sabato 18 aprile 2009

Sulla periziabilità dei documenti fotoriprodotti


Per dimostrare praticamente le motivazioni che ostano all'espressione di pareri di autenticità su documenti fotoriprodotti (tra cui quelli fotocopiati), qualche tempo fa avevo predisposto un piccolo esperimento, riassunto nell'immagine che segue.
Una sola delle tre scritture è "vera"; le altre due sono ricostruite con alcuni programmi di elaborazione numerica delle immagini, quindi "false".
Ad oggi, nessuno è riuscito a fornire un parere motivato su quale sia autentica e quali siano false. Per chi vuole, sono disponibili a richiesta le immagini in alta risoluzione.


In conclusione, non è possibile esprimere pareri completamente motivati su fotoriproduzioni. Tali pareri sono sempre sottoposti ad una riserva intrinseca ed ineludibile, ed a nulla valgono espressioni come la
riserva platonica che ogni tanto rispunta dalle nebbie.
A rigore, il parere tecnico su fotoriproduzioni deve essere sempre espresso previa decisione del Giudice o del Magistrato, in merito all'origine della riproduzione in esame, e sotto tale ipotesi (fotoriproduzione di documento che esiste nella realtà, giusta la decisione del Giudice o del Magistrato) il parere deve essere prodotto.
A ciò si deve aggiungere, che qualora si accerti la presenza di differenze non giustificabili, queste hanno valore assoluto (se rilevabili) nell'esprimere un parere di non autenticità.


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