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sabato 24 aprile 2010

"Nuova CTU" : quando si applica ?


In precedenti post ho scritto della procedura per la CTU (nel procedimento civile) secondo le norme contenute nella Legge 69/2009.
Vedo però dubbi diffusi (e assorti) circa i presupposti di applicabilità del nuovo rito.

La novella è da applicare, sempre e comunque, a tutti i procedimenti istruiti dopo il 4 Luglio 2009, data di entrata in vigore della norma. Dopo tale data la procedura è quella riassunta qui.

Ricordiamoci, però, che già da molti anni (almeno dal 2003, a Roma) la trasmissione alle parti di una relazione preliminare, e commento alle note  di risposta eventualmente ricevute nell'ambito della relazione finale depositata era fatto acquisito. La norma ha cioè seguito una prassi già sperimentata (o addirittura consolidata) in alcuni Tribunali.
Pertanto, niente vieta ai Giudici di applicare la nuova procedura anche ai procedimenti già in essere alla data del 4 Luglio 2009.

La sola diversità, in soldoni, è che nei procedimenti istruiti dopo tale data l'applicazione è implicita e obbligatoria, mentre in quelli precedenti, in cui si estrinseca la discrezionalità del Giudice, l'adozione (anche parziale!) della nuova procedura deve essere chiaramente indicata agli atti. Mancando tale indicazione, la CTU si estrinseca con la norma ante L. 69/09.

Per quanto attiene alla rigida applicazione del disposto dell'art.201 cpp, questo è applicabile quale sia la data di istruzione della causa: non è accettabile la nomina del CTP fatta in udienza, anche se verbalizzata, oppure in apertura di operazioni al CTU: la nomina del CTP va sempre fatta in Cancelleria, riportando nomi, recapiti e quant'altro.

venerdì 19 febbraio 2010

Controdedurre nella nuova Procedura Civile


Nel post precedente è stato brevemente illustrato il percorso della Consulenza Tecnica  d'Ufficio dopo la novella della Legge 69/09.
Illustriamo ora alcuni problemi che si presentano nella applicazione pratica della nuova norma.
Intanto, per quanto la novella sia da applicare comunque a tutti i procedimenti istruiti dopo il 4 Luglio 2009, nulla vieta ai Giudici di applicare la stessa procedura anche a procedimenti già in essere. Ricordo che, tra l'altro, le prassi entrate nel Codice di Procedura Civile erano in uso già da alcuni anni in molti Tribunali e Corti di Appello.
Lo spirito della piccola riforma, inoltre, è dichiaratamente quello di accorciare i tempi del procedimento: a spese dei Consulenti, in realtà, piuttosto che a provvedere i mezzi e le strutture che evitino i rinvii calcolati per tempi geologici, ma questa è altra storia.

Pochi problemi solleva l'art. 191, facilitando (almeno nelle intenzioni) la predisposizione delle operazioni peritali sin dalla udienza di incarico, supponendo che il CTU nominato sia messo a giorno dei caratteri della causa.

