giovedì 22 luglio 2010

Farsi pagare - III


Dunque, ricevuta la notifica della liquidazione, ed accettato il suo importo, si  provvede alla richiesta di saldo alla (o alle) parti cui è stato messo a carico.
Naturalmente, avrete provveduto a registrare tutti i dati fiscali ed anagrafici delle parti e dei loro difensori, già in sede di operazioni peritali ovvero all'atto dell'incarico quale CTP. 
Si sa quindi dove spedire il preavviso di parcella, di norma al difensore, in  prima battuta, perché lo giri alla parte; se dopo un ragionevole lasso di tempo non avete riscontro, inviate un sollecito alla parte, stavolta, e per conoscenza al difensore, ricordando che nel caso siate d'Ufficio il decreto del Giudice ha carattere esecutivo, e potrete disporre per precetto, decreto e pignoramento senza altro avviso.
Se il cliente è titolare di partita IVA (ed è in causa come tale: banca, professionista, piccola azienda) vale il Decreto Legislativo n. 231/2002, in particolare il già noto art. 4 : “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. In sintesi, le fatture in questo caso si pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso BCE maggiorato di sette punti (per il primo trimestre 2010 sono pari all'otto per cento); si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra.
È però buona politica ricordare in calce alla fattura che questa rientra nell'ambito di applicazione di tale norma (quando il destinatario è titolare di partita IVA - a proposito lo sono anche i contribuenti minimi). "Io ve lo avevo detto, no?"
Il DL 231 vale, ripeto ancora, per qualsiasi tipo di fattura emesso verso titolare di partita IVA; non solo per la liquidazione di una parcella d'ufficio, ma anche (e sopratutto) quando avete operato come consulente di parte.
E se il cliente (o comunque la parte a cui carico è stata posta la liquidazione) non paga? Il decreto, nel caso siate d'ufficio, ha valore esecutivo, e si può procedere alla riscossione forzosa da subito; se siete di parte, ed avete fatto sottoscrivere un contratto, o quanto meno immediatamente fatturato l'anticipo, ci sarà un passaggio in più per il decreto ingiuntivo.

Il problema, nel caso del processo civile, nasce quando la causa è del tipo (mi si perdoni la brutale sinteticità) Paperon de' Paperoni contro Paolino Paperino, ed il decreto mette a carico di Paolino Paperino il saldo della parcella. Qui serve un po' di spazio, al prossimo post.

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