Questo è un post originariamente pubblicato nel Giugno del 2018, più volte ripubblicato aggiornato, ed è tra quelli con il maggiore numero di accessi (solo nei primi giorni di Agosto 2025, quasi trecento contatti)
- è quindi presumibile che sia sempre un argomento di notevole e contigente
interesse, anche in considerazione della confusività introdotta dalla riforma Cartabia e dalle successive controriforme.
Lo ripropongo ancora, con minimi aggiornamenti, giacché la sostanza del problema è rimasta invariata.
La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto che prevede - con la normativa attuale - l'esclusione del periodo tra il 1° Agosto e il 31 Agosto
di ogni anno, dal calcolo delle scadenze processuali - in altre parole,
il termine per il compimento di una data attività processuale si ferma
durante la sospensione, riprendendo alla fine di questa.
La sospensione feriale dei termini processuali è regolata dall'art. 1 della legge 742/1969, novellato dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge 162/2014; questo prevede, appunto, che il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie (i Tribunali), quelle amministrative (TAR), tributarie e militari è sospeso di diritto dal 1° al 31 Agosto di ciascun anno - 31 giorni fissi - e riprende dal 1° Settembre. [sino al decreto Renzi, la sospensione operava dal 1° Agosto al 15 Settembre di ogni anno.]
Il DL 132/2014,
nelle dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi,
aveva la finalità di ridurre il periodo di chiusura della aule
giudiziarie in nome di una velocizzazione dei procedimenti e dello
smaltimento dell'arretrato. La sospensione erano nel suo illuminato perere, ferie aggiunte dei giudici, che servivano solo a perdere tempo.
Grandissima balla, come si ben
può verificare oggi, a undici anni dal DL. A quando vanno i rinvii? 2028?
2029? La riforma Cartabia ritorna sullo stesso problema, al grido di lo vuole l'Europa, ma le belle intenzioni sembrano sciogliersi (ancora una volta) in putredine [1], con un ulteriore passo verso il processo McDonald's.
In realtà, lo scopo della sospensione feriale è quello di far godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo (Proposta di legge n. 377 della Camera dei Deputati, presentata dal deputato Giuseppe Alessi [DC] il 3 Settembre 1968, Sospensione dei termini Processuali nel Periodo feriale),
non per chiudere i Tribunali (che non chiudono mai) o per allungare le
ferie ai Magistrati (che le prendono nella misura prevista dalla Legge,
indipendentemente dal periodo feriale). Credere che la riduzione del periodo feriale porti una riduzione del tempi della Giustizia, è quindi una idea, per così dire, da variopinti, a ulteriore discapito del cittadino.
La sospensione non si applica nei casi elencati dalla Legge, ovvero:
- per la materia penale,
quando vi siano imputati in custodia cautelare e in caso di rinuncia
alla sospensione da parte dell'imputato o del suo difensore,
procedimenti per le indagini preliminari per reati connessi alla
criminalità organizzata, quando vi siano imputati detenuti o reati
vicini alla prescrizione o che abbiano carattere di urgenza, misure di
prevenzione o sequestro di beni, incidenti probatori non rinviabili (articoli 2, 2-bis e 4 della L. 742/1969, art. 91 RD 12/1941, art. 467 cpp).
- per la materia civile,
nelle cause per alimenti, procedimenti cautelari, adozione di
provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione,
inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto
e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti e,
in generale, in tutte le cause rispetto alle quali la ritardata
trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 cpc per la lista completa)
- per la materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Volantino distribuito per le strade di Roma, durante il periodo del Referendum Costituzionale e l'elezione dell'Assemblea Costituente.
È un falso palese (basta andarsi a leggere i verbali del XVI Congresso del Partito Comunista - il Migliore manco c'era) ma a tutt'oggi (2025) c'è ancora chi ci crede e lo posta e riposta per l'universo mondo.
estratto da Ascanio Trojani © - Fuoriusciti Italiani nel Grande Terrore di Stalin - voce del Dizionario Italiano del Crimine, Newton, Roma 2012 - Curcio, Roma 2018
Nel 1932, l’ing. Umberto Nobile viene contrattato dai sovietici per sovrintendere ad un ambiziosissimo programma aeronautico, teso a progettare sotto l’iniziale guida italiana una trentina di nuovi tipi di dirigibili, ed altre aeronavi ancora da definire.
