martedì 16 agosto 2011

La permanenza dei documenti - I


Domanda tecnica, il risvolto politico lasciamolo di lato, per ora: quanto dura un processo in Italia, o meglio e più direttamente, per quanto tempo qualcuno dovrà leggere quello che avete scritto per il magistrato o per la parte, magari in appello o in ricelebrazione dell'appello dopo un rinvio (magari anche due) da Cassazione ?
Ancora, poco tempo fa ho accennato, attraverso una recentissima di Cassazione, sulla possibilità di ricelebrare un processo a seguito di una nuova possibilità di analisi scientifica degli elementi di prova, non disponibile al momento del processo di cui si chiede la revisione. 
Ecco, gli elementi di prova, gli atti, le perizie precedenti, li ritroveremo belli ordinati ed immediatamente accessibili, in tanti begli scatoloni messi in fila, all'asciutto e senza polvere, come nel (brutto) enlatado Cold Case ?
Sale sulle ferite: e se magari gli elementi di prova, o le analisi, sono state conservate su supporti magnetici o stampati su carta termica? 
Quante volte ve li siete trovati già davanti ?
Chi ricorda ancora le sigle mhv, smi, smo, lbm ? Avete una vaga idea di come leggere un nastro Geloso, un Betamax, anche un semplice VHS e di come riversarlo su un supporto corrente ?
In teoria, per quanto promettono, tra  poco dovremmo avere il processo telematico, e comunque prima o poi si dovrà consegnare  almeno la relazione in forma digitale (quale non si sa, ancora, ed i precedenti con la PEC lasciano mal sperare). 
Ma, tra qualche anno potremo  accedere ai files depositati oggi o domani, così come (non) risuciamo ad accedere a quelli di qualche anno fa?
Torniamo alla carta? Avete presente quei carissimi fogli appiccicosi e polverosi per stampante a getto di inchiostro, che dicevano "per stampe fotografiche", che andavano di moda qualche anno fa ? 
Dopo qualche mese, ancor meno se conservati in ambiente umido o a contatto con carte acide o con solventi (la colla delle rilegature), questi sfarinavano, o nella meno disastrosa delle ipotesi i colori viravano verso il blu o il giallo, sino a scomparire del tutto. Wilhelm sembrava che l'avessi letto solo io, qualche anno fa, e temo che la faccenda non sia migliorata.
Contattiamo il perito del tempo, e vediamo se ha il supporto digitale della perizia. Come no : trentasei floppy da tre e mezzo (quelli che sganasciavano nel lettore), fatti forse in windows 3.11, con un programma che si chiamava ... chi se lo ricorda, me lo diede l'amico dell'amica, coi filename a cinque caratteri, eccetera.
Io ho le fotografie dei miei trisnonni, sparsi tra Cortale, Torino, Belluno, Bologna, Firenze. Ho i film in 8mm girati negli anni sessanta. Ho libri del seicento. Ho lettere scritte da Nadar al mio prozio.
Ho le lastre (in vetro prima, in filmpack poi) delle fotografie di mio padre da piccolo, i negativi delle fotografie fatte da mio nonno nell'Unione Sovietica di Stalin, sviluppate col Rodinal e fissate in acqua e sale. Fotografie in Anscochrome, Kodachrome degli anni quaranta, un paio di foto a colori col sistema Lumiére.
Ho il testamento scritto da mio nonno al Polo (nella Tenda Rossa, affidato alla pattuglia Malmgrem, Mariano e Zappi), le cartoline del mio bisnonno, la fotografia del bisnonno Juglaris quando faceva la prima triangolazione della Sardegna.Tutti ancora perfettamente ed immediatamente leggibili, riproducibili, manipolabili. Ho il manoscritto del Minosse, il dattiloscritto e la macchina da scrivere Olympia con cui è stato battuto (perfettamente funzionante). C'è qualche atto del prozio avvocato, alcune perizie dei nonni e dei prozii, scritte a mano (al tempo obbligatorio, attenzione) o dattiloscritte.


Analogico batte digitale tre a zero? Non esattamente. Il problema è la accessibilità del software (e non mi costringete a spiegare cos'è l'open source), la scelta di formati che possano essere letti o periodicamente convertiti seguendo il progredire dell'arte (txt, rtf, PDF-A), stampare su carta non acida, con inchiostri pigmentati, conservare le cose come si deve ed eseguirne la periodica manutenzione (specie dei supporti: come ho riversato/convertito i floppy - quelli veri - da 5"1/4, così dovrò fare con gli HD da 1TB che oggi sono lo standard).

Da continuare ...

Dolus Bonus


Fabio Sanvitale e Vincenzo Maria Mastronardi
Leonarda Cianciulli - La Saponificatrice
Collana Crimini & Criminali - Armando Editore


Leonarda Cianciulli, la Saponificatrice di Correggio, quella che fa il sapone e i dolci da offrire alle signore in visita con le proprie vittime, che uccide per salvare i figli dalla maledizione.
Dopo settant'anni forse è il momento di fare pulizia, di andare a controllare cosa è vero e cosa viene fuori dai giornalisti, le cui invenzioni venivano alla fine avvalorate dalla stessa Cianciulli, accreditando presso l'opinione pubblica l'ipotesi della follia.
Vincenzo Maria Mastronardi e Fabio Sanvitale così fanno, e scoprono sotto la patina di sette decenni di favole una realtà ben più materiale, ed una Cianciulli affabulatrice e creatrice del suo stesso mito.


