È prassi generallizzata la conservazione da parte di terzi delle fotoriproduzioni [*] dei documenti di identità esibiti per ottenere alcuni atti o servizi.
Per attivare una SIM telefonica, per effettuare alcune operazioni finanziarie, per l'attivazione di utenze, financo per il ritiro della corrispondenza alla firma viene richiesta la fotoriproduzione di un documento di identità, che viene conservata da chi fornisce il servizio richiesto.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha da tempo prescritto, con più che particolare attenzione agli Uffici Postali ed agli istituti di credito, norme specifiche per l'identificazione della clientela secondo le prescrizioni di Legge. Queste sono riportate nel documento del 27 Ottobre 2005, numero 1189435:
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La fotoriproduzione dei documenti di identità è quindi lecita qualora sussistano i presupposti di liceità, pertinenza e non eccedenza. Tra l'altro, aggiungo, si dovrebbe chiaramente e compiutamente informare il cliente circa uso e modalità di conservazione delle copie fotostatiche dei suoi documenti personali, cosa che avviene pressoché mai.
Ora, le fotoriproduzioni dei documenti sono eseguite tal quali, senza alcun riferimento al momento ed allo scopo dell'acquisizione degli stessi.
L'assenza di tali dati impedisce, di fatto, ogni e qualsiasi controllo sulla eccedenza, la liceità e la pertinenza dell'acquisizione. Non è, cioè, possibile collegare univocamente quella determinata acquisizione alla particolare operazione richiesta; l'esistenza della fotoriproduzione di un documento di identità non è sufficiente a provare la presenza (e la volontà) dell'interessato.
È nella ordinaria prassi professionale vedersi consegnare, ai fini di perizia o consulenza, documenti da verificare cui sono allegate fotoriproduzioni di documenti di identità: la disponibilità della fotoriproduzione di un documento di identità, priva di riferimenti sul dove, quando e perché è stata ottenuta, è uno strumento di eccezionale redditività criminale.
Con la fotoriproduzione di un documento di identità è possibile, con enorme facilità, ottenere "di tutto", dalle operazioni finanziarie illecite all'ottenimento di beni e servizi utilizzando l'altrui identità, fino al completo furto dell'identità dell'interessato, ottenendo duplicati reali dei documenti fotoriprodotti.
Eppure, una difesa tanto elementare quanto efficace è l'apposizione "robusta" sulla fotoriproduzione in oggetto dei dati prima citati: dove, quando e perché il tal documento è stato fotoriprodotto, ad esempio scrivendoli sopra l'immagine del documento.
"Copia eseguita il tal giorno, in tal luogo, per ottenere il tal servizio; firma dell'interessato".
Praticamente, così:
Questo semplicissimo atto fissa le condizioni di eccedenza, liceità e pertinenza prescritti dalla Legge, ed ostacola il riutilizzo fraudolento della copia.
Inoltre, ai fini della perizia grafica e documentale, quando tali dati siano stati fatti manoscrivere dall'interessato sulla copia da conservare agli atti, forniscono una scrittura di eccezionale valore probatorio sia ai fini dell'accertamento dell'autenticità che della falsità degli atti posti in verifica.
Infine, questo semplice accorgimento non protegge solo il titolare del documento di identità fotoriprodotto, ma anche l'istituto che ne acquisisce (in forma lecita e regolamentare) la copia perché, come visto, si rende molto più difficile un disconoscimento di comodo.
[*] Fotoriproduzione, in quanto l'acquisizione dell'immagine del documento non viene effettuata solamente per focopiatura, su carta, ma anche per acquisizione della sola immagine (che tra le altre cose facilità l'eventuale elaborazione fraudolenta dell'immagine).
Ora, le fotoriproduzioni dei documenti sono eseguite tal quali, senza alcun riferimento al momento ed allo scopo dell'acquisizione degli stessi.
L'assenza di tali dati impedisce, di fatto, ogni e qualsiasi controllo sulla eccedenza, la liceità e la pertinenza dell'acquisizione. Non è, cioè, possibile collegare univocamente quella determinata acquisizione alla particolare operazione richiesta; l'esistenza della fotoriproduzione di un documento di identità non è sufficiente a provare la presenza (e la volontà) dell'interessato.
È nella ordinaria prassi professionale vedersi consegnare, ai fini di perizia o consulenza, documenti da verificare cui sono allegate fotoriproduzioni di documenti di identità: la disponibilità della fotoriproduzione di un documento di identità, priva di riferimenti sul dove, quando e perché è stata ottenuta, è uno strumento di eccezionale redditività criminale.
Con la fotoriproduzione di un documento di identità è possibile, con enorme facilità, ottenere "di tutto", dalle operazioni finanziarie illecite all'ottenimento di beni e servizi utilizzando l'altrui identità, fino al completo furto dell'identità dell'interessato, ottenendo duplicati reali dei documenti fotoriprodotti.
Eppure, una difesa tanto elementare quanto efficace è l'apposizione "robusta" sulla fotoriproduzione in oggetto dei dati prima citati: dove, quando e perché il tal documento è stato fotoriprodotto, ad esempio scrivendoli sopra l'immagine del documento.
"Copia eseguita il tal giorno, in tal luogo, per ottenere il tal servizio; firma dell'interessato".
Praticamente, così:
Questo semplicissimo atto fissa le condizioni di eccedenza, liceità e pertinenza prescritti dalla Legge, ed ostacola il riutilizzo fraudolento della copia.
Inoltre, ai fini della perizia grafica e documentale, quando tali dati siano stati fatti manoscrivere dall'interessato sulla copia da conservare agli atti, forniscono una scrittura di eccezionale valore probatorio sia ai fini dell'accertamento dell'autenticità che della falsità degli atti posti in verifica.
Infine, questo semplice accorgimento non protegge solo il titolare del documento di identità fotoriprodotto, ma anche l'istituto che ne acquisisce (in forma lecita e regolamentare) la copia perché, come visto, si rende molto più difficile un disconoscimento di comodo.
[*] Fotoriproduzione, in quanto l'acquisizione dell'immagine del documento non viene effettuata solamente per focopiatura, su carta, ma anche per acquisizione della sola immagine (che tra le altre cose facilità l'eventuale elaborazione fraudolenta dell'immagine).
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