Nobile chiede ad un suo fedele collaboratore, l’ing. Felice Trojani, di seguirlo nella nuova impresa. Trojani ha seguito Nobile da quando si è laureato, dal Giappone al Polo Nord, e con Nobile è rimasto sul pack dopo il disastro del Dirigibile Italia. Trojani chiede a Nobile in quanti anni si dovrebbe sviluppare un così grande progetto: in tre o quattro, risponde il Generale. Trojani si mette a ridere, e Nobile lo rassicura; in Russia i mezzi di lavoro sono illimitati.
Illimitati non furono, né mancarono incidenti e attriti nell’eterogeneo gruppo portato da Nobile in URSS, al punto che Trojani abbandonerà Nobile, e metterà il suo contratto a disposizione dei committenti sovietici. Questi, preferiscono non privarsi delle sue competenze, e lo riassegnano ad un progetto parallelo alla Diriziablestroi, con sede a Dolgoprudnaja.
Narra Trojani [4] : Capo dell’officina meccanica era Benservigi (non garantisco che questo fosse il suo vero cognome), comunista scappato dall’Italia. Aveva partecipato all’ultima occupazione delle fabbriche a Torino, durante la quale aveva preso in ostaggio Lancia. Si era sposato con una bella giovane russa ebrea, aveva una bambina; lavorava con vera competenza e con grande entusiasmo.
Benservigi è, in realtà, Lino Manservigi, che ha effettivamente partecipato all’occupazione delle fabbriche a Torino nel 1920, e per questi fatti colpito da un mandato di cattura; per sottrarlo all’arresto, il PCI lo invia come delegato, insieme ad altri compagni, al III Congresso dell’Internazionale Comunista.
Manservigi rimane a Mosca, sin quando nel 1932 trova lavoro alla Diriziablestroi.
Competente ed entusiasta, lo definisce senza remore l’ing. Trojani, ben noto nell’ambiente aeronautico per la caustica schiettezza delle sue opinioni.
Manservigi verrà accusato, dopo il ritorno di Trojani in iItalia, di connivenza con gli stranieri impiegati alla Diriziablestroi, ed in particolare di aver tenuto conversazioni con il membro del Comitato Centrale del Partito Fascista, lo specialista straniero Trojani […] informandolo sulla vita politica di partito e su tutti i fatti riguardanti l’officina […] manifestando menefreghismo e irresponsabilità verso il lavoro.
L’accusa è ridicola: Trojani non era membro di un fantomatico “Comitato Centrale” del PNF, ed in quanto direttore dello stabilimento era lui ad istruire Manservigi (e tutti gli altri lavoratori) sulle proprie mansioni, e quindi non aveva alcun bisogno di farsi informare; delle capacità lavorative si è scritto poc’anzi. L’origine del Trojani fascista si ritrova nei rapporti quotidiani redatti dagli informatori della polizia politica, primi fra tutti gli interpreti (Trojani e Nobile ne hanno una personale, che li accompagna ovunque), in particolare nell’italico pettegolezzo precedente e seguente l’uscita di Trojani dal gruppo di Nobile. Dicevano ai russi che ero fascista, ed agli italiani che ero comunista, ma non ci facevo caso, scrive Trojani [4].
E la misura di quanto fosse fascista Trojani, la si ha dal fatto che, subito prima del trasferimento a Dolgoprudnaja, fosse stato messo sotto inchiesta dalla Commissione di Disciplina del PNF, con l’accusa di comunismo, proprio sulla scorta degli stessi pettegolezzi che porteranno all’inquisizione e all'assassinio di Lino Manservigi e di numerose altre persone.
Manservigi verrà prima espulso dal Partito, in quanto elemento degenerato borghese, arrestato il 23 Novembre del 1937 e portato davanti alla Sezione Militare del Tribunale Supremo dell’URSS il 14 Marzo del 1938, dove sarà condannato alla fucilazione per spionaggio verso l’agente provocatore fascista Trojani. Lino Manservigi verrà fucilato lo stesso giorno della sentenza, nel poligono della Kommunarka. Dei suoi resti non si saprà più nulla.
A nulla era valsa la richiesta, fatta l’anno precedente, di andare a combattere in Spagna. Un documento inviato al Compagno Ercoli (Palmiro Togliatti), lo definiva elemento negativo in quanto legato a Trojani, sospettato di spionaggio contro l’URSS. Il documento, citato in [2], porta la firma di Togliatti, che doveva essere quindi ben a conoscenza della sorte dei suoi connazionali.
