giovedì 18 agosto 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - II [Titolo V ter delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile]


   Ricordo e sottolineo, ancora, che i testi definitivi, che entreranno effettivamente in vigore, saranno solo ed esclusivamente quelli che verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, probabilmente a fine anno o nel 2023. 
   Per questo particolare aspetto, la giustizia digitale, inoltre, l’attuazione è legata alla emanazione dei regolamenti da parte della DGSIA (Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati) del Ministero di Giustizia e alla implementazione degli stessi, con tempi e modi estremamente variabili - la informatizzazione del Giudice di Pace, ad esempio, richiede l’allocazione dei fondi, l’espletamento delle gare d’appalto, l’installazione della struttura informatica,  la formazione del personale e quant’altro.

   Le modifiche ai Codici di Rito sono redatte a partire dal quadro stabilito dalle Leggi approvate dal Parlamento ed entrate in vigore alla fine dello scorso anno, di cui ho già discusso nei miei seminari sui Nuovi Codici di Rito (per Periti) - i filmati on demand sono ancora disponibili per chi sia interessato - e il decreto delegato non può deviare da tali indirizzi.


   Questa seconda nota illustra brevemente, anche in considerazione della notevole complessità della struttura della norma, le disposizioni relative alla c.d. giustizia digitale, specificatamente le Modifiche in materia di processo civile telematico poste nella Sezione II del decreto delegato, che istituisce il Titolo V ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile, intitolato Disposizioni relative alla Giustizia Digitale, suddiviso in un Capo I, Degli atti e dei provvedimenti, un Capo II, Della conformità delle copie agli originali, e in un Capo III, Dell’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza.

    Sintetizzando, e tenendo conto dell’interesse prevalentemente peritale di queste note, il Titolo V ter prevede quanto segue.

   All’Art. 196 quater (nuovo [1]) delle Disp. Att. del Cod. Proc. Civile, viene definitivamente sancita la Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti, precisando inoltre che (4° comma)
    Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema.

    Quest’ultimo è però un provvedimento debole, perché non tiene conto delle innumere cause di eccezione del funzionamento del sistema, ed è farraginoso rispetto alle caratteristiche del sistema informatico, costituendo di fatto l’ennesima replica in pseudo-digitale della procedura cartacea.

    Insufficiente è altresì il provvedimento per quanto attiene la acquisizione dei documenti esclusivamente cartacei, come i saggi grafici e la quasi totalità dei documenti oggetto di consulenza, giacché nulla precisa in merito

    All’Art. 196 sexies, delle Disp. Att. del Cod. Proc. Civile, vengono finalmente codificate le condizioni per il Perfezionamento del deposito con modalità telematiche; verbatim e integrale:

   Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice [di Procedura Civile]. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

    L’Art. 155 c.p.c. regola il computo dei termini, i commi citati sono:
    Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
 
    La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

    Nell’Art. 196 octies, il Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria viene esteso ai liquidatori. Il 2° comma, sempre verbatim:

    Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall’allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità a norma della presente disposizione hanno la stessa efficacia probatoria dell’atto che riproducono.

    I successivi Art. 196 novies e Art. 196 decies, precisano, rispettivamente del Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti e del Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario.

    Il successivo Art. 196 undecies, precisa le Modalità dell’attestazione di conformità della copia analogica (sic).   
    Interessante l’ultimo comma di questo articolo:
    I soggetti di cui agli articoli 196 novies e 196 decies, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle predette disposizioni, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

    [1] Un art. 196 disp. att. c.p.c. esisteva, nel titolo V, ed è stato abrogato nel 1994.

    [continua]

 




 

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