mercoledì 11 novembre 2009

Le modifiche al Codice di Procedura Civile, e due noterelle di Diritto Comparato - II


Alle modifiche al Codice di Procedura Civile introdotte con la Legge 69/09 occorre aggiungere alcune annotazioni sugli orientamenti recenti nella interpretazione e nella applicazione delle altre norme.
Ricordiamo l'art. 201 del Codice di Proc. Civile (Consulente Tecnico di Parte) :
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. 

Ecco, la nomina del CTP deve essere, tassativamente, presentata in Cancelleria entro il termine stabilito dal Giudice (di solito, l'inizio delle operazioni peritali), e non al CTU in sede di apertura delle operazioni peritali, a pena di nullità della nomina stessa.
La consegna (o la semplice comunicazione a verbale) della nomina del CTP  costituirebbe una delega delle attività processuali dal Giudice al CTU, che è inammissibile.
Il citato art. 201 c.p.c. recita che la nomina di consulenti tecnici di parte deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta dal cancelliere senza la possibilità di delegare al CTU la ricezione della dichiarazione di nomina del CTP. Tale attività è demandata chiaramente ed inequivocabilmente alla cancelleria.
Le disposizioni dell'art. 201 c.p.c. si integrano con quelle dell'art. 91 delle Disposizioni di Attuazione, (Comunicazione a Consulenti di Parte): 
Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.
Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.



La nomina del CTP, avvenuta nel corso delle operazioni peritali, in assenza cioè della preventiva dichiarazione in Cancelleria, è quindi inammissibile, ed è nulla. Il CTU deve richiedere alle parti, all'atto dell'apertura delle operazioni peritali, la conferma (da verbalizzare) dell'avvenuta nomina secondo rituale; mancando questa conferma, il CTP nominato irritualmente non può essere ammesso alle operazioni (cui è sempre e comunque ammessa la parte ed i suoi procuratori).

Qualche dubbio interpretativo si presenta, ad esempio, nel caso si abbia la necessità di sostituire il CTP al momento dell'apertura delle operazioni, ovvero nel corso di queste, e nella impossibilità materiale di depositare preventivamente la nuova nomina in Cancelleria. È accettabile, in tal caso, la comunicazione al CTU, da perferzionarsi alla riapertura degli Uffici?

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