La Legge 2 Dicembre 2025, n. 182, Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, (di norma sinteticamente citata come Legge Semplificazioni), pubblicata sulla GU Serie Generale n.281 del 3 Dicembre 2025 ed entrata in vigore il successivo 18 Dicembre 2025, recita, all'articolo 39:
Art. 39
Disposizioni in materia di traduzioni giurate
1. Al Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresì essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale».
Non è una novità, dal punto di vista legislativo ed ancor meno della razionalità professionale: già nella conversione in legge del DL 28 Ottobre 2020, n. 137 (il c.d. Decreto Ristori), veniva approvato dalle Commissioni riunite Camera e Senato l'emendamento 23.42, che qui si riporta integralmente dagli atti parlamentari [*]:
Con l’inserimento del comma 9-bis (em. 23.42 e id. 23.0.8 testo 2) le Commissioni riunite propongono di consentire la firma digitale dei verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti da parte del perito e del traduttore e, conseguentemente, l’inoltro attraverso la posta elettronica certificata. L’ufficio che riceve tali atti provvede alle verifiche opportune e restituisce poi, sempre a mezzo PEC, il verbale firmato dal cancelliere. La disciplina generale, dettata dall’art. 5 del R.D. n. 1366 del 1922, richiede che gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali siano ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi nei quali le disposizioni in vigore riecheggiano che l'atto notorio sia formato davanti al magistrato.
Le Commissioni propongono inoltre di estendere questa disciplina anche ai servizi di legalizzazione di documenti e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture.
Si fa riferimento alle certificazioni che riconoscono pieno valore giuridico, sul piano internazionale, e l'autenticità di qualsivoglia atto pubblico.
L’istituto dell’apostilla è riconosciuto dagli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, che specifica le modalità attraverso le quali un documento emesso in uno dei paesi sottoscrittori può essere certificato per scopi legali in tutti gli altri stati sottoscrittori. Una certificazione rilasciata in base ai termini della convenzione è definita apostilla.
Per ragioni di competenza, provvedono le Procure alle apostille relative a tutti i certificati giudiziari del notaio (atti differenti) e del tribunale (certificato carichi pendenti, certificato penale).
L'emendamento finì nel nulla, grazie alla richiesta della fiducia da parte del governo Conte, che fece approvare il decreto tél quél, senza alcuna modifica o integrazione, per quanto importante fosse.
La Legge Semplificazioni ricalca l'emendamento del 2020, ad eccezione della estensione alle apostille, ma mantiene le ambiguità e le omissioni operative di questo.
Non vi è infatti alcun riferimento ed, ancor peggio, alcun termine per l'applicazione della procedura da seguire da parte delle Cancellerie: non ci sono istruzioni circa l'apertura di una apposita casella PEC, l'istituzione di un registro dei giuramenti effettuati telematicamente, le modalità di pagamento degli oneri (PagoPA, altra forma esotica - dané che vanno sempre alle Finanze e non alla Giustizia, comunque).
Ciò premesso, solo alcune Cancellerie più audaci hanno dato seguito alla norma, rimanendo tutte le altre in tiepida attesa delle circolari applicative del Ministreo di Giustizia.
Così facendo, è come se la norma non esistesse, ancora una volta.
[*] Servizio Studi Camera dei Deputati/Servizio Studi Senato della Repubblica - Dossier n. 307/1 volume II. del 14 Dicembre 2020, sulle Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con gli emendamenti approvati dalle Commissioni Riunite, Volume II – Articoli 16-35, pagina 116
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