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giovedì 18 aprile 2019

Riforme, proclami, forcaiolismo e il futuro della perizia (grafica) - primo


Al IX Convegno Nazionale dell'Istituto di Grafologia Forense (Mesagne) - La Perizia Grafica e le Nuove Fontiere con la Tecnologia e la Condivisione dei Protocolli - nel Settembre del 2016 presentai una relazione dal titolo Normazione, Regolamentazione, Legislazione e il Futuro della Perizia (Grafica) : trovate l'abstract a questo link.
La relazione fu, per così dire, commissionata in tale forma per introdurre al dibattito del sabato pomeriggio, con un riassunto critico - molto critico - dello stato delle Norme e delle Leggi in tema di Accertamento Tecnico, specie nella prospettiva delle sempre imminenti riforme dei codici di rito (al tempo era il progetto Renzi-Orlando, oggi siamo al progeto in perenne bozza riservata dei legocinquini). 
Tra i due progetti non vi è gran differenza, almeno per quanto riguarda le conseguenze sull'Accertamento Tecnico nelle argomentazioni che qui propongo, e posso riprendere le slides del Convegno, già familiari ai Colleghi.
Nella relazione si parlò di linee guida, percorsi, processi, procedure, protocolli, normativa, regolamenti, leggi, circolari, cassazione, sestanti, penne a sfera, tablet, hashtags, saggi grafici denunciati per diffamazione, del dito di Tommaso Didimo e molto altro, in una rassegna altamente provocatoria sugli orrori e sulle delizie che ci aspettano nell’immediato futuro e su alcuni strumenti tecnico-giuridici che (forse) saranno necessari per affrontarlo.
La maggior parte di questi strumenti, seppure di pronto utilizzo, non sono presenti nella corrente formazione professionale e mentale del perito (grafico, in particolare).
Le novità del futuro prossimo imporranno se non una rifondazione, almeno un profondo ripensamento della professione che segua sia la già citata ristrutturazione in corso della Giustizia (indipendentemente dalla sua razionalità) sia i mutamenti introdotti dalle tecnologie commerciali - tenendo anche conto dello stato generale della professione, già ben evidente dalla ricerca che avevo qui anticipato.

Il quadro delle riforme dei codici di rito veniva introdotto, al Convegno di Mesagne, con una osservazione sulla novella del 2009, che istituiva una sorta di subprocedimento di consulenza tecnica integralmente affidato al CTU. Tralasciando le interpretazioni variopinte dell'art. 195 cpc secondo comma, ricordavo che la ratio (sic) della norma era il tentativo di risparmiare (arisic) i rinvii per esame e controdeduzioni e le chiamate a chiarimenti del CTU, ritenute aprioristicamente strumentali e causa di perdita di tempo. Negli anni, però, dopo il deposito finale della relazione di CTU (terzo termine del 195, III comma cpc) le controdeduzioni alla relazione - quindi non più a carico del CTP, ma del difensore - sono aumentate esponenzialmente, fin quasi ad annullare il presunto vantaggio previsto con la novella del 2009. Le controdeduzioni post-deposito sono motivate in parte dalle interpretazioni variopinte già ricordate, ma anche e sopratutto dalla scarsa (se non nulla) capacità di molti colleghi a organizzare un contraddittorio, dal solipsismo con cui altri interpretano il proprio ruolo, dalla incapacità radicale a fornire risposte nei modi e nella forma che l'accertamento tecnico oggi richiede, al di là dello strumento semantico del quesito. Nella peggiore delle ipotesi e delle intenzioni - l'utilizzo dello strumento delle controdeduzioni a soli fini dilatori - mal che vada il magistrato tratterrà i fascicoli in riserva e magari chiamerà senza convinzione a chiarimenti il CTU. Il risultato sarà comunque quello di guadagnare un rinvio, che in alcuni fori può essere anche di sei mesi-un anno.
Bell'affare che hanno fatto.

Nella relazione di Mesagne 2016, la slide che introduceva le riforme dei codici di rito, in particolare quello civile, è quella che di seguito ripropongo.

