giovedì 21 giugno 2018

Interruzione feriale, perizia e CTU

Una versione aggiornata al 2022 di questo post è disponibile qui.

La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto processuale che prevede - con la normativa corrente - l'esclusione del periodo tra il 1° Agosto e il 31 Agosto di ogni anno, dal calcolo delle scadenze processuali - in altre parole, il termine per il compimento di una data attività processuale si ferma durante la sospensione, riprendendo alla fine di questa.
La sospensione feriale dei termini processuali è regolata dall'art. 1 della legge 742/1969, novellato dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge 162/2014; questo prevede, appunto, che il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie (i Tribunali), quelle amministrative (TAR), tributarie e militari è sospeso di diritto dal 1° al 31 Agosto di ciascun anno - 31 giorni fissi - e riprende dal 1° Settembre. [sino al decreto Renzi, la sospensione operava dal 1° Agosto al 15 Settembre di ogni anno.]
Il DL 132/2014, nelle dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, aveva la finalità di ridurre il periodo di chiusura della aule giudiziarie in nome di una velocizzazione dei procedimenti e dello smaltimento dell'arretrato.
Grandissima balla, come si può verificare oggi, a quattro anni dal DL. A quando vanno i rinvii? 2020? 2022?
In realtà, lo scopo della sospensione feriale è quello di far godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo (Proposta di legge n. 377 della Camera dei Deputati, presentata dal deputato Giuseppe Alessi [DC] il 3 Settembre 1968, Sospensione dei termini Processuali nel Periodo feriale), non per chiudere i Tribunali (che non chiudono mai) o per allungare le ferie ai Magistrati (che le prendono nella misura prevista dalla Legge, indipendentemente dal periodo feriale).

La sospensione non si applica nei casi elencati dalla Legge, ovvero:
- per la materia penale, quando vi siano imputati in custodia cautelare e in caso di rinuncia alla sospensione da parte dell'imputato o del suo difensore, procedimenti per le indagini preliminari per reati connessi alla criminalità organizzata, quando vi siano imputati detenuti o reati vicini alla prescrizione o che abbiano carattere di urgenza, misure di prevenzione o sequestro di beni, incidenti probatori non rinviabili (articoli 2, 2-bis e 4 della L. 742/1969, art. 91 RD 12/1941, art. 467 cpp).
- per la materia civile, nelle cause per alimenti, procedimenti cautelari, adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in generale, in tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 cpc per la lista completa)
- per la materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Questo, per quanto attiene alla lettera della norma.

Per quanto attiene la interruzione feriale dei termini ex 195 cpc novellato, questi (tutti e tre: invio relazione alle parti, osservazioni delle parti alla relazione, sintetica risposta alle osservazioni e deposito) sono termini processuali e non sostanziali, quindi si applica la sospensione, salve le eccezioni dettagliatamente elencate dalla Legge.
Che siano termini processuali, non vi è più alcun dubbio dopo la novella.

Nella pratica quotidiana, però, anche nel caso dei termini indicati nel formato del 60+30+30 bisognerebbe sempre calcolare le date a calendario e calcolarle con la feriale - le innumere app disponibili funzionano anche via smartphone, quindi potete usarle anche durante l'udienza di incarico.
Se ciò non è possibile, andrebbero registrate a verbale in apertura di operazioni, perché sia ben chiaro a tutti come funziona.
In caso di proroghe, inoltre, non limitarsi alla generica richiesta di "30gg" ma indicare anche il nuovo termine a calendario, e, se del caso indicare che tiene conto della interruzione feriale.
Qualcuno potrà ignorare tali richieste e precisazioni, ma di fronte ad una eventuale istanza dei difensori, che contestano i termini scaduti in feriale, accompagnata dalla abbondante dottrina in tema, non può avere altro esito che una remissione in termini.

Infine, con le penultime novelle, il giudice è tenuto a definire e seguire un calendario definito già prima dell'udienza di comparizione, nel quale è già prevista la finestra per il subprocedimento di CTU: da quello derivano i termini dati un udienza, indipendentemente dalla date o dai giorni - quella che è intoccabile è l'udienza di acquisizione della relazione di CTU, tutto quello che accade prima al giudice interessa solo nella misura in cui non gli salta quell'udienza.

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