venerdì 5 febbraio 2010

La nuova Procedura Civile, un riassunto, con qualche altra novità


Come scritto nei precedenti post, con la Legge n. 69 del 18 Giugno 2009, Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, sono state introdotte alcune modifiche al Codice di Procedura Civile, per la parte che ci interessa, negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica.
Il testo previgente e quello novellato sono riassunti qui.
 
Dopo la novella, per le cause istituite dopo la data di entrata in vigore della Legge, (4 Luglio 2009) il procedimento con il quale si realizza la Consulenza Tecnica di Ufficio nel processo civile è riassumibile secondo il seguente schema. Molti Giudici già applicavano una parte delle norme ora divenute Legge, e comunque nulla impedisce che decidano di applicarle, anche parzialmente, alle cause nate nel precedente rito.

Quindi, il Giudice decide di disporre C.T.U. nei casi previsti dalla Legge.
Secondo il nuovo art. 191, il Giudice formula i quesiti nel corpo del provvedimento che dispone la Consulenza d'Ufficio e nomina il (i) Consulente (i). Il CTU è  quindi preventivamente informato dell'oggetto della Consulenza stessa (il quesito), ed è pertanto già in grado di valutare se esistano condizioni per non accettare l'incarico (per le incompatibilità codicistiche, rigidamente elencate nell'art. 51 cpc, o per mera incompetenza tecnica) e può già predisporre alcuni degli atti immediatamente successivi alla comparizione ed al giuramento,  fra tutti, nel caso di perizia grafica, l'eventuale rilascio di saggio grafico in udienza ante il Giudice (se questi lo pretende).

Sulla notifica del provvedimento di nomina del C.T.U. e la comunicazione a questo del quesito, interviene quanto disposto nel Decreto Legge 29 dicembre 2009 , n. 193: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario: Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata […].A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata […]. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e’ effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Il Decreto è integralmente consultabile qui.

Sostanzialmente, le notifiche e le comunicazioni dovranno tutte avvenire tramite PEC, e così anche le comunicazioni formali tra C.T.U. e le parti. Molte questioni sono ancora da chiarire, entro i sessanta giorni dei decreti citati, ancora da emanare, in particolare a proposito dell’adeguamento tecnico delle strutture tribunalizie.
Allo stato attuale, abbiamo comunque un obbligo più o meno velato, di dotarci di una casella PEC, e nulla impedisce che (con eventuale comunicazione al Giudice all'atto dell'incarico) le comunicazioni tra CTU e le parti non possa avvenire in questa forma, anziché tramite facsimile, raccomandata o galoppino.

Una volta ricevuto ed accettato l’incarico, effettuato il giuramento, si iniziano le operazioni peritali.
Secondo il novello art. 195, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

Il CTU dovrà quindi, far conoscere alle parti (in un prossimo futuro tramite PEC) la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine, fissato dal Giudice.
Queste (attraverso i CTP eventualmente nominati)  entro un secondo termine, che rischia di essere estremamente breve, sempre fissato da Giudice, dovranno comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni.
Infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche le risposte alle osservazioni delle parti.

Ricordiamo, in margine, l'art. 201 del cpc (Consulente Tecnico di Parte) : Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. La nomina del CTP deve essere, tassativamente, presentata in Cancelleria entro il termine stabilito dal Giudice (di solito, l'inizio delle operazioni peritali), e non al CTU in sede di apertura delle operazioni peritali, a pena di nullità della nomina stessa.
La consegna (o la semplice comunicazione a verbale) della nomina del CTP  costituirebbe una delega delle attività processuali dal Giudice al CTU, che è inammissibile. Il citato art. 201 c.p.c. recita, infatti, che la nomina di consulenti tecnici di parte deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta dal cancelliere senza la possibilità di delegare al CTU la ricezione della dichiarazione di nomina del CTP. Tale attività è demandata chiaramente ed inequivocabilmente alla Cancelleria.
Le disposizioni dell'art. 201 c.p.c. si integrano con quelle dell'art. 91 delle Disposizioni di Attuazione, (Comunicazione a Consulenti di Parte): Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.

