sabato 28 agosto 2010

Farsi pagare - IV


Continuiamo a chiedere quanto dovuto.
Ricordo che anche per la attività di consulenza tecnica di parte (o di traduzione, o di interpretariato) valgono i presupposti sia nel procedimento civile che nel penale, amministrativo, contabile, tributario, in volontaria giurisdizione, l'esecuzione, revisione, revocazione, opposizione di terzo, applicazione di misure di sicurezza e prevenzione, nei procedimenti ante il tribunale di sorveglianza, per l'ammissione del cliente non abbiente al gratuito patrocinio.
La questione è complessa e soggetta ad interpretazioni ed arbitri mutevoli e localizzati. Se ne dovrà parlare in un altro post, ma per ora ci basti dire che in questi casi, l'onorario lo pagherà l'amministrazione dello Stato.

Nelle cause civili, è buona norma, quando si è nominati di ufficio, richiedere al Giudice che sia il fondo spese (o acconto, o anticipo) sia posto a carico di tutte le parti in solido
In margine, nelle piccole cause, ante il Giudice di pace per esempio, è opportuno valutare e richiedere "l'anticipo a saldo" : orrenda espressione, ma sta a significare che tutto il fondo spese, qualora si tratti effettivamente di "piccole cause", venga fissato per un importo pari al presumibile saldo. Quando si tratterà di richiedere la liquidazione al Giudice, si porrà la richiesta pari all'acconto ricevuto, in modo da non dover inseguire le parti per il pagamento del saldo.

Se, nonostante tutto quanto detto sinora, vi ritroviate con una liquidazione posta a carico della parte impossibilitata al pagamento, ed a fronte di una controparte in grado, invece, di saldare il dovuto, e qualora la causa sia ancora aperta (in margine, non aspettate un anno per chiedere il saldo delle liquidazioni!!), potete presentare una istanza al Giudice chiedendo di riformulare il decreto di liquidazione ponendo la somma a pagare a carico delle parti in solido tra loro, citando (ad esempio) la sentenza numero 6199/96 della I Sezione della Cassazione Civile :
"In considerazione del fatto cha la prestazione del CTU è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti in giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza"
In brutale linguaggio comune, la CTU è fatta nell'interesse di tutte le parti in causa e non solo di chi la chiede, indipendentemente dalla sentenza finale con la relativa soccombenza anche per spese e onorari : per questo l'istanza deve essere tempestiva, prima della chiusura della causa.

Nessun commento:

Posta un commento