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giovedì 18 aprile 2019

Riforme, proclami, forcaiolismo e il futuro della perizia (grafica) - primo


Al IX Convegno Nazionale dell'Istituto di Grafologia Forense (Mesagne) - La Perizia Grafica e le Nuove Fontiere con la Tecnologia e la Condivisione dei Protocolli - nel Settembre del 2016 presentai una relazione dal titolo Normazione, Regolamentazione, Legislazione e il Futuro della Perizia (Grafica) : trovate l'abstract a questo link.
La relazione fu, per così dire, commissionata in tale forma per introdurre al dibattito del sabato pomeriggio, con un riassunto critico - molto critico - dello stato delle Norme e delle Leggi in tema di Accertamento Tecnico, specie nella prospettiva delle sempre imminenti riforme dei codici di rito (al tempo era il progetto Renzi-Orlando, oggi siamo al progeto in perenne bozza riservata dei legocinquini). 
Tra i due progetti non vi è gran differenza, almeno per quanto riguarda le conseguenze sull'Accertamento Tecnico nelle argomentazioni che qui propongo, e posso riprendere le slides del Convegno, già familiari ai Colleghi.
Nella relazione si parlò di linee guida, percorsi, processi, procedure, protocolli, normativa, regolamenti, leggi, circolari, cassazione, sestanti, penne a sfera, tablet, hashtags, saggi grafici denunciati per diffamazione, del dito di Tommaso Didimo e molto altro, in una rassegna altamente provocatoria sugli orrori e sulle delizie che ci aspettano nell’immediato futuro e su alcuni strumenti tecnico-giuridici che (forse) saranno necessari per affrontarlo.
La maggior parte di questi strumenti, seppure di pronto utilizzo, non sono presenti nella corrente formazione professionale e mentale del perito (grafico, in particolare).
Le novità del futuro prossimo imporranno se non una rifondazione, almeno un profondo ripensamento della professione che segua sia la già citata ristrutturazione in corso della Giustizia (indipendentemente dalla sua razionalità) sia i mutamenti introdotti dalle tecnologie commerciali - tenendo anche conto dello stato generale della professione, già ben evidente dalla ricerca che avevo qui anticipato.

Il quadro delle riforme dei codici di rito veniva introdotto, al Convegno di Mesagne, con una osservazione sulla novella del 2009, che istituiva una sorta di subprocedimento di consulenza tecnica integralmente affidato al CTU. Tralasciando le interpretazioni variopinte dell'art. 195 cpc secondo comma, ricordavo che la ratio (sic) della norma era il tentativo di risparmiare (arisic) i rinvii per esame e controdeduzioni e le chiamate a chiarimenti del CTU, ritenute aprioristicamente strumentali e causa di perdita di tempo. Negli anni, però, dopo il deposito finale della relazione di CTU (terzo termine del 195, III comma cpc) le controdeduzioni alla relazione - quindi non più a carico del CTP, ma del difensore - sono aumentate esponenzialmente, fin quasi ad annullare il presunto vantaggio previsto con la novella del 2009. Le controdeduzioni post-deposito sono motivate in parte dalle interpretazioni variopinte già ricordate, ma anche e sopratutto dalla scarsa (se non nulla) capacità di molti colleghi a organizzare un contraddittorio, dal solipsismo con cui altri interpretano il proprio ruolo, dalla incapacità radicale a fornire risposte nei modi e nella forma che l'accertamento tecnico oggi richiede, al di là dello strumento semantico del quesito. Nella peggiore delle ipotesi e delle intenzioni - l'utilizzo dello strumento delle controdeduzioni a soli fini dilatori - mal che vada il magistrato tratterrà i fascicoli in riserva e magari chiamerà senza convinzione a chiarimenti il CTU. Il risultato sarà comunque quello di guadagnare un rinvio, che in alcuni fori può essere anche di sei mesi-un anno.
Bell'affare che hanno fatto.

Nella relazione di Mesagne 2016, la slide che introduceva le riforme dei codici di rito, in particolare quello civile, è quella che di seguito ripropongo.

