Entra in vigore oggi - 2 Aprile 2014 - il Decreto Legislativo 4 Marzo 2014 n. 32 intitolato Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e pubblicato sulla G.U. n. 64 del 18 Marzo 2014.
Il testo integrale lo trovate a questo link
Il Decreto Legislativo recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2010/64UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 Ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, mirante a realizzare per gli indagati e gli imputati alloglotti il diritto di piena e consapevole partecipazione alle indagini e al processo, compresi i colloqui con il difensore .
Vengono modificate con il D.Lgs. il codice di procedura penale al Libro II, titolo IV (traduzione degli atti) e le norme di attuazione dello stesso, a cominciare dall'art. 104, cui viene aggiunto il comma 5, in cui si garantisce agli imputati in stato di custodia cautelare, agli arrestati e ai fermati il diritto all’assistenza di un interprete per poter svolgere i colloqui con il proprio difensore, in relazione al procedimento per cui si trovano in restrizione della propria libertà personale.
L’art. 143 viene così interamente riscritto :
(Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali)
1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusacontro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
2. Negli stessi casi l'autorita' procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.
4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.
1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusacontro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
2. Negli stessi casi l'autorita' procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.
4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.
Viene quindi previsto il diritto all’assistenza gratuita dell’interprete anche per i colloqui con il difensore, limitando però tale tale diritto ai casi in cui tali comunicazioni siano direttamente correlate alla preparazione di un interrogatorio, di una richiesta o di una memoria nel corso del procedimento penale. Il 2° comma indica gli atti per i quali è riconosciuto il diritto alla traduzione scritta, individuati dal fatto che contengono il capo di imputazione e l’informazione sui diritti della difesa, oltre a quelli che che il Giudice ritiene essenziali in quanto contenenti gli elementi di accusa.
In merito all'art. 67 delle disposizioni di attuazione, si riafferma la necessità della presenza della categoria degli interpreti e traduttori nell'albo di ogni Tribunale, e che il comitato (art.68 disp. att. CPP) competente a decidere sulle richieste di iscrizione e di cancellazione dall’albo periti - quando chiamato a provvedere per la categoria degli interpreti e dei traduttori - sia integrato da rappresentanti di associazioni rappresentative a livello nazionale di tale professione. Su questo particolare, mi domando come andrà a finire.
Infine, il D.Lgs. fissa le condizioni a bilancio per la'ttuazione della norma, modificando l'art. 5 del Testo Unico delle Spese di Giustizia escludendo dalla ripetibilità le spese relative agli interpreti e traduttori nominati in base all’art. 143 CPP novellato.
Grandi speranze, diremmo, ma anche molte preoccupazioni per quella che sarà la vera applicazione sul campo della norma.
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