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lunedì 18 maggio 2026

Sulla periziabilità dei documenti fotoriprodotti - "edizione del ventennale"


Per dimostrare praticamente le motivazioni che ostano all'espressione di pareri di autenticità su documenti fotoriprodotti (in particolare, fotocopiati), qualche tempo fa (nel 2006: siamo al ventesimo anno di repliche) avevo predisposto un piccolo esperimento, riassunto nell'immagine che segue.
Una sola delle tre scritture qui illustrate è "vera"; le altre due sono ricostruite con alcuni programmi di elaborazione numerica delle immagini (disponibili nel 2005), quindi "false", almeno per le finalità che in questo momento interessano.



Ad oggi, nessuno è ancora riuscito a fornire un parere motivato su quale sia "autentica" e quali siano "false". Per chi vuole, sono sempre disponibili a richiesta le immagini in alta risoluzione.
In sintesi, non è possibile esprimere pareri completamente motivati su fotoriproduzioni : tali pareri sono sempre sottoposti ad una riserva intrinseca ed ineludibile, ed a nulla valgono le riserve platoniche che ogni tanto rispuntano dalle nebbie e atterrano su certe relazioni.

A rigore, il parere tecnico su fotoriproduzioni dovrebbe essere sempre espresso previa decisione del Giudice o del Magistrato, in merito all'origine della riproduzione in esame e note le condizioni tecnico-giuridiche al contorno, e sotto tale ipotesi (fotoriproduzione di documento che esiste nella realtà, giusta la decisione del Giudice o del Magistrato) il parere dovrebbe essere utilizzato.
Il Giudice o il Magistrato, cioè, decidono anzitutto sulla validità dell'origine di un documento fotoriprodotto, e consentono acché possa essere acquisito come elemento in verifica o (e questo è un altro aspetto troppo spesso trascurato della questione) o come elemento comparativo.
Il Giudice, cioè, deve fornire una autorizzazione motivata perché un documento fotoriprodotto possa essere utilizzato, anche come comparativa.
Rientrano in questo ambito i documenti autenticati da pubblico ufficiale, dal Notaio in giù ; la fotoriproduzione deve appartenere a una catena di custodia che origina alla sua creazione, sia trasparente ed ininterrotta, si deve sapere da dove e da chi è stata fatta la copia, e che giri ha fatto prima di entrare in un fascicolo.

La disponibilità di documenti sintetici (rivendico la definizione), realizzabili con tecnologie immediatamente accessibili e facilmente (con la necessaria malizia) utilizzabili deve imporre a chi esegue l'accertamento tecnico ed a chi vuole avvalersene un robusto grado di prudenza. E ciò non solo, anzi, nel caso di documenti in verifica, ma sopratutto delle scritture comparative, potendo creare, confidando nella disattenzione degli operatori, un caso di falso+falso=vero: le comparative sono cioè allestite in funzione della convalida di una verifa che già si conosce falsa.

In margine, rammento che al momento dei confronti, che qualora si accerti la presenza di differenze non giustificabili, queste hanno valore assoluto (se rilevate), in quanto condizione sufficiente, nell'esprimere un parere di non autenticità - in tal caso è possibile, confortati da una ormai stabile giurisprudenza, esprimere un parere certo su scritture fotoriprodotte[*]

[*] per approfondire, si studino i miei articoli riportati nel volume Ascanio Trojani - Articoli 1985-2005 - I Libri del Perito III [Kindle, e in PDF o su carta]

 

sabato 15 gennaio 2011

Sesto anno - sulla periziabilità dei documenti fotoriprodotti


Per dimostrare praticamente le motivazioni che ostano all'espressione di pareri di autenticità su documenti fotoriprodotti (tra cui quelli fotocopiati), qualche tempo fa (siamo al sesto anno di repliche) avevo predisposto un piccolo esperimento, riassunto nell'immagine che segue.
Una sola delle tre scritture è "vera"; le altre due sono ricostruite con alcuni programmi di elaborazione numerica delle immagini, quindi "false", almeno per i fini che in questo momento interessano.



Ad oggi, nessuno è ancora riuscito a fornire un parere motivato su quale sia "autentica" e quali siano "false". Per chi vuole, sono disponibili a richiesta le immagini in alta risoluzione.
In conclusione, non è possibile esprimere pareri completamente motivati su fotoriproduzioni : tali pareri sono sempre sottoposti ad una riserva intrinseca ed ineludibile, ed a nulla valgono le riserve platoniche che ogni tanto rispuntano dalle nebbie.