I sommi capi sono conseguenza dalla necessità di sintesi e di colpo mnemonico per l'auditorio, sfruttando la terminologia che dopo il governo Renzi è divenuta senza ombra di dubbio scaciata, da hashtag (il #processoefficiente) o da rispostina bullizzante su Tweeter.
La riforma Renzi-Orlando, così come la ipotetica riforma Bonafede (che è tuttora in bozza riservata, nota solo per-grandi-linee-ma-senza-impegno) sono inspirate sostanzialmente dagli stessi principi :

  ☛ la detribunalizzazione (forse perché assai più facile di degiurisdizionalizzazione da pronunciare), ovvero, in termini brutali, cercare di stare alla larga dal tribunale il più possibile. Si diceva che il miglior avvocato è quello che non va mai in causa, nel senso che è capace di comporre la lite ben prima che sia necessario il giudizio, ma temo che questa sia ormai roba del tempo del mio prozio Umberto (tra le altre, il Cassazionista che rappresentava Mario Bruneri); a volere fermamente la causa sono anzitutto i clienti (per poi pentirsene al primo rinvio a breve o alla prima richesta per il versamento del CU), quando non la si deve invece fare obtorto collo contro la pubblica amministrazione. È quindi pacifica la necessità di individuare strumenti che consentano la composizione o la regolazione delle liti, anche penali, assai prima dell'instaurarsi del procedimento in aula - si vedano anche i punti che seguono. Il fatto è che, sinora e nelle proposte che si esibiscono e proclamano, si segue non il principio di evitare la causa, ma di impedirla, e di impedirla sopratutto con il ricorso alle statuizioni censuarie: se hai i soldi vai in causa, sennò ti gratti, indipendentemente dalla bontà delle tue ragioni; si aumenta a dismisura il Contributo Unico, si boicotta spudoratamente il gratuito patrocinio, si impongono misure punitive su base economica anche su chi, pur avendo ragione, sceglie di andare ante un Giudice.

   ☛ l'ADR sempre & ovunque, ovvero il tentativo di risoluzione alternativa della disputa (ADR, Alternative Dispute Resolution) viene effettuato anche in corso di causa, anche nel procedimento d'appello, con procedure diverse e contrastanti (conciliazione, mediazione, medioconciliazione ...) e con risvolti che appaiono, come detto, punitivi, uno fra tutti l'obbligo di mediazione aggiudicativa. Eppure, una regolamentazione meno legata ad aspetti di mero ostacolo all'accesso alla Giustizia, sarebbe molto più efficace, almeno quanto alla disponibilità di adeguate risorse. Alcuni concetti di base, come l'ascolto delle parti e la verifica delle effettive differenze tra le loro posizioni, sarebbero però di immediata applicazione anche nel rito corrente (si veda, ad esempio, il c.d. protocollo Strasburgo della Corte d'Appello di Torino). Il problema, dal punto di vista del perito, è però diverso: quanti Colleghi, abituati al solipsismo e alla sindrome del Cavaliere Bianco sarebbero in grado di adeguarsi, non solo culturalmente?

  ☛ l'adozione del Rito di Cognizione Semplificata per tutte le cause di competenza del Giudice monocratico: no, non è un mio errore, ma un lapsus linguæ capitato in uno dei primi comunicati sulla riforma Renzi-Orlando, che molto insinua sulla effettiva portata della novella [per i non praticanti, il corretto è Rito Semplificato di Cognizione].

  ☛ una prima conseguenza possibile della compressione del rito è la introduzione della Total Discovery & Pre-Trial, estrapolando i termini dal processo statunitense (al tempo, si diceva che il nuovo cpp fosse ispirato-interpretato più a Perry Mason che memore della realtà, invece, raffigurata in Law&Order) dove istituti simili esistono da decenni e di cui sono note le criticità e i limiti. Con i nuovi riti, nei quali si impone senza possibilità o quasi di deroghe e si elimina la fase introduttiva del processo, diverrebbe obbligatoria la preventiva e integrale conoscenza del fascicolo di controparte prima dell'udienza di comparizione (mantengo deliberatamente l'ambiguità terminologica), compreso l'acervo delle prove di - per così dire - interesse peritale, per le quali è quindi necesario, al fine di produrre una risposta processuale, l'analisi da parte dei propri consulenti. Analogamente, il ricorrente dovrebbe ricorrere al perito per sottoporre al giudice un elaborato tecnico già al momento del ricorso. La conoscenza integrale delle posizioni prima della comparizione offre la possibilità (indipendentemente dalla obbligatorietà dell'ADR preventiva) di una trattativa diretta tra le parti - nel processo statunitense questa fase (il pretrail) ha però come conseguenza negativa la sottrazione di informazioni, per accordo reciproco, al giudice (ed alla giuria), del tipo tu non presenti queste prove, io non sollevo queste altre questioni, intanto ti anticipo queste ragioni, riducendo così la conoscenza del caso e viziando le conseguenti decisioni.