[2] Elena Dundovich, Francesca Gori - Italiani nei Lager di Stalin - Laterza, Bari 2006
[3] Gianni Corbi - Togliatti a Mosca - Rizzoli, Milano 1991
[4] Felice Trojani - La Coda di Minosse - Vita di un Uomo, Storia di un’Impresa - Mursia, Milano VIII-2008/2025
L'illustrazione che segue [da Memorial-Italia] è una pagina dei verbali di interrogatorio da parte della OGPU a Manservigi; osservate come debba sotoscrivere non solo il documento ma ogni sua "dichiarazione". Quasi peggio del Tribunale di Facebook.
Da qualche tempo sto lavorando a un Dicionário Imobiliário [termos em uso no Brasil, com foco em São Paulo e tradução dos termos em italiano], nel tempo lasciato libero dal lavoro pagato a vacazione [4,16€, lordi, l'ora saldati dopo una media di cinque anni dall'incarico - roba del 2018 mi è stata pagata nel 2024], dalle malattie e dalla neghittosità altrui [1].
Un bel malloppo, che tanti mi chiedono per non dover dipendere dalle allucinazioni suggerite su Proz, anche per il tipo di approccio multilaterale, ingegneristico-linguistico-finanziario-commerciale, oltre che per mantenere la fama di cane sciolto che mi contraddistingue.
Ecco, ma una volta finito, che succede?
Non esiste un mercato di dimensioni sufficienti perché un editore se ne interessi, specie per la prevalenza dei monsú trovo-tutto-su-internet, che per la impossibilità morale di prezzarlo in modo anche solo simbolicamente remunerativo, lo so già da me che tra i colleghi non c'è trippa per gatti.
E allora? Vado avanti per la gloria, nella speranza che eventuali clienti dopo averlo visto chiamino me e non quella che era nata per tradurre Camões ma per campare deve tradurre i certificati di nascita ?
Chiamano m'selle, ovviamente, perché non chiede venti euro a cartella con un minimo di duecento più le spese, ma 0,001 euro a parola con sconto ripetizioni. E chissenefrega se per lei la powder room è la stanza polverosa.
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Ci sono già - Vi piace quello che scrivo, e magari vi è anche utile? Offritemi un libro, allora - ma se ne esce sempre uno(a) e risponde ma perché, ti devo pure pagare ? Be' t'ho fatto mezza perizia, potresti dire almeno grazie, ogni tanto; tanti lo fanno, ringraziano e anche di più, ma quegli altri che suggono senza citare (sic) la fonte te lo fanno rodere, alquanto.
Questa non è più solo la death of expertise (rif. Nichols, [2]), ma è la morte della conoscenza, della creatività, del lavoro.
Non è più una questione di costo della cultura, in stile anni settanta, ma dell'esistenza stessa della produzione intellettuale, tanto gia c'è tutto gratis su Internet, c'è l'Ignoranza Artificale (il Bignami di Internet, come l'ha definita Giorgio Parisi) che risponde a tutto.
[1]
Perché quann'uno, caro mio, se vanta
d'esse un omo d'onore, quanno ha data
la parola, dev'esse sacrosanta.
E sia longa la strada, o brutta, o bella,
magara Cristo ha da morì ammazzato,
ma la parola sua dev'esse quella.
[Cesare Pascarella, La Scoperta dell'America]
[2] Tom Nichols, The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge and Why it Matters, OUP 2019
Speriamo che la storia insegni un po' qualcosa, almeno questa volta.
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Dopo un lunghissimo restauro, ritorna visibile presso il Museo Scienza e Tecnologia di Milano la Tenda Rossa.
La Tenda Rossa è la tenda sotto la quale trovarono rifugio i supersiti del Dirigibile Italia, rimasti sul pack dalle 10:33 del 25 Maggio 1928.
L'Ultimo Volo è descritto da mio nonno, Felice Trojani, ne la Coda di Minosse, ovvero nel c.d. Minossino, L'Ultimo Volo. Un estratto lo potete leggere sul mio sito..
La Tenda fu progettata da mio nonno, dopo aver studiato le tende usate nelle spedizioni polari precedenti, e costruita dalla Ditta Moretti di Milano.