Dolus Bonus


Vincenzo Maria Mastronardi - Walter Mastroeni - Ascanio Trojani
Stupro ? - Processi Perversi - Il Caso Parlanti
Collana Crimini & Criminali - Armando Editore - Roma 2010



Stati Uniti d'America, Stato della California, intorno all'anno 2000.
Viene introdotta dai legislatori, non senza contrasti e perplessità, una serie di norme protese al contrasto della violenza in ambito familiare, divenuto tema politico di primo piano.
Viene modificato il codice delle prove (il California Evidence Code), con la intenzione di proteggere la vittima della violenza dal ricatto morale e materiale del suo aguzzino, viene introdotta la possibilità di ammettere in sede processuale testimonianze circa la reiterazione dello specifico reato anche in assenza di una precedente pronuncia di un tribunale, la possibilità di ammettere la testimonianza esperta in tema di BWS (Battered Woman Syndrome) senza riferimento specifico al caso davanti alla Corte, vengono innalzate le pene, le fattispecie dei reati in ambito familiare vengono inserite tra quelle per le quali viene applicata la legge californiana dei "tre schiaffi", raggiunti i quali si va in carcere per non meno di ventotto anni senza possibilità di rilascio anticipato.
Ma il processo nell'ordinamento statunitense è il meccanismo ideale per l'accertamento della verità e per la punizione dei colpevoli solo per chi può permetterselo, e sono gli stessi statunitensi a dirlo a gran voce.
La Giuria, i dodici layman che devono decidere sulla colpevolezza o sulla non colpevolezza dell'imputato, sono esclusi dal confronto sotterraneo tra gli avvocati, dalla fase pre-dibattimentale, dall'accesso all'intero corpus delle indagini e delle prove, e tenuti sotto tutela dal Giudice. Troppo spesso il common sense non è in grado di comprendere la complessità dei moderni dibattimenti, specie quando vi intervengano con tutto il loro peso le attuali metodologie tecniche e scientifiche.
La motivazione fondamentale che ha portato alla Giuria, in estrema sintesi il controllo diretto da parte del popolo della applicazione delle Leggi, non c'è più.

Carlo Parlanti viene accusato di aver commesso i reati di violenza carnale, violenza domestica e sequestro di persona, nel 2002, a Thousand Oaks, Ventura County. Verrà arrestato nel 2004 all'aeroporto di Düsseldorf, mentre è in viaggio attraverso l'Europa per lavoro, ed estradato l'anno successivo negli Stati Uniti.
Anche in seguito alla applicazione delle norme appena introdotte, Parlanti verrà ritenuto colpevole da una Giuria per tutti i reati ascrittigli, e condannato dal Giudice a nove anni di reclusione.

Ma il processo non appare del tutto chiaro, lineare, convincente. Carlo Parlanti proclama la sua innocenza a gran voce, sin dal fermo in Germania.
Carlo Parlanti è effettivamente colpevole? La pena che gli è stata comminata è giusta? Il processo contro di lui ha effettivamente accertato la verità, vi si è solamente avvicinato, o è rimasto chiuso nel meccanismo perverso del formalismo delle parti, dove tutti, singolarmente si sono comportati secondo norma, ma complessivamente si è arrivati ad un abominio, con tutti che han fatto il loro dovere ma la nave è affondata comunque? Le Leggi appena votate, che avrebbero dovuto proteggere le parti più deboli socialmente e processualmente, hanno funzionato o sono state strumentalizzate ad altri e personali fini ? Il fatto che Carlo Parlanti abbia precedenti specifici da cui si è svincolato a seguito di derubricazioni, amnistie e patteggiamenti lo rende colpevole a vita, indipendentemente dalle modalità dello specifico caso ?
Carlo Parlanti ha veramente commesso tutto ciò per cui è stato accusato, o è stato condannato per tutti i motivi sbagliati, o per motivi diversi dai quali era accusato?


Il volume è la sintesi di un lungo e dettagliato studio, tuttora in essere, degli atti nel pubblico dominio del processo a Carlo Parlanti, nelle indagini mal svolte, nelle analisi tecniche mai effettuate. I verbali sono stati studiati nelle trascrizioni originali in inglese, per recuperare informazioni anche dalle sfumature linguistiche, ed in gran parte mai sinora valutati nella loro completezza.

domenica 14 agosto 2011

Pagine Storiche




Renato Perrella ne il "Mito della Scrittura Artificiosa nelle perizie grafiche" :
"..occorre segnalare e denunciare ai Giudici, agli Avvocati, ai periti ed all'opinione pubblica lo scempio della Grafologia che è quotidianamente operato da troppi periti, i quali con inconcepibile e temeraria leggerezza, si avventano sulla scrittura e, forti delle incaute affermazioni di alcuni autori, le applicano da apprendisti stregoni, improvvisando e sentenziando, con sospettosità morbosa al minimo accenno di "anomalia", che lo scritto è artificioso."
Scrittura, n. 20, Ottobre-Dicembre 1976


Perrella è da considerare storico? 
Direi di sì, e comunque la situazione dal 1976 è "alquanto" degradata. ed incauti, assorti ed apprendisti stregoni sembrano essere divenuti la maggioranza.

domenica 10 luglio 2011

Ancora sulla Consulenza Tecnica nella Mediazione Civile Obbligatoria


Già abbiamo scritto una nota sulla mediazione obbligatoria nel contenzioso civile e commerciale, definita dall'art. 60 della Legge 28 Giugno 2009, numero 69, attuata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010.
Qui si scrive nella rude lingua dei Consulenti - per un approfondimento si consulti, ad esempio,  il manuale di Elisabetta Mazzoli ed altri, edito da Maggioli.
La mediazione (erroneamente chiamata in sedi insospettabili come conciliazione, o mediaconciliazione, o addirittura arbitrato) è un atto preventivamente obbligatorio per adire un Tribunale per una lunga e vaporosa serie di materie, dal Condominio al contenzioso sul Risarcimento Danni, senza un limite superiore di importo di causa. Delle perplessità di ordine generale ho già scritto qui.
Due righe sulla consulenza tecnica nella mediazione, prevista nel caso in cui il mediatore non sia in grado di affrontare l'argomento di lite, e nella ulteriore impossibilità di avvalersi della collaborazione di un ulteriore mediatore esperto nel settore, la cosiddetta comediazione. In tal caso, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli elenchi dei consulenti presso i tribunali.
Più di una critica già sulla norma tal quale: se la mediazione è procedura breve, ed informale, che non può esprimere giudizi (anche se...) o valutazioni, a che serve il consulente d'ufficio, che per definizione esprime una valutazione ? 
Ed anche se le parti, di comune accordo, decidessero di affidarsi ad un parere tecnico, questo non è certo un intervento mediativo, ma è eventualmente successivo a questo ed oltretutto con caratteristiche di giudizio arbitrale, anche se il parere tecnico, ad esempio, avesse lo scopo di fornire una valutazione monetaria su cui il mediatore proporrebbe una sua composizione.
Ed in tutto questo, la consulenza deve svolgersi in contraddittorio, con la conseguente eventuale nomina di consulenti di parte? Ma la mediazione non può svolgersi in contraddittorio, anche se solo tecnico. 
Le bozze di regolamento che si leggono in giro sembrano propendere verso una forma di arbitrato irrituale, concedendo la consulenza tecnica solo quando tutte le parti ne facciano richiesta e se ne assumano solidalmente l'onere economico. Ma ancora una volta, non è più una mediazione, è una surroga del procedimento ordinario.
 

