Diritto comparato, dicevamo.
Norme analoghe a quelle introdotte in vigore con la Legge 69/09 esistono nel Codice di Procedura Civile in vigore in Brasile dal 1973, e più volte modificato (nel 1973 si era in piena dittatura, ricordate?), in particolare nel 1992.
Ci interessano il Capitolo VI (delle Prove), Sezione VII (della Prova Periziale), artt. 420 e seguenti.
Uno sguardo, rapido e qualitativo, più che tradotto, mediato verso l'italiano.
Intanto, art. 432, il Giudice può concedere solo una proroga (motivata) dei termini assegnati per il deposito della relazione; i termini per il deposito, sono fissati (art. 421) al momento della nomina del perito stesso. Vale la norma, un perito un consulente di parte, ovvero tanti consulenti di parte (quesito complesso o multidisciplinare) quanti sono i periti.
Circa i termini di deposito della relazione, e qui la questione si fa interessante per le recenti novelle nel codice di procedura civile italiano, all'art. 433, il perito deve depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di discussione, ed i consulenti di parte possono presentare (in cancelleria) le proprie osservazioni dieci giorni dopo il deposito della relazione stessa.
È evidente la comune perplessità: nel caso di relazioni particolarmente complesse, dieci giorni sono nulla, anche per le diversità di interpretazione del disposto dell'art. 433 (dieci giorni dal deposito, dalla notifica, o dalla consegna dell'elaborato ai consulenti di parte?). Si verificherebbe, cioè, una condizione di violazione del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità tra queste, cui si oppone, però, il fatto che il perito è nominato dal Giudice, a questi riferisce, ed al prudente apprezzamento del giudicante viene demandata l'adesione o meno alle risultanze della perizia.
Un istituto interessante, dal punto di vista dell'economia processuale, si aveva nella redazione originaria (1973) del CPC brasiliano, all'articolo 430 (abrogato) : il laudo unânime, nel quale perito d'ufficio e consulenti di parte si trovano in accordo, e sottoscrivono congiuntamente la relazione da consegnare al Giudice.
Uno sguardo, rapido e qualitativo, più che tradotto, mediato verso l'italiano.
Intanto, art. 432, il Giudice può concedere solo una proroga (motivata) dei termini assegnati per il deposito della relazione; i termini per il deposito, sono fissati (art. 421) al momento della nomina del perito stesso. Vale la norma, un perito un consulente di parte, ovvero tanti consulenti di parte (quesito complesso o multidisciplinare) quanti sono i periti.
Circa i termini di deposito della relazione, e qui la questione si fa interessante per le recenti novelle nel codice di procedura civile italiano, all'art. 433, il perito deve depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di discussione, ed i consulenti di parte possono presentare (in cancelleria) le proprie osservazioni dieci giorni dopo il deposito della relazione stessa.
È evidente la comune perplessità: nel caso di relazioni particolarmente complesse, dieci giorni sono nulla, anche per le diversità di interpretazione del disposto dell'art. 433 (dieci giorni dal deposito, dalla notifica, o dalla consegna dell'elaborato ai consulenti di parte?). Si verificherebbe, cioè, una condizione di violazione del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità tra queste, cui si oppone, però, il fatto che il perito è nominato dal Giudice, a questi riferisce, ed al prudente apprezzamento del giudicante viene demandata l'adesione o meno alle risultanze della perizia.
Un istituto interessante, dal punto di vista dell'economia processuale, si aveva nella redazione originaria (1973) del CPC brasiliano, all'articolo 430 (abrogato) : il laudo unânime, nel quale perito d'ufficio e consulenti di parte si trovano in accordo, e sottoscrivono congiuntamente la relazione da consegnare al Giudice.
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