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lunedì 17 agosto 2026

Immediata reperibilità ed accesso : dal Nokia 3310 al 'livello C1'


Una particolare espressione, tratta da un vecchio quesito, poi ritrovata più volte, anche se declinata in forme linguisticamente più forbite o variamente abbigliate.
In generale: il Magistrato (o il Giudice) vuole sapere
se determinate azioni (esempi: una falsificazione, una intrusione) possano essere realizzate con strumenti e conoscenze di pubblico dominio, da una persona con normali (sic) conoscenze tecnico-scientifiche.

Si dovrebbe deviare (e molto) dalla strada maestra se si volessero meglio definire quelle che dovrebbero essere le "normali conoscenze": c'è chi trova alta cultura scrivere Aracœli anziché Aracèli, c'è chi crede che verrà la morte e avrà i tuoi occhi sia un atto di stalking, chi crede che lorem ipsum dolor sit amet non si possa usare in un saggio grafico, chi crede che la penna a sfera si chiami penna a biro, chi crede che la procedura per inserire una immagine in un documento Word (tzk!) sia un alto segreto professionale da non divulgare a nessuno. Pallidi e assorti, ma c'è chi gli da' credito (e incarichi). E alla fine, oggi siamo arrivati a chi pretende la conoscenza della lingua italiana a livello C1 - esprimendosi dalle parti del B2 o ancora più sotto.

Da capo.
Il volume XVI della rivista Make: era dedicato allo Spytech, in particolare a quello diy. Gli esperimenti (perché di questo si tratta, in realtà) descritti verrebbero catalogati senza esitazione da qualcuno come altissima tecnologia, strumenti sofisticatissimi, che richiedono conoscenze elevate ed iniziatiche.
Roba da terroristi ipertecnologici, dei
Q venduti alla Spectre, o da scassinatori giorgiani dotati di un ancestrale tastatore (il c.d. Topolino)
Gli stessi qualcuni che però non sanno usare nemmeno il cellulare, neanche il più semplice (Nokia 3310, per fare nomi e cognomi), che , come detto sopra,
pretendono la conoscenza della lingua italiana a livello C1 - esprimendosi dalle parti del B2 o ancora più sotto.

Make: è reperibile presso il sito dell'editore (è sempre un fascicolo del 2008) o per altre vie, specie l'usato, se siete dei variopinti e volete la carta.


La maggior parte, o meglio la quasi totalità, delle intrusioni e delle falsificazioni è realizzata con l'utilizzo malevolo di tecnologie disponibili ovunque ed a chiunque, citavamo il Topolino, poc'anzi.
La sicurezza è un processo assai diverso dai vicoli ciechi e dalle porte chiuse, divenuti la norma degli ultimi anni con la pletora dei decreti sicurezza, dannosi ancorché inutili, criminogeni e istitutori del Reddito di Criminalità (altro che di Cittadinanza).

sabato 17 settembre 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo per la riforma del processo penale

     Il 1° Settembre 2022, il Garante per la Protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo per la riforma del processo penale, con alcun osservazioni. il comunicato stampa che riassume la decisione è consultabile sul sito del garante:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9805204,
così come il provvedimento integrale:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9802612 

    L'applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali sono regolate, per quanto attiene periti, consulenti, interpreti e traduttori dalle specifiche Linee Guida pubblicate nel Luglio del 2008 (https://peritare.blogspot.com/2008/11/linee-guida-per-il-trattamento-di-dati.html) e ancora in attesa dell'aggiornamento al regolamento 2016/679 (GDPR). È evidente quanto importante (e ben poco considerato da alcuni soggetti) sia il ruolo dell'ausiliario del giudice nel rispetto della norma: questioni di decenza professionale, scrivevo nel 2008, ma ancora oggi ... Scrivo qui nel contesto delle perizie grafiche e documentali, delle traduzioni e delle indagini strumentali in cui lavoro, ma sono concetti di applicabilità generale. Non è ammissibile, sia prima che dopo l'adozione delle norme, che non vengano restituiti al Giudice, al Magistrato, alle parti, i documenti ricevuti o acquisiti nel corso delle operazioni peritali, non è ammissibile, ora come allora, che tali documenti vengano trattenuti senza altra motivazione che il rifiuto di dover sostenere la piccola fatica di doverli restituire, non è ammissibile, ora come allora, che detti documenti vengano smarriti, non è ammissibile che se ne faccia commercio, non è ammissibile che vengano lasciati in affido alla dirimpettaia, non è ammissibile che vengano archiviati sul sedile posteriore dell'automobile, non è ammissibile che vengano lasciati a disposizione di ogni e qualsiasi persona entri nello studio, non è ammissibile che i fascicoli in forma elettronica non vengano protetti in forma almeno decente, non è ammissibile che chiunque si sieda al vostro computer possa liberamente accenderlo e scorrerne le directory per passare il tempo, non è ammissibile che le fotografie vengano esibite ad amici ed amanti, non è ammissibile che utilizziate le informazioni ricavate dai fascicoli per le vostre finalità. E non sono cose che avvengono nella galassia lontana, nell'Italia di Shakespeare o nell'Ungheria di Camerini e Lattuada.     