Della nomina del Consulente Tecnico di Parte già si è scritto abbondantemente in precedenza, in particolare sulla rigida applicazione del disposto dell'art.201. Su questo restano le perplessità conseguenti alla sostituzione dello stesso in imminenza delle operazioni, nella impossibilità di depositare la variazione in Cancelleria. È da verificare la efficacia delle formule rituali di salvaguardia, come il salvo sostituzione per motivi di forza maggiore già visto in alcuni atti.
È comunque non accettabile la nomina fatta in udienza, anche se verbalizzata, o in apertura di operazioni al CTU: la nomina del CTP va sempre fatta in Cancelleria, riportando nomi, recapiti e quant'altro.
La parte ed il suo procuratore possono sempre e comunque prendere parte alle operazioni, indipendentemente dalla nomina di un Consulente di Parte (tra l'altro non obbligatoria).
Su questo principio, in caso di nomina tardiva o irrituale, con il CTP non ammesso alle operazioni, partecipa la parte o il suo procuratore, con il CTP che dovrà operare dietro le quinte, al di fuori delle operazioni stesse. L'opera del CTP potrà quindi essere fatta propria dal procuratore, già negli adempimenti previsti dall'art.195.
Secondo il novello art. 195, si ricorda, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
Il CTU dovrà quindi, far conoscere alle parti o ai loro procuratori (in un prossimo futuro tramite PEC) la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine, fissato dal Giudice.
Queste (attraverso i CTP eventualmente nominati, ovvero in caso di mancata o inammessa nomina dal procuratore o dalla parte stesa)  entro un secondo termine, che rischia di essere estremamente breve, sempre fissato da Giudice, dovranno comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni.
Infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche le risposte alle osservazioni delle parti.
 La brevità del termine per far conoscere al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni è la parte critica di tutto il procedimento. Il termine fissato dal Giudice potrebbe essere insufficiente per analizzare e commentare la risposta motivata, specie nel caso di quesito ed indagini complesse.
Intanto andrebbe già avvertito il procuratore della parte, che in sede di giuramento e di fissazione delle scadenze (il CTP dovrebbe essere aggiornato quanto e più del CTU nominato sull'argomento dell'indagine!) vigili attentamente acché il termine per controdeduzioni sia adeguato e coerente con la complessità dell'indagine.
La ristrettezza eventuale dei termini è motivo di preoccupazione anche per il CTU, poiché potrebbe essere insufficiente per valutare adeguatamente le osservazioni delle parti. Anche il CTU, di conseguenza, una volta noto il quesito (già all'atto della nomina) e visionati i fascicoli, dovrebbe intervenire presso il Giudice per avere scadenze consone alla situazione.
Una volta depositato l'elaborato finale, è sempre possibile controdedurre ulteriormente alla risposta ed alle motivazioni del CTU, seppure nei termini ristretti che la ratio della novella impone: lo scopo è proprio quello di impedire le richieste di termine per esame, quasi rituali.
In mancanza del CTP nominato, per quanto la giurisprudenza appaia incerta in materia, le controdeduzioni possono essere comunque fatte proprie dal procuratore della parte.
Il tutto, comunque, impone al CTP una presenza attiva e continua alle operazioni peritali, e non solo negli accessi e nelle note di parte più o meno formali, ed un puntuale e esauriente rapporto alla parte rappresentata.


venerdì 5 febbraio 2010

La nuova Procedura Civile, un riassunto, con qualche altra novità


Come scritto nei precedenti post, con la Legge n. 69 del 18 Giugno 2009, Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, sono state introdotte alcune modifiche al Codice di Procedura Civile, per la parte che ci interessa, negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica.
Il testo previgente e quello novellato sono riassunti qui.
 
Dopo la novella, per le cause istituite dopo la data di entrata in vigore della Legge, (4 Luglio 2009) il procedimento con il quale si realizza la Consulenza Tecnica di Ufficio nel processo civile è riassumibile secondo il seguente schema. Molti Giudici già applicavano una parte delle norme ora divenute Legge, e comunque nulla impedisce che decidano di applicarle, anche parzialmente, alle cause nate nel precedente rito.

Quindi, il Giudice decide di disporre C.T.U. nei casi previsti dalla Legge.
Secondo il nuovo art. 191, il Giudice formula i quesiti nel corpo del provvedimento che dispone la Consulenza d'Ufficio e nomina il (i) Consulente (i). Il CTU è  quindi preventivamente informato dell'oggetto della Consulenza stessa (il quesito), ed è pertanto già in grado di valutare se esistano condizioni per non accettare l'incarico (per le incompatibilità codicistiche, rigidamente elencate nell'art. 51 cpc, o per mera incompetenza tecnica) e può già predisporre alcuni degli atti immediatamente successivi alla comparizione ed al giuramento,  fra tutti, nel caso di perizia grafica, l'eventuale rilascio di saggio grafico in udienza ante il Giudice (se questi lo pretende).

Sulla notifica del provvedimento di nomina del C.T.U. e la comunicazione a questo del quesito, interviene quanto disposto nel Decreto Legge 29 dicembre 2009 , n. 193: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario: Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata […].A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata […]. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e’ effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Il Decreto è integralmente consultabile qui.

