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domenica 2 agosto 2015

La novella è andata a male ?


La Legge numero 69 del 18 Giugno 2009, denominata Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, ha introdotto alcune modifiche al Codice di Procedura Civile in particolare negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica nel processo civile.
Anzitutto, art. 191, il Giudice ora formula i quesiti già quando dispone per l'accertamento tecnico e nomina il (i) Consulente (i), sicché il(i) CTU è(sono) preventivamente informato(i) dell'oggetto della Consulenza stessa. Così facendo, il CTU sarebbe già in grado di valutare se esistano condizioni per non accettare l'incarico, e potrebbe già predisporre gli atti immediatamente successivi alla comparizione ed al giuramento, primo fra tutti, nel caso di perizia grafica, l'eventuale rilascio di saggio grafico in udienza ante il Giudice (se questo lo pretende).
Per l'art. 195, novità relativa in quanto già adottata in molti tribunali,  il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
Il CTU invia quindi alle parti la propria relazione (finale, non modificabile, anche se si insiste a chiamarla confusivamente bozza) entro un primo termine, fissato dal Giudice; queste (attraverso i CTP eventualmente nominati) entro un secondo termine, estremamente variabile, comunicano al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni; infine, il CTU  deposita in cancelleria (ora secondo le norme del PCT nel fascicolo informatico) entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, insieme alle osservazioni delle parti ed a sue sintetiche valutazioni a queste ultime. 
In parole povere, il legislatore (Berlusconi, Tremonti, Scajola, Brunetta, Sacconi, Calderoli e Alfano firmano dopo il presidente Napolitano - e scusate s'è poco) affida al CTU l'intero subprocedimento dell'accertamento tecnico, compresi atti come le controdeduzioni e la chiamata a chiarimenti prima di esclusività del Giudice - e che occupavano, ognuno, una udienza, con una presunta dilatazione dei tempi del processo
Molliamo tutto al CTU, si son detti, e risparmiamo almeno un paio di udienze.

Son passati ormai cinque anni, cerchiamo di valutare se l'obiettivo è stato raggiunto o meno.

La relazione definitiva è - come più e più volte ribadito - quella depositata al primo termine e conclude quello che era il subprocedimento di accertamento tecnico prima della novella. Quella relazione non va modificata, in alcun modo. 
Le valutazioni, positive o negative, delle parti, prima dirette al Giudice, magari dopo una richiesta di termine per esame (una udienza in più) ora si indirizzano direttamente al CTU che, autonomamente, le valuta e ne esprime una sintetica valutazione.
Quello che era prima della novella del 2009 il deposito relazione/richiesta termine per esame/controdeduzioni/chiamata a chiarimenti/deposito dei chiarimenti/udienza di (ri)discussione dei chiarimenti ora si dovrebbe risolvere tra due sole udienze.
Dovrebbe.
Infatti, con sempre maggiore frequenza assisto al deposito di controdeduzioni dopo la chiusura del subprocedimento, con richiesta al Giudice di chiamare il CTU a chiarimenti ovvero di disattendere la relazione ovvero rinnovarla - e non si tratta di mera tattica basso-avvocatizia, quantomeno perché spesso non è la sola parte scontentata dal CTU a chiamare l'attenzione del Giudice.
Se il Giudice ritiene fondate le contestazioni, allora richiama il CTU a chiarimenti, seppure (e per quanto possibile) in una discussione da svolgersi in udienza, oralmente, in contraddittorio con le parti eventualmente rappresentate dai propri CTP. 
Ci siamo da capo, allora?
La chiamata a chiarimenti non (costituisce) un'attività ulteriore ed estra­nea rispetto a quella già espletata e remunerata, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il C.T.U. è tenuto tutte le volte in cui ne faccia richiesta la parte interessata, il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva - II Sezione della Suprema Corte, sentenza 4655 del 20 Marzo 2006 (tra l'altro, è quella che afferma che i chiarimenti "non si pagano").
Ammesso (e mal concesso) che le parti si siano sempre comportate con lealtà ed intelligenza, tutto ciò sta a significare che il CTU non ha adeguatamente risposto alle osservazioni, eventualmente mantenendo la propria posizione anche di fronte a contestazioni oggettive.

Dobbiamo quindi, logicamente, dedurre che il CTU affronta l'accertamento tecnico col piglio del san Giorgio contro il Drago, sordo ad ogni sollecitazione esterna, impermeabile ad ogni indicazione che lo devii dal cammino che Egli si è prefigurato ancor prima di iniziare? Dobbiamo quindi ammettere che i cosiddetti protocolli Strasburgo sono mere illusioni,  inutili magìe contro quei Cavalieri Bianchi (o Oscuri, dipende dalla gestione dei propri dèmoni) che sono i Consulenti Tecnici di Ufficio ?

 San Giorgio e il Drago, icona - Pietro Trojani (1925-1997)

 

domenica 16 settembre 2012

CTU novellata, qualche criticità da evidenziare


In alcuni post precedenti è stato brevemente illustrato il percorso della Consulenza Tecnica  d'Ufficio dopo la novella della Legge 69/09.
Il tema è stato successivamente riassunto in un mio articolo sul numero 195 di Scrittura, segnalato anche questo in un post di poco tempo fa. 

