mercoledì 2 aprile 2014

Diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali


Entra in vigore oggi - 2 Aprile 2014 - il Decreto Legislativo 4 Marzo 2014 n. 32 intitolato Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e pubblicato sulla G.U. n. 64 del 18 Marzo 2014.
Il testo integrale lo trovate a questo link
Il Decreto Legislativo recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2010/64UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 Ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, mirante a realizzare per gli indagati e gli imputati alloglotti il diritto di piena e consapevole partecipazione alle indagini e al processo, compresi i colloqui con il difensore .

Vengono modificate con il D.Lgs. il codice di procedura penale al Libro II, titolo IV (traduzione degli atti) e le norme di attuazione dello stesso, a cominciare dall'art. 104, cui viene aggiunto il comma 5, in cui si garantisce agli imputati in stato di custodia cautelare, agli arrestati e ai fermati il diritto all’assistenza di un interprete per poter svolgere i colloqui con il proprio difensore, in relazione al procedimento per cui si trovano in restrizione della propria libertà personale.

L’art. 143 viene così interamente riscritto :

(Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali)
 
  1. L'imputato che non conosce la  lingua  italiana  ha  diritto  di farsi  assistere  gratuitamente,  indipendentemente  dall'esito   del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere  l'accusacontro di lui formulata e di seguire il compimento degli  atti  e  lo svolgimento  delle  udienze  cui  partecipa.  Ha   altresì   diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con  il difensore prima di rendere  un  interrogatorio,  ovvero  al  fine  di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
  2. Negli stessi casi l'autorita' procedente dispone  la  traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione  sul  diritto  di  difesa,  dei  provvedimenti  che dispongono misure cautelari  personali,  dell'avviso  di  conclusione delle indagini preliminari,  dei  decreti  che  dispongono  l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e  dei  decreti penali di condanna.
  3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo  di  parte  di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere  disposta  dal  giudice,  anche  su richiesta di parte, con atto motivato,  impugnabile  unitamente  alla sentenza.
  4.  L'accertamento  sulla  conoscenza  della  lingua  italiana è compiuto  dall'autorità giudiziaria.  La  conoscenza  della  lingua italiana è presunta fino a prova contraria  per  chi  sia  cittadino italiano.
  5. L'interprete e il  traduttore sono  nominati  anche  quando  il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di  polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
  6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente  titolo.  La prestazione  dell'ufficio  di   interprete e di   traduttore è
obbligatoria.

Viene quindi previsto il diritto all’assistenza gratuita dell’interprete anche per i colloqui con il difensore, limitando però tale tale diritto ai casi in cui tali comunicazioni siano direttamente correlate alla preparazione di un interrogatorio, di una richiesta o di una memoria nel corso del procedimento penale. Il 2° comma indica gli atti per i quali è riconosciuto il diritto alla traduzione scritta, individuati dal fatto che contengono il capo di imputazione e l’informazione sui diritti della difesa, oltre a quelli che che il Giudice ritiene essenziali in quanto contenenti gli elementi di accusa.

In merito all'art. 67 delle disposizioni di attuazione,  si riafferma la necessità della presenza della categoria degli interpreti e traduttori nell'albo di ogni Tribunale, e che il comitato (art.68 disp. att. CPP) competente a decidere sulle richieste di iscrizione e di cancellazione dall’albo periti - quando chiamato a provvedere per la categoria degli interpreti e dei traduttori - sia integrato da rappresentanti di associazioni rappresentative a livello nazionale di tale professione. Su questo particolare, mi domando come andrà a finire.

Infine, il D.Lgs. fissa le condizioni a bilancio per la'ttuazione della norma, modificando l'art. 5 del Testo Unico delle Spese di Giustizia escludendo dalla ripetibilità le spese relative agli interpreti e traduttori nominati in base all’art. 143 CPP novellato.

Grandi speranze, diremmo, ma anche molte preoccupazioni per quella che sarà la vera applicazione sul campo della norma.

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