I sommi capi sono conseguenza dalla necessità di sintesi e di colpo mnemonico per l'auditorio, sfruttando la terminologia che dopo il governo Renzi è divenuta senza ombra di dubbio scaciata, da hashtag (il #processoefficiente) o da rispostina bullizzante su Tweeter.
La riforma Renzi-Orlando, così come la ipotetica riforma Bonafede (che è tuttora in bozza riservata, nota solo per-grandi-linee-ma-senza-impegno) sono inspirate sostanzialmente dagli stessi principi :

  ☛ la detribunalizzazione (forse perché assai più facile di degiurisdizionalizzazione da pronunciare), ovvero, in termini brutali, cercare di stare alla larga dal tribunale il più possibile. Si diceva che il miglior avvocato è quello che non va mai in causa, nel senso che è capace di comporre la lite ben prima che sia necessario il giudizio, ma temo che questa sia ormai roba del tempo del mio prozio Umberto (tra le altre, il Cassazionista che rappresentava Mario Bruneri); a volere fermamente la causa sono anzitutto i clienti (per poi pentirsene al primo rinvio a breve o alla prima richesta per il versamento del CU), quando non la si deve invece fare obtorto collo contro la pubblica amministrazione. È quindi pacifica la necessità di individuare strumenti che consentano la composizione o la regolazione delle liti, anche penali, assai prima dell'instaurarsi del procedimento in aula - si vedano anche i punti che seguono. Il fatto è che, sinora e nelle proposte che si esibiscono e proclamano, si segue non il principio di evitare la causa, ma di impedirla, e di impedirla sopratutto con il ricorso alle statuizioni censuarie: se hai i soldi vai in causa, sennò ti gratti, indipendentemente dalla bontà delle tue ragioni; si aumenta a dismisura il Contributo Unico, si boicotta spudoratamente il gratuito patrocinio, si impongono misure punitive su base economica anche su chi, pur avendo ragione, sceglie di andare ante un Giudice.

   ☛ l'ADR sempre & ovunque, ovvero il tentativo di risoluzione alternativa della disputa (ADR, Alternative Dispute Resolution) viene effettuato anche in corso di causa, anche nel procedimento d'appello, con procedure diverse e contrastanti (conciliazione, mediazione, medioconciliazione ...) e con risvolti che appaiono, come detto, punitivi, uno fra tutti l'obbligo di mediazione aggiudicativa. Eppure, una regolamentazione meno legata ad aspetti di mero ostacolo all'accesso alla Giustizia, sarebbe molto più efficace, almeno quanto alla disponibilità di adeguate risorse. Alcuni concetti di base, come l'ascolto delle parti e la verifica delle effettive differenze tra le loro posizioni, sarebbero però di immediata applicazione anche nel rito corrente (si veda, ad esempio, il c.d. protocollo Strasburgo della Corte d'Appello di Torino). Il problema, dal punto di vista del perito, è però diverso: quanti Colleghi, abituati al solipsismo e alla sindrome del Cavaliere Bianco sarebbero in grado di adeguarsi, non solo culturalmente?

  ☛ l'adozione del Rito di Cognizione Semplificata per tutte le cause di competenza del Giudice monocratico: no, non è un mio errore, ma un lapsus linguæ capitato in uno dei primi comunicati sulla riforma Renzi-Orlando, che molto insinua sulla effettiva portata della novella [per i non praticanti, il corretto è Rito Semplificato di Cognizione].

  ☛ una prima conseguenza possibile della compressione del rito è la introduzione della Total Discovery & Pre-Trial, estrapolando i termini dal processo statunitense (al tempo, si diceva che il nuovo cpp fosse ispirato-interpretato più a Perry Mason che memore della realtà, invece, raffigurata in Law&Order) dove istituti simili esistono da decenni e di cui sono note le criticità e i limiti. Con i nuovi riti, nei quali si impone senza possibilità o quasi di deroghe e si elimina la fase introduttiva del processo, diverrebbe obbligatoria la preventiva e integrale conoscenza del fascicolo di controparte prima dell'udienza di comparizione (mantengo deliberatamente l'ambiguità terminologica), compreso l'acervo delle prove di - per così dire - interesse peritale, per le quali è quindi necesario, al fine di produrre una risposta processuale, l'analisi da parte dei propri consulenti. Analogamente, il ricorrente dovrebbe ricorrere al perito per sottoporre al giudice un elaborato tecnico già al momento del ricorso. La conoscenza integrale delle posizioni prima della comparizione offre la possibilità (indipendentemente dalla obbligatorietà dell'ADR preventiva) di una trattativa diretta tra le parti - nel processo statunitense questa fase (il pretrail) ha però come conseguenza negativa la sottrazione di informazioni, per accordo reciproco, al giudice (ed alla giuria), del tipo tu non presenti queste prove, io non sollevo queste altre questioni, intanto ti anticipo queste ragioni, riducendo così la conoscenza del caso e viziando le conseguenti decisioni.