Ripetiamo che, per quanto la novella sia da applicare obbligatoriamente a tutti i procedimenti istruiti dopo il 4 Luglio 2009, nulla vieta ai Giudici di applicare la stessa procedura anche a procedimenti già in essere, in  particolare quelli giunti in Corte d'Appello.
Lo spirito della piccola riforma, è dichiaratamente quello di accorciare i tempi del procedimento: a spese dei Consulenti, in realtà, piuttosto che a provvedere i mezzi e le strutture che evitino i rinvii calcolati per tempi geologici - ma siamo in tempo di spending review, che in Italia è divenuta un traducente dell'espressione bburina dell'andò cojo, cojo.

Un primo problema, in verità legato più a questioni di orgoglio e di autoaffermazione del proprio piccolo ego, piuttosto che a effettivi problemi interpretativi della norma, è la definizione di parti costituite.
Se ritualmente e correttamente nominati, i consulenti tecnici di parte sono legittimamente i destinatari della relazione, giacché sono loro che rappresentano - a tutti gli effetti - la parte nel sub-procedimento di consulenza tecnica. Eppure, sono frequenti i casi in cui i legali avocano a sé, anche a posteriori, il diritto di ricevere la relazione di consulenza, escludendo il CTP, e magari rendendolo partecipe del contenuto degli atti solo mezza giornata prima della scadenza dei termini. È, questo, un problema che non riguarda il CTU.
La norma, la giurisprudenza e la dottrina univocamente sottolineano che il CTU non è tenuto, in alcun modo, a farsi carico dei rapporti carenti tra i rappresentanti delle parti, ed è quindi il CTP (quando nominato, in caso contrario il problema non si pone, il riferimento è il legale della parte) il destinatario di tutte le comunicazioni e relazioni.

Ma, poiché lo spirito della norma è quello di "velocizzare il processo" e – si faccia attenzione a questo aspetto – favorire per quanto possibile "ogni attività conciliatoria" (limitatamente alle questioni di competenza del CTU), è comunque buona regola professionale per il CTU inviare la propria relazione per posta elettronica (certificata, insisto) sia ai CTP che ai legali.
Citando gli indirizzi emanati dalla presidenza della corte d’appello di Torino nel maggio del 2011, si segnala che il giudice dovrà invitare il CTU ad esperire il tentativo per una soluzione concordata delle questioni di natura tecnica, e che al giudice si raccomanda di prediligere quei professionisti che hanno mostrato una più spiccata capacità di persuasione delle parti ad addivenire al superamento delle divergenze sulle questioni tecniche. 
Niente più spazio ai consulenti malati di protagonismo ? Speriamo, vedremo - il protettore dei periti è statutariamente San Tommaso Apostolo.

Atro aspetto interessante, forse in positivo, è nella sanzionabilità di ogni comportamento delle parti che possa essere ritenuto ostruzionistico o reticente, in pratica qualsiasi atto che implichi un rallentamento o un allungamento nei tempi del procedimento.
Tra questi, alcune decisioni nei Tribunali di Roma e di altre città inseriscono il mancato versamento del fondo spese deciso dal Giudice. La parte che, deliberatamente, non provvede al versamento della somma fissata dal Giudice viene cioè ritenuta responsabile di un comportamento volto ad ostacolare il regolare svolgimento del processo, e quindi sanzionabile anche con decisioni che arrivano al riconoscimento implicito del documento contestato, ad esempio.
Staremo a vedere, anche qui.

Ultima criticità, che ho più volte segnalato in questa sede, anche facendo riferimento a qualche considerazione di Diritto Comparato, sono i tempi fissati dal Giudice per porre osservazioni alla relazione di CTU, ed al Consulente d'Ufficio per rispondere a queste.
Spesso, troppo spesso, si osservano tempi eccessivamente ridotti, talvolta anche da non consentire nemmeno la lettura attenta della relazione; ma altrettanto spesso, questi tempi sono la conseguenza della "distrazione" dei legali, che non richiedono al momento del conferimento dell'incarico tempi adeguati alla bisogna.
A questi si aggiungano quei CTU che, in ritardo sui propri tempi, risolvono il problema prolungandosi (motu proprio) le scadenze a scapito dei tempi lasciati ai CTP per esaminare e porre osservazioni, con buona pace del contraddittorio, dell'attività conciliatoria, del rispetto per i colleghi.

 

lunedì 30 gennaio 2012

Farsi pagare, con gli interessi.