«È di tipo piramidale a bastone centrale, 2,75 x 2,75 m di base e 1 m di altezza, sovrastata da una piramide il cui vertice è a due metri e mezzo dal suolo. Ci si entra per un passo d'uomo circolare di un metro
di diametro, con manica di chiusura contro il vento, fondo in seta
gommata, intercapedine su tutte le pareti. Le pareti esterne ed il fondo
sono di seta grezza, ma le pareti interne sono di seta azzurra, scelta contro l'oftalmia delle nevi, che trasforma l'interno in un ambiente riposante, sereno, quasi idilliaco, che fa dimenticare l'inferno che c'è di fuori.
La tenda, progettata per quattro persone, ne ospiterà invece nove (di cui due ferite alle gambe, Umberto Nobile e Natale Cecioni), Titina, parte della Radio e i suoi accumulatori.
Trojani monta l'asta centrale e drizza la tenda, mentre Mariano e Viglieri
piantano i picchetti nel ghiaccio e tendono i venti, caricando i bordi
con viveri ed altri pesi. Sul fondo si dispongono i cartoni che
contenevano le carte di navigazione, il sacco a pelo tagliato ed aperto
su cui vengono distesi Cecioni e Nobile, vicino a loro la stufetta
catalittica accesa.»
Ecco, la tenda è di seta grezza, bianca, non rossa.
Un passo indietro: siamo nel 1928, ben lontani dall'altimetro acustico del Gossamer Albatross (derivato
dal meccanismo di messa a fuoco della Polaroid, cortesia di Edwin Land)
e dagli altimetri moderni. Per valutare l'altezza del dirigibile non
sono sufficienti gli altimetri correnti, e si utilizza un sistema più
efficiente.
Dalla navicella vengono lasciate cadere delle fiale di vetro, ripiene di fucsina (un
colorante rosso-magenta, miscela pararosanilina-rosanilina, oggi
utilizzato in istochimica e batteriologia; il nome fucsina è dato in
onore dell'industriale Renard, traducendone il cognome in tedesco), e misurando con uno speciale cronometro realizzato a Roma da Hausmann il tempo di caduta, dal rilascio al momento in cui la fiala, rompendosi, colora di rosso il pack.
Per rendere meno invisibile la tenda dall'alto, i superstiti
decisero di utilizzare le fiale di fucsina sopravvissute alla caduta
per disegnare sulla tenda un reticolo, assai largo, di linee rosse, come è rappresentto nella tavola che segue, di Walter Molino. Una
volta stabilite le comunicazioni attraverso la Radio, i soccorritori
seppero del reticolo rosso, ed i giornalisti coniarono il nome, la Tenda Rossa, rimasto come simbolo mediatico.
La luce continua fece svanire le delicate aniline in pochi giorni. Rossa, alla fine, mai lo era stata, tanto da deludere sistematicamente i visitatori che gli facevano visita al Castello Sforzesco.
E il colore, era quello dell'anilina sopravvissuta alla caduta, nonostante alcune fantasiose manifestazioni registrate negli anni, tra cui quella pubblicata su quotidiano Il Tempo dove si leggeva che la Tenda era stata dipinta col sangue dell'orso.
Da qualche tempo sto lavorando a un Dicionário Imobiliário [termos em uso no Brasil, com foco em São Paulo e tradução dos termos em italiano], nel tempo lasciato libero dal lavoro pagato a vacazione [4,16€, lordi, l'ora saldati dopo una media di tre anni dall'incarico] e dalle malattie.
Una bel malloppo, che tanti mi chiedono per non dipendere dalle allucinazioni suggerite su Proz, anche per il tipo di approccio multilaterale, ingegneristico-linguistico-finanziario-commerciale.
Ecco, ma una volta finito, che succede?
Non esiste un mercato di dimensioni sufficienti perché un editore se ne interessi, specie per la prevalenza dei monsú trovi-tutto-su-internet, che per la impossibilità morale di prezzarlo in modo anche simbolicamente remunerativo, lo so già da me che tra i colleghi non c'è trippa per gatti.
E allora? Vado avanti per la gloria, nella speranza che eventuali clienti dopo averlo visto chiamino me e non quella che era nata per tradurre Camões ma per campare deve tradurre i certificati di nascita ?
