venerdì 20 luglio 2018

La Professione di Perito Grafico, oggi - una occhiata ai dati sinora raccolti, con qualche commento



Da qualche tempo vado raccogliendo dati per una mia ricerca sulla professione di perito grafico. Parto dall'ipotesi che chi legge sappia di cosa stiamo parlando, così mi risparmio sei paragrafi di distinguo sulla definizione.
Le fonti a cui debbo attingere sono però insufficienti, non omogenee, viziate da errori sistematici e di riversamento - oltre che da una quantità enorme di sonore balle. A queste si aggiungono un paio di questionari da me proposti
ai colleghi tramite i social, con i quali ho tentato di fare un po' d'ordine nel marasma matriciale ed avere qualche conferma alla svelta.
Le fonti principali sono gli albi (li chiamano loro così, risparmiatemi il distinguo tra albo ed elenco) dei tribunali e delle camere di commercio, nonché altri elenchi pubblicamente accessibili; da questi sono stati depurati, per quanto possibile, i record con puntatori multipli (in sostanza i soggetti presenti in più elenchi) e dai non più esercenti (sic). L'entrata in vigore del GDPR crea qualche altro problema, non per la norma in sé stessa, ma per alcune interpretazioni da variopinti: qualche Camera di Commercio ha risolto togliendo l'albo dalla consultazione pubblica.


Dopo una fase di sgrezzamento e di filtraggio dei dati disponibili, posso fornire una prima serie di informazioni su coloro che dichiarano di svolgere la professione di perito grafico;  dai dati discendono alcune libere considerazioni, che sono quelle che poi interesseranno veramente, perché da queste dovrebbero generarsi quegli atti tali da garantire la sopravvivenza della professione, intesa anche e sopratutto come la possibilità di poterci campare, con questa.
Ultima avvertenza, questo è un quadro che fornisce ancora orientamenti generali; in alcuni casi è possibile già vedere qualche dato tristemente significativo, oppure intravvedere una qualche distribuzione all’interno di una categoria e suggerire qualche analisi nuova, ma il lavoro è ancora lungo e non è chiaro come lo si potrà portare avanti.

Cominciamo dalle demografiche.


Il 70% dei periti è di sesso femminile - ce lo sapevamo, anche se stavolta si può azzardare una misura. Piuttosto, perché non vi è corrispondenza con la distribuzione di genere nella popolazione generale (in prima approssimazione 50/50)? Un suggerimento può venire dai confronti con le demografiche delle professioni umanistico-psicologiche e dei relativi percorsi di formazione, da cui sembrano provenire la maggior parte dei colleghi.
Meno evidente è il dato complessivo della distribuzione etaria: il 70% dei soggetti ha più di cinquant’anni. Il 12% ha più di 70 anni, contro il 3% degli under 29 e il 17% degli under 39. Dato preoccupante, questo. Nonostante le infornate abbondantissime delle scuole, la professione è vecchiotta, con poco o nullo ricambio - il tutto facendo riferimento alla distribuzione delle età nella popolazione attiva. 

Il dato dovrebbe, tra le altre cose, essere valutato in funzione del, chiamiamolo così, tasso di sopravvivenza nella professione, una misura di quanto si dura in questo ambiente (molto poco, sembrerebbe).


La distribuzione geografica appare seguire il peso dei distretti di Corte d’Appello - più periti dove ci sono più cause utili e maggiore popolazione residente (Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia, Sicilia in distacco, con la Campania e il Piemonte fuori dai primi posti, dato forse anomalo, da verificare); il domicilio professionale segue il domicilio personale.
Quasi il 90% dei colleghi è iscritto agli albi dei tribunali, di solito per entrambi i rami (civile e penale, 70%) con un 30% iscritto ad uno solo di questi con netta prevalenza del civile.
Il 70% è iscritto agli elenchi della CCIAA, curiosamente con la stessa percentuale di quelli che si dichiarano iscritti ad associazioni professionali di settore.
Questi dati andrebbero comunque valutati in confronto con la percentuale di dipendenti della P.A. ai quali è limitato l’esercizio della libera professione, con divieto di iscrizione alla CCIAA, per esempio.