 Ricordiamo che se il cliente è titolare di partita IVA (ed è in causa come tale: banca, professionista, piccola azienda) vale il Decreto Legislativo n. 231/2002, in particolare il già noto art. 4 : “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. In sintesi, le fatture in questo caso si pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso BCE maggiorato di sette punti; si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra. Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 22 del 27-1-2012 è stao pubblicato l'aggiornamento, valido per il primo semestre del 2012 : Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 si comunica che per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2012 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, e' pari all'1 per cento
Gli interessi per il ritardato pagamento sono quindi fissati in ragione dell'8 per cento.

sabato 28 agosto 2010

Farsi pagare - IV


Continuiamo a chiedere quanto dovuto.
Ricordo che anche per la attività di consulenza tecnica di parte (o di traduzione, o di interpretariato) valgono i presupposti sia nel procedimento civile che nel penale, amministrativo, contabile, tributario, in volontaria giurisdizione, l'esecuzione, revisione, revocazione, opposizione di terzo, applicazione di misure di sicurezza e prevenzione, nei procedimenti ante il tribunale di sorveglianza, per l'ammissione del cliente non abbiente al gratuito patrocinio.
La questione è complessa e soggetta ad interpretazioni ed arbitri mutevoli e localizzati. Se ne dovrà parlare in un altro post, ma per ora ci basti dire che in questi casi, l'onorario lo pagherà l'amministrazione dello Stato.

Nelle cause civili, è buona norma, quando si è nominati di ufficio, richiedere al Giudice che sia il fondo spese (o acconto, o anticipo) sia posto a carico di tutte le parti in solido
In margine, nelle piccole cause, ante il Giudice di pace per esempio, è opportuno valutare e richiedere "l'anticipo a saldo" : orrenda espressione, ma sta a significare che tutto il fondo spese, qualora si tratti effettivamente di "piccole cause", venga fissato per un importo pari al presumibile saldo. Quando si tratterà di richiedere la liquidazione al Giudice, si porrà la richiesta pari all'acconto ricevuto, in modo da non dover inseguire le parti per il pagamento del saldo.

Se, nonostante tutto quanto detto sinora, vi ritroviate con una liquidazione posta a carico della parte impossibilitata al pagamento, ed a fronte di una controparte in grado, invece, di saldare il dovuto, e qualora la causa sia ancora aperta (in margine, non aspettate un anno per chiedere il saldo delle liquidazioni!!), potete presentare una istanza al Giudice chiedendo di riformulare il decreto di liquidazione ponendo la somma a pagare a carico delle parti in solido tra loro, citando (ad esempio) la sentenza numero 6199/96 della I Sezione della Cassazione Civile :
"In considerazione del fatto cha la prestazione del CTU è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti in giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza"
In brutale linguaggio comune, la CTU è fatta nell'interesse di tutte le parti in causa e non solo di chi la chiede, indipendentemente dalla sentenza finale con la relativa soccombenza anche per spese e onorari : per questo l'istanza deve essere tempestiva, prima della chiusura della causa.

giovedì 22 luglio 2010

Farsi pagare - III


Dunque, ricevuta la notifica della liquidazione, ed accettato il suo importo, si  provvede alla richiesta di saldo alla (o alle) parti cui è stato messo a carico.
Naturalmente, avrete provveduto a registrare tutti i dati fiscali ed anagrafici delle parti e dei loro difensori, già in sede di operazioni peritali ovvero all'atto dell'incarico quale CTP. 
Si sa quindi dove spedire il preavviso di parcella, di norma al difensore, in  prima battuta, perché lo giri alla parte; se dopo un ragionevole lasso di tempo non avete riscontro, inviate un sollecito alla parte, stavolta, e per conoscenza al difensore, ricordando che nel caso siate d'Ufficio il decreto del Giudice ha carattere esecutivo, e potrete disporre per precetto, decreto e pignoramento senza altro avviso.
Se il cliente è titolare di partita IVA (ed è in causa come tale: banca, professionista, piccola azienda) vale il Decreto Legislativo n. 231/2002, in particolare il già noto art. 4 : “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. In sintesi, le fatture in questo caso si pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso BCE maggiorato di sette punti (per il primo trimestre 2010 sono pari all'otto per cento); si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra.
È però buona politica ricordare in calce alla fattura che questa rientra nell'ambito di applicazione di tale norma (quando il destinatario è titolare di partita IVA - a proposito lo sono anche i contribuenti minimi). "Io ve lo avevo detto, no?"
Il DL 231 vale, ripeto ancora, per qualsiasi tipo di fattura emesso verso titolare di partita IVA; non solo per la liquidazione di una parcella d'ufficio, ma anche (e sopratutto) quando avete operato come consulente di parte.
E se il cliente (o comunque la parte a cui carico è stata posta la liquidazione) non paga? Il decreto, nel caso siate d'ufficio, ha valore esecutivo, e si può procedere alla riscossione forzosa da subito; se siete di parte, ed avete fatto sottoscrivere un contratto, o quanto meno immediatamente fatturato l'anticipo, ci sarà un passaggio in più per il decreto ingiuntivo.