Chiamano m'selle, ovviamente, perché non chiede venti euro a cartella con un minimo di duecento più le spese, ma 0,001 euro a parola con sconto ripetizioni. E chissenefrega se per lei la powder room è la stanza polverosa.
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Ci ho provato: mezz'ora dopo se ne esce uno(a) e scrive ma perché, ti devo pure pagare ?
Questa non è più solo la death of expertise (rif. Nichols, [1]), ma è la morte della conoscenza, della creatività, del lavoro.
Non è più una questione di costo della cultura, in stile anni settanta, ma dell'esistenza stessa della produzione intellettuale, tanto gia c'è tutto gratis su Internet.
[1] Tom Nichols, The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge and Why it Matters, OUP 2019
Sulla Gazzetta Ufficiale n.255 del 31 Ottobre 2022, è stato pubblicato il decreto Legge 31 Ottobre 2022 , n. 162, intitolato Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali
Sulla parte che attiene all'ergastolo ostativo, che sembra ricalcare quanto approvato dalla Camera dei Deputati nella scorsa legislatura, ritornerò in separata sede, così come alla istituzione del pittoresco "reato di rave" (che tra l'altro attiene ai nostri interessi in tema di intercettazioni delle comunicazioni telefoniche e telematiche).
Per quanto ora interessa, il decreto impone un rinvio secco alla entrata in vigore del DL 150/2022, ovvero la riforma Cartabia del codice di procedura penale - il rinvio attiene l'intero corpus delle disposizioni e non solo quelle sulle quali si paventavano criticità organizzative. Considerando le schizofreniche dichiarazioni dei politicos (quelli che ieri l'altro pontificavano sulla riduzione delle fattispecie di reato ed oggi partoriscono un obbrobrio legale e tecnico inventandosi il "reato di rave") non si può certo escludere che intendano ritoccare anche il contenuto della novella.
Il decreto, nella parte che qui interessa, recita (l'evidenza sulla data è mia):
Art. 6 - Modifica dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
1. Dopo l’articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è aggiunto il seguente:
«Art. 99-bis (Entrata in vigore). — 1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.»
Sono necessarie due premesse a questa parte di Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti).
Primo, va ricordato il destinatario del contenuto di questi brevi scritti: il Perito, Consulente Tecnico, Interprete, Traduttore - non il difensore, il magistrato, le parti strictu sensu. Quello che qui interessa è di fornire il punto di vista del rozzo perito, che non si occupa (né deve mai occuparsi, il perito non fa il giudice né tantomeno il difensore) della procedura e delle strategie e delle tattiche del processo. Il linguaggio e l'esposizione si concedono, pertanto, alcune libertà che servono ad indirizzare il Perito, Consulente, Interprete, Traduttore a dialogare con efficacia con magistrati e difensori, nella corretta prospettiva del confronto tra il sapere tecnico e sapere giurisdizionale.
Secondo: nei riti anglosassoni, il processo penale e la causa civile si svolgono tra parti regolamentate da un giudice terzo. Prima di arrivare all'aula, al dibattimento propriamente detto, si inizia con la chiamata di una parte [anche il Pubblico Ministero, con varie sfumature, è parte] e dalla risposta dell'altra; segue, sempre prima dell'arrivo in aula, la fase della c.d. discovery, nella quale le parti possono ottenere qualsiasi materiale che sia ragionevolmente in grado di condurre alla scoperta (discovery, appunto) di elementi probatori ammissibili, ovvero di materiali non direttamente rilevanti, ma che possano portare ad ulteriori materiali che possono essere rilevanti. Tralasciamo le regole e le norme della fase di discovery: qui interessa dire che prima del dibattimento, entrambe le parti dovranno avere a disposizione tutte le informazioni necessarie a sostenere la loro posizione ante il giudice, come detto, terzo.
Il concetto di discovery o di total discovery viene richiamato in un forma (eufemisticamente) spuria nelle recenti ipotesi di riforma dei codici di rito, sin dalla bozza del governo Renzi (quella del rito di cognizione semplificata), sino ai decreti attuativi della riforma Cartabia, con la intenzione di liberare la trattazione ante il giudice dalle fasi preliminari e di acquisizione degli elementi di prova e delle conseguenti risposte della controparte - lo spirito delle riforme è sempre quello (lo vuole l'Europa!) di velocizzare i processi, civili e penali. Che poi, per velocizzare la Giustizia in Italia, sia semplicemente necessario dotarla di mezzi è una evidence che viene sistematicamente ignorata, è un altro discorso.
