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martedì 3 luglio 2018

L’obbligo a pagare il CTU grava su tutte le parti del processo a prescindere dal principio della soccombenza


Cassazione ribadisce, ancora una volta, il principio secondo il quale l’obbligo a pagare il CTU grava su tutte le parti del processo a prescindere dal principio della soccombenza.
Questa volta è l'ordinanza n. 17026/2018 della III sezione civile pubblicata il 28 Giugno scorso (il testo lo potete sacricare da qui)
Ripeto anche io, ancora una volta: «in tema di compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ., in quanto quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente»  come recita la sentenza radice, la 5179/2013 (che trovate nel I Libro del Perito)

giovedì 6 marzo 2014

Vox clamante ... l'adeguamento periodico degli onorari per periti, consulenti, interpreti e traduttori


L'art. 54 del D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115 - il Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia di Spese di Giustizia (T.U.S.G.) - così recita:

Art. 54 (L) Adeguamento periodico degli onorari
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
L'ultimo adeguamento è del Maggio del 2002, quasi quattro omessi adeguamenti fa (Maggio 2005Maggio 2008 e Maggio 2011 Presidente del Consiglio dei Ministri sempre Silvio Berlusconi, il prossimo a Maggio 2014, Presidente del Consiglio, si presume, Matteo Renzi).

Ripetiamo i due soliti conti, in uno scenario nemmeno tanto ipotetico, anzi più che plausibile e facilmente verificabile nella realtà dei fatti.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come consulente altamente specializzato nella interpretazione e nella trascrizione (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dall' articolo quattro della L. 319, richiamata dal TUSG, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi e giustifichi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi. 
Nel caso si presti servizio in sala ascolti non mi è consentito svolgere contemporaneamente altri incarichi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma massima di euro 984,53 - lordi.  Da queste sottraiamo il 23%-27% per cento a titolo di imposta sui redditi, un trentacinque per cento circa tra contributo INPS  (che nonostante le promesse politiche, è destinato ad aumentare ancora - un commosso grazie al ministro Fornero) e spese varie. Facciamo l'ipotesi che non ci venga anche imposta la autonoma organizzazione e si sia esenti dall'IRAP.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese di prima istanza, è quindi qualcosa appena al di sotto dei cinquecento euro, liquidato a fine inchiesta, spesso decurtato rispetto alla richiesta, e pagato materialmente almeno un anno dopo.

Non ripetiamo ancora una volta il disagio ad essere pagati meno del marginale che sporca i vetri delle automobili al semaforo davanti la Procura, degli enormi rischi che si stanno materializzando come conseguenza dell'espulsione dei professionisti qualificati dal circuito giudiziario, impossibilitati a sopravvivere in tali condizioni, sostituiti da volenterosi privi delle capacità operative minime,cui si aggiungono i rischi di corruzione che inevitabilmente appaiono quando si associano pagamenti indegni alle professionalità inadeguate - altrimenti qualcuno dice che ci stiamo sempre a lamentare.

La tariffa è pubblicistica ci si risponde; ma la pubblicità che potrebbe derivare dalla accessibilità degli elenchi è stroncata sul nascere dalla privacità
Aggiungiamo che chi gode (è proprio il caso di dirlo) dei settori per i quali è prevista una tariffa a percentuale non risente dell'inflazione come ne risente chi è costretto alla quota fissa ovvero alle vacazioni.

La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, rispetto all'art. 36 della Costituzione (Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia ...)
La Consulta ha anche più volte richiamato il legislatore sulla diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria, non solo per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.

Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.

La Sentenza numero 41 del 1996 concludeva che questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.
 
Quanto sia stata rispettata, lo stiamo vedendo da dodici anni. Aspettiamo capo Matteo, vediamo se intende lasciare il mondo un po' meno brutto di come lo ha trovato. Sarà
?


venerdì 25 novembre 2011

Ti pago sì, ma domani - forse.