  ☛ L'Economia del Processo, intesa come la gestione razionale delle risorse a disposizione, compresi il tempo e le argomentazioni. Ma della
οἰκονομία, intesa come (buona) amministrazione della casa, nei progetti ce n'è in verità ben poca: il solo risparmio sembra essere quello monetario immediato e contingente, indifferente del fatto, in termini semplici, che per risparmiare dieci si sperperi mille.

  Aggiungiamo un punto sulle ☛ riforme del processo penale, dalla c.d. riforma della prescrizione, che è sempre di più un #fineprocessomai in calco perfetto con le leggi vigenti in nazioni e contesti non propriamente democratici e liberali, alla protagonizzazione della vittima (in senso mediatico-social) e al forcaiolismo perverso e da basso intestino delle modifiche al codice penale.

Nel prossimo post vedremo, con qualche dettaglio in più, cosa potrebbe comportare questo elenco di riforme per la professione del perito, in particolare quello grafico o trascrittore.

I - continua   



domenica 2 agosto 2015

La novella è andata a male ?


La Legge numero 69 del 18 Giugno 2009, denominata Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, ha introdotto alcune modifiche al Codice di Procedura Civile in particolare negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica nel processo civile.
Anzitutto, art. 191, il Giudice ora formula i quesiti già quando dispone per l'accertamento tecnico e nomina il (i) Consulente (i), sicché il(i) CTU è(sono) preventivamente informato(i) dell'oggetto della Consulenza stessa. Così facendo, il CTU sarebbe già in grado di valutare se esistano condizioni per non accettare l'incarico, e potrebbe già predisporre gli atti immediatamente successivi alla comparizione ed al giuramento, primo fra tutti, nel caso di perizia grafica, l'eventuale rilascio di saggio grafico in udienza ante il Giudice (se questo lo pretende).
Per l'art. 195, novità relativa in quanto già adottata in molti tribunali,  il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
Il CTU invia quindi alle parti la propria relazione (finale, non modificabile, anche se si insiste a chiamarla confusivamente bozza) entro un primo termine, fissato dal Giudice; queste (attraverso i CTP eventualmente nominati) entro un secondo termine, estremamente variabile, comunicano al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni; infine, il CTU  deposita in cancelleria (ora secondo le norme del PCT nel fascicolo informatico) entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, insieme alle osservazioni delle parti ed a sue sintetiche valutazioni a queste ultime. 
In parole povere, il legislatore (Berlusconi, Tremonti, Scajola, Brunetta, Sacconi, Calderoli e Alfano firmano dopo il presidente Napolitano - e scusate s'è poco) affida al CTU l'intero subprocedimento dell'accertamento tecnico, compresi atti come le controdeduzioni e la chiamata a chiarimenti prima di esclusività del Giudice - e che occupavano, ognuno, una udienza, con una presunta dilatazione dei tempi del processo
Molliamo tutto al CTU, si son detti, e risparmiamo almeno un paio di udienze.

Son passati ormai cinque anni, cerchiamo di valutare se l'obiettivo è stato raggiunto o meno.