Il problema, nel caso del processo civile, nasce quando la causa è del tipo (mi si perdoni la brutale sinteticità) Paperon de' Paperoni contro Paolino Paperino, ed il decreto mette a carico di Paolino Paperino il saldo della parcella. Qui serve un po' di spazio, al prossimo post.

martedì 13 luglio 2010

Farsi pagare - II


Continuiamo con la CTU.
Al momento dell'incarico, se del caso, sarà stata richiesta al Giudice l'autorizzazione ad avvalersi di collaboratori per attività strumentali allo scopo della consulenza, ed esorbitanti le normali attività di un ufficio. In altre parole, la dattilografia, le fotocopie,  il galoppinaggio, le ordinarie spese postali e telefoniche sono comprese nella tariffa di cui alla Legge 319/80; se l'attività del collaboratore (termine generico, assai: troppo spesso il "collaboratore" ha professionalità ben superiori a quelle del consulente o del perito nominato) non è strumentale a quella della consulenza, il Giudice deve (obbligatoriamente) dare distinto incarico. Le spese che esorbitino dalla normale attività professionale, vanno sempre autorizzate preventivamente, a cominciare da quelle di trasporto e pernottamento in sede diversa da quella del Tribunale.
Tutto quanto va documentato dettagliatamente e secondo la normativa vigente, con fattura (o ricevuta) dettagliata, specifica e nominale; ai collaboratori, se del caso, va versata la ritenuta d'acconto delle imposte (e la ricevuta allegata alla loro fattura). Nella causa civile fatture e ricevute vanno intestate al professionista, ma indicando chiaramente nell'oggetto di queste che sono spese finalizzate all'incarico specifico; nelle consulenze per il PM e per il Tribunale penale, le fatture vanno cointestate al professionista ed alla Procura/Tribunale (anche se il versamento della ritenuta d'acconto e il relativo mod. 770 sono a carico del professionista).
Alla scadenza del termine concesso dal Giudice per il deposito, si depositerà l'elaborato finale in Cancelleria, insieme alle copie di cortesia per le parti, ed a tutti i documenti ricevuti per l'espletamento dell'incarico (se depositati agli atti, conformemente ai verbali d'udienza - quelli ricevuti da altre fonti vanno restituiti alle stesse secondo le Norme per il trattamento dei dati personali da parte dei CT) ed alla istanza di liquidazione dell'onorario, con allegate tutte le ricevute per le spese autorizzate delle quali si richiede il rimborso.
L'onorario richiesto va calcolato secondo i parametri della della L. 319/80 aggiornata al DM 30 V 2002 , cui si aggiunge la somma delle spese sostenute (si consiglia vivamente di inserire la distinta dettagliata delle ricevute allegate).
Consiglio mai troppo spesso ripetuto è poi quello di allestire una distinta dei documenti e degli atti depositati da farsi restituire timbrata dal Cancelliere, e di inviarla per le vie brevi ai legali delle parti, o meglio agli eventuali CTP (perché avranno a loro volta un documento in base al quale farsi pagare l'onorario).
Il Giudice provvederà sull'istanza di liquidazione, e farà notificare al CTU ed alle parti la sua decisione, contenente l'importo dell'onorario e delle spese liquidate, oltre che l'indicazione della o delle parti a cui viene provvisoriamente messo a carico. Non rinunciate mai alla notifica del provvedimento, perdereste ogni possibilità di impugnarlo, anche per soli errori materiali.
Ricevuta la notifica della liquidazione, ed accettato il suo importo, si dovrà provvedere alla richiesta di saldo alla o alle parti cui è stato messo a carico.
Naturalmente, in sede di apertura di operazioni peritali, o anche in sede di incarico e di ritiro di documenti avrete provveduto a registrare tutti i dati fiscali ed anagrafici delle parti e dei loro difensori, in modo da sapere a chi rivolgervi per la richiesta di saldo e la emissione della fattura/ricevuta. Tali dati dovrebbero essere indicati nella dichiarazione per la privacy.
 

sabato 10 luglio 2010

Farsi pagare - I


Fatto il lavoro, consegnato alla parte o depositato nella Cancelleria del Magistrato, vorremmo concludere il contratto con il pagamento del corrispettivo da parte del Cliente, sia esso l'amministrazione della Giustizia o il privato.


Il Magistrato, Giudice penale o civile, ovvero il Pubblico Ministero, ci ha dato un incarico in forma scritta, che abbiamo accettato, sottostando implicitamente ai disposti del Testo Unico per il pagamento delle Spese di Giustizia, e della L. 319/80 aggiornata al DM 30 V 2002
La parte, ovvero le parti coobbligate nel processo civile ci avranno anche versato una somma (fissata dal Giudice) a titolo di fondo spese, per la quale si deve emettere la relativa fattura (o ricevuta). È buona abitudine registrare il versamento (o meno) di detto fondo spese nel verbale di operazioni peritali.

Il cliente privato ci ha dato un incarico, presumibilmente (e preferibilmente) in forma scritta, fatto sottoscrivere contestualmente all'atto della comunicazione di Legge in merito alla tutela dei dati personali.


