Il convenuto non ha provveduto al deposito in originale degli assegni che asserisce aver consegnato a saldo dei versamenti dovuti...
Sentenza del Tribunale Civile di Roma, 2003
[Scisti uti foro : se il convenuto è in possesso degli originali degli assegni dati in pagamento, allora il pagamento non lo ha mai fatto. Gli originali dei titoli li ha, semmai, il creditore - o la sua banca. Il Giudice, però, non ha riconosciuto le fotocopie dei titoli, gli estratti conto, i microfilm con le girate del creditore, le ricevute (!), come sufficienti a dimostrare l'evvenuto pagamento; ci volevano gli originali dei titoli.]
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