Visualizzazione post con etichetta Spese di Giustizia. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Spese di Giustizia. Mostra tutti i post

giovedì 27 gennaio 2011

Termini di deposito, attenzione alle novità (che novità ormai non son più, ma qualcuno non se ne è ancora accorto)

 
È più di un anno che sono entrate in vigore le  modifiche della L. 69/2009, precisamente dal 4 Luglio 2009, ed ormai si comincia a lavorare prevalentemente su quella base. 
Due particolari sembrano, però, non essere ancora stati recepiti.
 
Primo, la L. 69/2009 modifica il secondo comma dell'art. 52 (Aumento e Riduzione degli Onorari), del Testo Unico Spese di Giustizia : Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.
Di un terzo (33,33%), non più di un quarto (25%) come era in precedenza. Attenzione al calendario, presentate le necessarie e documentate istanze di proroga, e presentatele nei termini.
 
Secondo, il novellato art. 195 CPC ora recita :  [...] La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa  all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
La relazione de quo, è la relazione finale, non la bozza, la relazione provvisoria, la relazione temporanea, la relazione in itinere o come altro la si chiama fantasiosamente in giro. È la relazione finale, che non potrà essere più modificata.
Pertanto, la relazione che si manda alle parti deve essere completa in ogni sua parte, risposta motivata al quesito compresa.
Le osservazioni delle parti, e la sintetica valutazione, sono atto successivo. Non sono le "note" pre-novella, sono osservazioni (leggi: controdeduzioni, precisazioni, scritto in sostegno, etc) alla relazione finale. 
Le "note" pre-novella esistono ancora, certo, sono le istanze che i CTP possono proporre al CTU (o Perito).
(Acché tanto? Per risparmiare il rinvio di udienza "per esame e controdeduzione".)

martedì 19 gennaio 2010

Densità di informazione e diritto alla difesa


L'art. 269 del T.U. sulle Spese di Giustizia, in combinato disposto con l'allegato 8 fissa gli importi dovuti per il rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo secondo la tabella che segue. Con il Decreto del Ministero della Giustizia 8 Gennaio 2009, sono stati adeguati gli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'art. 274 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (il citato testo Unico).


Tipo di supporto
Diritto di copia forfettizzato
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore
€ 3,54
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti
€ 5,31
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore
€ 5,90
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti.
€ 7,09
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti
€ 8,86
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB
€ 4,14
Per ogni compact disc
€ 295,16
Gli importi citati vengono triplicati (art. 270) nel caso di richiesta urgente.

È evidente sin dalla prima lettura, oltre alla presenza di supporti obsoleti e l'assenza di quelli correnti (DVD, memorie flash, HD esterni) l'inverosimile balzello richiesto per la copia di un CD, non giustificabile da alcuna condizione tecnica. Copiare un CD è operazione ben più facile e veloce che duplicare una videocassetta (la cassetta videofonografica di cui al T.U.)

Cerchiamo di vedere la questione da un punto di vista un po' anomalo, considerando il costo specifico (€/MB) dei supporti e della copia, riassunto nella seconda tabella. È noto che il costo per unità di memoria degli obsoleti Floppy Disk da 3,5" è da mille a diecimila volte quello dei supporti ottici o magnetici più recenti, ma sorprende ancora l'assoluta disparità tra il costo per unità di memoria (1MB) delle copie richieste in sede di Giustizia.



La anomalia è quindi riassumibile nel fatto che, mentre per i supporti obsoleti (ancora presenti in molti procedimenti) il costo copia è sostanzialmente la copertura del costo di lavorazione, eventualmente e lievemente mediato da una ipotetica diversità di costo del supporto (cassetta da 60' o 90'...), nel caso di Floppy o CD la diversità è immane e non giustificabile da alcuna ragione tecnica. Tra le altre, la leggenda tribunalizia secondo cui il costo del CD è basato sulla proporzione tra capacità del Floppy e del CD stesso è, appunto, leggenda: basta guardare le tabelle.

Cosa comporta questo stato di cose è presto detto: per copiare gli atti di un processo ai fini della difesa, è necessaria la disponibilità di migliaia di Euro, mediamente. 
Se poi si considera il fatto che l'eventuale riversamento di un HD clonato (così si spera, la cronaca presenta continuamente casi in cui questa semplice operazione di Computer Forensics viene belluinamente ignorata) viene calcolato "per quanti CD sono necessari a copiarlo", il conto è presto fatto: per un HD da appena 160 GB, ci vogliono settantamila euro, circa.

