martedì 9 gennaio 2018

Il Nuovo Anno! Continuiamo ... e le tariffe del TUSG, sempre ferme al 2002?


La Corte Costituzionale, con la Sentenza 192/2015 (Presidente Criscuolo, Redattore Zanon) depositata il 24 Settembre 2015 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia Testo A), come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2014), nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato per le prestazioni rese in regime di gratuito patrocinio sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.
Ancora la Consulta, con la Sentenza n. 178 del 5 luglio 2017, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002.
In sostanza, la Consulta ritiene che il taglio di un terzo dell'onorario a Periti, Consulenti, Interpreti, Traduttori e a tutti gli altri ausiliari, nonché, con la seconda sentenza anche i Consulenti Tecnici di Parte, sia inconstituzionale qualora la decurtazione avvenga su importi delle vacazioni o delle tabelle che non siano stati adeguati all'inflazione (misurata come ISTAT FOI) com previsto dal citato DPR 30 Maggio 2002.
Nemmeno tre giorni dopo la prima sentenza, il sottosegretario al ministero della Giustizia, Cosimo Ferri, in una dichiarazione del 27 Settembre 2015, annunciava che il decreto di aggiornamento delle tariffe dei consulenti tecnici di ufficio era pronto ed era stato inviato al ministero dell'Economia per ottenere i pareri di congruità - l'adeguamento, ha aggiunto, è limitato ai soli indici ISTAT dal 2002 ad oggi (sarebbero stati circa 40 milioni di euro di spesa aggiuntiva).
Ferri aggiunge che verranno ritoccati sia i parametri a percentuale che le vacazioni, ad oggi 8,15 euro LORDI l'una - 4,07€ l'ora LORDE.
Secondo le tabelle ISTAT, supponendo che il governo fissi l'aumento all'ultimo valore noto (Settembre 2017), la vacazione dovrebbe essere incrementata intorno ai 10,26€.

Ma, ad oggi, il governo ed il parlamento nulla hanno fatto. Eppure, le innumere marchette che continuiamo a scoprire tra i 1247 commi delll'ultima Legge di Bilancio non manifestano certo a favore della tesi ristrettezza di bilancio, anzi. Bonus sono stati dati a destra e manca, a piene mani, ancora una volta. Forse non siamo sufficientemente tutelati dal partito trasversale dei cugini che lo fanno a meno, nonostante i propositi, ancora tutti da verificare, delle norme sull'equo compenso ?

Sia la Corte Costituzionale che il governo insistono sul carattere pubblicistico della prestazione. E va bene, non ce l'ha ordinato il dottore di lavorare in Tribunale.
In margine, però dovrebbe, l'illustrissimo governo, imporre che fossero pubblicistiche anche le spese che dobbiamo anticipare, dalla carta ancora irrinunciabile nonostante i processi telematici, al computer, agli strumenti, alla PEC, alla firma elettronica; e magari concedere che anche le imposte che mi vengono richieste avessero una aliquota pubblicistica anziché, come ora, allo stesso livello di una prestazione ordinaria.
Pubblicistico, e va bene, ancora. Ma per fornire una prestazione professionalmente degna, debbo investire in preparazione, strumenti, ricerca, anche a fronte di un impegno che diviene sempre più complesso. E per investire, debbo essere, neanche tanto eufemisticamente, libero dal bisogno : le bollette le debbo pagare, prestazione pubblicistica o no.

Per mantenere la memoria viva, una periodica reiterazione di quanto vado scrivendo dagli anni '80.
I compensi spettanti ai Periti, ai Consulenti Tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, sono regolati dalla Legge 8 Luglio 1980, n. 319, e per l'aggiornamento degli importi dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002, oggi ricompresi nel Testo Unico delle  Spese di Giustizia (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,  D.P.R. 115/2002, con modifiche che arrivano sino alla L. 7 aprile 2017, n. 47)

Gli importi delle prestazioni sono quindi fermi dal 2002, quasi sedici anni.
 
Eppure, l'articolo 54 del TUSG, recita: (Adeguamento periodico degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Non ripetiamo ancora una volta il disagio ad essere pagati meno del marginale che sporca i vetri delle automobili al semaforo davanti la Procura, degli enormi rischi che si stanno materializzando come conseguenza dell'espulsione dei professionisti qualificati dal circuito giudiziario, impossibilitati a sopravvivere in tali condizioni, sostituiti da volenterosi privi delle capacità operative minime,cui si aggiungono i rischi di corruzione che inevitabilmente appaiono quando si associano pagamenti indegni alle professionalità inadeguate - altrimenti qualcuno dice che siamo bravi solo a lamentarci.
 

lunedì 8 gennaio 2018

Il Nuovo Anno ! Cominciamo ... e gli Albi Telematici CT e Periti, che fine hanno fatto?