La nomina del CTP, avvenuta nel corso delle operazioni peritali, in assenza cioè della preventiva dichiarazione in Cancelleria, è quindi inammissibile, ed è nulla. Il CTU deve richiedere alle parti, all'atto dell'apertura delle operazioni peritali, la conferma (da verbalizzare) dell'avvenuta nomina secondo rituale; mancando questa conferma, il CTP nominato irritualmente non può essere ammesso alle operazioni (cui è sempre e comunque ammessa la parte ed i suoi procuratori).

Alla luce dell'ingresso delle comunicazioni telematiche (certificate) nel caso, ad esempio, che si abbia la necessità di sostituire il CTP nell'imminenza dell'apertura delle operazioni, ovvero nel corso di queste, la ricevuta della PEC alla Cancelleria della nuova nomina avrebbe valore compiuto, non essendo la PEC (salvo derive schizoidi del legislatore, sempre possibili e delle quali ogni giorno abbiamo splendidi esempi) vincolata agli orari di apertura al pubblico degli uffici, ma solo ai termini indicati dal Giudice.

mercoledì 27 gennaio 2010

La Tenda Rossa (che Rossa mai fu)


La Tenda Rossa è la tenda sotto la quale trovarono rifugio i supersiti del Dirigibile Italia, rimasti sul  pack dalle 10:33 del 25 Maggio 1928.
L'Ultimo Volo è descritto da mio nonno, Felice Trojani, ne la Coda di Minosse. Un estratto lo potete leggere qui.

La Tenda fu progettata da mio nonno, dopo aver studiato le tende usate nelle spedizioni polari precedenti, e costruita dalla Ditta Moretti di Milano.
«È di tipo piramidale a bastone centrale, 2,75 x 2,75 m di base e 1 m di altezza, sovrastata da una piramide il cui vertice è a due metri e mezzo dal suolo. Ci si entra per un passo d'uomo circolare di un metro di diametro, con manica di chiusura contro il vento, fondo in seta gommata, intercapedine su tutte le pareti. Le pareti esterne ed il fondo sono di seta grezza, ma le pareti interne sono di seta azzurra, scelta contro l'oftalmia delle nevi, che trasforma l'interno in un ambiente riposante, sereno, quasi idilliaco, che fa dimenticare l'inferno che c'è di fuori.
La tenda, progettata per quattro persone, ne ospiterà invece nove (di cui due ferite alle gambe, Umberto Nobile e Natale Cecioni), Titina, parte della Radio e i suoi accumulatori.
Trojani monta l'asta centrale e drizza la tenda, mentre Mariano e Viglieri piantano i picchetti nel ghiaccio e tendono i venti, caricando i bordi con viveri ed altri pesi. Sul fondo si dispongono i cartoni che contenevano le carte di navigazione, il sacco a pelo tagliato ed aperto su cui vengono distesi Cecioni e Nobile, vicino a loro la stufetta catalittica accesa.»
Ecco, la tenda è di seta grezza, bianca, non rossa.

Un passo indietro: siamo nel 1928, ben lontani dall'altimetro acustico del Gossamer Albatross (derivato dal meccanismo di messa a fuoco della Polaroid, cortesia di Edwin Land) e dagli altimetri moderni. Per valutare l'altezza del dirigibile non sono sufficienti gli altimetri correnti, e si utilizza un sistema più efficiente.
Dalla navicella vengono lasciate cadere delle fiale di vetro, ripiene di fucsina (un colorante rosso-magenta, miscela pararosanilina-rosanilina, oggi utilizzato in istochimica e batteriologia; il nome fucsina è dato in onore dell'industriale Renard, traducendone il cognome in tedesco), e misurando con uno speciale cronometro realizzato a Roma da Hausmann il tempo di caduta, dal rilascio al momento in cui la fiala, rompendosi, colora di rosso il pack.

Per rendere meno invisibile la tenda dall'alto, i superstiti decisero di utilizzare le fiale  di fucsina sopravvissute alla caduta per disegnare sulla tenda un reticolo, assai largo, di linee rosse. Una volta stabilite le comunicazioni attraverso la Radio, i soccorritori seppero del reticolo, ed i giornalisti coniarono il nome, la Tenda Rossa.
La luce continua fece svanire le delicate aniline in pochi giorni. Rossa, alla fine, mai lo è stata.