La relazione definitiva è - come più e più volte ribadito - quella depositata al primo termine e conclude quello che era il subprocedimento di accertamento tecnico prima della novella. Quella relazione non va modificata, in alcun modo. 
Le valutazioni, positive o negative, delle parti, prima dirette al Giudice, magari dopo una richiesta di termine per esame (una udienza in più) ora si indirizzano direttamente al CTU che, autonomamente, le valuta e ne esprime una sintetica valutazione.
Quello che era prima della novella del 2009 il deposito relazione/richiesta termine per esame/controdeduzioni/chiamata a chiarimenti/deposito dei chiarimenti/udienza di (ri)discussione dei chiarimenti ora si dovrebbe risolvere tra due sole udienze.
Dovrebbe.
Infatti, con sempre maggiore frequenza assisto al deposito di controdeduzioni dopo la chiusura del subprocedimento, con richiesta al Giudice di chiamare il CTU a chiarimenti ovvero di disattendere la relazione ovvero rinnovarla - e non si tratta di mera tattica basso-avvocatizia, quantomeno perché spesso non è la sola parte scontentata dal CTU a chiamare l'attenzione del Giudice.
Se il Giudice ritiene fondate le contestazioni, allora richiama il CTU a chiarimenti, seppure (e per quanto possibile) in una discussione da svolgersi in udienza, oralmente, in contraddittorio con le parti eventualmente rappresentate dai propri CTP. 
Ci siamo da capo, allora?
La chiamata a chiarimenti non (costituisce) un'attività ulteriore ed estra­nea rispetto a quella già espletata e remunerata, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il C.T.U. è tenuto tutte le volte in cui ne faccia richiesta la parte interessata, il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva - II Sezione della Suprema Corte, sentenza 4655 del 20 Marzo 2006 (tra l'altro, è quella che afferma che i chiarimenti "non si pagano").
Ammesso (e mal concesso) che le parti si siano sempre comportate con lealtà ed intelligenza, tutto ciò sta a significare che il CTU non ha adeguatamente risposto alle osservazioni, eventualmente mantenendo la propria posizione anche di fronte a contestazioni oggettive.

Dobbiamo quindi, logicamente, dedurre che il CTU affronta l'accertamento tecnico col piglio del san Giorgio contro il Drago, sordo ad ogni sollecitazione esterna, impermeabile ad ogni indicazione che lo devii dal cammino che Egli si è prefigurato ancor prima di iniziare? Dobbiamo quindi ammettere che i cosiddetti protocolli Strasburgo sono mere illusioni,  inutili magìe contro quei Cavalieri Bianchi (o Oscuri, dipende dalla gestione dei propri dèmoni) che sono i Consulenti Tecnici di Ufficio ?

 San Giorgio e il Drago, icona - Pietro Trojani (1925-1997)

 

domenica 28 aprile 2013

Il subprocedimento di CTU - qualche nota alla prova dei fatti

 
Ricordiamo che secondo il novello art. 195 del CPC, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
Il CTU dovrà quindi, far conoscere alle parti o ai loro procuratori la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine, fissato dal Giudice.
Le parti costituite (attraverso i CTP eventualmente nominati, ovvero in caso di mancata o inammessa nomina dal procuratore o dalla parte stessa) entro un secondo termine, dovranno comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni.
Infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche brevi (e sottolineo, brevi) risposte alle osservazioni delle parti.
È frequente la necessità di minime proroghe nel primo termine, o perché questo cade in giorno festivo o prefestivo (e qui non ci sono problemi, la Legge impone lo spostamento alla data utile più vicina) o in conseguenza di un (giustificato) prolungamento delle operazioni peritali.
È indispensabile in quest'ultimo caso l'istanza al Giudice, con tutto ciò che comporta in termini di tempo aggiuntivo ? 
Ritorniamo alla ratio della novella : al CTU viene integralmente affidato l'intero subprocedimento di CTU, allo scopo di eliminare dal calendario delle udienze (altra novella del procedimento) le udienze interlocutorie relative all'esame della relazione ed alla eventuale chiamata a chiarimenti. Lo scopo ultimo è, in termini estremamente crudi, quello di risparmiare tempo.
Inoltre, il risparmio di tempo deve essere ottenuto anche attraverso il raggiungimento della massima chiarezza possibile negli aspetti strettamente tecnici che costituiscono la CTU, e tale chiarezza, spesso e volentieri, richiede tempo.
I termini endoprocedimentali sono ordinatori e non perentori, e se non vengono lesi i diritti  delle parti, in particolare il tempo necessario ad esaminare la relazione ed a produrre eventuali osservazioni, riducendo eventualmente il successivo termine per la risposta a queste, non è nemmeno necessario proporre istanza al Giudice, ma è sufficiente rendere edotte le parti della rimodulazione dei termini. 