Cominciamo dall'onorario nel caso di CTU
Per il fondo spese fissato dal Giudice, se la (o le) parti coobbligate non versano quanto dovuto, come deciso dal Giudice all'atto dell'incarico, il CTU potrà astenersi dallo svolgere l'incarico?
In generale, no, l'incarico va portato a termine. Vedi l'art 63 cpc, non ci si può astenere se non per le fattispecie di incompatibilità: "il consulente ha l'obbligo di prestare il suo ufficio". Nessuno te lo ordina di iscriverti all'elenco periti o consulenti, e gli onorari sono "cottemperati con la natura pubblicistica dell'incarico" (TU Spese di Giustizia, vedi sopra).
E ciò, anche nel caso che il fondo spese serva a coprire costi elevati dell'indagine, al di là della ragionevole copertura offerta dalle pallide tasche del consulente d'ufficio. Si veda, ad esempio, la ordinanza 209/2008 della Corte Costituzionale, in merito a una questione sul gratuito patrocinio: la disposizione censurata, laddove fa riferimento alle «spese sostenute», presuppone che la loro anticipazione a carico dell'erario venga disposta solo dopo che il professionista nominato dal magistrato abbia fornito la prova di averle effettivamente affrontate.
Ed in aggiunta a tutto ciò, si osservi che la fissazione del fondo spese, a differenza del decreto di liquidazione dell'onorario, non costituisce titolo esecutivo. Niente recupero coattivo,  almeno per il fondo spese.
Una via di fuga si trova nel caso di soggetti per i quali si emette fattura, e per i quali è applicabile il Decreto Legislativo n. 231/2002, in particolare dell'art. 4 che recita: “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. In sintesi, le fatture in questo caso si pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso BCE maggiorato di sette punti (per il primo trimestre 2010 sono pari all'otto per cento); si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra.
Tale norma vale, per inciso, per tutte le fatture emesse verso aziende o professionisti, indipendentemente dalla finalità di Giustizia, si tratti di fondo spese o saldo della parcella, di consulenza d'ufficio o di parte.

(continua)

domenica 6 giugno 2010

Pagine storiche


La indagine sottoposta all'esame ed al parere del perito deve essere tecnica, tale cioè che richieda speciali cognizioni di scienza, di arte. Ne deriva che il giudice o l'autorità amministrativa non devono ricorrere all'opera dei periti se non quando questa sia strettamente necessaria per formare od approfondire il proprio convincimento e cioè quando non siano bastevoli le ordinarie e generali cognizioni di cui per scienza propria o per notorietà sono edotti. La perizia entra in tal modo nel novero dei mezzi di prova che servono al giudice per decidere una controversia, all'autorità amministrativa per emettere un provvedimento e al privato per documentare la sua pretesa.

Alberto Cassiano, La Perizia nella Procedura Civile e nella Procedura Penale, Hoepli, Milano 1938

sabato 24 aprile 2010

"Nuova CTU" : quando si applica ?


In precedenti post ho scritto della procedura per la CTU (nel procedimento civile) secondo le norme contenute nella Legge 69/2009.
Vedo però dubbi diffusi (e assorti) circa i presupposti di applicabilità del nuovo rito.

La novella è da applicare, sempre e comunque, a tutti i procedimenti istruiti dopo il 4 Luglio 2009, data di entrata in vigore della norma. Dopo tale data la procedura è quella riassunta qui.

Ricordiamoci, però, che già da molti anni (almeno dal 2003, a Roma) la trasmissione alle parti di una relazione preliminare, e commento alle note  di risposta eventualmente ricevute nell'ambito della relazione finale depositata era fatto acquisito. La norma ha cioè seguito una prassi già sperimentata (o addirittura consolidata) in alcuni Tribunali.
Pertanto, niente vieta ai Giudici di applicare la nuova procedura anche ai procedimenti già in essere alla data del 4 Luglio 2009.

La sola diversità, in soldoni, è che nei procedimenti istruiti dopo tale data l'applicazione è implicita e obbligatoria, mentre in quelli precedenti, in cui si estrinseca la discrezionalità del Giudice, l'adozione (anche parziale!) della nuova procedura deve essere chiaramente indicata agli atti. Mancando tale indicazione, la CTU si estrinseca con la norma ante L. 69/09.

Per quanto attiene alla rigida applicazione del disposto dell'art.201 cpp, questo è applicabile quale sia la data di istruzione della causa: non è accettabile la nomina del CTP fatta in udienza, anche se verbalizzata, oppure in apertura di operazioni al CTU: la nomina del CTP va sempre fatta in Cancelleria, riportando nomi, recapiti e quant'altro.

venerdì 19 febbraio 2010

Controdedurre nella nuova Procedura Civile


Nel post precedente è stato brevemente illustrato il percorso della Consulenza Tecnica  d'Ufficio dopo la novella della Legge 69/09.
Illustriamo ora alcuni problemi che si presentano nella applicazione pratica della nuova norma.
Intanto, per quanto la novella sia da applicare comunque a tutti i procedimenti istruiti dopo il 4 Luglio 2009, nulla vieta ai Giudici di applicare la stessa procedura anche a procedimenti già in essere. Ricordo che, tra l'altro, le prassi entrate nel Codice di Procedura Civile erano in uso già da alcuni anni in molti Tribunali e Corti di Appello.
Lo spirito della piccola riforma, inoltre, è dichiaratamente quello di accorciare i tempi del procedimento: a spese dei Consulenti, in realtà, piuttosto che a provvedere i mezzi e le strutture che evitino i rinvii calcolati per tempi geologici, ma questa è altra storia.

Pochi problemi solleva l'art. 191, facilitando (almeno nelle intenzioni) la predisposizione delle operazioni peritali sin dalla udienza di incarico, supponendo che il CTU nominato sia messo a giorno dei caratteri della causa.