Dalla Domenica del Corriere del 23 Febbraio 1964, una illustrazione di Walter Molino eseguita secondo le istruzioni di Felice Trojani (Roma, Collezione Privata)


Crimine online su Cemchannel


Dal 19 Gennaio è attivo in livestreaming il canale di Crimine.it, con Marisa Aloia.
Qui di seguito la prima trasmissione, dai prossimi incontri è previsto l'intervento diretto degli spettattori, e la partecipazione di altri esperti nel campo criminalistico e criminologico.



Watch live streaming video from cemchannel at livestream.com

martedì 19 gennaio 2010

Densità di informazione e diritto alla difesa


L'art. 269 del T.U. sulle Spese di Giustizia, in combinato disposto con l'allegato 8 fissa gli importi dovuti per il rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo secondo la tabella che segue. Con il Decreto del Ministero della Giustizia 8 Gennaio 2009, sono stati adeguati gli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'art. 274 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (il citato testo Unico).


Tipo di supporto
Diritto di copia forfettizzato
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore
€ 3,54
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti
€ 5,31
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore
€ 5,90
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti.
€ 7,09
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti
€ 8,86
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB
€ 4,14
Per ogni compact disc
€ 295,16
Gli importi citati vengono triplicati (art. 270) nel caso di richiesta urgente.

È evidente sin dalla prima lettura, oltre alla presenza di supporti obsoleti e l'assenza di quelli correnti (DVD, memorie flash, HD esterni) l'inverosimile balzello richiesto per la copia di un CD, non giustificabile da alcuna condizione tecnica. Copiare un CD è operazione ben più facile e veloce che duplicare una videocassetta (la cassetta videofonografica di cui al T.U.)

Cerchiamo di vedere la questione da un punto di vista un po' anomalo, considerando il costo specifico (€/MB) dei supporti e della copia, riassunto nella seconda tabella. È noto che il costo per unità di memoria degli obsoleti Floppy Disk da 3,5" è da mille a diecimila volte quello dei supporti ottici o magnetici più recenti, ma sorprende ancora l'assoluta disparità tra il costo per unità di memoria (1MB) delle copie richieste in sede di Giustizia.



La anomalia è quindi riassumibile nel fatto che, mentre per i supporti obsoleti (ancora presenti in molti procedimenti) il costo copia è sostanzialmente la copertura del costo di lavorazione, eventualmente e lievemente mediato da una ipotetica diversità di costo del supporto (cassetta da 60' o 90'...), nel caso di Floppy o CD la diversità è immane e non giustificabile da alcuna ragione tecnica. Tra le altre, la leggenda tribunalizia secondo cui il costo del CD è basato sulla proporzione tra capacità del Floppy e del CD stesso è, appunto, leggenda: basta guardare le tabelle.

Cosa comporta questo stato di cose è presto detto: per copiare gli atti di un processo ai fini della difesa, è necessaria la disponibilità di migliaia di Euro, mediamente. 
Se poi si considera il fatto che l'eventuale riversamento di un HD clonato (così si spera, la cronaca presenta continuamente casi in cui questa semplice operazione di Computer Forensics viene belluinamente ignorata) viene calcolato "per quanti CD sono necessari a copiarlo", il conto è presto fatto: per un HD da appena 160 GB, ci vogliono settantamila euro, circa.

Eguaglianza delle parti davanti al Giudice imparziale, dove sei?

lunedì 18 gennaio 2010

Reddito e Vacazioni, nessuna nuova

Per mantenere la memoria viva, una periodica reiterazione.

I compensi spettanti ai Periti, ai Consulenti Tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, sono sempre regolati dalla Legge 8 Luglio 1980, n. 319, e per l'aggiornamento degli importi dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002. Oggi, è il 18 Gennaio del 2010, sono otto anni che non variano.
Le due norme sono riportate integralmente qui e qua. Si ricorda che il testo delle Leggi dello Stato è esplicitamente escluso da ogni e qulasiasi diritto di copia ed è liberamente riproducibile (nonostante qualche Ministro - con una commovente distribuzione bipartisan - abbia ogni tanto l'oscena tentazione di porre una tassa sulla conoscenza della Legge), e che il solo testo che ha valore di riferimento è quello della Gazzetta Ufficiale.
Le norme citate valgono sia in ambito civile che penale, che nelle indagini del Pubblico Ministero.
L'articolo 4 della L. 319 recita : Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 24.732 e per ciascuna delle successive è di L. 13.740. L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Il successivo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 Maggio 2002 ha aggiornato (nonostante la Legge preveda un aggiornamento triennale) il costo delle vacazioni nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
Dal 30 Maggio 2002 non è si è più avuta alcuna rideterminazione dell'importo delle vacazioni, benché di trienni ne siano passati ormai quasi tre. Dal Maggio del 2002 al Settembre 2008 l'incremento ISTAT è stato, per la cronaca, pari a 114,87.