martedì 25 settembre 2012

Ancora novità nel Codice di Procedura Civile

Si ritocca anche l'art. 345 c.p.c. e specificamente il regime di ammissibilità di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti nel giudizio di appello, sopprimendo il prudente apprezzamento del collegio sulla indispensabilità di detti mezzi di prova e documenti rispetto alla decisione della controversia. E'ferma l'ammissione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti quando la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. E' sempre ammissibile il deferimento del giuramento decisorio. Viene così rafforzata l'esigenza di limitare al processo di primo grado l'acquisizione di tutti gli elementi del giudizio, privilegiando la necessità della concentrazione rispetto alle lungaggini processuali.
Il D.L. 38/2012, noto al volgo come Decreto Sviluppo, ora convertito con la Legge 134/2012 ed entrato in vigore il 12 Settembre 2012, porta all'art. 54 ulteriori modifiche al Codice di Procedura Civile, con particolare riguardo alla forma dell'Appello ed al Ricorso per Cassazione. 

L'attenzione del Governo è focalizzata, come già detto in merito alle precedenti modifiche, al tentativo di ridurre la durata delle cause civili e penali, giacché i tempi della Giustizia in Italia costano alla collettività qualcosa che si aggira tra l'uno ed il due per cento del PIL. 
Scopo meritevolissimo ed encomiabile, certamente. Non siamo però d'accordo sui metodi scelti per ridurre la durata dei processi: anziché agire sulle cause strutturali della negazione dell'accesso alla Giustizia, si preferisce agire innalzando muri, allungando le scale, aggiungendo una ulteriore sopraelevazione (in regime di condono, ovviamente) alla Torre. Di pagare secondo decenza i professionisti impegnati (siamo fermi al 2002), di farla finita con le montagne di carta che ci perseguitano, non se ne parla proprio; si sceglie invece la via delle ammissibilità ridotte, dell'innalzamento degli oneri, della moltiplicazione dei passaggi e della terziarizzazione.

Ai nostri interessi di periti grafici interessa il nuovo disposto dell'art. 345 CPC, che sopprime il "prudente apprezzamento" del Collegio nella ammissibilità di nuovi mezzi di prova nel giudizio d'appello, vincolandola a specifici casi, in pratica a quando la parte dimostri di non aver potuto proporli/produrli in primo grado, e per causa documentalmente ad essa non imputabile.
In sostanza, si deve aver presentato tutto (ma proprio tutto) in primo grado, poiché il giudizio d'appello deve ritornare ad essere una valutazione di quanto avvenuto in Tribunale, non un secondo giudizio incardinato ex novo.

domenica 16 settembre 2012

CTU novellata, qualche criticità da evidenziare


In alcuni post precedenti è stato brevemente illustrato il percorso della Consulenza Tecnica  d'Ufficio dopo la novella della Legge 69/09.
Il tema è stato successivamente riassunto in un mio articolo sul numero 195 di Scrittura, segnalato anche questo in un post di poco tempo fa. 

Ripetiamo che, per quanto la novella sia da applicare obbligatoriamente a tutti i procedimenti istruiti dopo il 4 Luglio 2009, nulla vieta ai Giudici di applicare la stessa procedura anche a procedimenti già in essere, in  particolare quelli giunti in Corte d'Appello.
Lo spirito della piccola riforma, è dichiaratamente quello di accorciare i tempi del procedimento: a spese dei Consulenti, in realtà, piuttosto che a provvedere i mezzi e le strutture che evitino i rinvii calcolati per tempi geologici - ma siamo in tempo di spending review, che in Italia è divenuta un traducente dell'espressione bburina dell'andò cojo, cojo.

Un primo problema, in verità legato più a questioni di orgoglio e di autoaffermazione del proprio piccolo ego, piuttosto che a effettivi problemi interpretativi della norma, è la definizione di parti costituite.
Se ritualmente e correttamente nominati, i consulenti tecnici di parte sono legittimamente i destinatari della relazione, giacché sono loro che rappresentano - a tutti gli effetti - la parte nel sub-procedimento di consulenza tecnica. Eppure, sono frequenti i casi in cui i legali avocano a sé, anche a posteriori, il diritto di ricevere la relazione di consulenza, escludendo il CTP, e magari rendendolo partecipe del contenuto degli atti solo mezza giornata prima della scadenza dei termini. È, questo, un problema che non riguarda il CTU.
La norma, la giurisprudenza e la dottrina univocamente sottolineano che il CTU non è tenuto, in alcun modo, a farsi carico dei rapporti carenti tra i rappresentanti delle parti, ed è quindi il CTP (quando nominato, in caso contrario il problema non si pone, il riferimento è il legale della parte) il destinatario di tutte le comunicazioni e relazioni.