Sostanzialmente, le notifiche e le comunicazioni dovranno tutte avvenire tramite PEC, e così anche le comunicazioni formali tra C.T.U. e le parti. Molte questioni sono ancora da chiarire, entro i sessanta giorni dei decreti citati, ancora da emanare, in particolare a proposito dell’adeguamento tecnico delle strutture tribunalizie.
Allo stato attuale, abbiamo comunque un obbligo più o meno velato, di dotarci di una casella PEC, e nulla impedisce che (con eventuale comunicazione al Giudice all'atto dell'incarico) le comunicazioni tra CTU e le parti non possa avvenire in questa forma, anziché tramite facsimile, raccomandata o galoppino.

Una volta ricevuto ed accettato l’incarico, effettuato il giuramento, si iniziano le operazioni peritali.
Secondo il novello art. 195, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

Il CTU dovrà quindi, far conoscere alle parti (in un prossimo futuro tramite PEC) la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine, fissato dal Giudice.
Queste (attraverso i CTP eventualmente nominati)  entro un secondo termine, che rischia di essere estremamente breve, sempre fissato da Giudice, dovranno comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni.
Infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche le risposte alle osservazioni delle parti.

Ricordiamo, in margine, l'art. 201 del cpc (Consulente Tecnico di Parte) : Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. La nomina del CTP deve essere, tassativamente, presentata in Cancelleria entro il termine stabilito dal Giudice (di solito, l'inizio delle operazioni peritali), e non al CTU in sede di apertura delle operazioni peritali, a pena di nullità della nomina stessa.
La consegna (o la semplice comunicazione a verbale) della nomina del CTP  costituirebbe una delega delle attività processuali dal Giudice al CTU, che è inammissibile. Il citato art. 201 c.p.c. recita, infatti, che la nomina di consulenti tecnici di parte deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta dal cancelliere senza la possibilità di delegare al CTU la ricezione della dichiarazione di nomina del CTP. Tale attività è demandata chiaramente ed inequivocabilmente alla Cancelleria.
Le disposizioni dell'art. 201 c.p.c. si integrano con quelle dell'art. 91 delle Disposizioni di Attuazione, (Comunicazione a Consulenti di Parte): Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.

La nomina del CTP, avvenuta nel corso delle operazioni peritali, in assenza cioè della preventiva dichiarazione in Cancelleria, è quindi inammissibile, ed è nulla. Il CTU deve richiedere alle parti, all'atto dell'apertura delle operazioni peritali, la conferma (da verbalizzare) dell'avvenuta nomina secondo rituale; mancando questa conferma, il CTP nominato irritualmente non può essere ammesso alle operazioni (cui è sempre e comunque ammessa la parte ed i suoi procuratori).

Alla luce dell'ingresso delle comunicazioni telematiche (certificate) nel caso, ad esempio, che si abbia la necessità di sostituire il CTP nell'imminenza dell'apertura delle operazioni, ovvero nel corso di queste, la ricevuta della PEC alla Cancelleria della nuova nomina avrebbe valore compiuto, non essendo la PEC (salvo derive schizoidi del legislatore, sempre possibili e delle quali ogni giorno abbiamo splendidi esempi) vincolata agli orari di apertura al pubblico degli uffici, ma solo ai termini indicati dal Giudice.

venerdì 18 dicembre 2009

Le modifiche al Codice di Procedura Civile, e due noterelle di Diritto Comparato - III


Diritto comparato, dicevamo.
Norme analoghe a quelle introdotte in vigore con la Legge 69/09 esistono nel Codice  di Procedura Civile in vigore in Brasile dal 1973, e  più volte modificato (nel 1973 si era in piena dittatura, ricordate?), in particolare nel 1992.
Ci interessano il  Capitolo VI (delle Prove), Sezione VII (della Prova Periziale), artt. 420 e seguenti.
Uno sguardo, rapido e qualitativo, più che tradotto, mediato verso l'italiano.