Da una parte, il 31 Ottobre scorso, la Commissione Bilancio della Camera ha accolto la richiesta di stralcio dal disegno di legge comunitaria 2011 della direttiva sul ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni alle piccole e medie imprese.
Dall'altra, quest'oggi, 25 Novembre 2011, la Commissione europea ha proposto di anticipare al prossimo marzo 2012 l'attuazione della stessa direttiva, originariamente fissata a Marzo del 2013, ritenendo che l'attuale fase di stagnazione/recessione necessiti di interventi immediati.
Senza parole.
 

sabato 4 giugno 2011

Adeguamento periodico degli onorari


La Legge 8 Luglio 1980, art. 10, recita:

Adeguamento periodico degli onorari
Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.

L'ultimo adeguamento è del Maggio del 2002, tre omessi adeguamenti fa (Maggio 2005Maggio 2008 e Maggio 2011 Presidente del Consiglio dei Ministri sempre Silvio Berlusconi).

Ripetiamo i due soliti conti, in uno scenario nemmeno tanto ipotetico, anzi più che plausibile e facilmente verificabile nella realtà dei fatti.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come interprete specializzato (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dall' articolo quattro della L. 319, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi. 
Nel caso si presti servizio in sala ascolti non è consentito svolgere contemporaneamente altri incarichi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma massima di euro 984,53 - lordi.  Da queste si sottrae il venti per cento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi (quale contribuente minimo, quando mai ci si arriva ai trentamila euro di movimento annuo!), ed un trenta per cento circa tra contributo INPS  (che nonostante le promesse politiche, è destinato ad aumentare ancora) e spese varie.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese, diviene quindi qualcosa appena al di sotto dei cinquecento euro, liquidato a fine inchiesta, magari decurtato, e pagato materialmente anche un anno dopo.

Non ripetiamo ancora una volta il disagio ad essere pagati meno del marginale che sporca i vetri delle automobili al semaforo davanti la Procura, degli enormi rischi che si stanno materializzando come conseguenza dell'espulsione dei professionisti qualificati dal circuito giudiziario, sostituiti da volenterosi privi delle capacità operative minime, non parliamo nemmeno dei rischi di corruzione che inevitabilmente appaiono quando si associano pagamenti indegni con professionalità inadeguate - altrimenti qualcuno dice che ci stiamo sempre a lamentare.

La tariffa è pubblicistica ci si risponde; ma la pubblicità che potrebbe derivare dalla accessibilità degli elenchi è stroncata sul nascere dalla privacità. Aggiungiamo che chi gode (è proprio il caso di dirlo) dei settori per i quali è prevista una tariffa a percentuale non risente dell'inflazione come ne risente chi è costretto alla quota fissa ovvero alle vacazioni.

La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, rispetto all'art. 36 della Costituzione. 
Ed ha anche più volte richiamato il legislatore sulla diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria, non solo per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.

Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.

La Sentenza numero 41 del 1996 concludeva che questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.
 
Quanto sia stata rispettata, lo stiamo vedendo da undici anni.

sabato 26 febbraio 2011

Farsi pagare, senza ritardi


In un recente post, s'era scritto della nuova Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Sinteticamente, viene generalizzato il limite massimo di 30 giorni per i pagamenti di fatture per beni e servizi, sia per il settore pubblico che per quello privato, ammettendo limitatissime eccezioni solo in circostanze specifiche e comunque non oltre il termine di 60 giorni, a meno di clausole contrattuali specifiche che non costituiscano un contratto leonino
Per il settore pubblico la Risoluzione è particolarmente rigida, imponendo l'invalicabililità del termine dei sessanta giorni, oltretutto limitato solo al settore della sanità.
Nel caso di ritardato pagamento, si applica automaticamente un tasso di interesse non inferiore all'8%, ed una somma non inferiore ai 40€ per coprire i costi di recupero del credito (foss'anche per il semplice sollecito).
La Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 23 Febbraio scorso. 
Da tale data, i singoli Stati hanno due anni per  recepire la Direttiva nella propria legislazione.

lunedì 1 novembre 2010

Farsi pagare, fra due anni (se va bene)