    Di fronte alla novella normativa, il Garante ritiene di suggerire la citazione esplicita nella norma del fatto che tutti gli atti debbano svolgersi nella osservanza della disciplina di protezione dei dati personali; che il Garante debba acquisire gli schemi delle regole tecniche del processo telematico ed esprimere un parere in merito; prescrivere (se del caso con rinvio a fonte secondaria), in relazione alla disciplina della partecipazione a distanza alle udienze o allo svolgimento di atti processuali, la necessaria sicurezza e affidabilità, sotto il profilo telematico, del collegamento; la sottrazione alla indicizzazione dei motori di ricerca generalisti degli atti prodotti tramite pubblici annunci, così come limitare il tempo di esposizione dei provvedimenti.
 



domenica 19 febbraio 2012

Elaborato Peritale e Diritto d'Autore


Certe cose sono spiritosissime oggi, o a digiuno, o in questo luogo, o alle otto, o davanti una bottiglia, o se dette dal Signor Comesichiama, o in un mattino d'estate; ognuna di queste, alla più piccola trasposizione o collocazione inadatta, svanisce nel nulla più assoluto. [1]
Così Jonathan Swift, nella Favola della Botte (qualcuno, pallido ed assorto, la chiama Favola della Vasca da Bagno), con buona pace di chi crede di poter tagliuzzare frasi altrui qua e là, lavorare un po' di ctrl+c, ctrl+v, aggiungere in calce la propria firma, e dire di aver fatto una perizia.

Una relazione di perizia (o di consulenza, o una traduzione eseguita in ambito tribunalizio) è oggetto di tutela da parte del Diritto d'Autore? Le citazioni all'interno di detti elaborati, sono tutelate, e secondo quali parametri?
Ab ovo. La Perizia, la Consulenza, la Traduzione di un atto a fini giuridici sono atti eminentemente pubblici. In uno Stato di Diritto, sono soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente. E sono a tutti accessibili, perché la Giustizia non è affare privato che si discute in una stanza chiusa, se non per quei casi che la comunità (lo Stato) nel suo stesso interesse decide di limitare.
Non confondiamo lo Stato (noi) con la sua Amministrazione, tra parentesi.

Sono quindi prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati (l'espressione è impropria, ma efficace quantomai) per realizzare opere derivate senza effettuare modifiche e nella stessa forma.
Facendo un riferimento puramente funzionale alla piattaforma Creative Commons, è una licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported :

 
Al documento perizia/traduzione deve essere sempre attribuita e riconosciuta l'origine (il nome dell'Autore), non può essere oggetto di commercio (la copia deve essere accessibile a tutti gli interessati, integralmente e senza ostacoli, e un terzo non può trarne profitto o venderla come sua), ed ogni citazione (in primis negli atti di confronto dibattimentale, comprese le controdeduzioni, ma anche nelle sentenze e nei provvedimenti del Giudice) deve essere condivisa allo stesso modo, in altro atto, cioè, che sia anch'esso una consulenza, e senza alterazioni e modifiche.

Si cita, non si copia, detta tutta.

Ed il riferimento legislativo, puntuale, è quello dell'art. 67 della L. 22 Aprile 1941, n. 633.

Riassumendo, l'Elaborato Peritale (o di Consulenza, o di Traduzione di un atto a fini giuridici) sono atti eminentemente pubblici, soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente, a tutti accessibili. Sono prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati per realizzare opere derivate senza effettuare e nella stessa forma.

Le minaccciose note che qualcuno appone in calce al proprio lavoro, vietandone uso, copia e financo la stessa lettura, sono prive di senso. Le parti hanno pieno diritto di utilizzarne copia e di ricavarne opera derivata, all'interno del processo in cui l'elaborato in questione è presente.

E per citare (in senso ampio) altri autori, inserire immagini o altri elaborati all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione) ?
Esempi spiccioli: dimostrare che una certa metodologia è di dominio pubblico da un certo tempo, presentando un manuale che la descrive; inserire una pubblicazione in allegato ad una traduzione per dimostrare la sussistenza di una certa variante del linguaggio.

Poiché stiamo parlando di atti che hanno lo scopo esclusivo di far conoscere la verità, e che hanno fine e valore di testimonianza e non di sfruttamento economico surrettizio dell'opera dell'altrui ingegno, in armonia con l'intero corpus giuridico occidentale, che una volta riconosciuta l'origine dell'opera citata, non sia dovuto alcun corrispettivo monetario per la sua citazione (anche per estratto) all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione).
Per inciso, il supremo scopo di Giustizia, è anche la motivazione per la quale si testimonia gratuitamente ed i periti (consulenti, traduttori, interpreti) vengono pagati in ragione (oscenamente) ridotta rispetto alle quotazioni di mercato.

La citazione (anche per estratto) dell'opera dell'ingegno, all'interno di una Consulenza (o Perizia, o Traduzione) è lecita, quando la citazione sia correttamente effettuata, precisando senza possibilità di dubbio dove questa inizia e dove termina, e da dove proviene; sono, in pratica, le correnti regole per la citazione utilizzate nelle pubblicazioni scientifiche, e che dovrebbero essere note quantomeno per decenza professionale (vedi Umberto Eco, Come si fa una Tesi di Laurea).
A queste aggiungerei, proprio perché di decenza professionale si parla, che il libro, la rivista, il CD, il DVD utilizzato deve avere una origine rispettosa del Diritto d'Autore (che è diverso dal diritto della siae, o delle majors, ma questo è altro post), sempreché l'origine poco limpida non sia proprio l'oggetto della citazione.


[1] Some things are extremely witty to-day, or fasting, or in this place, or at eight o’clock, or over a bottle, or spoke by Mr. Whatdyecall’m, or in a summer’s morning, any of which, by the smallest transposal or misapplication, is utterly annihilate.

venerdì 8 gennaio 2010

Consigli per gli acquisti, quarto tema: Controdedurre


Noterelle, necessarie a predisporre l'animo alla controdeduzione verso l'opera altrui, specie se scarsa, pallida, assorta.