Intanto, art. 432, il Giudice può concedere solo una proroga (motivata) dei termini assegnati per il deposito della relazione; i termini per il deposito, sono fissati (art. 421) al momento della nomina del perito stesso. Vale la norma, un perito un consulente di parte, ovvero tanti consulenti di parte (quesito complesso o multidisciplinare) quanti sono i periti.
Circa i termini di deposito della relazione, e qui la questione si fa interessante per le recenti novelle nel codice di procedura civile italiano, all'art. 433, il perito deve depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di discussione, ed i consulenti di parte possono presentare (in cancelleria) le proprie osservazioni dieci giorni dopo il deposito della relazione stessa.
È evidente la comune perplessità: nel caso di relazioni particolarmente complesse, dieci giorni sono nulla, anche per le diversità di interpretazione del disposto dell'art. 433 (dieci giorni dal deposito, dalla notifica, o dalla consegna dell'elaborato ai consulenti di parte?). Si verificherebbe, cioè, una condizione di violazione del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità tra queste, cui si oppone, però, il fatto che il perito è nominato dal Giudice,  a questi riferisce, ed al prudente apprezzamento del giudicante viene demandata l'adesione o meno alle risultanze della perizia.
Un istituto interessante, dal punto di vista dell'economia processuale, si aveva nella redazione originaria (1973) del CPC brasiliano, all'articolo 430 (abrogato) : il laudo unânime, nel quale perito d'ufficio e consulenti di parte si trovano in accordo, e sottoscrivono congiuntamente la relazione da consegnare al Giudice.




mercoledì 11 novembre 2009

Le modifiche al Codice di Procedura Civile, e due noterelle di Diritto Comparato - II


Alle modifiche al Codice di Procedura Civile introdotte con la Legge 69/09 occorre aggiungere alcune annotazioni sugli orientamenti recenti nella interpretazione e nella applicazione delle altre norme.
Ricordiamo l'art. 201 del Codice di Proc. Civile (Consulente Tecnico di Parte) :
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. 

Ecco, la nomina del CTP deve essere, tassativamente, presentata in Cancelleria entro il termine stabilito dal Giudice (di solito, l'inizio delle operazioni peritali), e non al CTU in sede di apertura delle operazioni peritali, a pena di nullità della nomina stessa.
La consegna (o la semplice comunicazione a verbale) della nomina del CTP  costituirebbe una delega delle attività processuali dal Giudice al CTU, che è inammissibile.
Il citato art. 201 c.p.c. recita che la nomina di consulenti tecnici di parte deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta dal cancelliere senza la possibilità di delegare al CTU la ricezione della dichiarazione di nomina del CTP. Tale attività è demandata chiaramente ed inequivocabilmente alla cancelleria.
Le disposizioni dell'art. 201 c.p.c. si integrano con quelle dell'art. 91 delle Disposizioni di Attuazione, (Comunicazione a Consulenti di Parte): 
Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.
Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.



La nomina del CTP, avvenuta nel corso delle operazioni peritali, in assenza cioè della preventiva dichiarazione in Cancelleria, è quindi inammissibile, ed è nulla. Il CTU deve richiedere alle parti, all'atto dell'apertura delle operazioni peritali, la conferma (da verbalizzare) dell'avvenuta nomina secondo rituale; mancando questa conferma, il CTP nominato irritualmente non può essere ammesso alle operazioni (cui è sempre e comunque ammessa la parte ed i suoi procuratori).

Qualche dubbio interpretativo si presenta, ad esempio, nel caso si abbia la necessità di sostituire il CTP al momento dell'apertura delle operazioni, ovvero nel corso di queste, e nella impossibilità materiale di depositare preventivamente la nuova nomina in Cancelleria. È accettabile, in tal caso, la comunicazione al CTU, da perferzionarsi alla riapertura degli Uffici?

Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense V.6.0 - Programma


Questo è il programma del Congreso:

28 DE NOVIEMBRE
 
06:00   DISCURSO DE APERTURA
GABRIEL LETAIF - ARGENTINA
08:00   LAS HUELLAS PSICOLÓGICAS Y LA MOTIVACIÓN DEL DELINCUENTE SEXUAL
MARIA LAURA QUIÑONES URQUIZA - ARGENTINA
10:00    LA ENTREVISTA EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS
NELSON FARIAS - ARGENTINA
12:00   VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL PERÚ
HECTOR ALEJANDRO LAMAS ROJAS - PERÚ
14:00   COMO PENSAR EL ABUSO SEXUAl

 ANALIA VERONICA LOSADA - MÉXICO
16:00   AC0S0 ESCOLAR ( BULLYING) EN LIMA METROPOLITANA
SARA BECERRA - PERU
18:00 POR UMA ÉTICA E POLÍTICA DA CONVIVÊNCIA; UMA BREVE EXAME DA “SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL” À LUZ DA GENEALOGIA DE FOUCAULT
EDUARDO PONTE BRANDÃO - BRASIL

