risolto togliendo l'albo dalla consultazione pubblica.


Dopo una fase di sgrezzamento e di filtraggio dei dati disponibili, posso fornire una prima serie di informazioni su coloro che dichiarano di svolgere la professione di perito grafico;  dai dati discendono alcune libere considerazioni, che sono quelle che poi interesseranno veramente, perché da queste dovrebbero generarsi quegli atti tali da garantire la sopravvivenza della professione, intesa anche e sopratutto come la possibilità di poterci campare, con questa.
Ultima avvertenza, questo è un quadro che fornisce ancora orientamenti generali; in alcuni casi è possibile già vedere qualche dato tristemente significativo, oppure intravvedere una qualche distribuzione all’interno di una categoria e suggerire qualche analisi nuova, ma il lavoro è ancora lungo e non è chiaro come lo si potrà portare avanti.

Cominciamo dalle demografiche.


Il 70% dei periti è di sesso femminile - ce lo sapevamo, anche se stavolta si può azzardare una misura. Piuttosto, perché non vi è corrispondenza con la distribuzione di genere nella popolazione generale (in prima approssimazione 50/50)? Un suggerimento può venire dai confronti con le demografiche delle professioni umanistico-psicologiche e dei relativi percorsi di formazione, da cui sembrano provenire la maggior parte dei colleghi.
Meno evidente è il dato complessivo della distribuzione etaria: il 70% dei soggetti ha più di cinquant’anni. Il 12% ha più di 70 anni, contro il 3% degli under 29 e il 17% degli under 39. Dato preoccupante, questo. Nonostante le infornate abbondantissime delle scuole, la professione è vecchiotta, con poco o nullo ricambio - il tutto facendo riferimento alla distribuzione delle età nella popolazione attiva. 

Il dato dovrebbe, tra le altre cose, essere valutato in funzione del, chiamiamolo così, tasso di sopravvivenza nella professione, una misura di quanto si dura in questo ambiente (molto poco, sembrerebbe).


La distribuzione geografica appare seguire il peso dei distretti di Corte d’Appello - più periti dove ci sono più cause utili e maggiore popolazione residente (Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia, Sicilia in distacco, con la Campania e il Piemonte fuori dai primi posti, dato forse anomalo, da verificare); il domicilio professionale segue il domicilio personale.
Quasi il 90% dei colleghi è iscritto agli albi dei tribunali, di solito per entrambi i rami (civile e penale, 70%) con un 30% iscritto ad uno solo di questi con netta prevalenza del civile.
Il 70% è iscritto agli elenchi della CCIAA, curiosamente con la stessa percentuale di quelli che si dichiarano iscritti ad associazioni professionali di settore.
Questi dati andrebbero comunque valutati in confronto con la percentuale di dipendenti della P.A. ai quali è limitato l’esercizio della libera professione, con divieto di iscrizione alla CCIAA, per esempio.


Interessante il livello formativo generale: il 92% ha conseguito un titolo post-diploma, dalla SAF al Dottorato di Ricerca, non ci sono soggetti non diplomati.
La formazione professionale specifica è un campo ancora da indagare, per i dati contraddittori e inconclusivi e per la confusività sistemica dello stesso sistema educativo nazionale.  Ricordo che i dati che ho a disposizione sono per la quasi totalità dichiarati dai soggetti stessi.
Resta da sottolineare che circa un terzo dei colleghi ha una formazione specifica on the field.

Da qui altra dolente nota, il tirocinio, la pratica o come la volete chiamare. 

Solo il 37% dei colleghi dichiara di aver svolto una pratica presso altro professionista prima di esercitare, anche in tribunale.  
Altro argomento da affrontare molto approfonditamente, anche intersecando i dati con quelli che seguono: perché non si fa un tirocinio? Perché ci si crede (o ci si fa credere) imparati appena usciti dal corsetto? E poi, chi rende disponibile un tirocinio on the field, correttamente retribuito e contabilizzato, con l’aria che tira?

E qui cominciamo ad avere qualche risposta: solo un terzo dei colleghi dichiara di svolgere esclusivamente la professione di perito grafico, un altro terzo svolge anche altre attività in qualche modo connesse, l’altro terzo fa tutt’altro (per ingrandire le immagini, cliccateci sopra).
Le informazioni sul reddito prodotto alla professione sono nere: solo il 20% riesce a trarre un reddito sufficiente esclusivamente dalla professione di perito grafico, tutti gli altri devono far altro o lo fanno per sport, come dicono (senza artifizi retorici) in giro - quest'ultimo gruppo coincide con quelli che stanno bene così, per la cronaca.
La questione reddituale verrà affrontata con più calma, anche per la difficoltà ad ottenere i dati necessari, anche sotto la copertura del segreto statistico.



