martedì 25 settembre 2012

Ancora novità nel Codice di Procedura Civile

Si ritocca anche l'art. 345 c.p.c. e specificamente il regime di ammissibilità di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti nel giudizio di appello, sopprimendo il prudente apprezzamento del collegio sulla indispensabilità di detti mezzi di prova e documenti rispetto alla decisione della controversia. E'ferma l'ammissione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti quando la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. E' sempre ammissibile il deferimento del giuramento decisorio. Viene così rafforzata l'esigenza di limitare al processo di primo grado l'acquisizione di tutti gli elementi del giudizio, privilegiando la necessità della concentrazione rispetto alle lungaggini processuali.
Il D.L. 38/2012, noto al volgo come Decreto Sviluppo, ora convertito con la Legge 134/2012 ed entrato in vigore il 12 Settembre 2012, porta all'art. 54 ulteriori modifiche al Codice di Procedura Civile, con particolare riguardo alla forma dell'Appello ed al Ricorso per Cassazione. 

L'attenzione del Governo è focalizzata, come già detto in merito alle precedenti modifiche, al tentativo di ridurre la durata delle cause civili e penali, giacché i tempi della Giustizia in Italia costano alla collettività qualcosa che si aggira tra l'uno ed il due per cento del PIL. 
Scopo meritevolissimo ed encomiabile, certamente. Non siamo però d'accordo sui metodi scelti per ridurre la durata dei processi: anziché agire sulle cause strutturali della negazione dell'accesso alla Giustizia, si preferisce agire innalzando muri, allungando le scale, aggiungendo una ulteriore sopraelevazione (in regime di condono, ovviamente) alla Torre. Di pagare secondo decenza i professionisti impegnati (siamo fermi al 2002), di farla finita con le montagne di carta che ci perseguitano, non se ne parla proprio; si sceglie invece la via delle ammissibilità ridotte, dell'innalzamento degli oneri, della moltiplicazione dei passaggi e della terziarizzazione.

Ai nostri interessi di periti grafici interessa il nuovo disposto dell'art. 345 CPC, che sopprime il "prudente apprezzamento" del Collegio nella ammissibilità di nuovi mezzi di prova nel giudizio d'appello, vincolandola a specifici casi, in pratica a quando la parte dimostri di non aver potuto proporli/produrli in primo grado, e per causa documentalmente ad essa non imputabile.
In sostanza, si deve aver presentato tutto (ma proprio tutto) in primo grado, poiché il giudizio d'appello deve ritornare ad essere una valutazione di quanto avvenuto in Tribunale, non un secondo giudizio incardinato ex novo.

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