Fruttero & Lucentini, da La Trilogia del cretino, nata con La prevalenza del cretino (del 1985), il successivo La manutenzione del sorriso (del 1988) e conclusa [?] con Il ritorno del cretino (del 1992), nel Cretino in sintesi distillano e danno forma imperitura alla figura. Il non trascurabile fatto che la versione hardcover sia nei reimanders di ibS a sette euro e mezzo la rende lettura obbligatoria.



Un riferimento sintetico, di dimensioni adatte ad ogni tasca, è On Bullshit di Harry G. Frankfurt...



....surrogabile, per chi ha la volontà di andarlo a cercare, con Gli Imbecilli, di Giovanni Papini, tra gli ultimi Millelire di Stampa  Alternativa. Costa troppo poco per figurare in una libreria, figuriamoci. Lo si trova direttamente dall'editore, o da pochi, rari librai. Della felicità dell'imbecille si parlava, per l'appunto.



 E dovendo concludere, segnalo l'Agenda del Perito Grafico 201o di crimine.it, da Marisa Aloia, rivolta a quelli che operano nel campo della Grafologia Giudiziaria, e necessaria ad organizzare la nostra quotidiana sfida alle brillanti menti di cui ai precedenti consigli.
Info e quant'altro, al link sull'immagine.




giovedì 17 dicembre 2009

Servizi in linea con i bisogni di mercato ?


In data 15 Dicembre 2009, il Responsabile Commerciale (entità priva di nome e cognome) per il Mercato Privati di Poste Italiane SpA, ha fatto trovare ai titolari di caselle postali, una poco piacevole letterina.
L'anonimo Responsabile comunica che Poste Italiane, ha effettuato una rivisitazione del servizio "Caselle Postali", con l'obiettivo di offrire servizi in linea con i bisogni del mercato.
La valorizzazione della fruibilità del Servizio si sintetizza in un prezzo più che triplicato del canone annuo, che passa (rispettivamente, secondo dimensione della casella) da 35, 42 e 50 Euro a 100, 150 e 200 Euro.
In cambio di cosa? Della possibilità di estendere l'utilizzo della Casella Postale fino a due familiari, e la possibilità di immissione di Fax in Casella Postale, attraverso il numero messo a disposizione dall'Ufficio Postale.
Familiari in una casella intestata ad una azienda o ad un professionista? Fax in casella? E questo sarebbe un servizio in linea con i bisogni di mercato ?
Mi domando se il Signor Responsabile Commerciale abbia una seppur pallida idea di cosa significhi quel che sottoscrive.
Due considerazioni, e due conti. 
La casella postale sarebbe un utilissimo strumento per  le piccole aziende, in quanto consente di avere un luogo ove ricevere la propria corrispondenza (non solo lettere e bollette, ma anche pacchi, postacelere e quant'altro), senza essere costretto a mantenere un luogo presidiato per l'incombenza. Poste Italiane, di converso, guadagna (e non poco) dal fatto che per ogni dieci caselle aperte c'è un postino in meno che gira per la città.
Della estensione ai familiari, abbiamo già detto. 
Per il servizio fax, il Signor Responsabile Commerciale dovrebbe farsi un giro in Internet, e controllare quali e quanti servizi fax esistono. Ad un costo intorno ai cinquanta euro l'anno, si acquista un numero di fax esclusivo, gestibile direttamente per posta elettronica, e che non passa sotto gli occhi di un intero ufficio postale, alla faccia di privacy e riservatezza; inoltre, tali servizi forniscono esplicitamente o implicitamente il valore aggiunto della certificazione del fax ricevuto o inviato, poiché viene generato un file pdf, a richiesta con firma digitale, che fissa nel tempo data e ora della trasmissione ed il suo contenuto. Vedi ad esempio, popfax (se indicate il codice 6228 9950 7005 7402 vi fanno il 20% di sconto sulla tariffa).
L'opzione fax è pertanto, assolutamente fuori mercato.
Nulla si dice circa la qualità del servizio, però.
Nella mia casella, la posta arriva una volta a settimana, o anche meno, tutta insieme.

La ricezione della postacelere e dei pacchicelere, sopratutto se in contrassegno, viene lasciata al buon cuore degli addetti al recapito e degli addetti all'ufficio. Per il contrassegno, anzi, spesso il plico non solo non viene lasciato in casella ma non viene nemmeno lasciato l'avviso di giacenza presso altro ufficio (alla faccia del rispetto dei contratti di servizio sottoscritti).
Un elementare servizio, in uso fino a qualche anno fa, quale l'impostazione diretta in casella degli invii consegnati presso lo stesso ufficio dove è ubicata la casella, non è più consentito. Invece di percorrere i sei-sette metri tra lo sportello e la casella, una raccomandata viene inviata al CMP di competenza (che è sempre in un'altra città, Roma-Fiumicino, Milano-Roserio, ecc.) , e poi effettua tutta la trafila per ritornare allo stesso ufficio in cui è stata impostata. A quanto pare, il Responsabile Commerciale non ha cognizione di una esoterica disciplina nota come Gestione dei Costi di Impresa.
I plichi che passano "dogana" lecitamente o illecitamente (visto che negli ultimi tempi qualsiasi cosa viene bloccata in dogana, anche se trattasi di materiale esente da tributi e balzelli) non viene consegnato in casella, sempre per la questione dell'incasso degli eventuali (e spesso più che arbitrari: libri e riviste passate con l'IVA al 20% !) importi a carico del destinatario.
E ancora, in casella non si possono ricevere corrispondenze recapitate tramite entità diverse da Poste Italiane, alla faccia della libertà di impresa e di concorrenza. Tra queste, le lettere affidate ad un qualsiasi correre privato, ovverosia i tre quarti delle fatture e delle comunicazioni bancarie. Dobbiamo pagare anche per l'abuso di posizione dominante di Poste Italiane.
Interessante come ci chiamino Clienti, quando si tratta di incassare, e Utenti quando si tratta di giustificare disservizi e incapacità imprenditoriale, e non solo con Poste Italiane.