  ☛ L'Economia del Processo, intesa come la gestione razionale delle risorse a disposizione, compresi il tempo e le argomentazioni. Ma della
οἰκονομία, intesa come (buona) amministrazione della casa, nei progetti ce n'è in verità ben poca: il solo risparmio sembra essere quello monetario immediato e contingente, indifferente del fatto, in termini semplici, che per risparmiare dieci si sperperi mille.

  Aggiungiamo un punto sulle ☛ riforme del processo penale, dalla c.d. riforma della prescrizione, che è sempre di più un #fineprocessomai in calco perfetto con le leggi vigenti in nazioni e contesti non propriamente democratici e liberali, alla protagonizzazione della vittima (in senso mediatico-social) e al forcaiolismo perverso e da basso intestino delle modifiche al codice penale.

Nel prossimo post vedremo, con qualche dettaglio in più, cosa potrebbe comportare questo elenco di riforme per la professione del perito, in particolare quello grafico o trascrittore.

I - continua   



lunedì 8 gennaio 2018

Il Nuovo Anno ! Cominciamo ... e gli Albi Telematici CT e Periti, che fine hanno fatto?


Cominciamo, e cominciamo a lamentarci.
Il 31 Dicembre 2016 scadeva il termine per l'emissione del regolamento per l'albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita. Ora abbiamo superato anche il 31 Dicembre 2017.
Per ricordarvi cos'era, vi rinvio ancora una volta al post del 14 Marzo 2016, riportato di seguito a questa prima nota.
Il problema è che del regolamento in questione, ad oggi, dopo quasi due anni (il termine originario era il 21 Febbraio 2016) non si sa ancora NULLA, ma proprio NULLA, né è stata inserita una ulteriore scadenza, com'era da attendersi, tra i 1247 commi del decretone milleproroghe 2017. A questo punto, dobbiamo credere che se ne siano definitivamente dimenticati (e non sarebbe la prima delega che il governo Renzi e la sua xerocopia fanno scadere e finire nel nulla).
Dalla data di pubblicazione SUL SITO del ministero (e NON sulla Gazzetta Ufficiale) ci saranno 90 giorni per reinscriversi agli albi nelle modalità che il regolamento in questione deve definire (e che NESSUNO ancora ha visto, ovviamente).
Il silenzio, oltre che dalle associazioni,  è rotto solo dall'annuncio della sperimentazione del progetto AlboWEB della regione Umbria e della Corte d'Appello di Perugia, utilizzando i fondi dell'Agenda Digitale - il progetto AlboWEB svolge proprio le funzioni previste dal DL 179/2012, ma resta il dubbio di cosa accadrà se e quando arriverà il regolamento ministeriale e questo fosse incompatibile con il progetto umbro (non sarebbe nemmeno questa una prima volta ...).


 

Il decreto milleproroghe 2015 ha spostato al 31 Dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento istituito nel DL 179/2012, art. 16 novies Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, termine precedentemente fissato al 21 Febbraio scorso.
Dal momento della emanazione del regolamento, decorreranno i 90 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero, per l'obbligo di re-iscrizione telematica di coloro che risultano già iscritti - a quanto pare, versando nuovamente i 168€ di diritti per ogni albo, ovviamente se non saranno incidentalmente aumentati. Per i nuovi iscritti una modalità o l'altra non dovrebbero far gran differenza.
La norma è - more solito - oscura ed ambigua, ma la lettura evidenzia la perentorietà del termine di Legge, quindi l'obbligo di reiscrizione per chi risulta già negli elenchi interessati, con modalità però ancora ignote. 
Il concetto di riversamento dei dati sembra essere sconosciuto al Legislatore, a meno che questi non abbia ritenuto di provvedere alla revisione periodica degli elenchi con tale, astrusa, modalità.
Allego, per completezza e chiarezza il testo del citato art. 16 novies, nella forma originaria firmata dal governo Monti:


16-novies

Modalita'  informatiche  per  le  domande di iscrizione  e  per  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti  tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale,  dell'elenco  dei  soggetti specializzati per la custodia e  la  vendita  dei  beni  pignorati  e dell'elenco  dei professionisti  disponibili  a provvedere alle operazioni di vendita


  1. Le domande  di  iscrizione  all'albo  dei consulenti  tecnici  di cui  agli  articoli  13  e  seguenti   delle disposizioni  per l'attuazione  del  codice  di  procedura   civile,all'elenco  dei soggetti   specializzati   previsto   dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei  periti  presso il tribunale, di cui agli articoli  67  e  seguenti  delle  norme  di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a  cura  di coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche  di  cui  al  comma  5.  Con  le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

  2. Le disposizioni di cui  al  comma 1  si  applicano anche  alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione  negli  elenchi  dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

  3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi  di  cui  al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti  o altre  somme  a  qualsiasi  titolo,  il  versamento   è   effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero  con  carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento  con moneta elettronica disponibili nel circuito  bancario  o  postale,  a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29  dicembre  2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della  normativa,  anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

  4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1  e  2  sono  formati  a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del  presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al  comma
5. L'accesso  ai  dati  contenuti  negli  albi  e  negli  elenchi è
consentito ai magistrati e al personale  delle  cancellerie  e  delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia  ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,  terzo  comma,  delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  la disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli elenchi previsti dagli articoli  169-ter  e  179-ter  delle  medesime disposizioni.

  5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente  articolo  sono  effettuate  in  conformità  alle specifiche  tecniche  stabilite  dal  responsabile  per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo  2005, n.82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  Italiana  e  sul  sito internet del Ministero della giustizia.

  6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia  delle  specifiche  tecniche  previste  dal comma 5.

  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto  di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi,  inseriscono i propri  dati,  con  modalita'  telematiche e in  conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del  Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.

venerdì 6 gennaio 2017

Albi telematici dei CTU e dei Periti - dove sono finiti ?

Il 31 Dicembre 2016 scadeva il termine per l'emissione del regolamento per l'albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita
Per ricordarvi cos'era, vedete il post del 14 Marzo 2016, riportato di seguito.
Il problema è che del regolamento in questione, ad oggi, non si sa NULLA, ma proprio NULLA, né è stata inserita una ulteriore scadenza, com'era da attendersi, nel decretone milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 Dicembre scorso ed immediatamente esecutivo.
Dunque: o se ne sono dimenticati (e non sarebbe la prima delega che il governo Renzi e la sua xerocopia fanno scadere e finire nel nulla) ovvero l'hanno fatto e si attende non si sa bene chi, cosa e quando di pubblicarlo sul sito del ministero.
Dalla data di pubblicazione SUL SITO del ministero (e NON sulla Gazzetta Ufficiale) ci saranno 90 giorni per reinscriversi agli albi nelle modalità che il regolamento in questione deve definire (e che NESSUNO ancora conosce).
Brillano per la loro assenza le numerose associazioni che si dicono professionali e di categoria, e anche questa non è una novità.
Pertanto resta una unica soluzione: occhi, orecchie (e magari anche la bocca, per commentare cotanta intelligenza) aperti e vigil.
E magari ricordatevi anche di questa quando si vota.