Cominciamo, e cominciamo a lamentarci.
Il 31 Dicembre 2016 scadeva il termine per l'emissione del regolamento per l'albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita. Ora abbiamo superato anche il 31 Dicembre 2017.
Per ricordarvi cos'era, vi rinvio ancora una volta al post del 14 Marzo 2016, riportato di seguito a questa prima nota.
Il problema è che del regolamento in questione, ad oggi, dopo quasi due anni (il termine originario era il 21 Febbraio 2016) non si sa ancora NULLA, ma proprio NULLA, né è stata inserita una ulteriore scadenza, com'era da attendersi, tra i 1247 commi del decretone milleproroghe 2017. A questo punto, dobbiamo credere che se ne siano definitivamente dimenticati (e non sarebbe la prima delega che il governo Renzi e la sua xerocopia fanno scadere e finire nel nulla).
Dalla data di pubblicazione SUL SITO del ministero (e NON sulla Gazzetta Ufficiale) ci saranno 90 giorni per reinscriversi agli albi nelle modalità che il regolamento in questione deve definire (e che NESSUNO ancora ha visto, ovviamente).
Il silenzio, oltre che dalle associazioni,  è rotto solo dall'annuncio della sperimentazione del progetto AlboWEB della regione Umbria e della Corte d'Appello di Perugia, utilizzando i fondi dell'Agenda Digitale - il progetto AlboWEB svolge proprio le funzioni previste dal DL 179/2012, ma resta il dubbio di cosa accadrà se e quando arriverà il regolamento ministeriale e questo fosse incompatibile con il progetto umbro (non sarebbe nemmeno questa una prima volta ...).


 

Il decreto milleproroghe 2015 ha spostato al 31 Dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento istituito nel DL 179/2012, art. 16 novies Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, termine precedentemente fissato al 21 Febbraio scorso.
Dal momento della emanazione del regolamento, decorreranno i 90 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero, per l'obbligo di re-iscrizione telematica di coloro che risultano già iscritti - a quanto pare, versando nuovamente i 168€ di diritti per ogni albo, ovviamente se non saranno incidentalmente aumentati. Per i nuovi iscritti una modalità o l'altra non dovrebbero far gran differenza.
La norma è - more solito - oscura ed ambigua, ma la lettura evidenzia la perentorietà del termine di Legge, quindi l'obbligo di reiscrizione per chi risulta già negli elenchi interessati, con modalità però ancora ignote. 
Il concetto di riversamento dei dati sembra essere sconosciuto al Legislatore, a meno che questi non abbia ritenuto di provvedere alla revisione periodica degli elenchi con tale, astrusa, modalità.
Allego, per completezza e chiarezza il testo del citato art. 16 novies, nella forma originaria firmata dal governo Monti:


16-novies

Modalita'  informatiche  per  le  domande di iscrizione  e  per  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti  tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale,  dell'elenco  dei  soggetti specializzati per la custodia e  la  vendita  dei  beni  pignorati  e dell'elenco  dei professionisti  disponibili  a provvedere alle operazioni di vendita


  1. Le domande  di  iscrizione  all'albo  dei consulenti  tecnici  di cui  agli  articoli  13  e  seguenti   delle disposizioni  per l'attuazione  del  codice  di  procedura   civile,all'elenco  dei soggetti   specializzati   previsto   dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei  periti  presso il tribunale, di cui agli articoli  67  e  seguenti  delle  norme  di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a  cura  di coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche  di  cui  al  comma  5.  Con  le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

  2. Le disposizioni di cui  al  comma 1  si  applicano anche  alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione  negli  elenchi  dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

  3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi  di  cui  al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti  o altre  somme  a  qualsiasi  titolo,  il  versamento   è   effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero  con  carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento  con moneta elettronica disponibili nel circuito  bancario  o  postale,  a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29  dicembre  2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della  normativa,  anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

  4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1  e  2  sono  formati  a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del  presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al  comma
5. L'accesso  ai  dati  contenuti  negli  albi  e  negli  elenchi è
consentito ai magistrati e al personale  delle  cancellerie  e  delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia  ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,  terzo  comma,  delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  la disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli elenchi previsti dagli articoli  169-ter  e  179-ter  delle  medesime disposizioni.

  5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente  articolo  sono  effettuate  in  conformità  alle specifiche  tecniche  stabilite  dal  responsabile  per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo  2005, n.82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  Italiana  e  sul  sito internet del Ministero della giustizia.

  6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia  delle  specifiche  tecniche  previste  dal comma 5.

  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto  di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi,  inseriscono i propri  dati,  con  modalita'  telematiche e in  conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del  Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.