sabato 4 giugno 2011

Adeguamento periodico degli onorari


La Legge 8 Luglio 1980, art. 10, recita:

Adeguamento periodico degli onorari
Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.

L'ultimo adeguamento è del Maggio del 2002, tre omessi adeguamenti fa (Maggio 2005,  Maggio 2008 e Maggio 2011 Presidente del Consiglio dei Ministri sempre Silvio Berlusconi).

Ripetiamo i due soliti conti, in uno scenario nemmeno tanto ipotetico, anzi più che plausibile e facilmente verificabile nella realtà dei fatti.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come interprete specializzato (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dall' articolo quattro della L. 319, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi. 
Nel caso si presti servizio in sala ascolti non è consentito svolgere contemporaneamente altri incarichi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma massima di euro 984,53 - lordi.  Da queste si sottrae il venti per cento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi (quale contribuente minimo, quando mai ci si arriva ai trentamila euro di movimento annuo!), ed un trenta per cento circa tra contributo INPS  (che nonostante le promesse politiche, è destinato ad aumentare ancora) e spese varie.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese, diviene quindi qualcosa appena al di sotto dei cinquecento euro, liquidato a fine inchiesta, magari decurtato, e pagato materialmente anche un anno dopo.

Non ripetiamo ancora una volta il disagio ad essere pagati meno del marginale che sporca i vetri delle automobili al semaforo davanti la Procura, degli enormi rischi che si stanno materializzando come conseguenza dell'espulsione dei professionisti qualificati dal circuito giudiziario, sostituiti da volenterosi privi delle capacità operative minime, non parliamo nemmeno dei rischi di corruzione che inevitabilmente appaiono quando si associano pagamenti indegni con professionalità inadeguate - altrimenti qualcuno dice che ci stiamo sempre a lamentare.

La tariffa è pubblicistica ci si risponde; ma la pubblicità che potrebbe derivare dalla accessibilità degli elenchi è stroncata sul nascere dalla privacità. Aggiungiamo che chi gode (è proprio il caso di dirlo) dei settori per i quali è prevista una tariffa a percentuale non risente dell'inflazione come ne risente chi è costretto alla quota fissa ovvero alle vacazioni.

La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, rispetto all'art. 36 della Costituzione. 
Ed ha anche più volte richiamato il legislatore sulla diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria, non solo per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.

Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.

La Sentenza numero 41 del 1996 concludeva che questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.
 
Quanto sia stata rispettata, lo stiamo vedendo da undici anni.

mercoledì 1 giugno 2011

Autopen


Lo scorso giovedì 26 Maggio 2011, poco prima della mezzanotte, ora di Washington D.C. , il presidente statunitense Barack Obama ha firmato una proroga quadriennale di alcune parti dell'USA PATRIOT Act (è l'acronimo di Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) approvata poche ore prima dal Congresso, non senza oppositori, primo fra tutti il senatore del Kentucky Rand Paul.
Queste parti dell'Act riguardano la possibilità di procedere ad intercettazioni e ricerche, ovvero alla sorveglianza dei lone-wolf suspects non statunitensi, in assenza di un mandato specifico sottoscritto da un Giudice indipendente, e debbono essere limitate nel tempo (ma prorogabili) perché il Congresso deve periodicamente valutare se il provvedimento porti con sé un effetto di compressione delle libertà civili.
Il presidente Obama era però in Francia, e per sottoscrivere il provvedimento prima della mezzanotte, ha utilizzato uno strumento ben noto ai cacciatori di autografi ed agli studiosi della burotica francese e statunitense, l'autopen.
Lo strumento è concettualmente semplice, ed è riconducibile ad un brevetto del 1804; in estrema sintesi, è un meccanismo che riproduce meccanicamente una scrittura (in particolare, una firma) a partire da una matrice, una volta una placca metallica, oggi un file in memoria.
L'Autopen è stato utilizzato in Francia per la sottoscrizione dei titoli bancari, e poi negli USA per la firma e la dedica sulle lettere e le fotografie, di artisti, sportivi - e politici. Nei fatti, si tratta di un sostituto robotico della cosiddetta clerk signature (in italiano la firma di sottoposto).
JFK ha utilizzato l'Autopen pressoché per ogni cosa che non avesse importanza capitale, dalle lettere di ringraziamento e di augurio, alle fotografie; pare non ci sia firma di astronauta, da Yaeger e Glenn sino agli equipaggi delle missioni Apollo che non sia automatizzata. 
La macchina può scrivere anche su superfici irregolari (una palla da baseball) o sulla prima pagina di un volume, per esempio.
Però qui non ci interessa parlare né della dubbia sicurezza che porterebbe il PATRIOT Act, né della legge statunitense che impone che la firma sulle leggi sia eseguita a Washington (altrimenti Obama avrebbe sottoscritto il decreto a Parigi, n'est pas?) e nemmeno l'uso dell'Autopen per la firma di una legge, alla fine, visto che per le particolari modalità di esecuzione si è trattato di un esercizio di telepresenza (Marvin Minsky, Omni, Giugno 1980 - io ce l'ho, ci mancherebbe).

