Già abbiamo scritto una nota sulla mediazione obbligatoria nel contenzioso civile e commerciale, definita
dall'art. 60 della Legge 28 Giugno 2009, numero 69, attuata dal Decreto
Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010.
Qui si scrive nella rude lingua dei Consulenti - per un approfondimento si consulti, ad esempio, il manuale di Elisabetta Mazzoli ed altri, edito da Maggioli.
La mediazione (erroneamente chiamata in sedi insospettabili come conciliazione, o mediaconciliazione, o addirittura arbitrato) è un atto preventivamente
obbligatorio per adire un Tribunale per una lunga e vaporosa serie
di materie, dal Condominio al contenzioso sul Risarcimento Danni, senza
un limite superiore di importo di causa. Delle perplessità di ordine generale ho già scritto qui.
Due righe sulla consulenza tecnica nella mediazione, prevista nel caso in cui il mediatore non sia in grado di affrontare l'argomento di lite, e nella ulteriore impossibilità di avvalersi della collaborazione di un ulteriore mediatore esperto nel settore, la cosiddetta comediazione. In tal caso, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli elenchi dei consulenti presso i tribunali.
Più di una critica già sulla norma tal quale: se la mediazione è procedura breve, ed informale, che non può esprimere giudizi (anche se...) o valutazioni, a che serve il consulente d'ufficio, che per definizione esprime una valutazione ?
Ed anche se le parti, di comune accordo, decidessero di affidarsi ad un parere tecnico, questo non è certo un intervento mediativo, ma è eventualmente successivo a questo ed oltretutto con caratteristiche di giudizio arbitrale, anche se il parere tecnico, ad esempio, avesse lo scopo di fornire una valutazione monetaria su cui il mediatore proporrebbe una sua composizione.
Ed in tutto questo, la consulenza deve svolgersi in contraddittorio, con la conseguente eventuale nomina di consulenti di parte? Ma la mediazione non può svolgersi in contraddittorio, anche se solo tecnico.
Le bozze di regolamento che si leggono in giro sembrano propendere verso una forma di arbitrato irrituale, concedendo la consulenza tecnica solo quando tutte le parti ne facciano richiesta e se ne assumano solidalmente l'onere economico. Ma ancora una volta, non è più una mediazione, è una surroga del procedimento ordinario.
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