A rigore, il parere tecnico su fotoriproduzioni dovrebbe essere sempre espresso previa decisione del Giudice o del Magistrato, in merito all'origine della riproduzione in esame, e sotto tale ipotesi (fotoriproduzione di documento che esiste nella realtà, giusta la decisione del Giudice o del Magistrato) il parere dovrebbe essere prodotto.
Il Giudice o il Magistrato, cioè, decidono sulla validità dell'origine di un documento fotoriprodotto, e consento acché possa essere acquisito come elemento in verifica o (e questo è un altro aspetto troppo spesso trascurato della questione) o come elemento comparativo.
Il Giudice, cioè, deve fornire una autorizzazione motivata perché un documento fotoriprodotto possa essere utilizzato, anche come comparativa.
Rientrano in questo ambito i documenti autenticati da pubblico ufficiale, dal Notaio in giù ; la fotoriproduzione deve sostanzialmente presentare una catena di custodia successiva alla sua creazione, che sia trasparente ed ininterrotta, si deve sapere da dove e da chi è stata fatta la copia, e che giri ha fatto prima di entrare in un fascicolo.

A ciò si deve aggiungere, che qualora si accerti la presenza di differenze non giustificabili, queste hanno valore assoluto (se rilevate) nell'esprimere un parere di non autenticità.

martedì 5 ottobre 2010

Dolus Bonus

Vincenzo Maria Mastronardi - Walter Mastroeni - Ascanio Trojani
Stupro ? - Processi Perversi - Il Caso Parlanti
Collana Crimini & Criminali - Armando Editore - Roma 2010


Stati Uniti d'America, Stato della California, intorno all'anno 2000.
Viene introdotta dai legislatori, non senza contrasti e perplessità, una serie di norme protese al contrasto della violenza in ambito familiare.
Viene modificato il codice delle prove (il California Evidence Code), con la intenzione di proteggere la vittima della violenza dal ricatto morale e materiale del suo aguzzino, viene introdotta la possibilità di ammettere in sede processuale testimonianze circa la reiterazione dello specifico reato, la possibilità di ammettere la testimonianza esperta sul tema della BWS (Battered Woman Syndrome), vengono innalzate le pene, le fattispecie dei reati in ambito familiare vengono inserite tra quelle per le quali viene applicata la legge californiana dei "tre schiaffi".
Ma il processo nell'ordinamento statunitense non è un meccanismo ideale per l'accertamento della verità e per la punizione dei colpevoli, e sono gli stessi statunitensi a dirlo a gran voce.
La Giuria, i dodici layman che devono decidere sulla colpevolezza o sulla non colpevolezza dell'imputato, sono esclusi dal confronto sotterraneo tra gli avvocati, dalla fase pre-dibattimentale, dall'accesso all'intero corpus delle indagini e delle prove, e tenuti sotto tutela dal Giudice. Troppo spesso il common sense non è in grado di comprendere la complessità dei moderni dibattimenti, specie quando vi intervengano con tutto il loro peso le attuali metodologie tecniche e scientifiche.
La motivazione della Giuria, in estrema sintesi il controllo diretto da parte del popolo della applicazione delle Leggi, non c'è più.

Carlo Parlanti viene accusato di aver commesso i reati di violenza carnale, violenza domestica e sequestro di persona, nel 2002, a Thousand Oaks, Ventura County. Verrà arrestato nel 2004 all'aeroporto di Düsseldorf, mentre è in viaggio attraverso l'Europa per lavoro, ed estradato l'anno successivo negli Stati Uniti.
Anche in base alle norme appena introdotte, Parlanti verrà ritenuto colpevole da una Giuria per tutti i reati ascrittigli, e condannato dal Giudice a nove anni di reclusione.

Ma il processo non appare del tutto chiaro, lineare, convincente. Carlo Parlanti proclama la sua innocenza a gran voce, sin dal fermo in Germania.
Carlo Parlanti è effettivamente colpevole? La pena che gli è stata comminata è giusta? Il processo contro di lui ha effettivamente accertato la verità, vi si è solamente avvicinato, o è rimasto chiuso nel meccanismo perverso del formalismo delle parti, dove tutti, singolarmente si sono comportati secondo norma, ma complessivamente si è arrivati ad un abominio, con tutti che han fatto il loro dovere ma la nave è affondata comunque? Le Leggi appena votate, che avrebbero dovuto proteggere le parti più deboli socialmente e processualmente, hanno funzionato o sono state strumentalizzate ad altri e personali fini ?
Carlo Parlanti ha commesso ciò per cui è stato accusato, o è stato condannato per tutti i motivi sbagliati, o addirittura per motivi diversi dai quali era accusato?


Il volume è la sintesi di un lungo e dettagliato studio degli atti nel pubblico dominio del processo a Carlo Parlanti, nelle indagini mal svolte, nelle analisi tecniche mai effettuate. I verbali sono stati studiati nelle trascrizioni originali in inglese, per recuperare informazioni anche dalle sfumature linguistiche, ed in gran parte mai sinora valutati nella loro completezza