Offrire servizi in linea con i bisogni del mercato è cosa ben diversa. Dopo il cloud computing il cloud management ?...



mercoledì 11 novembre 2009

Ungulese - 6


Oggi, 11 Novembre 2009, leggo su laRepubblica.it un meraviglioso franchaising.
Già si è detto che i nostri quotidiani, se non di una lezione di Inglese primo livello, avrebbero bisogno di un correttore ortografico assai meno primitivo di quello i cui risultati abbiamo di fronte.
Qualche considerazione accessoria, però.
Ho cercato franchasing su Google, con risultati interessanti. La ricerca mi restituisce 39.200 risultati (circa), abbastanza da far credere a qualche sedicente collega che se tanto mi da' tanto, franchaising è una variante corretta ed utilizzabile. Su questo aspetto, rimando ad un precedente post, in cui si discorreva sulla validazione della terminologia (e della lingua) secondo il numero di occorrenze in un motore di ricerca.
Spulciando senza troppo metodo tra i risultati, quindi senza eccessiva validità statistica, si osserva che la maggior parte dei risultati fanno riferimento ad annunci economici, o a realtà aziendali non eccessivamente sviluppate (e che presentandosi in tal modo, forse così resteranno a lungo). 
Alcuni siti web, però, avrebbero meritato una maggiore attenzione alla lingua, visto quel che sono costati di codice, hosting, banda, contenuto (sic). Evidentemente, la cultura non è percepita come qualcosa che porta valore, e che può di conseguenza essere trascurata senza danno a favore dei metri quadri di pelle (a Roma si direbbe di pelo - volgarotto, ma efficace) esibite nelle fotografie.
Altri ancora, che escono tra i risultati, non riportano però la variante lessicale tra le pagine. Con ottimo spirito imprenditoriale (nonostante la Legge 69/09 che lo ritiene, alla lettera, comportamento di rilevanza penale) hanno aggiunto tra le keywords del codice anche la variante; se pagano, anche gli ignoranti sono benvenuti.
Questa, forse, è creatività: 
<META NAME="keywords" CONTENT="franchising ***, negozi in franchising, offerte franchising, franchaising"> 
<meta name="description" content="***, negozi in franchising, offerte franchising, franchaising">


 

martedì 29 settembre 2009

Non c'era nessuno...


Lo scorso 28 Settembre il discutibile (e discusso) Ministro Renato Brunetta avrebbe dichiarato  Alle 14 al Tribunale di Roma mi hanno detto che non c'è nessuno.
Io, e molti altri colleghi, c'eravamo, nonostante l'ora, l'onorario indecente e pagato con anni di ritardo, le strutture ridotte al nulla da anni e anni di tagli.
L'affermazione, in bell'italiano, del Ministro chiarisce molte cose: siamo nessuno, che cosa andiamo mai cercando?

mercoledì 22 luglio 2009

Privacy e ricerca dei documenti presso uffici privati


Il (cosiddetto) Codice della Privacy, le Linee Guida per Periti e Consulenti emanate dal Garante per la Tutela dei dati Personali e le Leggi che regolano l'espletamento della Perizia e della Consulenza Tecnica già lo prevedevano molto chiaramente, ma una Sentenza di Cassazione è sempre utile, e non tanto per chiarire legittime perplessità, quanto per tacitare gli abusi burocratici e di diritto.
La Sentenza numero 15327/2009 del 30 Giugno 2009, pronunciata dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione (Presidente Dott. Guido Vidiri) ribadisce un principio che doveva essere più che chiaro; semmai, i dubbi sulle modalità di accesso a documenti conservati presso uffici privati (ad esempio, società presso cui si lavora, enti di gestione quali il condominio di residenza, eccetera) non sono del tutto esplicitati e risolti.
Nell'ordine.
Il Tribunale di Milano, nel lontano 2003, rigettava la domanda del ricorrente contro la società presso cui lavorava, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivatogli dall'avere, il datore di lavoro, messo a disposizione di terzi documenti con la sua sottoscrizione o da lui scritti a mano, al fine di rendere possibile una perizia grafica volta ad accertare se egli fosse o meno l'autore di scritti ingiuriosi anonimi inviati ad alcuni colleghi.

Il fatto, importantissimo ai nostri fini, come si legge nel dispositivo della sentenza, è che la richiesta motivata dei documenti, in quanto "scritture comparative" è stata fatta ed ottenuta dalla parte offesa, e non dalla Autorità Giudiziaria, per poter far eseguire una Consulenza Grafica con la quale giustificare una eventuale Denuncia.
Incidentalmente, il processo che ne è seguito si è risolto con la assoluzione dell'imputato (poi ricorrente nel giudizio civile contro l'azienda).

Il Tribunale di Milano, e ora la Suprema Corte hanno sottolineato che in questi casi non si parla di privacy (ormai divenuta il lucchetto con cui negare ogni e qualsiasi accesso ad ogni e qualsiasi documento, sia presso la P.A. che presso qualsiasi altro soggetto), giacché prevale la necessità di indagine, ad impedire che fatti criminosi di qualsiasi genere vengano premiati con l'impunità per abuso di diritto, ed in margine hanno osservato come i documenti in fattispecie non contenevano dati personali come definiti dalla Legge, nè il loro trattamento (sic) ai fini della Consulenza Grafica (di parte!) rientra tra quelli per i quali è previsto il consenso dell'interessato.

