La Legge 8 Luglio 1980, art. 10, recita:
Adeguamento periodico degli onorari
Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.
Limitandoci al solo importo delle vacazioni, fissato nel 2002 (sette anni fa, due aggiornamenti omessi fa, nel Maggio 2005 e nel Maggio 2008, Presidente del Consiglio dei Ministri sempre Silvio Berlusconi ), rispettivamente a 14,68€ (la prima) e ad 8,15€ (le successive), applicando l'incremento dell'indice ISTAT (nel doppio periodo di tre anni) pari al 14%, dovremmo avere gli importi calcolati di 16,74€ e 9,29€, rispettivamente.
Riassumendo, se fosse stato effettuato l'aggiornamento previsto dalla Legge, e non è stato effettuato, avremmo una tabella di questo genere :
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