Solo il 40% scarso dei colleghi fa sempre sottoscrivere al cliente un contratto scritto (in questo è compreso l’incarico del magistrato), pressoché corrispondente a chi stila le varie informative sulla privacy. GDPR anyone?
Sul fronte dei pagamenti. l’insoddisfazione è (quasi unanimemente) totale: pagamenti ritardati anche di anni (specie col pubblico), inferiori ad un valore ritenuto anche lontanamente equo, elevato livello di contenzioso giudiziario. Il quasi, ancora una volta, sono quelli che stanno bene così, e non si lamentano, anzi, gli va bene persino l'importo delle vacazioni, fermo al 2002.

L’aggiornamento professionale è per la maggior parte demandato all’acquisto di libri e riviste ed a corsi e seminari (legati però all’obbligo dei CF) oltre che alle liste di discussione.
La spesa è però bassa rispetto a professioni analoghe, per le quali esistano dei dati attendibili - sotto i 600€ l’anno per il 75% dei colleghi, contro i 1200€ dei riferimenti.
Notevole fastidio è registrato verso l’obbligo dei CF e sopratutto verso la forma con cui vengono somministrati, e in questo c’è comunanza con tutte le altre professioni, ordinistiche e non.
Sono fonte di informazioni una percentuale intorno all’8% dei colleghi, tra pubblicazioni (latu sensu) e partecipazione a seminari e discussioni pubbliche contabilizzate.

Altri dati, a venire, forse - anche io sono tra quelli che non ci campano.
Rammento & sottolineo, ancora una volta, che queste sono solo alcune considerazioni preliminari, espresse in forma sommaria e colloquiale.
Ma se le usate, citate la fonte, cortesemente.

lunedì 8 gennaio 2018

Il Nuovo Anno ! Cominciamo ... e gli Albi Telematici CT e Periti, che fine hanno fatto?


Cominciamo, e cominciamo a lamentarci.
Il 31 Dicembre 2016 scadeva il termine per l'emissione del regolamento per l'albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita. Ora abbiamo superato anche il 31 Dicembre 2017.
Per ricordarvi cos'era, vi rinvio ancora una volta al post del 14 Marzo 2016, riportato di seguito a questa prima nota.
Il problema è che del regolamento in questione, ad oggi, dopo quasi due anni (il termine originario era il 21 Febbraio 2016) non si sa ancora NULLA, ma proprio NULLA, né è stata inserita una ulteriore scadenza, com'era da attendersi, tra i 1247 commi del decretone milleproroghe 2017. A questo punto, dobbiamo credere che se ne siano definitivamente dimenticati (e non sarebbe la prima delega che il governo Renzi e la sua xerocopia fanno scadere e finire nel nulla).
Dalla data di pubblicazione SUL SITO del ministero (e NON sulla Gazzetta Ufficiale) ci saranno 90 giorni per reinscriversi agli albi nelle modalità che il regolamento in questione deve definire (e che NESSUNO ancora ha visto, ovviamente).
Il silenzio, oltre che dalle associazioni,  è rotto solo dall'annuncio della sperimentazione del progetto AlboWEB della regione Umbria e della Corte d'Appello di Perugia, utilizzando i fondi dell'Agenda Digitale - il progetto AlboWEB svolge proprio le funzioni previste dal DL 179/2012, ma resta il dubbio di cosa accadrà se e quando arriverà il regolamento ministeriale e questo fosse incompatibile con il progetto umbro (non sarebbe nemmeno questa una prima volta ...).


 

Il decreto milleproroghe 2015 ha spostato al 31 Dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento istituito nel DL 179/2012, art. 16 novies Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, termine precedentemente fissato al 21 Febbraio scorso.
Dal momento della emanazione del regolamento, decorreranno i 90 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero, per l'obbligo di re-iscrizione telematica di coloro che risultano già iscritti - a quanto pare, versando nuovamente i 168€ di diritti per ogni albo, ovviamente se non saranno incidentalmente aumentati. Per i nuovi iscritti una modalità o l'altra non dovrebbero far gran differenza.
La norma è - more solito - oscura ed ambigua, ma la lettura evidenzia la perentorietà del termine di Legge, quindi l'obbligo di reiscrizione per chi risulta già negli elenchi interessati, con modalità però ancora ignote. 
Il concetto di riversamento dei dati sembra essere sconosciuto al Legislatore, a meno che questi non abbia ritenuto di provvedere alla revisione periodica degli elenchi con tale, astrusa, modalità.
Allego, per completezza e chiarezza il testo del citato art. 16 novies, nella forma originaria firmata dal governo Monti:


16-novies

Modalita'  informatiche  per  le  domande di iscrizione  e  per  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti  tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale,  dell'elenco  dei  soggetti specializzati per la custodia e  la  vendita  dei  beni  pignorati  e dell'elenco  dei professionisti  disponibili  a provvedere alle operazioni di vendita


  1. Le domande  di  iscrizione  all'albo  dei consulenti  tecnici  di cui  agli  articoli  13  e  seguenti   delle disposizioni  per l'attuazione  del  codice  di  procedura   civile,all'elenco  dei soggetti   specializzati   previsto   dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei  periti  presso il tribunale, di cui agli articoli  67  e  seguenti  delle  norme  di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a  cura  di coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche  di  cui  al  comma  5.  Con  le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

  2. Le disposizioni di cui  al  comma 1  si  applicano anche  alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione  negli  elenchi  dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

  3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi  di  cui  al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti  o altre  somme  a  qualsiasi  titolo,  il  versamento   è   effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero  con  carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento  con moneta elettronica disponibili nel circuito  bancario  o  postale,  a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29  dicembre  2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della  normativa,  anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

  4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1  e  2  sono  formati  a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del  presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al  comma
5. L'accesso  ai  dati  contenuti  negli  albi  e  negli  elenchi è
consentito ai magistrati e al personale  delle  cancellerie  e  delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia  ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,  terzo  comma,  delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  la disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli elenchi previsti dagli articoli  169-ter  e  179-ter  delle  medesime disposizioni.

  5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente  articolo  sono  effettuate  in  conformità  alle specifiche  tecniche  stabilite  dal  responsabile  per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo  2005, n.82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  Italiana  e  sul  sito internet del Ministero della giustizia.

  6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia  delle  specifiche  tecniche  previste  dal comma 5.

  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto  di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi,  inseriscono i propri  dati,  con  modalita'  telematiche e in  conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del  Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.

venerdì 6 gennaio 2017

Albi telematici dei CTU e dei Periti - dove sono finiti ?

Il 31 Dicembre 2016 scadeva il termine per l'emissione del regolamento per l'albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita
Per ricordarvi cos'era, vedete il post del 14 Marzo 2016, riportato di seguito.
Il problema è che del regolamento in questione, ad oggi, non si sa NULLA, ma proprio NULLA, né è stata inserita una ulteriore scadenza, com'era da attendersi, nel decretone milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 Dicembre scorso ed immediatamente esecutivo.
Dunque: o se ne sono dimenticati (e non sarebbe la prima delega che il governo Renzi e la sua xerocopia fanno scadere e finire nel nulla) ovvero l'hanno fatto e si attende non si sa bene chi, cosa e quando di pubblicarlo sul sito del ministero.
Dalla data di pubblicazione SUL SITO del ministero (e NON sulla Gazzetta Ufficiale) ci saranno 90 giorni per reinscriversi agli albi nelle modalità che il regolamento in questione deve definire (e che NESSUNO ancora conosce).
Brillano per la loro assenza le numerose associazioni che si dicono professionali e di categoria, e anche questa non è una novità.
Pertanto resta una unica soluzione: occhi, orecchie (e magari anche la bocca, per commentare cotanta intelligenza) aperti e vigil.
E magari ricordatevi anche di questa quando si vota.


 

Il decreto milleproroghe 2015 ha spostato al 31 Dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento istituito nel DL 179/2012, art. 16 novies Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, termine precedentemente fissato al 21 Febbraio scorso.
Dal momento della emanazione del regolamento, decorreranno i 90 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero, per l'obbligo di re-iscrizione telematica di coloro che risultano già iscritti - a quanto pare, versando nuovamente i 168€ di diritti per ogni albo, ovviamente se non saranno incidentalmente aumentati. Per i nuovi iscritti una modalità o l'altra non dovrebbero far gran differenza.
La norma è - more solito - oscura ed ambigua, ma la lettura evidenzia la perentorietà del termine di Legge, quindi l'obbligo di reiscrizione per chi risulta già negli elenchi interessati, con modalità però ancora ignote. 
Il concetto di riversamento dei dati sembra essere sconosciuto al Legislatore, a meno che questi non abbia ritenuto di provvedere alla revisione periodica degli elenchi con tale, astrusa, modalità.
Allego, per completezza e chiarezza il testo del citato art. 16 novies, nella forma originaria firmata dal governo Monti:


16-novies

Modalita'  informatiche  per  le  domande di iscrizione  e  per  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti  tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale,  dell'elenco  dei  soggetti specializzati per la custodia e  la  vendita  dei  beni  pignorati  e dell'elenco  dei professionisti  disponibili  a provvedere alle operazioni di vendita