Della nomina del Consulente Tecnico di Parte già si è scritto abbondantemente in precedenza, in particolare sulla rigida applicazione del disposto dell'art.201. Su questo restano le perplessità conseguenti alla sostituzione dello stesso in imminenza delle operazioni, nella impossibilità di depositare la variazione in Cancelleria. È da verificare la efficacia delle formule rituali di salvaguardia, come il salvo sostituzione per motivi di forza maggiore già visto in alcuni atti.
È comunque non accettabile la nomina fatta in udienza, anche se verbalizzata, o in apertura di operazioni al CTU: la nomina del CTP va sempre fatta in Cancelleria, riportando nomi, recapiti e quant'altro.
La parte ed il suo procuratore possono sempre e comunque prendere parte alle operazioni, indipendentemente dalla nomina di un Consulente di Parte (tra l'altro non obbligatoria).
Su questo principio, in caso di nomina tardiva o irrituale, con il CTP non ammesso alle operazioni, partecipa la parte o il suo procuratore, con il CTP che dovrà operare dietro le quinte, al di fuori delle operazioni stesse. L'opera del CTP potrà quindi essere fatta propria dal procuratore, già negli adempimenti previsti dall'art.195.
Secondo il novello art. 195, si ricorda, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
Il CTU dovrà quindi, far conoscere alle parti o ai loro procuratori (in un prossimo futuro tramite PEC) la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine, fissato dal Giudice.
Queste (attraverso i CTP eventualmente nominati, ovvero in caso di mancata o inammessa nomina dal procuratore o dalla parte stesa)  entro un secondo termine, che rischia di essere estremamente breve, sempre fissato da Giudice, dovranno comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni.
Infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche le risposte alle osservazioni delle parti.
 La brevità del termine per far conoscere al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni è la parte critica di tutto il procedimento. Il termine fissato dal Giudice potrebbe essere insufficiente per analizzare e commentare la risposta motivata, specie nel caso di quesito ed indagini complesse.
Intanto andrebbe già avvertito il procuratore della parte, che in sede di giuramento e di fissazione delle scadenze (il CTP dovrebbe essere aggiornato quanto e più del CTU nominato sull'argomento dell'indagine!) vigili attentamente acché il termine per controdeduzioni sia adeguato e coerente con la complessità dell'indagine.
La ristrettezza eventuale dei termini è motivo di preoccupazione anche per il CTU, poiché potrebbe essere insufficiente per valutare adeguatamente le osservazioni delle parti. Anche il CTU, di conseguenza, una volta noto il quesito (già all'atto della nomina) e visionati i fascicoli, dovrebbe intervenire presso il Giudice per avere scadenze consone alla situazione.
Una volta depositato l'elaborato finale, è sempre possibile controdedurre ulteriormente alla risposta ed alle motivazioni del CTU, seppure nei termini ristretti che la ratio della novella impone: lo scopo è proprio quello di impedire le richieste di termine per esame, quasi rituali.
In mancanza del CTP nominato, per quanto la giurisprudenza appaia incerta in materia, le controdeduzioni possono essere comunque fatte proprie dal procuratore della parte.
Il tutto, comunque, impone al CTP una presenza attiva e continua alle operazioni peritali, e non solo negli accessi e nelle note di parte più o meno formali, ed un puntuale e esauriente rapporto alla parte rappresentata.


venerdì 5 febbraio 2010

La nuova Procedura Civile, un riassunto, con qualche altra novità


Come scritto nei precedenti post, con la Legge n. 69 del 18 Giugno 2009, Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, sono state introdotte alcune modifiche al Codice di Procedura Civile, per la parte che ci interessa, negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica.
Il testo previgente e quello novellato sono riassunti qui.
 
Dopo la novella, per le cause istituite dopo la data di entrata in vigore della Legge, (4 Luglio 2009) il procedimento con il quale si realizza la Consulenza Tecnica di Ufficio nel processo civile è riassumibile secondo il seguente schema. Molti Giudici già applicavano una parte delle norme ora divenute Legge, e comunque nulla impedisce che decidano di applicarle, anche parzialmente, alle cause nate nel precedente rito.

Quindi, il Giudice decide di disporre C.T.U. nei casi previsti dalla Legge.
Secondo il nuovo art. 191, il Giudice formula i quesiti nel corpo del provvedimento che dispone la Consulenza d'Ufficio e nomina il (i) Consulente (i). Il CTU è  quindi preventivamente informato dell'oggetto della Consulenza stessa (il quesito), ed è pertanto già in grado di valutare se esistano condizioni per non accettare l'incarico (per le incompatibilità codicistiche, rigidamente elencate nell'art. 51 cpc, o per mera incompetenza tecnica) e può già predisporre alcuni degli atti immediatamente successivi alla comparizione ed al giuramento,  fra tutti, nel caso di perizia grafica, l'eventuale rilascio di saggio grafico in udienza ante il Giudice (se questi lo pretende).

Sulla notifica del provvedimento di nomina del C.T.U. e la comunicazione a questo del quesito, interviene quanto disposto nel Decreto Legge 29 dicembre 2009 , n. 193: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario: Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata […].A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata […]. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e’ effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Il Decreto è integralmente consultabile qui.