La determinazione del compenso su base oraria (o a vacazione) è quello che si applica nel mio caso, come Traduttore, Interprete, Perito Documentale. Anche nei casi in cui avrei dovuto avere la liquidazione calcolata su percentuale di valore (perizie su falsi o perizie di stima) il Magistrato si è comunque avvalso del calcolo "a vacazioni".

Due brevi calcoli, in uno scenario ipotetico ma più che plausibile e facilmente verificabile.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come interprete specializzato (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dal citato articolo quattro, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi. Nel caso si presti servizio in sala ascolti non è in genere consentito svolgere contemporaneamente più incarichi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma di euro 984,53. Da queste si sottrae il venti per cento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi (quale contribuente minimo), ed un trenta per cento circa tra contributo INPS  (che nonostante le promesse politiche, è destinato ad aumentare ancora) ed altre spese varie.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese, diviene quindi qualcosa appena al di sotto dei cinquecento euro.

La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, e ben ha evidenziato in ognuna delle decisioni prese, la diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria rispetto all'art. 36 della Costituzione, non tanto per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.

Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.

La Sentenza numero 41 del 1996 concludeva ricordando che questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.


venerdì 8 gennaio 2010

Consigli per gli acquisti, quarto tema: Controdedurre


Noterelle, necessarie a predisporre l'animo alla controdeduzione verso l'opera altrui, specie se scarsa, pallida, assorta.

Fruttero & Lucentini, da La Trilogia del cretino, nata con La prevalenza del cretino (del 1985), il successivo La manutenzione del sorriso (del 1988) e conclusa [?] con Il ritorno del cretino (del 1992), nel Cretino in sintesi distillano e danno forma imperitura alla figura. Il non trascurabile fatto che la versione hardcover sia nei reimanders di ibS a sette euro e mezzo la rende lettura obbligatoria.



Un riferimento sintetico, di dimensioni adatte ad ogni tasca, è On Bullshit di Harry G. Frankfurt...



....surrogabile, per chi ha la volontà di andarlo a cercare, con Gli Imbecilli, di Giovanni Papini, tra gli ultimi Millelire di Stampa  Alternativa. Costa troppo poco per figurare in una libreria, figuriamoci. Lo si trova direttamente dall'editore, o da pochi, rari librai. Della felicità dell'imbecille si parlava, per l'appunto.



 E dovendo concludere, segnalo l'Agenda del Perito Grafico 201o di crimine.it, da Marisa Aloia, rivolta a quelli che operano nel campo della Grafologia Giudiziaria, e necessaria ad organizzare la nostra quotidiana sfida alle brillanti menti di cui ai precedenti consigli.
Info e quant'altro, al link sull'immagine.




venerdì 1 gennaio 2010

All'alba del Nuovo Anno 2010...




Alla prima alba del Nuovo Anno 2010, sulla città di Roma incombono nuvole cariche di pioggia che attraversano veloci il cielo..
..ma l'azzurro che si vede sullo sfondo, tra una nube e l'altra, illumina tanto il cuore.
Che sia di Augurio per l'anno che comincia.


mercoledì 23 dicembre 2009

Buon Natale, due



I poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere una gran luce dovete partire dagli ultimi.

Tonino Bello, vescovo di Molfetta

Buon Natale, uno...



The magi, as you know, were wise men — wonderfully wise men — who brought gifts to the Babe in the manger. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their house. But in a last word to the wise of these days let it be said that of all who give gifts these two were the wisest. Of all who give and receive gifts, such as they are wisest. Everywhere they are wisest. They are the magi.