Eguaglianza delle parti davanti al Giudice imparziale, dove sei?

lunedì 7 dicembre 2009

Fatture 2008, aggiornamento


Sono stati finalmente sbloccati i fondi per il pagamento delle Spese di Giustizia 2008, in particolare per il pagamento delle fatture già emesse in quell'anno da Periti, Esperti e Consulenti per le prestazioni professionali svolte per le Procure, i Tribunali e le Corti di Appello.
L'Ufficio Spese di Giustizia della Procura di Roma già sta provvedendo al pagamento delle fatture in sospeso, e i relativi importi sono in corso di accreditamento presso i conti correnti indicati.
Poco si sa per Tribunale e Corte di Appello, ed ancor meno dello stato dei pagamenti presso altri Tribunali e Procure, in particolare quelli da cui i Colleghi segnalano da anni stati di gravissima sofferenza organizzativa.
Raccomando vivissimamente la verifica dei codici IBAN e la comunicazione del codice BIC/SWIFT, ex circolare n. 27 del 21 Settembre 2009 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato: senza quelli, non pagano voi, e si rischia di bloccare anche i pagamenti dei Colleghi.

venerdì 30 ottobre 2009

Pagamenti, ancora - Comunicazione codice BIC/SWIFT


La Banca d'Italia ha dato disposizione acché dal 12 Ottobre scorso (Columbus Day), non possano essere effettuati pagamenti da Procura, Tribunali e Corte d'Appello in assenza della comunicazione del codice BIC/SWIFT della banca che gestisce il conto corrente indicato dal creditore.
Non è, cioè, più sufficiente la comunicazione, avvenuta da tempo, del codice IBAN agli uffici Spese di Giustizia, ma è indispensabile che venga comunicato anche il codice BIC/SWIFT (di norma indicato al di sotto del codice IBAN nell'intestazione dell'estratto conto).
A seguito delle proteste degli uffici, che si sarebbero trovati paralizzati nei pagamenti, si indica, almeno a Roma, un termine al 31 Dicembre 2009, oltre il quale non potranno essere eseguiti pagamenti senza il codice BIC/SWIFT.
Ci si deve quindi affrettare a comunicare ai vari uffici anche il  codice BIC/SWIFT della propria banca, pena il blocco dei pagamenti.

La pretesa di Bankitalia appare, però, come una tautologia vessatoria.

Il codice SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Communication, che lo gestisce), o BIC (Bank Identifier Code) era previsto nella norma ISO 9362.  Era utilizzato nei trasferimenti tra banche, prima dell'adozione generalizzata del codice IBAN, in quanto identificava univocamente un singolo istituto bancario tra tutti gli altri esistenti sul pianeta. È un codice lungo 11 caratteri, che identificano banca (i primi 4), nazione secondo ISO 3166 (due cifre, IT per l'Italia), la città (due cifre) e la filiale (le ultime tre); quando gli ultimi tre sono delle "X", significa che ci si riferisce alla sede centrale dell'istituto, o che questo non ha suddivisione locale (come il nostro Bancoposta).
L'IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) identifica compiutamente una utenza bancaria. 
Nell'ordine, nazione (IT, sempre secondo ISO 3166), due cifre di controllo, codice nazionale (CIN, ABI, CAB), numero di conto. Il numero di cifre riservato ai dati nazionali varia da paese a paese (in Italia sono 23), rimanendo costanti per ogni banca di quel paese.
È quindi evidente che la prima parte del codice IBAN (sino al CAB) corrisponde al BIC, ed è quindi del tutto inutile fornire i due dati quando i bonifici vengano effettuati entro l'Unione Europea, dove l'IBAN è ormai la sola identificazione accettata.
Il codice BIC è utilizzato ormai solo verso nazioni in cui, per motivi che vanno dall'arretratezza all'oscuramento contabile, il codice IBAN non è diffuso.


Bankitalia non ha alcun bisogno che gli si debba comunicare il BIC, perché è in grado di calcolarlo autonomamente, perché i dati per farlo già sono tutti compresi nell'IBAN.

Il dato è già noto ed acquisito, e pretenderne la comunicazione, minacciando in caso contrario la sospensione dei pagamenti è una vessazione, è un aggravio del carico di lavoro degli uffici, è una perdita di tempo e di risorse.

Pallidi, e assorti. Molto, assorti.