 
29 DE NOVIEMBRE

 
06:00  PERITACIÓN SOCIAL APLICADO AL MOBBING INMOBILIARIO
MARINA PARÉS SOLIVA - ESPAÑA
08:00 SECUELAS EN VÍCTIMAS DE TRAUMAS POLÍTICOS: PROCESOS PSICOSOCIALES Y CLÍNICOS DE RESILIENCIA EN ESPAÑOLES SUPERVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO”.
Mª LUZ SÁNCHEZ ESCALADA - ESPAÑA
10:00   LA INSEGURIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA DE CULTURA ÉTICA
ADA BEATRIZ FRAGOZA - ARGENTINA
12:00  FALSAS DENUNCIAS DE ABUSO SEXUAL 

MARÍA GUISELLA STEFFEN CÁCERES - PANAMÁ
14:00 CRIMINOLOGÍA EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS: HOMICIDIOS, CARACTERÍSTICAS Y PERFILES, VICTIMA Y VICTIMARIO
CÉSAR ARIEL GIMELLI - ARGENTINA
16:00  ESTRÉS LABORAL
OSCAR FELIPE GARCIA - COLOMBIA
18:00 EL ESTIGMA DEL RECLUSO: CONSECUENCIAS EN LA REINSERCIÓN SOCIOLABORAL
ADRIÁN BADALLO CARBAJOSA - ESPAÑA

 
30 DE NOVIEMBRE

 
06:00   CONSIDERAÇÕES SOBRE A EMPATIA EM AGRESSORES SEXUAIS
MERY CÂNDIDO DE OLIVEIRA y DANILO  ANTONIO BALTIERI - BRASIL
08:00  TIPOS DE PSICÓLOGOS JURÍDICOS
ROBERTO AGREDA MALDONADO - BOLIVIA
10:00 SATISFACTORES Y NECESIDADES HUMANAS EN LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS A LA INFANCIA VICTIMA DE ABUSO SEXUAL
ALEJANDRO BOTERO CARVAJAL - COLOMBIA
12:00  OBSTÁCULOS JURISDICCIONALES EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA FAMILIAR
SALOMÓN SAAVEDRA - EL SALVADOR
14:00    QUE LAS HERMANAS SEAN UNIDAS…¿POR EL HOMICIDIO?
ADRIANA SAVIO CORVINO - URUGUAY
16:00 EL CANIBAL DE ROTHENBURGO ANALISIS DESDE LA PS FORENSE Y CRIMINOLÓGICA
ADRIANA SAVIO CORVINO - URUGUAY
18:00 VIOLENCIA VIRTUAL: LA VIOLENCIA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SERGIO HERRERA JUÁREZ - MEXICO
20:00  CIERRE DEL CONGRESO
IRIS AYALA y FATIMA FIGARI

mercoledì 4 novembre 2009

Le modifiche al Codice di Procedura Civile, e due noterelle di Diritto Comparato - I


La Legge numero 69 del 18 Giugno 2009, Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, ha introdotto, tra le altre, alcune modifiche al Codice di Procedura Civile negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica.
Il testo previgente e quello novellato sono di seguito riportati, nel documento archiviato su Scribd:

Norme novellate dalla L.69/09 per la CTU nel Processo Civile
In sintesi estrema (ci si tornerà nei prossimi post, anche con qualche schema) cosa succede alla CTU ?
Anzitutto, art. 191, il Giudice formula i quesiti già quando dispone la Consulenza d'Ufficio e nomina il (i) Consulente (i), sicché il CTU è  preventivamente informato dell'oggetto della Consulenza stessa.
Così facendo, il CTU è già in grado di valutare se esistano condizioni per non accettare l'incarico, e può già predisporre gli atti immediatamente successivi alla comparizione ed al giuramento, primo fra tutti, nel caso di perizia grafica, l'eventuale rilascio di saggio grafico in udienza ante il Giudice (se questo lo pretende).

La novità (relativa, in quanto già acquisita da alcuni Giudici) riguarda lo svolgimento delle operazioni peritali, in quanto, art. 195, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

Il CTU dovrà quindi, sinteticamente, far conoscere alle parti la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine fissato dal Giudice; queste (attraverso i CTP eventualmente nominati) dovranno entro un secondo termine, estremamente breve, comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni; infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche le risposte alle osservazioni delle parti.