Alcuni problemi procedurali, però. restano.
È possibile, sì, richiedere scritture di comparazione anche a uffici privati, e senza il consenso dell'interessato, ed è possibile che la richiesta venga fatta anche dalla parte offesa. Il rifiuto da parte dell'ufficio però non è sanzionato, poiché non esiste l'obbligo da prte di questo a fornire i documenti a soggetti diversi dalla Autorità Giudiziaria.
Inoltre, esistono documenti che possono essere integralmente o parzialmente negati, in quanto contengono dati definiti sensibili secondo Legge. E una volta acquisiti, il Consulente (della parte) dovrà attenersi con il massimo (e documentato) scrupolo alla difesa dei dati sensibili che risultino ultronei rispetto all'oggetto di indagine. La firma in calce ad un certificato medico potrà cioè essere acquisita, ma il contenuto del certificato dovrà essere mantenuto segreto ed offuscato in ogni documentazione prodotta dal Consulente.
L'offuscamento dei dati estranei all'indagine vale anche per il CTPM ed i Periti del Giudice, me viene tutt'ora largamente disatteso e assolutamente non sanzionato come, invece, la Legge prevede chiaramente.


giovedì 9 luglio 2009

Ungulese - 5, bis


Anche il Corrierone ha voluto dire la sua sulla protesta ambientalista sulla scalinata di Trinità dei Monti.


Lo striscione di cui al post precedente, Keep the climate cool, then Berlusconi can keep his clothes on, nella pluralità delle espressioni garantite dalla Costituzione della Repubblica è stato tradotto con un ancora più improbabile «fermate il clima freddo. Berlusconi lo può fare togliendosi i vestiti»

Assoreta!

mercoledì 8 luglio 2009

Ungulese - 5


Anni fa (circa 1965) girava una storiellina tra i fotografi italo-americani: un napoletano, leggendo sulla confezione di una pellicola Keep in Cool, dry Place, rispondeva a soreta.

Oggi Repubblica online ci ha dato uno splendido esempio di Ungulese, dando la notizia di un gruppo di noglobal (dice Repubblica, e Repubblica è giornale d'onore, ma a me pare che, anche qui, toppi) che hanno steso sulla scalinata di Trinità dei Monti uno striscione in inglese che recitava Keep the climate cool, then Berlusconi can keep his clothes on.
Repubblica traduce la scritta con un Fermate il clima freddo. Berlusconi può fermarlo quando vuole.
A soreta, di tutto cuore, anche a nome di tutta la categoria dei Traduttori e degli Interpreti. I nostri due euro netti l'ora ce li meritiamo tutti.

(Per chi ha studiato il tedesco o il francese a scuola, lo slogan - niente male - si tradurrebbe, per esempio, con un Manteniamo il clima fresco, così Berlusconi può tenersi i vestiti indosso. Si perde il gioco di parole su climate cool, sospeso tra clima del pianeta e clima politico, ma tant'è.)

martedì 7 aprile 2009

Fracta navi.. - 1


Il convenuto non ha provveduto al deposito in originale degli assegni che asserisce aver consegnato a saldo dei versamenti dovuti...

Sentenza del Tribunale Civile di Roma, 2003

[Scisti uti foro : se il convenuto è in possesso degli originali degli assegni dati in pagamento, allora il pagamento non lo ha mai fatto. Gli originali dei titoli li ha, semmai, il creditore - o la sua banca. Il Giudice, però, non ha riconosciuto le fotocopie dei titoli, gli estratti conto, i microfilm con le girate del creditore, le ricevute (!), come sufficienti a dimostrare l'evvenuto pagamento; ci volevano gli originali dei titoli.]

domenica 5 aprile 2009

Identificazione della Clientela e Furto di Identità


È prassi generallizzata la conservazione da parte di terzi delle fotoriproduzioni [*] dei documenti di identità esibiti per ottenere alcuni atti o servizi.

Per attivare una SIM telefonica, per effettuare alcune operazioni finanziarie, per l'attivazione di utenze, financo per il ritiro della corrispondenza alla firma viene richiesta la fotoriproduzione di un documento di identità, che viene conservata da chi fornisce il servizio richiesto.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha da tempo prescritto, con più che particolare attenzione agli Uffici Postali ed agli istituti di credito, norme specifiche per l'identificazione della clientela secondo le prescrizioni di Legge. Queste sono riportate nel documento del 27 Ottobre 2005, numero 1189435:
Quando identificare e fotocopiare i documenti di riconoscimento dei clienti - 27 ottobre 2005
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La fotoriproduzione dei documenti di identità è quindi lecita qualora sussistano i presupposti di liceità, pertinenza e non eccedenza. Tra l'altro, aggiungo, si dovrebbe chiaramente e compiutamente informare il cliente circa uso e modalità di conservazione delle copie fotostatiche dei suoi documenti personali, cosa che avviene pressoché mai.