Sostanzialmente, le notifiche e le comunicazioni dovranno tutte avvenire tramite PEC, e così anche le comunicazioni formali tra C.T.U. e le parti. Molte questioni sono ancora da chiarire, entro i sessanta giorni dei decreti citati, ancora da emanare, in particolare a proposito dell’adeguamento tecnico delle strutture tribunalizie.
Allo stato attuale, abbiamo comunque un obbligo più o meno velato, di dotarci di una casella PEC, e nulla impedisce che (con eventuale comunicazione al Giudice all'atto dell'incarico) le comunicazioni tra CTU e le parti non possa avvenire in questa forma, anziché tramite facsimile, raccomandata o galoppino.

Una volta ricevuto ed accettato l’incarico, effettuato il giuramento, si iniziano le operazioni peritali.
Secondo il novello art. 195, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

Il CTU dovrà quindi, far conoscere alle parti (in un prossimo futuro tramite PEC) la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine, fissato dal Giudice.
Queste (attraverso i CTP eventualmente nominati)  entro un secondo termine, che rischia di essere estremamente breve, sempre fissato da Giudice, dovranno comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni.
Infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche le risposte alle osservazioni delle parti.

Ricordiamo, in margine, l'art. 201 del cpc (Consulente Tecnico di Parte) : Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. La nomina del CTP deve essere, tassativamente, presentata in Cancelleria entro il termine stabilito dal Giudice (di solito, l'inizio delle operazioni peritali), e non al CTU in sede di apertura delle operazioni peritali, a pena di nullità della nomina stessa.
La consegna (o la semplice comunicazione a verbale) della nomina del CTP  costituirebbe una delega delle attività processuali dal Giudice al CTU, che è inammissibile. Il citato art. 201 c.p.c. recita, infatti, che la nomina di consulenti tecnici di parte deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta dal cancelliere senza la possibilità di delegare al CTU la ricezione della dichiarazione di nomina del CTP. Tale attività è demandata chiaramente ed inequivocabilmente alla Cancelleria.
Le disposizioni dell'art. 201 c.p.c. si integrano con quelle dell'art. 91 delle Disposizioni di Attuazione, (Comunicazione a Consulenti di Parte): Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.

La nomina del CTP, avvenuta nel corso delle operazioni peritali, in assenza cioè della preventiva dichiarazione in Cancelleria, è quindi inammissibile, ed è nulla. Il CTU deve richiedere alle parti, all'atto dell'apertura delle operazioni peritali, la conferma (da verbalizzare) dell'avvenuta nomina secondo rituale; mancando questa conferma, il CTP nominato irritualmente non può essere ammesso alle operazioni (cui è sempre e comunque ammessa la parte ed i suoi procuratori).

Alla luce dell'ingresso delle comunicazioni telematiche (certificate) nel caso, ad esempio, che si abbia la necessità di sostituire il CTP nell'imminenza dell'apertura delle operazioni, ovvero nel corso di queste, la ricevuta della PEC alla Cancelleria della nuova nomina avrebbe valore compiuto, non essendo la PEC (salvo derive schizoidi del legislatore, sempre possibili e delle quali ogni giorno abbiamo splendidi esempi) vincolata agli orari di apertura al pubblico degli uffici, ma solo ai termini indicati dal Giudice.

lunedì 18 gennaio 2010

Reddito e Vacazioni, nessuna nuova

Per mantenere la memoria viva, una periodica reiterazione.

I compensi spettanti ai Periti, ai Consulenti Tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, sono sempre regolati dalla Legge 8 Luglio 1980, n. 319, e per l'aggiornamento degli importi dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002. Oggi, è il 18 Gennaio del 2010, sono otto anni che non variano.
Le due norme sono riportate integralmente qui e qua. Si ricorda che il testo delle Leggi dello Stato è esplicitamente escluso da ogni e qulasiasi diritto di copia ed è liberamente riproducibile (nonostante qualche Ministro - con una commovente distribuzione bipartisan - abbia ogni tanto l'oscena tentazione di porre una tassa sulla conoscenza della Legge), e che il solo testo che ha valore di riferimento è quello della Gazzetta Ufficiale.
Le norme citate valgono sia in ambito civile che penale, che nelle indagini del Pubblico Ministero.
L'articolo 4 della L. 319 recita : Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 24.732 e per ciascuna delle successive è di L. 13.740. L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Il successivo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 Maggio 2002 ha aggiornato (nonostante la Legge preveda un aggiornamento triennale) il costo delle vacazioni nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
Dal 30 Maggio 2002 non è si è più avuta alcuna rideterminazione dell'importo delle vacazioni, benché di trienni ne siano passati ormai quasi tre. Dal Maggio del 2002 al Settembre 2008 l'incremento ISTAT è stato, per la cronaca, pari a 114,87.

La determinazione del compenso su base oraria (o a vacazione) è quello che si applica nel mio caso, come Traduttore, Interprete, Perito Documentale. Anche nei casi in cui avrei dovuto avere la liquidazione calcolata su percentuale di valore (perizie su falsi o perizie di stima) il Magistrato si è comunque avvalso del calcolo "a vacazioni".