L'ultima novità, all'art. 23 delle disposizioni attuative, è sostanzialmente un aggiornamento alle norme di vigilanza sul conferimento degli incarichi.

Diritto comparato: in Brasile, norme analoghe esistono dal Codice del Processo Civile del 1992, in particolare quella che fissa i termini per le controdeduzioni che precedono il deposito della relazione di perizia, e alcune norme a questo previgenti, come il laudo unanime, che appaiono assai interessanti dal punto di vista procedurale.

domenica 11 ottobre 2009

Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense v 6.0 - de 28 al 30 de Noviembre de 2009


Uno sguardo da un'altra prospettiva. 
Per informazioni, iscrizioni e quant'altro seguite i links riportati sulla pagina.

Qué es el Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense V.6.0 ?
El Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y forense, versión seis punto cero, es una reunión científica que tiene sede en el ciberespacio a través de www.psicologiajuridica.org , en la cual los asistentes acuden de forma virtual, es decir, desde sus propios ordenadores, sin necesidad de desplazamientos físicos, ni sincronización horaria.
Este Congreso académico masivo y multicultural promueve la educación continuada basándose en la modalidad pedagógica e-learning que permite superar limitaciones espacio temporales a través del ciber espacio, pues favorece la intervención de varios autores latinoamericanos que se reúnen virtualmente en un «espacio cibernético» para exponer y debatir opiniones sobre temas relacionados con la Psicología Jurídica y Forense. Esto privilegia la variedad cultural y la cobertura internacional hispanohablante.
Esta modalidad admite que los participantes y los ponentes, puedan relacionarse con el evento desde cualquier sitio en el cual exista un ordenador o computador conectado a Internet, superando los límites geográficos, logísticos y también los obstáculos financieros. Incluso su vinculación virtual no necesariamente debe coincidir en el tiempo, pues los documentos permanecen disponibles durante cierto periodo para que todos los asistentes tengan acceso a ellos en los momentos en que les resulte más conveniente.

Cómo puedo inscribirme?
Siguiendo los pasos de este vinculo INSCRIPCION

Cómo se desarrollará el congreso?
Durante la semana las ponencias serán enviadas a su correo electrónico (recomendación no usar correos de Hotmail o Yahoo) luego de leerlas usted puede opinar o realizar preguntas a sus autores por medio del correo electrónico.
Al finalizar el congreso las memorias del congreso estarán disponibles para los cibercongresistas los cuales pueden “bajarlas” (”Download”) y reproducirlas selectivamente a través de su impresora personal u otros medios disponibles.

Cuándo se llevará a cabo el Congreso?
En la semana del 28 al 30 de Noviembre de 2.009
Cuánto cuesta?
El Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense. v 6.0 es completamente gratuito
A quienes está dirigido el Congreso?
El congreso está abierto a todos los profesionales y estudiantes relacionados con el ambiente psicojurídico, psicólogos, abogados, médicos, trabajadores sociales, pedagogos reeducativos, investigadores judiciales.
Puedo presentar algún trabajo?
Si, todos los profesionales y estudiantes de áreas afines pueden enviar sus escritos e investigaciones a congreso6@psicologiajuridica.org anexando a la ponencia y su hoja de vida, desde el 1 de Octubre de 2009 hasta el 15 de Noviembre del 2009 y su propuesta será analizada por el Comité Científico, el cual en la primera semana dará respuesta de la aceptación o no del trabajo en el Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense V 6.0.
Qué temas se discutirán?
Toda clase de temas relacionados con psicología jurídica y forense como victimología, peritaje, criminología, violencia familiar, aspectos penitenciarios, entrevista judicial, abuso sexual, homicidio, secuestro, entre otros.
Qué beneficios tienen los participantes?
Asistir a un programa de actualización multicultural de alto nivel y sin costo alguno
Comunicar experiencias profesionales y aprender de los debates multiculturales
Recibir una certificación Virtual
Acceder a las memorias científicas del evento
Quién promueve el evento?
Avalado por Psicología Jurídica Org institución que desde su nacimiento en Marzo de 2.001 se ha interesado en difundir gratuitamente este conocimiento a lo largo y ancho de países latinoamericanos en los cuales acceder a esta área de estudio y de trabajo significaba una excepción y un privilegio. Para este evento se ha vinculado con la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense y 20 organismos latinoamericanos más.
Desea más información?
Para recibir más información sobre este congreso, puede ponerse en contacto con nosotros: congreso6@psicologiajuridica.org