Ora, le fotoriproduzioni dei documenti sono ese
guite tal quali, senza alcun riferimento al momento ed allo scopo dell'acquisizione degli stessi.
L'assenza di tali dati impedisce, di fatto, ogni e qualsiasi controllo sulla eccedenza, la liceità e la pertinenza dell'acquisizione. Non è, cioè, possi
bile collegare univocamente quella determinata acquisizione alla particolare operazione richiesta; l'esistenza della fotoriproduzione di un documento di identità non è sufficiente a provare la presenza (e la volontà) dell'interessato.
È nella ordinaria prassi professionale vedersi consegnare,
ai fini di perizia o consulenza, documenti da verificare cui sono allegate fotoriproduzioni di documenti di identità: la disponibilità della fotoriproduzione di un documento di identità, priva di riferimenti sul dove, quando e perché è stata ottenuta, è uno strumento di eccezionale redditività criminale.
Con la fotoriproduzione di un documento di identità è possibile, con enorme facilità, ottenere "di tutto", dalle operazioni finanziarie illecite all'ottenimento di beni e servizi utilizzando l'altrui identità, fino al completo furto dell'identità dell'inte
ressato, ottenendo duplicati reali dei documenti fotoriprodotti.

Eppure, una difesa tanto elementare quanto efficace è l'apposizione "robusta" sulla fotoriproduzione in oggetto dei dati prima citati: dove, quando e perché il tal documento è stato fotoriprodotto, ad esempio scrivendoli sopra l'immagine del documento.
"Copia eseguita il tal giorno, in tal luogo, per ottenere il tal servizio; firma dell'interessato".

Praticamente, così:

Questo semplicissimo atto fissa le condizioni di eccedenza, liceità e pertinenza prescritti dalla Legge, ed ostacola il riutilizzo fraudolento della copia.

Inoltre, ai fini della perizia grafica e documentale, quando tali dati siano stati fatti manoscrivere dall'interessato sulla copia da conservare agli atti, forniscono una scrittura di eccezionale valore probatorio sia ai fini dell'accertamento dell'autenticità che della falsità degli atti posti in verifica.

Infine, questo semplice accorgimento non protegge solo il titolare del documento di identità fotoriprodotto, ma anche l'istituto che ne acquisisce (in forma lecita e regolamentare) la copia perché, come visto, si rende molto più difficile un disconoscimento di comodo.

[*] Fotoriproduzione, in quanto l'acquisizione dell'immagine del documento non viene effettuata solamente per focopiatura, su carta, ma anche per acquisizione della sola immagine (che tra le altre cose facilità l'eventuale elaborazione fraudolenta dell'immagine).

mercoledì 11 marzo 2009

Prova, indizio, ronde, giudizi, dibattimenti in prime time


Di questi giorni l'evolversi delle indagini sullo
stupro della Caffarella, tra un riserbo non perfettamente gestito da parte della Procura di Roma, anticipazioni pseudodibattimentali sulla stampa, la polemica sulle "ronde", ed altro.
Non si può entrare nel merito della questione, per palese decenza professionale.
Due aspetti della faccenda, però, sono interessanti, l'uno strettamente tecnico, l'altro morale.

Primo, l'aspetto tecnico.
Le notizie di stampa, prese tal quali, senza verifica sui fascicoli reali, insinuano che la Procura di Roma avrebbe classificato come
indizio negativo la negatività dell'esame sul DNA dei due indagati nei campioni di sperma raccolti.
Il principio di identificazione è fin troppo chiaro, in questo senso: uno ed anche un solo elemento contrario ad una identificazione positiva è prevalente su ogni altra eventuale corrispondenza.
La scelta (se vera, lo ripeto ancora), attribuita nella stampa alla Procura, di considerare come non rilevante la negatività di tali esami apparirebbe, quantomeno, un originale forma di masochismo processuale. Ma nel merito della particolare questione NON ci si entrerà, qui interessa il solo principio di identificazione e la sua applicabilità.
A questo primo aspetto, puramente tecnico, dedicherò il prossimo post.

Un secondo aspetto, come detto, morale.
Facile giudicare, facile condannare, facile sostituire vendetta alla Giustizia.

Andiamo per esempi.
Vi ricordate
12 Angry Men, di Sidney Lumet, tratto dal dramma teatrale di Reginald Rose? In italiano fu traslato ne La Parola ai Giurati. Questo è il trailer:







Recentemente Nikita Mikhalkov ha diretto lo splendido
12 :






La parola ai giurati
, traduzione in italiano del dramma di Rose, è sino al 22 Marzo in scena al Teatro Eliseo di Roma, con la regia e l'interpretazione del Giurato 8, di Alessandro Gassman.


I film, e l'opera teatrale, sono ottimi esempi di cosa accade quando il pregiudizio prevale sulla ragione, la vendetta sulla Giustizia, e di come si debbano affrontare i ronderos potenziali.

venerdì 6 marzo 2009

Immediata reperibilità ed accesso


Una curiosa espressione, tratta da un vecchio quesito, poi ritrovata più volte, anche se declinata in forme migliori o variamente abbigliata.
In generale: il Magistrato (o il Giudice) vuole sapere se determinate azioni (esempi: una falsificazione, una intrusione) possano essere realizzate con strumenti e conoscenze di pubblico dominio, da una persona con normali (sic) conoscenze tecnico-scientifiche.

Si dovrebbe deviare (e molto) dalla strada maestra se si volessero meglio definire quelle che dovrebbero essere le "normali conoscenze": c'è chi trova alta cultura scrivere Aracœli anziché Aracèli, c'è chi crede che verrà la morte e avrà i tuoi occhi sia un atto di stalking, chi crede che lorem ipsum dolor sit amet non si possa usare in un saggio grafico, chi crede che la penna a sfera si chiami penna a biro, chi crede che la procedura per inserire una immagine in un documento Word (tzk!) sia un alto segreto professionale da non divulgare a nessuno. Pallidi e assorti, ma c'è chi gli da' credito (e incarichi).