La domanda è dal punto di vista del perito grafico: la firma con l'Autopen è riconoscibile come scrittura meccanica oppure no ?
Si dirà che la firma meccanica è ripetitiva, identica al modello : no, perché si può regolare il lasco delle catene cinematiche in modo da introdurre varianti che rientrano nella normale variabilità di un soggetto umano.
Il ductus ? Nemmeno, la riproduzione è pressoché perfetta, nelle forme e nei piccoli segni. Se poi si lavora su una fotoriproduzione ...
La chiave è, in parte, ancora una volta nel tratto, che è caratteristico del sistema cinematico che costituisce l'Autopen. 
Il problema maggiore nel riconoscimento di una firma meccanica è invece nel perito, quando compreso nella mancanza dell'orrore di sé stesso non prende nemmeno in considerazione la possibilità di una scrittura prodotta meccanicamente. 
"Basta uno sguardo", no ?

lunedì 9 maggio 2011

Roald Engelbert Amundsen, a cento anni dal Polo Sud


Quest'anno 2011 ricorre il centesimo anno dalla conquista del Polo Sud da parte di Roald Engelbert Amundsen, avvenuta il 14 Dicembre 1911, trentacinque giorni prima di Robert Falcon Scott. La spedizione era arrivata nella Baia di Ross il precedente 14 Gennaio 1911, a bordo della nave Fram (Avanti).

Il volume R.E. Amundsen - L'Eroe dei Ghiacci Polari, edito da Ugo Mursia nel 1971, benché ancora in (abbondante) deposito presso l'editore, è praticamente impossibile da reperire secondo i canali tradizionali.
Sono disponibili su eBay alcune copie (nuove, sembra una decina) in vendita ad un prezzo accettabile (tra i 10 e gli 11 euro, oltre alle spese postali per raccomandata). Il link dell'inserzione è questo .
Una lettrice del blog mi ha, inoltre, segnalato che ve ne sono alcune copie presso la Libreria del Mare di Milano (Via Broletto, 28 - più Milán di così non si può) a 6,20€ ma i costi per l'invio postale sono quelli del postacelere ed il totale fila verso i venti euro.
Felice Trojani non pretendeva scriverne una biografia, troppo vasta per essere affrontata in un piccolo volume, ma far conoscere ai giovani italiani chi fu l'Uomo che, nel lontano 1928, perse la vita muovendo al soccorso di naufraghi italiani.

Il libro ha le illustrazioni di Marcello Cassinari Vettor.
Ricordiamo che Felice Trojani era uno di coloro, per accorrere al soccorso dei quali, Roald Amundsen perse la vita.
Era uno dei naufraghi del dirigibile Italia, rimasti nell'accampamento della Tenda Rossa (che rossa mai fu) sul pack; i loro SOS erano stati raccolti ed aeroplani si dirigevano verso di loro.  Attraverso la radio di Biagi, vennero a sapere che erano in partenza da Tromsø per le Spitsbergen un bimotore francese con a bordo Amundsen, e un trimotore svedese; i naufraghi conoscevano la pericolosità del Mare di Barents e speravano che i due idrovolanti ne avrebbero effettuato la traversata di conserva.
Invece, il 18 Giugno 1928, alle 16:00, Amundsen e i piloti francesi partirono da soli da Tromsø, in Norvegia. L'ultima trasmissione, "tutto bene", fu effettuata tra le 18:45 e le 18:55, in un punto al di sotto dell'Isola degli Orsi nella cui zona fu successivamente rinvenuto da un peschereccio un frammento di galleggiante appartenente al Latham, ed un serbatoio interno, che sembrava essere stato modificato in modo da servire da galleggiante, suggerendo che almeno un membro dell'equipaggio fosse sopravissuto.

Il  24 Agosto del 2009, era partita la spedizione della Marina Reale Norvegese, in collaborazione con il Museo dell'Aviazione di Norvegia, la Kongsberg Maritime AS e la ContextTV GmbH, con l'intento di esplorare la zona a Sud dell'Isola degli Orsi (la più meridionale delle Svalbard) nella quale si presume si sia inabissato il Latham 47 pilotato da René Guilbaud, assistito dal tenente Leif Ragnar Dietrichson, insieme a Roald Amundsen e altri tre membri dell'equipaggio.
Le ricerche sono state condotte dalla nave Tyr, utilizzando l'AUV Hugin-100MR,  un remoto capace di scendere sino ai 1000 metri di profondità e con una autonomia di ben diciotto ore. Gli organizzatori, forti di precedenti esperienze positive, si dichiaravano particolarmente ottimisti; la ricerca puntava ad individuare il motore dell'idrovolante, unico pezzo metallico di dimensioni tali da essere "visto" dalla strumentazione. Non si ritiene che elementi in legno siano ancora integri dopo tanto tempo sotto il mare.



Tutta la spedizione è stata documentata sul sito Search for Amundsen, al cui interno sono stati pubblicati i blog del comandante e di alcuni membri.
 
Purtroppo, non si è trovata alcuna traccia del velivolo nella zona di esplorazione. O la posizione del ritrovamento del galleggiante da parte del peschereccio era viziata, e l'aereo è altrove, oppure lo sfruttamento del fondale con le reti a strascico ha distrutto e disperso quanto ancora restava della struttura.
 
