Come scritto nei precedenti post, con la Legge n. 69 del 18 Giugno 2009, Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, sono state introdotte alcune modifiche al Codice di Procedura Civile, per la parte che ci interessa, negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica.
Il testo previgente e quello novellato sono riassunti qui.
Dopo la novella, per le cause istituite dopo la data di entrata in vigore della Legge, (4 Luglio 2009) il procedimento con il quale si realizza la Consulenza Tecnica di Ufficio nel processo civile è riassumibile secondo il seguente schema. Molti Giudici già applicavano una parte delle norme ora divenute Legge, e comunque nulla impedisce che decidano di applicarle, anche parzialmente, alle cause nate nel precedente rito.
Quindi, il Giudice decide di disporre C.T.U. nei casi previsti dalla Legge.
Secondo il nuovo art. 191, il Giudice formula i quesiti nel corpo del provvedimento che dispone la Consulenza d'Ufficio e nomina il (i) Consulente (i). Il CTU è quindi preventivamente informato dell'oggetto della Consulenza stessa (il quesito), ed è pertanto già in grado di valutare se esistano condizioni per non accettare l'incarico (per le incompatibilità codicistiche, rigidamente elencate nell'art. 51 cpc, o per mera incompetenza tecnica) e può già predisporre alcuni degli atti immediatamente successivi alla comparizione ed al giuramento, fra tutti, nel caso di perizia grafica, l'eventuale rilascio di saggio grafico in udienza ante il Giudice (se questi lo pretende).
Sulla notifica del provvedimento di nomina del C.T.U. e la comunicazione a questo del quesito, interviene quanto disposto nel Decreto Legge 29 dicembre 2009 , n. 193: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario: Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata […].A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata […]. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e’ effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Il Decreto è integralmente consultabile qui.
Sostanzialmente, le notifiche e le comunicazioni dovranno tutte avvenire tramite PEC, e così anche le comunicazioni formali tra C.T.U. e le parti. Molte questioni sono ancora da chiarire, entro i sessanta giorni dei decreti citati, ancora da emanare, in particolare a proposito dell’adeguamento tecnico delle strutture tribunalizie.
Allo stato attuale, abbiamo comunque un obbligo più o meno velato, di dotarci di una casella PEC, e nulla impedisce che (con eventuale comunicazione al Giudice all'atto dell'incarico) le comunicazioni tra CTU e le parti non possa avvenire in questa forma, anziché tramite facsimile, raccomandata o galoppino.
Una volta ricevuto ed accettato l’incarico, effettuato il giuramento, si iniziano le operazioni peritali.
Secondo il novello art. 195, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
Il CTU dovrà quindi, far conoscere alle parti (in un prossimo futuro tramite PEC) la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine, fissato dal Giudice.
Queste (attraverso i CTP eventualmente nominati) entro un secondo termine, che rischia di essere estremamente breve, sempre fissato da Giudice, dovranno comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni.
Infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche le risposte alle osservazioni delle parti.
Ricordiamo, in margine, l'art. 201 del cpc (Consulente Tecnico di Parte) : Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. La nomina del CTP deve essere, tassativamente, presentata in Cancelleria entro il termine stabilito dal Giudice (di solito, l'inizio delle operazioni peritali), e non al CTU in sede di apertura delle operazioni peritali, a pena di nullità della nomina stessa.
La consegna (o la semplice comunicazione a verbale) della nomina del CTP costituirebbe una delega delle attività processuali dal Giudice al CTU, che è inammissibile. Il citato art. 201 c.p.c. recita, infatti, che la nomina di consulenti tecnici di parte deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta dal cancelliere senza la possibilità di delegare al CTU la ricezione della dichiarazione di nomina del CTP. Tale attività è demandata chiaramente ed inequivocabilmente alla Cancelleria.
Le disposizioni dell'art. 201 c.p.c. si integrano con quelle dell'art. 91 delle Disposizioni di Attuazione, (Comunicazione a Consulenti di Parte): Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.
La nomina del CTP, avvenuta nel corso delle operazioni peritali, in assenza cioè della preventiva dichiarazione in Cancelleria, è quindi inammissibile, ed è nulla. Il CTU deve richiedere alle parti, all'atto dell'apertura delle operazioni peritali, la conferma (da verbalizzare) dell'avvenuta nomina secondo rituale; mancando questa conferma, il CTP nominato irritualmente non può essere ammesso alle operazioni (cui è sempre e comunque ammessa la parte ed i suoi procuratori).
Alla luce dell'ingresso delle comunicazioni telematiche (certificate) nel caso, ad esempio, che si abbia la necessità di sostituire il CTP nell'imminenza dell'apertura delle operazioni, ovvero nel corso di queste, la ricevuta della PEC alla Cancelleria della nuova nomina avrebbe valore compiuto, non essendo la PEC (salvo derive schizoidi del legislatore, sempre possibili e delle quali ogni giorno abbiamo splendidi esempi) vincolata agli orari di apertura al pubblico degli uffici, ma solo ai termini indicati dal Giudice.
Ricordiamo, in margine, l'art. 201 del cpc (Consulente Tecnico di Parte) : Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. La nomina del CTP deve essere, tassativamente, presentata in Cancelleria entro il termine stabilito dal Giudice (di solito, l'inizio delle operazioni peritali), e non al CTU in sede di apertura delle operazioni peritali, a pena di nullità della nomina stessa.
La consegna (o la semplice comunicazione a verbale) della nomina del CTP costituirebbe una delega delle attività processuali dal Giudice al CTU, che è inammissibile. Il citato art. 201 c.p.c. recita, infatti, che la nomina di consulenti tecnici di parte deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta dal cancelliere senza la possibilità di delegare al CTU la ricezione della dichiarazione di nomina del CTP. Tale attività è demandata chiaramente ed inequivocabilmente alla Cancelleria.
Le disposizioni dell'art. 201 c.p.c. si integrano con quelle dell'art. 91 delle Disposizioni di Attuazione, (Comunicazione a Consulenti di Parte): Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.
La nomina del CTP, avvenuta nel corso delle operazioni peritali, in assenza cioè della preventiva dichiarazione in Cancelleria, è quindi inammissibile, ed è nulla. Il CTU deve richiedere alle parti, all'atto dell'apertura delle operazioni peritali, la conferma (da verbalizzare) dell'avvenuta nomina secondo rituale; mancando questa conferma, il CTP nominato irritualmente non può essere ammesso alle operazioni (cui è sempre e comunque ammessa la parte ed i suoi procuratori).
Alla luce dell'ingresso delle comunicazioni telematiche (certificate) nel caso, ad esempio, che si abbia la necessità di sostituire il CTP nell'imminenza dell'apertura delle operazioni, ovvero nel corso di queste, la ricevuta della PEC alla Cancelleria della nuova nomina avrebbe valore compiuto, non essendo la PEC (salvo derive schizoidi del legislatore, sempre possibili e delle quali ogni giorno abbiamo splendidi esempi) vincolata agli orari di apertura al pubblico degli uffici, ma solo ai termini indicati dal Giudice.
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