O.Henry, The Gift of the Magi.

venerdì 18 dicembre 2009

Consigli per gli acquisti...terzo tema, dolus bonus.


I libri di Felice Trojani :




 (la biografia di Roald Engelbert Amundsen va sollecitata direttamente all'editore Mursia).

L'ultima opera di Titti Rigo de Righi (anche perché la copertina è mia,cribbio!):




Le modifiche al Codice di Procedura Civile, e due noterelle di Diritto Comparato - III


Diritto comparato, dicevamo.
Norme analoghe a quelle introdotte in vigore con la Legge 69/09 esistono nel Codice  di Procedura Civile in vigore in Brasile dal 1973, e  più volte modificato (nel 1973 si era in piena dittatura, ricordate?), in particolare nel 1992.
Ci interessano il  Capitolo VI (delle Prove), Sezione VII (della Prova Periziale), artt. 420 e seguenti.
Uno sguardo, rapido e qualitativo, più che tradotto, mediato verso l'italiano.

Intanto, art. 432, il Giudice può concedere solo una proroga (motivata) dei termini assegnati per il deposito della relazione; i termini per il deposito, sono fissati (art. 421) al momento della nomina del perito stesso. Vale la norma, un perito un consulente di parte, ovvero tanti consulenti di parte (quesito complesso o multidisciplinare) quanti sono i periti.
Circa i termini di deposito della relazione, e qui la questione si fa interessante per le recenti novelle nel codice di procedura civile italiano, all'art. 433, il perito deve depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di discussione, ed i consulenti di parte possono presentare (in cancelleria) le proprie osservazioni dieci giorni dopo il deposito della relazione stessa.
È evidente la comune perplessità: nel caso di relazioni particolarmente complesse, dieci giorni sono nulla, anche per le diversità di interpretazione del disposto dell'art. 433 (dieci giorni dal deposito, dalla notifica, o dalla consegna dell'elaborato ai consulenti di parte?). Si verificherebbe, cioè, una condizione di violazione del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità tra queste, cui si oppone, però, il fatto che il perito è nominato dal Giudice,  a questi riferisce, ed al prudente apprezzamento del giudicante viene demandata l'adesione o meno alle risultanze della perizia.
Un istituto interessante, dal punto di vista dell'economia processuale, si aveva nella redazione originaria (1973) del CPC brasiliano, all'articolo 430 (abrogato) : il laudo unânime, nel quale perito d'ufficio e consulenti di parte si trovano in accordo, e sottoscrivono congiuntamente la relazione da consegnare al Giudice.




giovedì 17 dicembre 2009

Servizi in linea con i bisogni di mercato ?


In data 15 Dicembre 2009, il Responsabile Commerciale (entità priva di nome e cognome) per il Mercato Privati di Poste Italiane SpA, ha fatto trovare ai titolari di caselle postali, una poco piacevole letterina.
L'anonimo Responsabile comunica che Poste Italiane, ha effettuato una rivisitazione del servizio "Caselle Postali", con l'obiettivo di offrire servizi in linea con i bisogni del mercato.
La valorizzazione della fruibilità del Servizio si sintetizza in un prezzo più che triplicato del canone annuo, che passa (rispettivamente, secondo dimensione della casella) da 35, 42 e 50 Euro a 100, 150 e 200 Euro.
In cambio di cosa? Della possibilità di estendere l'utilizzo della Casella Postale fino a due familiari, e la possibilità di immissione di Fax in Casella Postale, attraverso il numero messo a disposizione dall'Ufficio Postale.
Familiari in una casella intestata ad una azienda o ad un professionista? Fax in casella? E questo sarebbe un servizio in linea con i bisogni di mercato ?
Mi domando se il Signor Responsabile Commerciale abbia una seppur pallida idea di cosa significhi quel che sottoscrive.
Due considerazioni, e due conti. 
La casella postale sarebbe un utilissimo strumento per  le piccole aziende, in quanto consente di avere un luogo ove ricevere la propria corrispondenza (non solo lettere e bollette, ma anche pacchi, postacelere e quant'altro), senza essere costretto a mantenere un luogo presidiato per l'incombenza. Poste Italiane, di converso, guadagna (e non poco) dal fatto che per ogni dieci caselle aperte c'è un postino in meno che gira per la città.
Della estensione ai familiari, abbiamo già detto. 
Per il servizio fax, il Signor Responsabile Commerciale dovrebbe farsi un giro in Internet, e controllare quali e quanti servizi fax esistono. Ad un costo intorno ai cinquanta euro l'anno, si acquista un numero di fax esclusivo, gestibile direttamente per posta elettronica, e che non passa sotto gli occhi di un intero ufficio postale, alla faccia di privacy e riservatezza; inoltre, tali servizi forniscono esplicitamente o implicitamente il valore aggiunto della certificazione del fax ricevuto o inviato, poiché viene generato un file pdf, a richiesta con firma digitale, che fissa nel tempo data e ora della trasmissione ed il suo contenuto. Vedi ad esempio, popfax (se indicate il codice 6228 9950 7005 7402 vi fanno il 20% di sconto sulla tariffa).
L'opzione fax è pertanto, assolutamente fuori mercato.
Nulla si dice circa la qualità del servizio, però.
Nella mia casella, la posta arriva una volta a settimana, o anche meno, tutta insieme.