Un importante aggiornamento alla precedente Direttiva comunitaria a suo tempo  implementata nella legislazione italiana dal Decreto Legislativo n. 231/2002 , è stato approvato lo scorso 20 Ottobre 2010 dal Parlamento Europeo con la amplissima maggioranza (612 a favore, 12 contro e 21 astensioni, tutti euroscettici che han voluto far  chiara fede di statalismo);  tutti gli europarlamentari italiani presenti hanno votato a favore.
La Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali generalizza il limite massimo di 30 giorni per i pagamenti di fatture per beni e servizi, sia per il settore pubblico che per quello privato, ammettendo limitatissime eccezioni solo in circostanze specifiche e comunque non oltre il termine di 60 giorni, a meno di clausole contrattuali specifiche che non costituiscano un contratto leonino
Per il settore pubblico la Risoluzione è particolarmente rigida, imponendo l'invalicabililità del termine dei sessanta giorni, oltretutto limitato solo al settore della sanità.
Nel caso di ritardato pagamento, il Parlamento ha imposto al Consiglio la fissazione di un tasso di interesse non inferiore all'8% , ed una somma non inferiore ai 40€ per coprire i costi di recupero del credito (foss'anche per il semplice sollecito).
Si attende ora la sollecita approvazione della Direttiva da parte del Consiglio, e l'entrata in vigore della stessa, venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Da quel giorno, i singoli stati membri avranno due anni di tempo per recepire la Direttiva.

Nel nostro specifico, significa che una volta implementata la Direttiva nella legislazione italiana, tutte le transazioni BtoB dovranno sottostarvi. Qualsiasi fattura emessa dovrà essere saldata entro trenta giorni, salvo l'applicazione automatica dell'interesse di mora (come detto, non inferiore all'8%) e l'aggravio delle spese di sollecito e di recupero (in misura non inferiore ai 40€). 
Anche il Ministero di Giustizia dovrà pagare in trenta giorni dalla fattura, non valendo più alcuna eccezione di applicabilità per il settore pubblico.
Resta solo da verificare che Governo e/o il Parlamento approvino prima dei due anni l'applicazione della Direttiva, confermando la stessa commovente unanimità di propositi che è stata manifestata il 20 Ottobre al Parlamento Europeo.


martedì 29 settembre 2009

Non c'era nessuno...


Lo scorso 28 Settembre il discutibile (e discusso) Ministro Renato Brunetta avrebbe dichiarato  Alle 14 al Tribunale di Roma mi hanno detto che non c'è nessuno.
Io, e molti altri colleghi, c'eravamo, nonostante l'ora, l'onorario indecente e pagato con anni di ritardo, le strutture ridotte al nulla da anni e anni di tagli.
L'affermazione, in bell'italiano, del Ministro chiarisce molte cose: siamo nessuno, che cosa andiamo mai cercando?

lunedì 16 febbraio 2009

Due conti, tra il 1923 e il 2008


Le indennità spettanti ai Periti in materia Civile e Penale, secondo il Regio Decreto 3 Maggio 1923, numero 1043, oscillavano tra le 5,00 e le 12.50 Lire per la prima vacazione, e tra le 3,00 e le 7,50 Lire per le successive, sempre di due ore, e sempre in ragione di non più di quattro al giorno.
La variazione dell'importo segue la distinzione tra civile e penale (il penale è pagato dall'Amministrazione dello Stato, quindi è più basso), tra periti di varie specialità, e se questi fossero laureati, diplomati o non laureati né diplomati.
Per i traduttori il R.D. citato prevedeva una indennità da Lire 4 a Lire 5 per ogni linea scritta su facciata di linee 25 e da 16 a 20 sillabe.
Accettata la validità, almeno in questo stadio di due conti, dei
coefficienti ISTAT di rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, le vacazioni oscillerebbero, in moneta del 2008, tra i 4,38€ e i 10,94€ per la prima vacazione, e tra i 2,67€ e i 6,57€ per le vacazioni successive (oggi, ricordo siamo tra 14,68€ e 8,15€ a vacazione, secondo il D.M. 30 Maggio 2002).