Interessante il livello formativo generale: il 92% ha conseguito un titolo post-diploma, dalla SAF al Dottorato di Ricerca, non ci sono soggetti non diplomati.
La formazione professionale specifica è un campo ancora da indagare, per i dati contraddittori e inconclusivi e per la confusività sistemica dello stesso sistema educativo nazionale.  Ricordo che i dati che ho a disposizione sono per la quasi totalità dichiarati dai soggetti stessi.
Resta da sottolineare che circa un terzo dei colleghi ha una formazione specifica on the field.

Da qui altra dolente nota, il tirocinio, la pratica o come la volete chiamare. 

Solo il 37% dei colleghi dichiara di aver svolto una pratica presso altro professionista prima di esercitare, anche in tribunale.  
Altro argomento da affrontare molto approfonditamente, anche intersecando i dati con quelli che seguono: perché non si fa un tirocinio? Perché ci si crede (o ci si fa credere) imparati appena usciti dal corsetto? E poi, chi rende disponibile un tirocinio on the field, correttamente retribuito e contabilizzato, con l’aria che tira?

E qui cominciamo ad avere qualche risposta: solo un terzo dei colleghi dichiara di svolgere esclusivamente la professione di perito grafico, un altro terzo svolge anche altre attività in qualche modo connesse, l’altro terzo fa tutt’altro (per ingrandire le immagini, cliccateci sopra).
Le informazioni sul reddito prodotto alla professione sono nere: solo il 20% riesce a trarre un reddito sufficiente esclusivamente dalla professione di perito grafico, tutti gli altri devono far altro o lo fanno per sport, come dicono (senza artifizi retorici) in giro - quest'ultimo gruppo coincide con quelli che stanno bene così, per la cronaca.
La questione reddituale verrà affrontata con più calma, anche per la difficoltà ad ottenere i dati necessari, anche sotto la copertura del segreto statistico.



Solo il 40% scarso dei colleghi fa sempre sottoscrivere al cliente un contratto scritto (in questo è compreso l’incarico del magistrato), pressoché corrispondente a chi stila le varie informative sulla privacy. GDPR anyone?
Sul fronte dei pagamenti. l’insoddisfazione è (quasi unanimemente) totale: pagamenti ritardati anche di anni (specie col pubblico), inferiori ad un valore ritenuto anche lontanamente equo, elevato livello di contenzioso giudiziario. Il quasi, ancora una volta, sono quelli che stanno bene così, e non si lamentano, anzi, gli va bene persino l'importo delle vacazioni, fermo al 2002.

L’aggiornamento professionale è per la maggior parte demandato all’acquisto di libri e riviste ed a corsi e seminari (legati però all’obbligo dei CF) oltre che alle liste di discussione.
La spesa è però bassa rispetto a professioni analoghe, per le quali esistano dei dati attendibili - sotto i 600€ l’anno per il 75% dei colleghi, contro i 1200€ dei riferimenti.
Notevole fastidio è registrato verso l’obbligo dei CF e sopratutto verso la forma con cui vengono somministrati, e in questo c’è comunanza con tutte le altre professioni, ordinistiche e non.
Sono fonte di informazioni una percentuale intorno all’8% dei colleghi, tra pubblicazioni (latu sensu) e partecipazione a seminari e discussioni pubbliche contabilizzate.

Altri dati, a venire, forse - anche io sono tra quelli che non ci campano.
Rammento & sottolineo, ancora una volta, che queste sono solo alcune considerazioni preliminari, espresse in forma sommaria e colloquiale.
Ma se le usate, citate la fonte, cortesemente.

martedì 3 luglio 2018

L’obbligo a pagare il CTU grava su tutte le parti del processo a prescindere dal principio della soccombenza


Cassazione ribadisce, ancora una volta, il principio secondo il quale l’obbligo a pagare il CTU grava su tutte le parti del processo a prescindere dal principio della soccombenza.
Questa volta è l'ordinanza n. 17026/2018 della III sezione civile pubblicata il 28 Giugno scorso (il testo lo potete sacricare da qui)
Ripeto anche io, ancora una volta: «in tema di compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ., in quanto quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente»  come recita la sentenza radice, la 5179/2013 (che trovate nel I Libro del Perito)