 

Il decreto milleproroghe 2015 ha spostato al 31 Dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento istituito nel DL 179/2012, art. 16 novies Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, termine precedentemente fissato al 21 Febbraio scorso.
Dal momento della emanazione del regolamento, decorreranno i 90 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero, per l'obbligo di re-iscrizione telematica di coloro che risultano già iscritti - a quanto pare, versando nuovamente i 168€ di diritti per ogni albo, ovviamente se non saranno incidentalmente aumentati. Per i nuovi iscritti una modalità o l'altra non dovrebbero far gran differenza.
La norma è - more solito - oscura ed ambigua, ma la lettura evidenzia la perentorietà del termine di Legge, quindi l'obbligo di reiscrizione per chi risulta già negli elenchi interessati, con modalità però ancora ignote. 
Il concetto di riversamento dei dati sembra essere sconosciuto al Legislatore, a meno che questi non abbia ritenuto di provvedere alla revisione periodica degli elenchi con tale, astrusa, modalità.
Allego, per completezza e chiarezza il testo del citato art. 16 novies, nella forma originaria firmata dal governo Monti:


16-novies

Modalita'  informatiche  per  le  domande di iscrizione  e  per  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti  tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale,  dell'elenco  dei  soggetti specializzati per la custodia e  la  vendita  dei  beni  pignorati  e dell'elenco  dei professionisti  disponibili  a provvedere alle operazioni di vendita


  1. Le domande  di  iscrizione  all'albo  dei consulenti  tecnici  di cui  agli  articoli  13  e  seguenti   delle disposizioni  per l'attuazione  del  codice  di  procedura   civile,all'elenco  dei soggetti   specializzati   previsto   dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei  periti  presso il tribunale, di cui agli articoli  67  e  seguenti  delle  norme  di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a  cura  di coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche  di  cui  al  comma  5.  Con  le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

  2. Le disposizioni di cui  al  comma 1  si  applicano anche  alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione  negli  elenchi  dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

  3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi  di  cui  al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti  o altre  somme  a  qualsiasi  titolo,  il  versamento   è   effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero  con  carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento  con moneta elettronica disponibili nel circuito  bancario  o  postale,  a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29  dicembre  2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della  normativa,  anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

  4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1  e  2  sono  formati  a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del  presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al  comma
5. L'accesso  ai  dati  contenuti  negli  albi  e  negli  elenchi è
consentito ai magistrati e al personale  delle  cancellerie  e  delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia  ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,  terzo  comma,  delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  la disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli elenchi previsti dagli articoli  169-ter  e  179-ter  delle  medesime disposizioni.

  5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente  articolo  sono  effettuate  in  conformità  alle specifiche  tecniche  stabilite  dal  responsabile  per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo  2005, n.82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  Italiana  e  sul  sito internet del Ministero della giustizia.

  6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia  delle  specifiche  tecniche  previste  dal comma 5.

  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto  di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi,  inseriscono i propri  dati,  con  modalita'  telematiche e in  conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del  Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.

lunedì 14 marzo 2016

Albi telematici dei CTU e dei Periti - rinviati i termini al 31 Dicembre 2016

Il decreto milleproroghe 2015 ha spostato al 31 Dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento istituito nel DL 179/2012, art. 16 novies Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, termine precedentemente fissato al 21 Febbraio scorso.
Dal momento della emanazione del regolamento, decorreranno i 90 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero, per l'obbligo di re-iscrizione telematica di coloro che risultano già iscritti - a quanto pare, versando nuovamente i 168€ di diritti per ogni albo, ovviamente se non saranno incidentalmente aumentati. Per i nuovi iscritti una modalità o l'altra non dovrebbero far gran differenza.
La norma è - more solito - oscura ed ambigua, ma la lettura evidenzia la perentorietà del termine di Legge, quindi l'obbligo di reiscrizione per chi risulta già negli elenchi interessati, con modalità però ancora ignote. 
Il concetto di riversamento dei dati sembra essere sconosciuto al Legislatore, a meno che questi non abbia ritenuto di provvedere alla revisione periodica degli elenchi con tale, astrusa, modalità.

