giovedì 29 settembre 2011

La Manovra di Ferragosto, novità nel processo civile



Tra le novità introdotte dal Decretone di Ferragosto 2011, segnalo la modifica dell'articolo 81-bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile, in tema di Calendario del Processo, introdotto con la Legge 69/2009.
Nella formulazione ora in vigore, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16 Settembre scorso, il mancato rispetto del Calendario del Processo, che il Giudice (ora obbligatoriamente) fissa all'apertura della causa, comporterebbe una non meglio precisata"violazione disciplinare" da parte del Giudice stesso, dei Difensori o dei Consulenti Tecnici d'Ufficio.
Fatta la Legge, già pronto l'inganno: poiché lo stesso articolo 81-bis prevede che qualora sussistano "gravi motivi sopravvenuti" la calendarizzzazione possa essere dilatata, sia su richiesta delle parti che d'ufficio, purché la dilatazione intervenga prima della scadenza dei termini stabiliti. 
Le conseguenze della "violazione disciplinare" in questione sono però poco chiari, e sembrano al momento limitarsi ai soli iscritti ad Ordini e Collegi professionali formalmente istituiti, oltre che al Magistrato.

Per riferimento, riporto il testo dell'articolo che ci interessa, tratto dal Testo del DL 13 agosto 2011, n. 138, coordinato  con  la Legge di conversione 14 settembre 2011,  n.  148, recante: Ulteriori  misure  urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011.

[...]

Art. 1 - ter
Calendario del processo civile 
1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e  per  ragioni  di migliore  organizzazione  del  servizio  di  giustizia,  all’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del  codice  di  procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Il giudice, quando provvede sulle richieste  istruttorie,  sentite le  parti  e  tenuto  conto  della  natura,  dell’urgenza   e   della complessita’ della  causa,  fissa,  nel  rispetto  del  principio  di ragionevole  durata  del  processo,  il  calendario   delle   udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all’articolo 189,  primo  comma.  I termini  fissati  nel  calendario  possono  essere  prorogati,  anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi  sopravvenuti.  La  proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini»;
b) dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
«Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di  cui  al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d’ufficio puo’ costituire  violazione  disciplinare,  e  puo’ essere considerato ai fini della valutazione  di  professionalita’  e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi». 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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