lunedì 1 dicembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti - Alcune considerazioni, terzo di quattro


Riassumendo: le Linee Guida deliberate dal Garante non costituiscono novità sostanziale rispetto a quanto già prescritto dai Codici Penale e Civile, di Procedura Penale e Civile e i dai relativi regolamenti da attuazione.
In brutale sintesi, il
segreto di indagine ed il segreto professionale vengono comunque prima della privacy.
Non sono nemmeno novità rispetto al cosiddetto Codice della Privacy (D.Lg. 30 Giugno 2003, n.196), in quanto è già norma di decenza professionale il conservare adeguatamente i documenti ed i dati relativi ai procedimenti penali e civili, e il difenderli adeguatamente ed efficacemente contro tentativi di intrusione e danneggiamento, e norma di Legge le modalità minime per farlo (quelle indicate nel Codice della Privacy, ribadite nel punto quinto delle Linee Guida).
È una relativa novità l'obbligo di corretta rappresentazione dell'identità della persona, anche se limitata alla identità grafica, clinica, finanziaria, secondo l'aspetto peritale coinvolto. Sono novità le conseguenze dell'esplicito inquadramento nella norma sulla protezione dei dati personali, oltre che per l'aspetto regolamentare, per quello sanzionatorio (ancora da verificare nella pratica, ma sempre presente).
La qualità dei dati non può essere assolutamente trascurata.

Vediamo ora il punto quarto delle Linee Guida, nel quale, premesso che la conservazione dei dati da parte del perito/consulente/traduttore è lecita sino all'esaurimento dell'incarico, e richiamata la parte del Codice della Privacy relativa al trattamento dei dati personali per ragioni di Giustizia (art.11, primo comma, lettera e), stabilisce che oltre alla relazione di perizia/consulenza debba essere consegnata tutta la documentazione ricevuta dal Giudice o dal Magistrato, nonché ogni altro documento acquisito nel corso delle operazioni peritali, eliminando dai propri archivi tutte le informazioni personali acquisite (salvo quelle imposte per Legge, come i dati fiscali per l'emissione della fattura al civile, per esempio).
Citando integralmente il settimo comma, Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.
Qui sorge qualche perplessità, che dovrebbe essere approfondita, e che potrebbe suggerire alcune interpretazioni limite della norma.
Credo, quindi, che sia buona norma richiedere, insieme alle ormai abituali autorizzazioni al Magistrato o al Giudice (l'avvalersi di collaboratori, esaminare ed estrarre copia dei documenti, eccetera) anche una esplicita autorizzazione, anche se può sembrare ridondante, alla conservazione di copia dei documenti allegati all'elaborato peritale sino alla conclusione del procedimento, con sentenza definitiva.
Analogamente, simile autorizzazione dovrebbe essere richiesta anche nel caso di consulenze di parte, in aggiunta a quanto sinteticamente prescritto nel punto 6 delle Linee Guida.


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