Da capo.
Il penultimo volume (il XVI) della rivista Make: è dedicato allo Spytech, in particolare a quello diy. Gli esperimenti (perché di questo si tratta, in realtà) descritti verrebbero catalogati senza esitazione da qualcuno come altissima tecnologia, strumenti sofisticatissimi, che richiedono conoscenze elevate ed iniziatiche. Roba da terroristi ipertecnologici, dei Q venduti alla Spectre.
Gli stessi qualcuni che però non sanno usare nemmeno il cellulare, neanche il più semplice (Nokia 3310, per fare nomi e cognomi).

Make: è reperibile in qualsiasi buona libreria :


La maggior parte, o meglio la quasi totalità, delle intrusioni e delle falsificazioni è realizzata con l'utilizzo malevolo di tecnologie disponibili ovunque ed a chiunque.
La sicurezza è un processo assai diverso dai vicoli ciechi e dalle porte chiuse.


sabato 7 febbraio 2009

Perizia e Diritto d'Autore, continua


Riassumendo, Perizia (o Consulenza, o Traduzione di un atto a fini giuridici) sono atti eminentemente pubblici, soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente, a tutti accessibili. Sono prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati per realizzare opere derivate senza effettuare e nella stessa forma.

E per citare (in senso ampio) altri autori, inserire immagini o altri elaborati all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione) ?
Esempi spiccioli: dimostrare che una certa metodologia è di dominio pubblico da un certo tempo, presentando un manuale che la descrive; inserire una pubblicazione in allegato ad una traduzione per dimostrare la sussistenza di una certa variante del linguaggio.

Poiché stiamo parlando di atti che hanno lo scopo esclusivo di far conoscere la verità, e che hanno fine e valore di testimonianza e non di sfruttamento economico surrettizio dell'opera dell'altrui ingegno, si deve ritenere, in armonia con l'intero corpus giuridico occidentale, che una volta riconosciuta l'origine dell'opera citata, non sia dovuto un corrispettivo monetario per la sua citazione (anche per estratto) all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione).
Per inciso, il supremo scopo di Giustizia, è anche la motivazione per la quale si testimonia gratuitamente ed i periti (consulenti, traduttori, interpreti) vengono pagati in ragione ridotta rispetto alle quotazioni di mercato.

A mio parere, quindi, la citazione (anche per estratto) dell'opera dell'ingegno, all'interno di una Consulenza (o Perizia, o Traduzione) è lecita, quando la citazione sia correttamente effettuata, precisando senza possibilità di dubbio dove questa inizia e dove termina, e da dove proviene; sono, in pratica, le correnti regole per la citazione utilizzate nelle pubblicazioni scientifiche, e che dovrebbero essere note quantomeno per decenza professionale (vedi Umberto Eco, Come si fa una Tesi di Laurea).
A queste aggiungerei, proprio perché di decenza professionale si parla, che il libro, la rivista, il CD, il DVD utilizzato deve avere una origine rispettosa del Diritto d'Autore (che è diverso dal diritto della siae, o delle majors, ma questo è altro post), sempreché l'origine poco limpida non sia proprio l'oggetto della citazione.

venerdì 6 febbraio 2009

Perizia e Diritto d'Autore


Certe cose sono spiritosissime oggi, o a digiuno, o in questo luogo, o alle otto, o davanti una bottiglia, o se dette dal Signor Comesichiama, o in un mattino d'estate; ognuna di queste, alla più piccola trasposizione o collocazione inadatta, svanisce nel nulla più assoluto.
[1]
Così Jonathan Swift, nella Favola della Botte (qualcuno, pallido ed assorto, la chiama Favola della Vasca da Bagno), con buona pace di chi crede di poter tagliuzzare frasi altrui qua e là, lavorare un po' di ctrl+c, ctrl+v, aggiungere in calce la propria firma, e dire di aver fatto una perizia.

Una relazione di perizia (o di consulenza, o una traduzione eseguita in ambito tribunalizio) è oggetto di tutela da parte del Diritto d'Autore? Le citazioni all'interno di detti elaborati, sono tutelate, e secondo quali parametri?
Ab ovo. La Perizia, la Consulenza, la Traduzione di un atto a fini giuridici sono atti eminentemente pubblici. In uno Stato di Diritto, sono soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente. E sono a tutti accessibili, perché la Giustizia non è affare privato che si discute in una stanza chiusa, se non per quei casi che la comunità (lo Stato) nel suo stesso interesse decide di limitare.
Non confondiamo lo Stato (noi) con la sua Amministrazione, tra parentesi.

Sono quindi prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati (l'espressione è impropria, ma efficace quantomai) per realizzare opere derivate senza effettuare modifiche e nella stessa forma.
Facendo un riferimento puramente funzionale alla piattaforma Creative Commons, è una licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported :

Al documento perizia/traduzione deve essere sempre attribuita e riconosciuta l'origine (il nome dell'Autore), non può essere oggetto di commercio (la copia deve essere accessibile a tutti gli interessati, integralmente e senza ostacoli, e un terzo non può trarne profitto o venderla come sua), ed ogni citazione (in primis negli atti di confronto dibattimentale, comprese le controdeduzioni, ma anche nelle sentenze e nei provvedimenti del Giudice) deve essere condivisa allo stesso modo, in altro atto, cioè, che sia anch'esso una consulenza, e senza alterazioni e modifiche.

Si cita, non si copia, detta tutta.