mercoledì 22 luglio 2009

Privacy e ricerca dei documenti presso uffici privati


Il (cosiddetto) Codice della Privacy, le Linee Guida per Periti e Consulenti emanate dal Garante per la Tutela dei dati Personali e le Leggi che regolano l'espletamento della Perizia e della Consulenza Tecnica già lo prevedevano molto chiaramente, ma una Sentenza di Cassazione è sempre utile, e non tanto per chiarire legittime perplessità, quanto per tacitare gli abusi burocratici e di diritto.
La Sentenza numero 15327/2009 del 30 Giugno 2009, pronunciata dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione (Presidente Dott. Guido Vidiri) ribadisce un principio che doveva essere più che chiaro; semmai, i dubbi sulle modalità di accesso a documenti conservati presso uffici privati (ad esempio, società presso cui si lavora, enti di gestione quali il condominio di residenza, eccetera) non sono del tutto esplicitati e risolti.
Nell'ordine.
Il Tribunale di Milano, nel lontano 2003, rigettava la domanda del ricorrente contro la società presso cui lavorava, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivatogli dall'avere, il datore di lavoro, messo a disposizione di terzi documenti con la sua sottoscrizione o da lui scritti a mano, al fine di rendere possibile una perizia grafica volta ad accertare se egli fosse o meno l'autore di scritti ingiuriosi anonimi inviati ad alcuni colleghi.

Il fatto, importantissimo ai nostri fini, come si legge nel dispositivo della sentenza, è che la richiesta motivata dei documenti, in quanto "scritture comparative" è stata fatta ed ottenuta dalla parte offesa, e non dalla Autorità Giudiziaria, per poter far eseguire una Consulenza Grafica con la quale giustificare una eventuale Denuncia.
Incidentalmente, il processo che ne è seguito si è risolto con la assoluzione dell'imputato (poi ricorrente nel giudizio civile contro l'azienda).

Il Tribunale di Milano, e ora la Suprema Corte hanno sottolineato che in questi casi non si parla di privacy (ormai divenuta il lucchetto con cui negare ogni e qualsiasi accesso ad ogni e qualsiasi documento, sia presso la P.A. che presso qualsiasi altro soggetto), giacché prevale la necessità di indagine, ad impedire che fatti criminosi di qualsiasi genere vengano premiati con l'impunità per abuso di diritto, ed in margine hanno osservato come i documenti in fattispecie non contenevano dati personali come definiti dalla Legge, nè il loro trattamento (sic) ai fini della Consulenza Grafica (di parte!) rientra tra quelli per i quali è previsto il consenso dell'interessato.

Alcuni problemi procedurali, però. restano.
È possibile, sì, richiedere scritture di comparazione anche a uffici privati, e senza il consenso dell'interessato, ed è possibile che la richiesta venga fatta anche dalla parte offesa. Il rifiuto da parte dell'ufficio però non è sanzionato, poiché non esiste l'obbligo da prte di questo a fornire i documenti a soggetti diversi dalla Autorità Giudiziaria.
Inoltre, esistono documenti che possono essere integralmente o parzialmente negati, in quanto contengono dati definiti sensibili secondo Legge. E una volta acquisiti, il Consulente (della parte) dovrà attenersi con il massimo (e documentato) scrupolo alla difesa dei dati sensibili che risultino ultronei rispetto all'oggetto di indagine. La firma in calce ad un certificato medico potrà cioè essere acquisita, ma il contenuto del certificato dovrà essere mantenuto segreto ed offuscato in ogni documentazione prodotta dal Consulente.
L'offuscamento dei dati estranei all'indagine vale anche per il CTPM ed i Periti del Giudice, me viene tutt'ora largamente disatteso e assolutamente non sanzionato come, invece, la Legge prevede chiaramente.


martedì 23 dicembre 2008

Note sulla normale diligenza



Un quesito assai ricorrente nella perizia documentale, richiede di verificare se su assegni (o altri documenti) siano individuabili contraffazioni ovvero difformità delle firme di traenza (o di accettazione di norme contrattuali specifiche) o dei documenti sottoscritti, che - rispetto agli specimen in possesso dell'Istituto all’epoca della negoziazione - fossero percepibili a vista secondo la normale diligenza.
Praticamente, l'impiegato di banca era in grado di avvedersi che le sottoscrizioni erano palesemente difformi, o il documento palesemente alterato, secondo la sua normale diligenza?