Assai meglio per i traduttori, sono tra i 3,50€ e i 4,38€ per linea, ovverosia tra gli 87,50€ e i 109,50€ a facciata: un sogno, con quello che ci viene dato oggi.

domenica 18 gennaio 2009

In un paese lontano..


Molti criminali in Brasile vengono assolti per la carenza di perizie nel processo penale.
La tesi della non colpevolezza, può essere confutata in giudizio con un piccolo insieme di prove materiali (ad esempio, l'esame balistico, la ricerca di tracce di polvere negli abiti degli indagati, riscontro di tracce nel luogo del delitto, eccetera).
In pratica, in molti casi, i testimoni a difesa sono orientati a mentire in dibattimento per creare un falso alibi all'imputato, ostacolando una serena analisi del coacervo probatorio.
I Governi degli Stati [*] sono i principali responsabili per questa situazione che si trascina da decenni. I politici preferiscono acquistarsi automobili piuttosto che investire pesantemente nel sistema di sicurezza sociale.
La criminalità è progredita, mentre la qualità della prova prodotta nell'indagine non è avanzata per l'assenza di investimenti adeguati nel settore della perizia.

[*] il Brasile è una Repubblica Federale, come qualcuno vorrebbe fosse anche l'Italia.

Prof. Lelio Braga Calhau, Observatório da Criminologia, 25 Giugno 2008.

Questo accade in un paese lontano lontano. Non come qui, dove si porta al processo senza perizie, con prove raccolte sommariamente ed inammissibili in dibattimento, dove non si fanno le perizie più elementari (si pensi alla massa dei processi per violazione del diritto d'autore, dai CD contraffatti in giù, nella quasi totalità istruiti in assenza di perizia sul materiale che si dice contraffatto, nonostante siano previste pene detentive paragonabili a reati di ben maggiore allarme sociale). E dove si pretende che il perito possa sopravvivere con un onorario inferiore a quello di un qualsiasi lavavetri da strada.

lunedì 10 novembre 2008

Due conti

I compensi spettanti ai Periti, ai Consulenti Tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, sono regolati dalla Legge 8 Luglio 1980, n. 319, e per l'aggiornamento degli importi dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002.
Le norme citate valgono sia in ambito civile che penale, che nelle indagini del Pubblico Ministero.
L'articolo 4 della L. 319 recita : Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 24.732 e per ciascuna delle successive è di L. 13.740. L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

Il successivo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 Maggio 2002 ha aggiornato (nonostante la Legge preveda un aggiornamento triennale) il costo delle vacazioni nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
Dal 30 Maggio 2002 non è si è avuta alcuna rideterminazione dell'importo delle vacazioni, benché di trienni ne siano passati ormai due. Dal Maggio del 2002 al Settembre 2008 l'incremento ISTAT è stato pari al 114,87, per la cronaca.

La determinazione del compenso su base oraria (o a vacazione) è quello che si applica nel mio caso, come Traduttore, Interprete, Perito Documentale. Anche nei casi in cui avrei dovuto avere la liquidazione calcolata su percentuale di valore (perizie su falsi o perizie di stima) il Magistrato si è comunque avvalso del calcolo "a vacazioni".

Due brevi calcoli, su un caso ipotetico ma plausibile e verificabile.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come interprete (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dal citato articolo quattro, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma di euro 984,53. Da queste si sottrae il venti per cento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi (quale contribuente minimo), ed un trenta per cento circa di contributo INPS ed altre spese varie.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese, diviene quindi di 492,27 euro.

Di seguito sono pubblicati i testi integrali della Legge 319 e del Decreto del 2002. Si ricorda che il testo delle Leggi dello Stato è esplicitamente escluso da ogni e qulasiasi diritto di copia ed è liberamente riproducibile (nonostante qualche Ministro - con una commovente distribuzione bipartisan - abbia ogni tanto l'oscena tentazione di porre una tassa sulla conoscenza della Legge), e che il solo testo che ha valore di riferimento è quello della Gazzetta Ufficiale.

Compensi spettanti ai Periti, Consulenti Tecnici, Interpreti, Traduttori

Decreto Ministro della Giustizia 30 Maggio 2002