  1. Le domande  di  iscrizione  all'albo  dei consulenti  tecnici  di cui  agli  articoli  13  e  seguenti   delle disposizioni  per l'attuazione  del  codice  di  procedura   civile,all'elenco  dei soggetti   specializzati   previsto   dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei  periti  presso il tribunale, di cui agli articoli  67  e  seguenti  delle  norme  di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a  cura  di coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche  di  cui  al  comma  5.  Con  le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

  2. Le disposizioni di cui  al  comma 1  si  applicano anche  alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione  negli  elenchi  dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

  3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi  di  cui  al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti  o altre  somme  a  qualsiasi  titolo,  il  versamento   è   effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero  con  carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento  con moneta elettronica disponibili nel circuito  bancario  o  postale,  a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29  dicembre  2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della  normativa,  anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

  4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1  e  2  sono  formati  a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del  presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al  comma
5. L'accesso  ai  dati  contenuti  negli  albi  e  negli  elenchi è
consentito ai magistrati e al personale  delle  cancellerie  e  delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia  ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,  terzo  comma,  delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  la disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli elenchi previsti dagli articoli  169-ter  e  179-ter  delle  medesime disposizioni.

  5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente  articolo  sono  effettuate  in  conformità  alle specifiche  tecniche  stabilite  dal  responsabile  per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo  2005, n.82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  Italiana  e  sul  sito internet del Ministero della giustizia.

  6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia  delle  specifiche  tecniche  previste  dal comma 5.

  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto  di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi,  inseriscono i propri  dati,  con  modalita'  telematiche e in  conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del  Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.

lunedì 14 marzo 2016

Albi telematici dei CTU e dei Periti - rinviati i termini al 31 Dicembre 2016

Il decreto milleproroghe 2015 ha spostato al 31 Dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento istituito nel DL 179/2012, art. 16 novies Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, termine precedentemente fissato al 21 Febbraio scorso.
Dal momento della emanazione del regolamento, decorreranno i 90 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero, per l'obbligo di re-iscrizione telematica di coloro che risultano già iscritti - a quanto pare, versando nuovamente i 168€ di diritti per ogni albo, ovviamente se non saranno incidentalmente aumentati. Per i nuovi iscritti una modalità o l'altra non dovrebbero far gran differenza.
La norma è - more solito - oscura ed ambigua, ma la lettura evidenzia la perentorietà del termine di Legge, quindi l'obbligo di reiscrizione per chi risulta già negli elenchi interessati, con modalità però ancora ignote. 
Il concetto di riversamento dei dati sembra essere sconosciuto al Legislatore, a meno che questi non abbia ritenuto di provvedere alla revisione periodica degli elenchi con tale, astrusa, modalità.

Allego, per completezza e chiarezza il testo del citato art. 16 novies, nella forma originaria firmata dal governo Monti:


16-novies

Modalita'  informatiche  per  le  domande di iscrizione  e  per  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti  tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale,  dell'elenco  dei  soggetti specializzati per la custodia e  la  vendita  dei  beni  pignorati  e dell'elenco  dei professionisti  disponibili  a provvedere alle operazioni di vendita


  1. Le domande  di  iscrizione  all'albo  dei consulenti  tecnici  di cui  agli  articoli  13  e  seguenti   delle disposizioni  per l'attuazione  del  codice  di  procedura   civile,all'elenco  dei soggetti   specializzati   previsto   dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei  periti  presso il tribunale, di cui agli articoli  67  e  seguenti  delle  norme  di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a  cura  di coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche  di  cui  al  comma  5.  Con  le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

  2. Le disposizioni di cui  al  comma 1  si  applicano anche  alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione  negli  elenchi  dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

  3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi  di  cui  al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti  o altre  somme  a  qualsiasi  titolo,  il  versamento   è   effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero  con  carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento  con moneta elettronica disponibili nel circuito  bancario  o  postale,  a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29  dicembre  2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della  normativa,  anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

  4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1  e  2  sono  formati  a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del  presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al  comma
5. L'accesso  ai  dati  contenuti  negli  albi  e  negli  elenchi è
consentito ai magistrati e al personale  delle  cancellerie  e  delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia  ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,  terzo  comma,  delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  la disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli elenchi previsti dagli articoli  169-ter  e  179-ter  delle  medesime disposizioni.

  5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente  articolo  sono  effettuate  in  conformità  alle specifiche  tecniche  stabilite  dal  responsabile  per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo  2005, n.82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  Italiana  e  sul  sito internet del Ministero della giustizia.

  6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia  delle  specifiche  tecniche  previste  dal comma 5.

  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto  di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi,  inseriscono i propri  dati,  con  modalita'  telematiche e in  conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del  Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.