La normale diligenza dell’istituto di credito, nell’attuazione dei suoi compiti di mandatario, deve essere valutata non in base al parametro dell’osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato (Cass. Civ. sez. I, sent. n° 4642 del 7 Novembre 1989).

All'istituto è chiaramente imposto un grado di diligenza superiore rispetto a quello della persona ordinaria, grado di diligenza superiore che è quello definito dall’articolo 1176, II comma del Codice Civile, per il quale nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi secondo la natura dell’attività esercitata.

Il titolo bancario è, infatti, realizzato con carte e stampe tipografiche pleonasticamente dette di sicurezza, che ne ostacolano - pur senza impedirla - la contraffazione integrale, oppure l’alterazione degli elementi identificativi (istituto di credito, numero dell’assegno e del conto, dipendenza, etc.) e formativi dello stesso (la compilazione: importo, beneficiario, firme di traenza e di girata/quietanza ).
La carta è infatti filigranata e di qualità superiore, con inseriti nella pasta chips o fili di sicurezza, visibili o ad occhio nudo o solo per fluorescenza. La stampa è realizzata con tecniche complesse, che ne limitano la contraffazione integrale, e con accorgimenti tali che eventuali tentativi di alterazione siano resi immediatamente evidenti: stampa calcografica; inchiostri cangianti o con comportamento spettrale esteso non uniforme; micrografie non riproducibili in rotocalco o in fotocopia; stampa non resistente all’abrasione, in modo da generare soluzioni di continuità del pattern di fondo in corrispondenza di cancellature od altre azioni meccaniche; verniciature, di solito non visibili, che conservano traccia dei tentativi di alterazione fisica o chimica.
La normale diligenza impone la conoscenza di questi accorgimenti e degli elementari concetti relativi alla contraffazione dei titoli e delle scritture [1] e questo è certamente parte della formazione professionale richiesta all'impiegato.
La normale diligenza impone, inoltre, l'implementazione di tutti quegli - elementari - accorgimenti extragrafici per garantire la sicurezza delle transazioni [2].

Consulenze tecniche su tali argomenti si hanno, ad esempio, quando un Istituto bancario procede al pagamento di un assegno sul quale sia apposta una firma di traenza falsificata, o siano stati alterati gli altri parametri costitutivi, primo fra tutti il beneficiario.
L'attore (il titolare del conto sul quale è stato pagato l'assegno alterato o falsificato) deve sollecitare una consulenza tecnica d'ufficio al Giudice, portando scritture di comparazione adeguate; la banca, di converso, deve dimostrare l'efficacia liberatoria del pagamento in quanto le contraffazioni poste in essere non erano rilevabili se non attraverso metodologie e strumentazioni che esulano dalla normale diligenza.

La normale diligenza dovrebbe impedire alla banca di pagare assegni ridotti in macramé, o grattugiati, scolorinati, con le sottoscrizioni ricoperte di nastro adesivo o smalti (più o meno) trasparenti, con sottoscrizioni che appalesano le più elementari caratteristiche della contraffazione, cancellate (a penna) e poi riscritte; la banca è tenuta in caso di dubbi a confrontare le sottoscrizioni con i campioni di scrittura (o di documento) depositati, o a contattare il cliente (ormai esistono i cellulari, l'irreperibilità è cosa di ere geologiche passate), ed in ultima istanza a sospendere il pagamento sino a chiarimento avvenuto.


[1] Eraldo Rabello, Curso de Criminalistica, Sagra-Luzatto, Porto Alegre 1996.
[2] Doug McClellan, Il Vero e il Falso Tecnologie Anticontraffazione, Technology Review ediz. Italiana, n. 80-81, 1995, pagg. 32-39