La storia dei rapporti tra l'Italia, Umberto Nobile, Roald Engelbert Amundsen ed il sempre trascurato Lincoln Ellsworth è ben narrata ne La Coda di Minosse.

lunedì 25 aprile 2011

Memorie di traduzione, privacy, vacazioni


Una collega traduce una richiesta di rogatoria per un Pubblico Ministero, deposita il lavoro e la richiesta di liquidazione. Il Magistrato le liquida Una (One, 1, Uma) Vacazione: "tanto ce l'ha sul computer, basta cambiare il nome".
Copriamo con una pietosa colata di cemento l'importo (lordo) liquidato, e cerchiamo di meditare sulla motivazione : "tanto ce l'ho sul computer, basta cambiare il nome".
È proprio vero che "ce l'ho sul computer", nel senso di traduzione precedentemente eseguita, magari per altro Magistrato, e basta prenderla e "cambiare il nome" ? 
La risposta è chiara e ben motivata : no, le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 Luglio 2008 me lo vietano; appena concluso l'incarico (nel caso in esame, con il deposito della traduzione) il documento va eliminato dai miei archivi. Quindi io non ce l'ho sul computer.
Le Linee Guida sono riproposte di seguito, dal documento presente su Scribd.
Linee Guida in Materia di Trattamento di Dati Personali da parte dei Consulenti Tecnici e dei Periti Ausili...Problema più serio, già accennato in un precedente post sui glossari gergali.
Oggi, nella maggior parte dei casi si utilizzano strumenti CAT per la traduzione, e le soluzioni utilizzate in precedenza sono raccolte nelle Memorie di Traduzione (TMs). Quesito : a meno della anonimizzazione (orrore di parola ...) , debbo piallarle ad ogni incarico concluso?
E ancora: se traduco espressioni gergali, specie quelle in uso tra marginali e gruppi ristretti, per validare (altra perla!) processualmente la traduzione, debbo in qualche modo documentare dove, come e quando veniva utilizzata. E documentare dove, come e quando è stata utilizzata una certa espressione (volete un esempio? tabina, chi lo dice, dove, come, quando, che vuol dire?) debbo dire in quale inchiesta è venuta fuori, e questo è esplicitamente vietato.
Di male in peggio: e se volessi sciarare (l'orrore...) i glossari (o le TM) con un collega per necessità future? Verrei denunciato dal Garante per la protezione dei dati personali, ovvero per violazione del segreto di indagine o dal PM, o dalle parti, secondo convenienza.

sabato 23 aprile 2011

23 Aprile, Sant Jordi


 
Oggi, 23 Aprile, in Catalogna (ed a Barcellona) è il giorno di Sant Jordi (San Giorgio). Oggi si donano Rose (e Libri) alle signore (che di solito contraccambiano con altri Libri).
Il link alla Catalunya è ovviamente in català.

Il dono della Rosa ha origine medievale, mentre il dono del Libro (in origine l'uomo regalava una Rosa, la donna contraccambiava con un Libro) nasce nei primi del Novecento, osservando la coincidenza tra la festività di San Giorgio e le date di morte di Shakespeare e di Cervantes.
La festa è stata mondializzata (adoro i neologismi economici!) da quando l'UNESCO ha fissato, nel 1995, il 23 Aprile come World Book (and Copyright) Day .

venerdì 22 aprile 2011

Pagine storiche



There are two main questions, or difficulties, that confront the examiner of an alleged forgery. The first of these is to determine how much and to what extent genuine writing will diverge from a certain type, and the second is how and to what extent will a more or less skillful forgery be likely to succeed and be likely to fail in embodying the essential characteristics of a genuine writing. Here we have the very hearth of the problem, for, at least in some measure, a forgery will be like the genuine writing, and there is also always bound to be some variation in the different examples of genuine writing by the same writer. Incorrect reasoning infers forgery from any variations or infers genuineness from any resemblance.

Albert S. Osborn, The Problem of Proof especially as exemplified in Disputed Documents Trials, Boyd, Albany 1946
Il problema è così posto, quale metodo usare per affrontarlo ?

24 Aprile 2011


© Ascanio Trojani 2011 - Tutti i diritti riservati

Primavera, 
Pasqua di Resurrezione (24 Aprile), 
Pesach (19 Aprile ovvero 14 Nisan 5771).

Auguri a tutti  -  l'orizzonte è libero, approfittiamone.

Grafologia della scrittura tipografica, aggiornamento


Nella puntata del 20 Aprile 2011 della trasmissione "Chi l'ha visto", è giunto un (atteso) richiamo a proposito della rappresentazione della cartolina inviata da Matthias Schepp alla moglie, oggetto di un precedente post.
La "notizia di servizio" è (ovviamente) finita in rete :


Non sono particolarmente d'accordo sul fatto che qualcuno "abbia fatto incappare dei professionisti" ne "l'errore madornale". Se i suddetti professionisti volevano dichiararsi tali , hanno certamente perso una ghiotta occasione per dimostrarlo. 

Ancora non convinti ? 
Guardate allora il video postato dalla collega Marisa Aloia, con il grab dallo schermo mentre si (ri)scrive la cartolina.


Ammissibilità della Perizia e suo valore come prova


Due recentissime sentenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, ribadiscono l'orientamento circa il valore della perizia come "prova", e sulla ammissibilità o meno della perizia (d'ufficio) nel  dibattimento penale.
La perizia è sempre "prova neutra", che non è né a carico né a discarico dell'imputato, è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rimessa al potere discrezionale del Giudice, che al più dovrà fornire una logica motivazione all'eventuale diniego.
Le due sentenze sono la n. 5295/11 della VI sezione penale e la successiva 12757/11 della II sezione; in particolare l'eventuale, motivato, diniego da parte del Giudice ad ammettere perizia nel dibattimento non costituisce motivo di ricorso per Cassazione.
Nella lettera, della 5295/11, dell'11 Gennaio 2011 : "La  mancata assunzione di prova decisiva,  quale  motivo  di ricorso per cassazione, può essere dedotta solo in relazione a mezzi di prova di cui sia stata legittimamente chiesta l'ammissione a norma dell'art.  495  c.p.p.,  comma  2, il  quale  stabilisce  il  diritto dell'imputato  all'ammissione delle prove indicate a  discarico  sui fatti  costituenti  oggetto delle prove a carico.  Va  però  subito chiarito  che il diritto alla controprova non può avere per  oggetto l'espletamento di una perizia, essendo essa per antonomasia mezzo  di prova  neutro, non classificabile né a carico né a discarico, oltre che sottratto alla disponibilità delle parti, e rimesso, invece,  al potere  discrezionale  del  giudice. Pertanto  la  perizia  non  può ricondursi al concetto di "prova decisiva", la cui mancata assunzione possa  costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d)."
Una meditazione sul fatto che la perizia non è né prova né verità rivelata e incontestabile ma mero strumento gnoseologico a disposizione della formazione del libero convincimento del Giudice, potrebbe spegnere alcuni ardori (o pruriti, secondo altre opinioni) manifestati da alcuni.

lunedì 18 aprile 2011

Revisione del processo e novità della prova scientifica


La prima sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza numero 15139 del 13 Aprile scorso, deliberando sull'ammissibilità della revisione di un processo di fronte alla applicazione di un "nuovo metodo scientifico"  scoperto o applicato successivamente alla definizione del processo stesso, ha anche definito un metodo di valutazione delle nuove prove da parte del Giudice.

