sabato 17 settembre 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo per la riforma del processo penale

     Il 1° Settembre 2022, il Garante per la Protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo per la riforma del processo penale, con alcun osservazioni. il comunicato stampa che riassume la decisione è consultabile sul sito del garante:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9805204,
così come il provvedimento integrale:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9802612 

    L'applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali sono regolate, per quanto attiene periti, consulenti, interpreti e traduttori dalle specifiche Linee Guida pubblicate nel Luglio del 2008 (https://peritare.blogspot.com/2008/11/linee-guida-per-il-trattamento-di-dati.html) e ancora in attesa dell'aggiornamento al regolamento 2016/679 (GDPR). È evidente quanto importante (e ben poco considerato da alcuni soggetti) sia il ruolo dell'ausiliario del giudice nel rispetto della norma: questioni di decenza professionale, scrivevo nel 2008, ma ancora oggi ... Scrivo qui nel contesto delle perizie grafiche e documentali, delle traduzioni e delle indagini strumentali in cui lavoro, ma sono concetti di applicabilità generale. Non è ammissibile, sia prima che dopo l'adozione delle norme, che non vengano restituiti al Giudice, al Magistrato, alle parti, i documenti ricevuti o acquisiti nel corso delle operazioni peritali, non è ammissibile, ora come allora, che tali documenti vengano trattenuti senza altra motivazione che il rifiuto di dover sostenere la piccola fatica di doverli restituire, non è ammissibile, ora come allora, che detti documenti vengano smarriti, non è ammissibile che se ne faccia commercio, non è ammissibile che vengano lasciati in affido alla dirimpettaia, non è ammissibile che vengano archiviati sul sedile posteriore dell'automobile, non è ammissibile che vengano lasciati a disposizione di ogni e qualsiasi persona entri nello studio, non è ammissibile che i fascicoli in forma elettronica non vengano protetti in forma almeno decente, non è ammissibile che chiunque si sieda al vostro computer possa liberamente accenderlo e scorrerne le directory per passare il tempo, non è ammissibile che le fotografie vengano esibite ad amici ed amanti, non è ammissibile che utilizziate le informazioni ricavate dai fascicoli per le vostre finalità. E non sono cose che avvengono nella galassia lontana, nell'Italia di Shakespeare o nell'Ungheria di Camerini e Lattuada.     

    Di fronte alla novella normativa, il Garante ritiene di suggerire la citazione esplicita nella norma del fatto che tutti gli atti debbano svolgersi nella osservanza della disciplina di protezione dei dati personali; che il Garante debba acquisire gli schemi delle regole tecniche del processo telematico ed esprimere un parere in merito; prescrivere (se del caso con rinvio a fonte secondaria), in relazione alla disciplina della partecipazione a distanza alle udienze o allo svolgimento di atti processuali, la necessaria sicurezza e affidabilità, sotto il profilo telematico, del collegamento; la sottrazione alla indicizzazione dei motori di ricerca generalisti degli atti prodotti tramite pubblici annunci, così come limitare il tempo di esposizione dei provvedimenti.
 



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