Allego, per completezza e chiarezza il testo del citato art. 16 novies, nella forma originaria firmata dal governo Monti:


16-novies

Modalita'  informatiche  per  le  domande di iscrizione  e  per  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti  tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale,  dell'elenco  dei  soggetti specializzati per la custodia e  la  vendita  dei  beni  pignorati  e dell'elenco  dei professionisti  disponibili  a provvedere alle operazioni di vendita


  1. Le domande  di  iscrizione  all'albo  dei consulenti  tecnici  di cui  agli  articoli  13  e  seguenti   delle disposizioni  per l'attuazione  del  codice  di  procedura   civile,all'elenco  dei soggetti   specializzati   previsto   dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei  periti  presso il tribunale, di cui agli articoli  67  e  seguenti  delle  norme  di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a  cura  di coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche  di  cui  al  comma  5.  Con  le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

  2. Le disposizioni di cui  al  comma 1  si  applicano anche  alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione  negli  elenchi  dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

  3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi  di  cui  al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti  o altre  somme  a  qualsiasi  titolo,  il  versamento   è   effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero  con  carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento  con moneta elettronica disponibili nel circuito  bancario  o  postale,  a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29  dicembre  2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della  normativa,  anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

  4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1  e  2  sono  formati  a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del  presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al  comma
5. L'accesso  ai  dati  contenuti  negli  albi  e  negli  elenchi è
consentito ai magistrati e al personale  delle  cancellerie  e  delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia  ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,  terzo  comma,  delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  la disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli elenchi previsti dagli articoli  169-ter  e  179-ter  delle  medesime disposizioni.

  5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente  articolo  sono  effettuate  in  conformità  alle specifiche  tecniche  stabilite  dal  responsabile  per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo  2005, n.82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  Italiana  e  sul  sito internet del Ministero della giustizia.

  6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia  delle  specifiche  tecniche  previste  dal comma 5.

  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto  di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi,  inseriscono i propri  dati,  con  modalita'  telematiche e in  conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del  Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.


giovedì 8 ottobre 2015

La prestazione pubblicistica


La Corte Costituzionale, con la Sentenza 192/2015 (Presidente Criscuolo, Redattore Zanon) depositata del 24/09/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia Testo A), come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2014), nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato per le prestazioni rese in regime di gratuito patrocinio sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.
Sulla sentenza e sulla sua complessa articolazione [le norme impugnate erano gli Art. 4, c. 2°, della legge 08/07/1980, n. 319; art. 106 bis del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, c. 606°, lett. b), della legge 27/12/2013, n. 147; art. 1, c. 607°, della legge 27/12/2013, n. 147] tornerò nel prossimo post.
In sostanza, la Consulta ritiene che il taglio di un terzo dell'onorario a Periti, Consulenti, Interpreti, Traduttori e a tutti gli altri ausiliari sia inconstituzionale qualora la decurtazione avvenga su importi delle vacazioni o delle tabelle che non siano stati adeguati all'inflazione (misurata come ISTAT FOI) com previsto dal citato DPR 30 Maggio 2002.
Del mancato adeguamento dal 2002 ad oggi ne abbiamo parlato molto spesso.
Nemmeno tre giorni dopo, il sottosegretario al ministero della Giustizia, Cosimo Ferri, in una dichiarazione del 27 Settembre 2015, annunciava che il decreto di aggiornamento delle tariffe dei consulenti tecnici di ufficio è pronto ed è stato inviato al ministero dell'Economia per ottenere i pareri di congruità - l'adeguamento, ha aggiunto, sarà limitato ai soli indici ISTAT dal 2002 ad oggi (sono circa 40 milioni di euro di spesa aggiuntiva).
Ferri aggiunge che verranno ritoccati sia i parametri a percentuale che le vacazioni - oggi 8,15 euro LORDI l'una, 4,07€ l'ora LORDE.
Secondo le tabelle ISTAT, supponendo che il governo abbia fissato l'aumento all'ultimo valore noto (Agosto 2015), la vacazione dovrebbe essere incrementata a 10,21€.
Ritornerò nel prossimo post con delle considerazioni più dettagliate in merito.
Ora, mi preme osservare che sia la Corte Costituzionale che il governo insistono sul carattere pubblicistico della prestazione. 
E va bene. 
Però dovrebbe, l'illustrissimo governo, imporre che siano pubblicistiche anche le spese che debbo anticipare, dalla carta, al computer, agli strumenti, alla PEC, alla firma elettronica; e magari concedere che anche le imposte che mi vengono richieste avessero una aliquota pubblicistica anziché, come ora, allo stesso livello di una prestazione ordinaria.