Secondo i Giudici, la revisione del processo, dopo condanna passata in giudicato, è in generale ammessa se - successivamente - sia stato scoperto o definito un "nuovo metodo scientifico" per la valutazione delle prove. In tal proposito la prima sezione critica la giurisprudenza pregressa, che considerava la nuova perizia quale "mero apprezzamento critico di elementi già esaminati e valutati in giudizio" anche se condotta con metodi nuovi, giacché la scienza è contraddistinta dalla incompletezza e dalla provvisorietà delle acquisizioni conoscitive raggiunte. "Ciò comporta, quindi, che anche il giudizio di revisione debba confrontarsi con la nuova prova scientifica, per tale dovendosi intendere il mezzo ad efficacia dimostrativa che utilizza il mezzo scientifico per accertare il fatto ignoto, ed è preordinato a procurare, nell'ambito di un procedimento che coinvolge le parti in un serrato contraddittorio tecnico, un sapere al giudice in relazione ad un'evenienza di cui non gli è più possibile la diretta percezione. [...] la novità della prova scientifica può essere correlata all'oggetto stesso dell'accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato, successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali. In questo secondo caso al giudice spetta stabilire se il nuovo metodo applicato alle emergenze processuali già acquisite sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati cosi conseguiti, o da soli o insieme con le prove già valutate, possano far sorgere il ragionevole dubbio della non colpevolezza della persona di cui è stata affermata la penale responsabilità con una sentenza passata in giudicato”. 

Il Collegio ha dettato le attività a carico del Giudice chiamato a decidere su una revisione a seguito della applicazione di una nuova prova scientifica :

" a) l'apprezzamento della novità del metodo introdotto; 
b) la valutazione della sua scientificità; 
c) l'applicazione del nuovo metodo scientifico alle risultanze probatorie già vagliate, alla stregua delle pregresse conoscenze, nel processo già celebrato; 
d) il giudizio di concreta novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo: 
e) la loro valutazione nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio allo scopo di stabilire se essi sono idonei a determinare una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta. "

Annoto, in margine, come tale sentenza si avvicini alla giurisprudenza statunitense corrente, che attribuisce al Giudice il ruolo di gatekeeper nell'ammissione e nella valutazione della prova scientifica.

sabato 16 aprile 2011

La grafologia della scrittura tipografica


Poche settimane fa, la trasmissione "Chi l'ha visto", trattando della scomparsa delle gemelle Alessia e Livia Schepp, mostrava il testo, in italiano, della prima cartolina inviata dal padre,  Matthias Schepp, alla moglie.
Un fermo immagine dal servizio è qui riprodotto :


Palesemente non l'originale, ma una immagine finalizzata all'argomentazione televisiva. Osservate la diversità di risoluzione tra scritta e stampato della cartolina, gli allineamenti della scritta perfettamente regolari, l'uniformità delle aste e delle terminazioni, la dimensione esatta dei puntini delle lettere e dell'ellissi sulla terza riga, la misura dell'interrigo. Allineamenti, aste, terminazioni, interrigo : lingua da lettering, da tipografia, perché di lettering si tratta, non di scrittura manuale, di handwriting.
Questa immagine, inoltre, circola solamente in Italia, solo successivamente alla trasmissione de quo, e non ve n'è traccia nei media svizzeri o tedeschi; provate a cercare con Google Images o con Tineye.
Non si vedono poi, francobollo, indirizzo del destinatario, timbri postali, ma non essendo una condizione necessaria per l'esistenza dell'oggetto "cartolina postale" (possono essere sull'altra faccia del foglietto, o potrebbe essere stato inviata in busta) teniamolo a parte.

Chiaro, pacifico, convinti ?
Sembrerebbe di no : Marisa Aloia mi ha segnalato che da un po' di tempo circolano alcune analisi (soi-disant) grafologiche  della scritta mostrata a "Chi l'ha visto", assunta tél quél come scrittura di pugno di Matthias Schepp, e da dette analisi si pretenderebbe di ottenere informazioni sulla personalità e sullo stato emotivo del suicida.
Analizzare la scrittura di una persona deceduta con lo strumento grafologico è una parte importantissima dell'autopsia psicologica (il tentativo di ricostruire il profilo psicologico di una vittima attraverso varie fonti ante-mortem). Un altro esempio  recentissimo viene dall'esame della scrittura nelle ultime lettere del Mass-Murderer del Realengo, raffrontate con scritture di periodi precedenti.
Sembra una paratautologia, ma il campione della grafia che viene esaminata deve certamente appartenere alla persona in esame, non a terzi, magari al giornalista che ha copiato il testo di una lettera che gli è stato impedito di fotoriprodurre, o magari un allestimento scenico a fini televisivi.

Eppure, nel caso di Schepp, dove la scrittura è palesemente generata da un DTP, non da una mano, questo è accaduto.
Iliprandi, Lefebure ? E ched'è ? .. 'n farmaco nòvo?