Nel codice di procedura penale, l'Art. 23 del Decreto Legislativo, comma l), all’Art. 425 [Sentenza di non luogo a procedere], comma 3, del codice di rito sostituisce le parole: risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio con l'espressione non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.
Il comma 3 dell'Art. 425 diviene quindi:
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.
L'udienza predibattimentale consentirebbe quindi di definire l'archiviazione in tutti i casi in cui, oltre al ricorrere di ragioni immediate di proscioglimento, anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, e quindi di andare a processo solo nei casi in cui il suo esito sia ragionevolmente orientato verso la conferma dell'accusa, realizzando quella che la dottrina definisce il diritto al non processo.
La decisione in questo ultimo senso, però, non avviene automaticamente, ma solo dopo che la difesa avrà adeguatamente confutato l'ipotesi accusatoria, anche con il supporto delle consulenze tecniche di parte quando necessarie. Ovviamente, la difesa avrebbe accesso integrale (con alcuni dubbi) al fascicolo del Pubblico Ministero.
Si avrebbe di conseguenza una valorizzazione dell'opera del consulente (interprete, traduttore) di parte, nella fase strettamente predibattimentale, e non più nel dibattimento vero e proprio, quando la difesa doveva prima strappare l'accertamento tecnico al giudicante e nel corso di questo dimostrare le proprie tesi sulla inadeguatezza delle tesi dell'accusa.
Analoga valorizzazione avviene nel codice di procedura civile novellato, dove la causa viene avviata con citazione e allegando l'intero apparato dimostrativo delle tesi sostenute, al quale il convenuto deve rispondere entro un termine definito, prima di quella che oggi è l'udienza di comparizione. Sulla complessità del procedimento, ritorneremo nelle parti successive di questa nota, ed è comunque onore ed onere che volentieri lasciamo al difensore.
Il principio della novella è che il magistrato dovrebbe poter decidere della causa già alla prima udienza, avendo già a disposizione ed avendo già studiato l'intero corpus documentale. Procedura che suscita non pochi malumori, perché, tra le altre stritola i diritti del convenuto.
Anche nel rito civile, quindi, alle considerazioni tecniche del ricorrente si dovrà rispondere - in tempi orribilmente ristretti - con adeguate consulenze tecniche di parte, da produrre prima dell'udienza di comparizione.
Sullo stritolamento dei diritti del convenuto, ci basti, a noi, periti su documenti, qualche minima considerazione prendendo - ad esempio - la contestazione di un testamento olografo, con la necessità di esaminare adeguatamente l'originale presso il depositario, così come la formazione critica di un adeguato corpus comparativo e, spesso, la formazione di una anamnesi prossima del testatore. Nulla si legge e nulla si commenta sulle possibilità di accesso a tali documenti da parte del convenuto, lasciando così in vantaggio il ricorrente e dovendo appellarsi al buon cuore del giudicante per un accertamento tecnico in corso di causa.
Al Titolo II [Degli esperti e degli ausiliari del giudice], dopo il Capo I [l'abrogato Degli esperti della magistratura del lavoro] delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, viene inserito il Capo I-bis, Dei mediatori familiari, articoli dal 12-bis al 12-sexies: in questo, presso ogni tribunale viene istituito un elenco di mediatori familiari [art.12-bis], con modalità di formazione e revisione analoghe agli elenchi del Consulenti Tecnici di Ufficio, descritte negli articoli successivi. Rilevante (e estremamente discutibile) è la degradazione dei mediatori familiari, che vengono ora inseriti tra le professioni regolate ex Legge 4/2013, con relativo obbligo di iscrizione delle relative associazioni agli elenchi del MISE e non più del Ministero di Giustizia.
Le modifiche più rilevanti, per quanto ci riguardano sono al Capo II - [Dei consulenti tecnici del giudice], Sezione I [Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari]. Nell'ordine,
l'Art. 13 [Albo dei consulenti tecnici], viene così modificato [la novella è in corsivo]:
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa; 7. della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l’iscrizione all’albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’articolo 24- bis.