Ma, poiché lo spirito della norma è quello di "velocizzare il processo" e – si faccia attenzione a questo aspetto – favorire per quanto possibile "ogni attività conciliatoria" (limitatamente alle questioni di competenza del CTU), è comunque buona regola professionale per il CTU inviare la propria relazione per posta elettronica (certificata, insisto) sia ai CTP che ai legali.
Citando gli indirizzi emanati dalla presidenza della corte d’appello di Torino nel maggio del 2011, si segnala che il giudice dovrà invitare il CTU ad esperire il tentativo per una soluzione concordata delle questioni di natura tecnica, e che al giudice si raccomanda di prediligere quei professionisti che hanno mostrato una più spiccata capacità di persuasione delle parti ad addivenire al superamento delle divergenze sulle questioni tecniche. 
Niente più spazio ai consulenti malati di protagonismo ? Speriamo, vedremo - il protettore dei periti è statutariamente San Tommaso Apostolo.

Atro aspetto interessante, forse in positivo, è nella sanzionabilità di ogni comportamento delle parti che possa essere ritenuto ostruzionistico o reticente, in pratica qualsiasi atto che implichi un rallentamento o un allungamento nei tempi del procedimento.
Tra questi, alcune decisioni nei Tribunali di Roma e di altre città inseriscono il mancato versamento del fondo spese deciso dal Giudice. La parte che, deliberatamente, non provvede al versamento della somma fissata dal Giudice viene cioè ritenuta responsabile di un comportamento volto ad ostacolare il regolare svolgimento del processo, e quindi sanzionabile anche con decisioni che arrivano al riconoscimento implicito del documento contestato, ad esempio.
Staremo a vedere, anche qui.

Ultima criticità, che ho più volte segnalato in questa sede, anche facendo riferimento a qualche considerazione di Diritto Comparato, sono i tempi fissati dal Giudice per porre osservazioni alla relazione di CTU, ed al Consulente d'Ufficio per rispondere a queste.
Spesso, troppo spesso, si osservano tempi eccessivamente ridotti, talvolta anche da non consentire nemmeno la lettura attenta della relazione; ma altrettanto spesso, questi tempi sono la conseguenza della "distrazione" dei legali, che non richiedono al momento del conferimento dell'incarico tempi adeguati alla bisogna.
A questi si aggiungano quei CTU che, in ritardo sui propri tempi, risolvono il problema prolungandosi (motu proprio) le scadenze a scapito dei tempi lasciati ai CTP per esaminare e porre osservazioni, con buona pace del contraddittorio, dell'attività conciliatoria, del rispetto per i colleghi.

 

martedì 5 aprile 2011

CTU nel processo civile, "relazione da trasmettere alle parti"

 
Oggi, son dieci volte in un mese che vedo "relazioni provvisorie", "bozze", "proposte di relazione" e via fantasiando.
Ripeto, sottolineo, gioco alla vox clamantis.

Art. 195 CPC , novellato :  [...] La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa  all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
 
La relazione de quo [de cuius per gli assorti] è la relazione finale.
Non la bozza, la relazione provvisoria, la relazione temporanea, la relazione in itinere , la proposta di relazione. Una proposta di relazione potrebbe avere una ragion d'essere in una mediazione, una conciliazione, un laudo unanime, ma qui non è proprio il caso.
È la relazione finale, che non potrà essere più modificata. La relazione che si manda alle parti deve essere completa in ogni sua parte, risposta motivata al quesito compresa.
 
Le osservazioni delle parti, e la sintetica valutazione delle stesse, sono atto successivo. Non sono le "note" pre-novella, sono osservazioni (leggi: controdeduzioni, precisazioni, scritto in sostegno, etc) alla relazione finale. 
 
Le "note" pre-novella esistono ancora, certo, sono le istanze che i CTP possono proporre al CTU (o Perito).