giovedì 27 gennaio 2011

Termini di deposito, attenzione alle novità (che novità ormai non son più, ma qualcuno non se ne è ancora accorto)

 
È più di un anno che sono entrate in vigore le  modifiche della L. 69/2009, precisamente dal 4 Luglio 2009, ed ormai si comincia a lavorare prevalentemente su quella base. 
Due particolari sembrano, però, non essere ancora stati recepiti.
 
Primo, la L. 69/2009 modifica il secondo comma dell'art. 52 (Aumento e Riduzione degli Onorari), del Testo Unico Spese di Giustizia : Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.
Di un terzo (33,33%), non più di un quarto (25%) come era in precedenza. Attenzione al calendario, presentate le necessarie e documentate istanze di proroga, e presentatele nei termini.
 
Secondo, il novellato art. 195 CPC ora recita :  [...] La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa  all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
La relazione de quo, è la relazione finale, non la bozza, la relazione provvisoria, la relazione temporanea, la relazione in itinere o come altro la si chiama fantasiosamente in giro. È la relazione finale, che non potrà essere più modificata.
Pertanto, la relazione che si manda alle parti deve essere completa in ogni sua parte, risposta motivata al quesito compresa.
Le osservazioni delle parti, e la sintetica valutazione, sono atto successivo. Non sono le "note" pre-novella, sono osservazioni (leggi: controdeduzioni, precisazioni, scritto in sostegno, etc) alla relazione finale. 
Le "note" pre-novella esistono ancora, certo, sono le istanze che i CTP possono proporre al CTU (o Perito).
(Acché tanto? Per risparmiare il rinvio di udienza "per esame e controdeduzione".)

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