Convertiamo la nomenclatura tipografica in qualcosa di più vicino alla grafologia: gli allineamenti di base perfettamente regolari e modulati, l'uniformità innaturale del tratto , i tratti finali uniformi, la forma esatta dei puntini delle lettere e dell'ellissi sulla terza riga, l'allineamento innaturale di quest'ultima, la completa sovrapponibilità di gruppi letterali (esempio : il gruppo ta).
La mano non è una macchina, si legge nelle premesse preconfezionate da tagl'incolla ossessivo-compulsivo che si vedono nelle consulenze di basso livello, e come al solito questa premessa non viene poi applicata nel seguito dell'indagine.
Le lettere sono diverse tra loro, mi dite ?
Dal 2002 (siamo nel 2011, ricordatelo) tutte le librerie di font per computer sono  disponibili nel formato Open Type; tra le altre cose, il formato permette di "ottenere effetti tipografici avanzati".
Uno di tali effetti avanzati è la realizzazione in digitazione delle legature tra caratteri : "Nella calligrafia ed in tipografia, una legatura è composta dall'unione di due o più lettere, quasi sempre unite in una forma o glifo. Le legature di solito rimpiazzano due caratteri che condividono dello spazio e fanno parte di una categoria più ampia di caratteri chiamata di forma contestuale, ovvero che assumono una specifica forma a seconda del contesto nel quale vengono inseriti, ovvero delle lettere che precedono e seguono oppure degli spazi." (Wikipedia, così si trova subito).
Finalmente si spiega quel misterioso box nei settaggi dei word processor o DTP : "attiva legature".
Ritorniamo alla cartolina : ta, te, ti, to, tu al momento della digitazione vengono automaticamente sostituiti da una forma legata (in tipografia si chiama glifo), adatta al contesto:  te, legate in basso, ta, to legate in alto col taglio della t, eccetera.

Una analisi di un font, o comunque di un elaborato grafico, con gli strumenti della grafologia è certamente eseguibile. Si pensi solo alla valenza della impostazione, della direzione, dell'inclinazione, della dimensione, della continuità e della forma : vi siete mai chiesti perché il logo Coca-Cola è ascendente, inclinato, grande, legato, arrotondato, nutrito ?
Niente di nuovo, comunque: cercate lo studio di Manuel Moreno, Grafología y Diseño Gráfico Publicitario.

Non di Matthias Schepp si parli però; al più delle intenzioni comunicative dei grafici e dei sistemisti di Adobe, Monotype, Linotype.

L'attenzione non è qualcosa che di deve applicare solo quando "è esplicitamente richiesto dal quesito".

mercoledì 13 aprile 2011

Mediazione Obbligatoria nel Contenzioso Civile e Commerciale e Consulenza Tecnica


Lunedì 21 Marzo 2011 è entrata in vigore la mediazione obbligatoria nel contenzioso civile e commerciale, creata dall'art. 60 della Legge 28 Giugno 2009, numero 69, attuata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010.
Non è questo il posto dove spiegare nei particolari le intenzioni di chi l'ha istituita, di chi vi si oppone, del come vorrebbe funzionare. Per questo si veda ad esempio,  il manuale di Elisabetta Mazzoli ed altri, edito da Maggioli.
La mediazione (o conciliazione, o mediaconciliazione, o addirittura arbitrato - la chiarezza nomenclatoria è un bel sintomo!) è atto preventivamente obbligatorio prima di adire un Tribunale per una lunga e vaporosa serie di materie, dal Condominio al contenzioso sul Risarcimento Danni, senza un limite superiore di importo di causa. 
Un sacco di problemi, a mio parere, a cominciare proprio dalla diffusa incertezza su come chiamarla: anche fonti insospettabili scrivono di arbitrato. 
Il fatto che non venga fissato un limite superiore nell'importo di causa sta a significare che la mediaconciliazione (sic) non è diretta solo alle cause bagatellari, che sarebbero in linea di principio quelle che ingolfano i Tribunali.
Il servizio di mediazione preventiva e obbligatoria viene fornito da entità sostanzialmente private, secondo modalità di ammissione quantomai lasche: non è una impressione, infatti, che l'operazione somigli ad un tentativo di privatizzazione della Giustizia. E proprio in queste ore, cominciano ad essere dirette alla Corte Costituzionale le prime eccezioni, equamente divise tra la obbligatorietà della mediazione quale presupposto per adire al Tribunale e le regole di formazione delle entità mediatrici.
Altra cosa che appare quantomai dubbia è la obbligatorietà della mediazione preventiva. La risoluzione alternativa delle controversie dovrebbe sottostare ai principi di volontarietà, riservatezza e neutralità, che qui non sono proprio rispettati. 
La norma è ambiguamente snella, lasciando troppe cose alla discrezione del singolo organismo di mediazione. 

Consideriamo brevemente il punto che ci interessa, la consulenza tecnica. Almeno teoricamente, la procedura non dovrebbe discostarsi troppo da quella già nota nel caso di arbitrato civile, anche se con i caveat già accennati.
L'articolo che ci interessa è il numero 8 del citato Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010. 
Al primo comma, si osserva che nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. 
Bene, e chi mi certifica le specifiche competenze tecniche, se la norma che regola l'ammissione al ruolo di mediatore non ne fa alcun cenno? Chi mi consente di ricusare un mediatore a mio parere non competente?
Se di cause bagatellari si fosse trattato, di consulenza tecnica non se ne doveva nemmeno parlare, ma la norma non fissa un limite oltre al quale la competenza naturale è del Tribunale. 
Nel caso (quarto comma dell'art.8) che non si possa procedere con al nomina di mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti preso i tribunali.
Consulenti, recita la norma, quindi gli iscritti agli elenchi del Tribunale Civile, sembrerebbero esclusi quelli del Penale, se il Decreto assume la nomenclatura dei Codici. E se la specifica competenza non la si ritrova in detti elenchi? Non sembra prevista la facoltà del mediatore a ricorrere ai docenti universitari o a laboratori statali (non solo RIS, ma anche le Belle Arti, le Agenzie per la tutela del territorio, eccetera), se l'importanza del caso lo richiede. Ma non c'è la limitazione alle cause bagatellari, perché si pone allora tale vincolo?
L'ultima frase del quarto comma, che parla di onorari, rinvia ai singoli regolamenti di procedura dell'organismo. Ci piacerebbe credere che non verremo liquidati secondo la L. 319.
Piuttosto, non trovo norme che concedano a terzi l'accesso agli elenchi del Tribunale; dov'è la deroga alle norme sulla riservatezza dei dati personali, che pure vengono invocate ogni volta che si chiede l'accesso a tali elenchi, ad esempio per motivi sindacali ? 
La natura pubblicistica del'incarico vale solo quando si devono fissare gli onorari, almeno finora.

venerdì 8 aprile 2011

Pagine storiche


L'écriture a des lois. Quoi que puissent en penser les esprits superficiels, l'acte d'écrire, qui se décompose en une serie de gestes presque inconscients, ne s'accomplit pas au hasard et ne reflète pas non plus un caprice perpétuel de l'ésprit ou de la main.

