L'imputato (o l'indagato) ha la facoltà di fornire (o di non fornire) il suo apporto conoscitivo al procedimento senza dover soggiacere agli obblighi di verità che caratterizzano la testimonianza. Questa è una delle manifestazioni inviolabili della difesa, garantita in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 24, comma 2 della Costituzione della Repubblica.
In procedura spiccia, ogni manifestazione di apporto (o non apporto) conoscitivo al procedimento deve essere preceduta dall'accertamento da parte dell'inquirente o del giudicante (in senso lato, quindi anche da parte del consulente o del perito che, limitatamente alla sua specialità agisce per conto dell'inquirente o del giudicante stesso) della effettiva conoscenza da parte dell'indagato (o dell'imputato) dell'esistenza della facoltà di non rispondere.
Nemo tenetur se detegere (chi andava a scuola prima della Moratti sa ancora cosa vuol dire): nessuno può essere chiamato non solo a testimoniare contro sé stesso, ma neppure a fornire informazioni (rendere dichiarazioni, in verbalese) dalle quali potrebbe scaturire un procedimento a suo carico.
Il saggio grafico costituisce un apporto conoscitivo sostanziale al procedimento, ed è quindi sottoposto al regime di garanzia assoluta al diritto di difesa.
Non solo deve essere rilasciato in contraddittorio, avvalendosi della assistenza legale di un avvocato e tecnica di un consulente di parte, ma deve essere rilasciato facendo preliminarmente presente che l'indagato (o imputato) può avvalersi della facoltà di non scrivere.
Nel verbale di rilascio va sempre indicato (anche nel giudizio civile, tra l'altro) che chi rilascia il saggio è disposto (o meno) a farlo, e che si avvale (o rinuncia) all'assistenza legale e/o tecnica.
Volendo utilizzare il linguaggio televisivo, tenuto conto che oggidì è più familiare la procedura penale statunitense (anche se soapy) di quella italiana, il rilascio di un saggio è sottoposto ad un Miranda warning: You have the right to remain silent, anything you say can be used against you..
È stata da poco pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la sentenza della Corte Costituzionale dell'11 Marzo 2009, numero 75,
che sancisce la incostituzionalità di una parte dell'articolo 384, II
comma, del codice penale. La sentenza è integralmente riportata al link.
Tale sentenza ha chiari risvolti anche nel caso in esame, poiché, come già scritto, l'imputato (o l'indagato) ha la facoltà di fornire (o di non fornire) il suo apporto conoscitivo al procedimento senza dover soggiacere agli obblighi di verità che caratterizzano la testimonianza. Questa è una delle manifestazioni inviolabili della difesa, garantita in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 24, comma 2 della Costituzione della Repubblica.
Tale sentenza ha chiari risvolti anche nel caso in esame, poiché, come già scritto, l'imputato (o l'indagato) ha la facoltà di fornire (o di non fornire) il suo apporto conoscitivo al procedimento senza dover soggiacere agli obblighi di verità che caratterizzano la testimonianza. Questa è una delle manifestazioni inviolabili della difesa, garantita in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 24, comma 2 della Costituzione della Repubblica.
Qualora l'indagato (o l'imputato) decida di rilasciare saggio grafico, ma nell'esecuzione di questo alteri volontariamente le caratteristiche della propria scrittura, realizzando una dissimulazione
in senso lato (in ambito grafico sono necessarie alcune precisazioni,
ne scriverò in futuro), al soggetto di indagine è imputabile o meno la falsa testimonianza di cui al 372 c.p. , derivati e collegati ?
No, perché l'imputato/indagato non è testimone, e può difendersi anche fornendo informazioni non corrispondenti al vero, anche se, di converso, il fatto è rilevante ai fini dell'ammissione della colpa e della collaboratività o meno dell'individuo.
Nel caso, invece, di un soggetto che riassume in sé la caratteristica di testimone una dissimulazione (intesa come atto dimostratamente intenzionale di alterazione della propria scrittura) costituisce un rifiuto o una incompleta risposta alla richiesta del Giudice o del Magistrato a fornire un apporto conoscitivo al processo.
Facile? No, per niente.
Intanto, la dissimulazione proviene comunque dalla mano della persona oggetto di studio, ed è comunque un aspetto della sua identità grafica, anche se da considerarsi secondario rispetto all'identità correttamente definibile da scritture eseguite in tempi non sospetti (come si usa dire), e quindi il problema si ridurrebbe ad una neghittosità circostanziale. La porzione del campione ottenuto con un saggio grafico è di per sé limitata rispetto alle quantità e qualità necessarie per definire compiutamente l'identità della persona (si rileggano anche le note in merito alle Linee Guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Inoltre, la dimostrata intenzionalità che definirebbe la dissimulazione, potrà essere dimostrata solo con la disponibilità di scritture che definiscano altrimenti l'identità grafica in esame. Se il campione comparativo è carente, non è in generale possibile una dimostrazione della intenzionalità.
No, perché l'imputato/indagato non è testimone, e può difendersi anche fornendo informazioni non corrispondenti al vero, anche se, di converso, il fatto è rilevante ai fini dell'ammissione della colpa e della collaboratività o meno dell'individuo.
Nel caso, invece, di un soggetto che riassume in sé la caratteristica di testimone una dissimulazione (intesa come atto dimostratamente intenzionale di alterazione della propria scrittura) costituisce un rifiuto o una incompleta risposta alla richiesta del Giudice o del Magistrato a fornire un apporto conoscitivo al processo.
Facile? No, per niente.
Intanto, la dissimulazione proviene comunque dalla mano della persona oggetto di studio, ed è comunque un aspetto della sua identità grafica, anche se da considerarsi secondario rispetto all'identità correttamente definibile da scritture eseguite in tempi non sospetti (come si usa dire), e quindi il problema si ridurrebbe ad una neghittosità circostanziale. La porzione del campione ottenuto con un saggio grafico è di per sé limitata rispetto alle quantità e qualità necessarie per definire compiutamente l'identità della persona (si rileggano anche le note in merito alle Linee Guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Inoltre, la dimostrata intenzionalità che definirebbe la dissimulazione, potrà essere dimostrata solo con la disponibilità di scritture che definiscano altrimenti l'identità grafica in esame. Se il campione comparativo è carente, non è in generale possibile una dimostrazione della intenzionalità.
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