La istituzione della categoria 7 è avvenuta con la parte di immediata attuazione della Legge Delega per la riforma Cartabia [art. 1, comma 34, lettera a) della L. 26 novembre 2021, n. 206]. L'attuazione effettiva della riforma è qui demandata ad un decreto del Ministro della Giustizia che, oltre a poter istituire ulteriori categorie e sub-categorie, definisce i criteri per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, istituito anch'esso con la riforma.
l'Art.14 [Formazione dell'albo] rimane invariato.
l'Art.15 [Iscrizione e permanenza nell’albo] viene così modificato [la novella è in corsivo]:
Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all’articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell’articolo precedente.
Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo. Con riferimento alla categoria di cui all’articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:
1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;
2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;
3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.
Con il decreto di cui all’articolo 13, comma quarto, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l’iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.
Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall’albo.
I riferimenti alla categoria 7 sono la parte di immediata attuazione della Legge Delega per la riforma Cartabia [art. 1, comma 34, lettera b), della L. 26 novembre 2021, n. 206]. Anche qui, si rinvia al prossimo decreto del Ministro della Giustizia.
l'Art. 16 [Domande d’iscrizione] viene così modificato [la novella è in corsivo]:
Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1. estratto dell’atto di nascita;
2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4. certificato di iscrizione all’associazione professionale;
5. i titoli e i documenti che l’aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica;
5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 13, quarto comma.
La domanda contiene altresì il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis.
Oltre al rimando al prossimo decreto del Ministro della Giustizia, viene inserita la richiesta di consenso al trattamento dei dati personali - poco da ridere, giovini: molti albi sono oscurati perché c'è chi, pure iscritto ad un elenco che ha finalità pubblicistica, si oppone acché i suoi dati vengano divulgati.
l'Art.17 [Informazioni] rimane invariato, anche se ... le specifiche informazioni assunte presso le autorità politiche [e di polizia] sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante sarebbe stato pure ora di cassarle; passino le già discutibili informazioni di polizia, ma le autorità politiche richiamano analoghe norme che esistevano nel Brasile dei generali, o nella Cina e nell'Iran attuali.
l'Art.18 [Revisione dell’albo] viene così modificato [la novella è in corsivo]:
L’albo è permanente. Ogni due anni il comitato di cui all’articolo deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.
Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall’articolo 5.
La precedente frequenza di revisione era ogni quattro anni: ora, qualcuno mi spieghi come faranno a fare ogni due anni quello che a malapena oggi si fa in dieci, quando va bene, senza che vi sia un solo provvedimento che miri al potenziamento delle strutture e delle risorse operative dei tribunali.
gli Artt.19 [Disciplina], 20 [Sanzioni disciplinari] e 21 [Procedimento disciplinare] rimangono invariati.
l'Art. 22 [Distribuzione degli incarichi] viene così modificato [la novella è in corsivo]:
Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’albo del tribunale medesimo. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.
Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale.
Le funzioni di consulente presso la corte d’appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L’incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte d’appello.
La norma viene scritta in forma più chiara, anche tenendo conto della istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle sezioni specializzate; la nomina di un consulente non iscritto agli albi del tribunale non è più vincolata all'obbligo di sentire il Presidente.
l'Art. 23 [Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi] è stato interamente riscritto :
Il presidente del tribunale e il presidente della corte d’appello vigilano affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
Per l’attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell’albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario.
La sostanza della norma rimane però la stessa, risalente alla Legge 69 del 18 Giugno 2009, Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009 - firmata Berlusconi, Tremonti, Scajola, Alfano. A parte alcune eccezioni - oltretutto conseguenti a scandali locali - non è mai stata attuata diffusamente, anzi: alla diffusione dei dati si oppongono fieramente alcuni colleghi, invocando la privacy delle loro esclusive.
Sui sistemi informatici è poi implicita la necessità di un regolamento tecnico e di un provvedimento di copertura finanziaria.
Infine, chiude il Capo II, Sezione I, il nuovo Art. 24-bis [Elenco nazionale dei consulenti tecnici]:
Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all’articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.
L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
Questo elenco nazionale ha suscitato non poche critiche, sia sulla sua effettiva utilità e necessità, sia sulle sue modalità di gestione. Intanto, il numero complessivo di iscritti si aggirerebbe sulle centomila unità, poi il rinvio a futuri decreti del Ministro di Giustizia per avere almeno un indirizzo delle regole da seguire è preannuncio di tempi lunghi, tanto lunghi.