[1] Some things are extremely witty to-day, or fasting, or in this place, or at eight o’clock, or over a bottle, or spoke by Mr. Whatdyecall’m, or in a summer’s morning, any of which, by the smallest transposal or misapplication, is utterly annihilate.

martedì 25 novembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti ausiliari del Giudice e del PM - Alcune considerazioni, primo di quattro



Nel precedente post è stato inserito il testo delle Linee Guida adottate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in merito all'attività di Periti, Consulenti (e Traduttori, mi sembra implicito, e comunque lo aggiungo io).
Le Linee Guida non costituiscono una nuova norma, una novità procedurale, perché quanto deliberato dal Garante è già previsto sia dal cosiddetto Codice della Privacy (il D.Lg. 30 Giugno 2003, n. 196) sia da un livello normativo gerarchicamente superiore, nei disposti dei codici di procedura penale e di procedura civile. Questo è chiaramente richiamato nella premessa alla delibera del Garante, nella quale si richiamano le pertinenti disposizioni del codice di procedura civile (in particolare gli articoli da 61 a 64 e da 191 a 200) e del codice di procedura penale (in particolare gli articoli da 220 a 232, 359 e 360), oltre alla normativa fiscale (già esistente) ed alle norme (già esistenti) sugli obblighi di conservazione delle copie personali asseverate, e via elencando.
(L'estratto dei codici di pertinenza peritale verrà da me inserito in un prossimo post, utilizzando la piattaforma di Scribd)
Quanto deliberato dal Garante è, in sintesi, un riassunto di norme di decenza professionale, alcune esistenti da un secolo e anche più, e che dovrebbero essere normale ed abitudinaria prassi per ogni professionista.
Il Garante non ha fatto altro che esprimere un riassunto commentato delle norme in vigore, declinato nel particolare settore delle consulenze/perizie/traduzioni in ambito giudiziario, siano esse d'ufficio che di parte, esprimendo come è nelle sue prerogative e nei suoi doveri (richiamati nella premessa della deliberazione, l'articolo 154 comma 1, lett. h del citato D.Lg. 30 Giugno 2003, n. 196) alcuni particolari aspetti in merito alla formazione, alla conservazione e all'utilizzo del fascicolo del perito/consulente/traduttore.
E dette norme, punto 1.2, primo comma, non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche, come scritto poc'anzi.
Sulle mie perplessità, soprattutto in tema di inattuabilità pratica di alcune indicazioni nel contesto di disastro permanentemente incipiente i cui versa l'amministrazione della Giustizia, si scriverà nei post successivi.

Decenza professionale, si diceva. Scrivo qui nel contesto delle perizie grafiche e documentali, delle traduzioni e delle indagini strumentali in cui lavoro, ma sono concetti di applicabilità generale.
Non è ammissibile, sia prima che dopo l'adozione delle norme, che non vengano restituiti al Giudice, al Magistrato, alle parti, i documenti ricevuti o acquisiti nel corso delle operazioni peritali, non è ammissibile, ora come allora, che tali documenti vengano trattenuti senza altra motivazione che il rifiuto di dover sostenere la piccola fatica di doverli restituire, non è ammissibile, ora come allora, che detti documenti vengano smarriti, non è ammissibile che se ne faccia commercio, non è ammissibile che vengano lasciati in affido alla dirimpettaia, non è ammissibile che vengano archiviati sul sedile posteriore dell'automobile, non è ammissibile che vengano lasciati a disposizione di ogni e qualsiasi persona entri nello studio, non è ammissibile che i fascicoli in forma elettronica non vengano protetti in forma almeno decente (password, cosa è mai questa roba, una parola magica?), non è ammissibile che chiunque si sieda al computer possa liberamente accenderlo e scorrerne le directory per passare il tempo, non è ammissibile che le fotografie vengano esibite ad amici ed amanti. E non sono cose che avvengono nella galassia lontana, nell'Italia di Shakespeare o nell'Ungheria di Camerini di cui al post introduttivo.

Di converso, bisogna sottolineare a gran voce che il Garante per la Protezione dei Dati Personali non è un oscuro e malevolo vecchio, intento a porre divieti, chiudere armadi, ostacolare e stroncare la libera e creativa attività di (sedicenti) professionisti ed imprenditori, tutt'altro.
Si legga il quarto comma del punto 2.2. delle Linee Guida: Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c), riportato integralmente, per il contesto e la consecutio del paragrafo si veda il testo integrale.
Nel mio ambito, della perizia documentale e grafica, questo sta a significare che i documenti acquisiti nel corso delle operazioni peritali debbono costituire una fedele rappresentazione della [..] identità del soggetto di indagine, che non è ammissibile l'accettazione di documenti dubbi, che non è possibile rifiutare per neghittosità, per non dovere andare in giro a rompersi le gambe, l'acquisizione o anche la sola ricerca di documenti necessari a definire il profilo grafico della persona oggetto di indagine, che non si può usare con leggerezza la formula scritture comparative qualitativamente e quantitativamente idonee anche quando sono in numero di una (uma, one, una, ein). Se la scrittura di un individuo è a tutti gli effetti una informazione personale, in quanto espressione della personalità dell'individuo, come si legge nelle tante premesse alle consulenze copiate e incollate pedissequamente e pedestremente, questa deve essere pertinente, propria e necessaria, senza se e senza ma, anche solo per il timore del risvolto penalistico che la questione assume dopo l'adozione delle Linee Guida.

mercoledì 12 novembre 2008

Ungulese - 1




Undergraund.
All'entrata della stazione più grande del paese, porta di ingresso dei barbari all'Urbe, un esempio della diffusa cultura del luogo.
E non tanto per chi la ha materialmente scritta, ma per chi non ha controllato, e non ha posto mano ad uno Stanley (in italiano: sgarzino) per eliminare il risvolto di troppo.