mercoledì 4 novembre 2009

Le modifiche al Codice di Procedura Civile, e due noterelle di Diritto Comparato - I


La Legge numero 69 del 18 Giugno 2009, Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, ha introdotto, tra le altre, alcune modifiche al Codice di Procedura Civile negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica.
Il testo previgente e quello novellato sono di seguito riportati, nel documento archiviato su Scribd:

Norme novellate dalla L.69/09 per la CTU nel Processo Civile
In sintesi estrema (ci si tornerà nei prossimi post, anche con qualche schema) cosa succede alla CTU ?
Anzitutto, art. 191, il Giudice formula i quesiti già quando dispone la Consulenza d'Ufficio e nomina il (i) Consulente (i), sicché il CTU è  preventivamente informato dell'oggetto della Consulenza stessa.
Così facendo, il CTU è già in grado di valutare se esistano condizioni per non accettare l'incarico, e può già predisporre gli atti immediatamente successivi alla comparizione ed al giuramento, primo fra tutti, nel caso di perizia grafica, l'eventuale rilascio di saggio grafico in udienza ante il Giudice (se questo lo pretende).

La novità (relativa, in quanto già acquisita da alcuni Giudici) riguarda lo svolgimento delle operazioni peritali, in quanto, art. 195, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

Il CTU dovrà quindi, sinteticamente, far conoscere alle parti la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine fissato dal Giudice; queste (attraverso i CTP eventualmente nominati) dovranno entro un secondo termine, estremamente breve, comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni; infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche le risposte alle osservazioni delle parti.

L'ultima novità, all'art. 23 delle disposizioni attuative, è sostanzialmente un aggiornamento alle norme di vigilanza sul conferimento degli incarichi.

Diritto comparato: in Brasile, norme analoghe esistono dal Codice del Processo Civile del 1992, in particolare quella che fissa i termini per le controdeduzioni che precedono il deposito della relazione di perizia, e alcune norme a questo previgenti, come il laudo unanime, che appaiono assai interessanti dal punto di vista procedurale.

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