Edmund Solange-Pellat, Les Lois de l'Écriture, Librairie  Vuibert, Parigi 1927
La copia illustrata è la mia, originale; non lo si trova in giro, nemmeno su Google Books. Potete provare a cercarlo nelle librerie residuali o antiquarie, e preparatevi a pagarlo per ciò che vale, tanto.

martedì 5 aprile 2011

CTU nel processo civile, "relazione da trasmettere alle parti"

 
Oggi, son dieci volte in un mese che vedo "relazioni provvisorie", "bozze", "proposte di relazione" e via fantasiando.
Ripeto, sottolineo, gioco alla vox clamantis.

Art. 195 CPC , novellato :  [...] La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa  all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
 
La relazione de quo [de cuius per gli assorti] è la relazione finale.
Non la bozza, la relazione provvisoria, la relazione temporanea, la relazione in itinere , la proposta di relazione. Una proposta di relazione potrebbe avere una ragion d'essere in una mediazione, una conciliazione, un laudo unanime, ma qui non è proprio il caso.
È la relazione finale, che non potrà essere più modificata. La relazione che si manda alle parti deve essere completa in ogni sua parte, risposta motivata al quesito compresa.
 
Le osservazioni delle parti, e la sintetica valutazione delle stesse, sono atto successivo. Non sono le "note" pre-novella, sono osservazioni (leggi: controdeduzioni, precisazioni, scritto in sostegno, etc) alla relazione finale. 
 
Le "note" pre-novella esistono ancora, certo, sono le istanze che i CTP possono proporre al CTU (o Perito).

sabato 26 febbraio 2011

Farsi pagare, senza ritardi


In un recente post, s'era scritto della nuova Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Sinteticamente, viene generalizzato il limite massimo di 30 giorni per i pagamenti di fatture per beni e servizi, sia per il settore pubblico che per quello privato, ammettendo limitatissime eccezioni solo in circostanze specifiche e comunque non oltre il termine di 60 giorni, a meno di clausole contrattuali specifiche che non costituiscano un contratto leonino. 
Per il settore pubblico la Risoluzione è particolarmente rigida, imponendo l'invalicabililità del termine dei sessanta giorni, oltretutto limitato solo al settore della sanità.
Nel caso di ritardato pagamento, si applica automaticamente un tasso di interesse non inferiore all'8%, ed una somma non inferiore ai 40€ per coprire i costi di recupero del credito (foss'anche per il semplice sollecito).
La Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 23 Febbraio scorso. 
Da tale data, i singoli Stati hanno due anni per  recepire la Direttiva nella propria legislazione.

lunedì 14 febbraio 2011

Saggio d'interesse per i ritardati pagamenti, 2011

 
 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel Comunicato dell'8 Febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 31 dello stesso giorno, ha reso noto che  per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2011 il saggio d'interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui all'articolo 5 del DL 231/2002, al netto della maggiorazione ivi prevista, e' pari all'1 per cento.

Ricapitolando : le fatture di cui al DL 231/2002, si pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso BCE maggiorato di sette punti; si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra.
Il saggio da applicarsi è quindi dell'otto per cento (1+7). 


mercoledì 9 febbraio 2011

AUT 45


E dopo l'AUT 18, metterò mano alla scheda dell'AUT 45, nato come bimotore da osservazione ed appoggio tattico, ostacolato nella sua realizzazione dalle contrastanti pretese del Ministero, e dalla opposizione dello stesso Muzio Macchi.
L'AUT 45 rimase allo stato di pre-prototipo; fatte le prove nella galleria del vento, nel 1939 erano in costruzione la cellula di rottura e due apparecchi di volo, ma la sostituzione al posto di sottosegretario all'Aeronautica di Valle con Pricolo, cambiò la politica del Ministero.
La prima dichiarazione di Pricolo fu, infatti, la celebre : "Basta con la costruzione di aeroplani, ne abbiamo già troppi. Quelli che ci mancano sono gli hangars."
All'AUSA giunse poco dopo una nota ufficiosa: "Dopo questi sette S79 che avete in costruzione non ne saranno ordinati più: di aeroplani ve ne sono già abbastanza. Pensate perciò ad avviare l'attività della ditta verso altri campi: il Fabbriguerra vi consiglia letti in ferro e carrozzelle da bambini."  (da La Coda di Minosse)

Era il Novembre del 1939. Il 10 Giugno del 1940 l'Italia entrò in guerra, con troppi aeroplani, come sappiamo.


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AUT 18


Alla fine, comincio ad essere in grado di mettere un po' d'ordine nei miei archivi e di cominciare a completare le pagine del mio sito, in particolare la sezione storica.

Si riprende dall'archivio di Felice Trojani, e dall'AUT 18, aereo da caccia la cui (lunga) storia, descritta ne La Coda di Minosse, è spesso presa a testimonianza dello stato dell'industria italiana prima dell'inizio della seconda guerra mondiale.
Per anticipazione, tre trittici delle successive versioni del T18, dalla prima del 1934 (biposto, carrello retrattile, interamente metallico, mitragliatrici nelle ali) alla versione consegnata per i collaudi al Ministero, nel 1939. La versione con gli "scarponi" era stata disegnata per soddisfare una pretesa del Ministero, che lamentava l'alto costo del carrello retrattile.







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