Due brevi calcoli, in uno scenario ipotetico ma più che plausibile e facilmente verificabile.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come interprete specializzato (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dal citato articolo quattro, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi. Nel caso si presti servizio in sala ascolti non è in genere consentito svolgere contemporaneamente più incarichi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma di euro 984,53. Da queste si sottrae il venti per cento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi (quale contribuente minimo), ed un trenta per cento circa tra contributo INPS  (che nonostante le promesse politiche, è destinato ad aumentare ancora) ed altre spese varie.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese, diviene quindi qualcosa appena al di sotto dei cinquecento euro.

La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, e ben ha evidenziato in ognuna delle decisioni prese, la diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria rispetto all'art. 36 della Costituzione, non tanto per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.

Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.

La Sentenza numero 41 del 1996 concludeva ricordando che questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.


venerdì 18 dicembre 2009

Le modifiche al Codice di Procedura Civile, e due noterelle di Diritto Comparato - III


Diritto comparato, dicevamo.
Norme analoghe a quelle introdotte in vigore con la Legge 69/09 esistono nel Codice  di Procedura Civile in vigore in Brasile dal 1973, e  più volte modificato (nel 1973 si era in piena dittatura, ricordate?), in particolare nel 1992.
Ci interessano il  Capitolo VI (delle Prove), Sezione VII (della Prova Periziale), artt. 420 e seguenti.
Uno sguardo, rapido e qualitativo, più che tradotto, mediato verso l'italiano.

Intanto, art. 432, il Giudice può concedere solo una proroga (motivata) dei termini assegnati per il deposito della relazione; i termini per il deposito, sono fissati (art. 421) al momento della nomina del perito stesso. Vale la norma, un perito un consulente di parte, ovvero tanti consulenti di parte (quesito complesso o multidisciplinare) quanti sono i periti.
Circa i termini di deposito della relazione, e qui la questione si fa interessante per le recenti novelle nel codice di procedura civile italiano, all'art. 433, il perito deve depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di discussione, ed i consulenti di parte possono presentare (in cancelleria) le proprie osservazioni dieci giorni dopo il deposito della relazione stessa.
È evidente la comune perplessità: nel caso di relazioni particolarmente complesse, dieci giorni sono nulla, anche per le diversità di interpretazione del disposto dell'art. 433 (dieci giorni dal deposito, dalla notifica, o dalla consegna dell'elaborato ai consulenti di parte?). Si verificherebbe, cioè, una condizione di violazione del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità tra queste, cui si oppone, però, il fatto che il perito è nominato dal Giudice,  a questi riferisce, ed al prudente apprezzamento del giudicante viene demandata l'adesione o meno alle risultanze della perizia.
Un istituto interessante, dal punto di vista dell'economia processuale, si aveva nella redazione originaria (1973) del CPC brasiliano, all'articolo 430 (abrogato) : il laudo unânime, nel quale perito d'ufficio e consulenti di parte si trovano in accordo, e sottoscrivono congiuntamente la relazione da consegnare al Giudice.




mercoledì 11 novembre 2009

Le modifiche al Codice di Procedura Civile, e due noterelle di Diritto Comparato - II


Alle modifiche al Codice di Procedura Civile introdotte con la Legge 69/09 occorre aggiungere alcune annotazioni sugli orientamenti recenti nella interpretazione e nella applicazione delle altre norme.
Ricordiamo l'art. 201 del Codice di Proc. Civile (Consulente Tecnico di Parte) :
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. 

Ecco, la nomina del CTP deve essere, tassativamente, presentata in Cancelleria entro il termine stabilito dal Giudice (di solito, l'inizio delle operazioni peritali), e non al CTU in sede di apertura delle operazioni peritali, a pena di nullità della nomina stessa.
La consegna (o la semplice comunicazione a verbale) della nomina del CTP  costituirebbe una delega delle attività processuali dal Giudice al CTU, che è inammissibile.
Il citato art. 201 c.p.c. recita che la nomina di consulenti tecnici di parte deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta dal cancelliere senza la possibilità di delegare al CTU la ricezione della dichiarazione di nomina del CTP. Tale attività è demandata chiaramente ed inequivocabilmente alla cancelleria.
Le disposizioni dell'art. 201 c.p.c. si integrano con quelle dell'art. 91 delle Disposizioni di Attuazione, (Comunicazione a Consulenti di Parte): 
Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.
Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.



La nomina del CTP, avvenuta nel corso delle operazioni peritali, in assenza cioè della preventiva dichiarazione in Cancelleria, è quindi inammissibile, ed è nulla. Il CTU deve richiedere alle parti, all'atto dell'apertura delle operazioni peritali, la conferma (da verbalizzare) dell'avvenuta nomina secondo rituale; mancando questa conferma, il CTP nominato irritualmente non può essere ammesso alle operazioni (cui è sempre e comunque ammessa la parte ed i suoi procuratori).

Qualche dubbio interpretativo si presenta, ad esempio, nel caso si abbia la necessità di sostituire il CTP al momento dell'apertura delle operazioni, ovvero nel corso di queste, e nella impossibilità materiale di depositare preventivamente la nuova nomina in Cancelleria. È accettabile, in tal caso, la comunicazione al CTU, da perferzionarsi alla riapertura degli Uffici?