La ricezione della postacelere e dei pacchicelere, sopratutto se in contrassegno, viene lasciata al buon cuore degli addetti al recapito e degli addetti all'ufficio. Per il contrassegno, anzi, spesso il plico non solo non viene lasciato in casella ma non viene nemmeno lasciato l'avviso di giacenza presso altro ufficio (alla faccia del rispetto dei contratti di servizio sottoscritti).
Un elementare servizio, in uso fino a qualche anno fa, quale l'impostazione diretta in casella degli invii consegnati presso lo stesso ufficio dove è ubicata la casella, non è più consentito. Invece di percorrere i sei-sette metri tra lo sportello e la casella, una raccomandata viene inviata al CMP di competenza (che è sempre in un'altra città, Roma-Fiumicino, Milano-Roserio, ecc.) , e poi effettua tutta la trafila per ritornare allo stesso ufficio in cui è stata impostata. A quanto pare, il Responsabile Commerciale non ha cognizione di una esoterica disciplina nota come Gestione dei Costi di Impresa.
I plichi che passano "dogana" lecitamente o illecitamente (visto che negli ultimi tempi qualsiasi cosa viene bloccata in dogana, anche se trattasi di materiale esente da tributi e balzelli) non viene consegnato in casella, sempre per la questione dell'incasso degli eventuali (e spesso più che arbitrari: libri e riviste passate con l'IVA al 20% !) importi a carico del destinatario.
E ancora, in casella non si possono ricevere corrispondenze recapitate tramite entità diverse da Poste Italiane, alla faccia della libertà di impresa e di concorrenza. Tra queste, le lettere affidate ad un qualsiasi correre privato, ovverosia i tre quarti delle fatture e delle comunicazioni bancarie. Dobbiamo pagare anche per l'abuso di posizione dominante di Poste Italiane.
Interessante come ci chiamino Clienti, quando si tratta di incassare, e Utenti quando si tratta di giustificare disservizi e incapacità imprenditoriale, e non solo con Poste Italiane.

Offrire servizi in linea con i bisogni del mercato è cosa ben diversa. Dopo il cloud computing il cloud management ?...



lunedì 7 dicembre 2009

Fatture 2008, aggiornamento


Sono stati finalmente sbloccati i fondi per il pagamento delle Spese di Giustizia 2008, in particolare per il pagamento delle fatture già emesse in quell'anno da Periti, Esperti e Consulenti per le prestazioni professionali svolte per le Procure, i Tribunali e le Corti di Appello.
L'Ufficio Spese di Giustizia della Procura di Roma già sta provvedendo al pagamento delle fatture in sospeso, e i relativi importi sono in corso di accreditamento presso i conti correnti indicati.
Poco si sa per Tribunale e Corte di Appello, ed ancor meno dello stato dei pagamenti presso altri Tribunali e Procure, in particolare quelli da cui i Colleghi segnalano da anni stati di gravissima sofferenza organizzativa.
Raccomando vivissimamente la verifica dei codici IBAN e la comunicazione del codice BIC/SWIFT, ex circolare n. 27 del 21 Settembre 2009 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato: senza quelli, non pagano voi, e si rischia di bloccare anche i pagamenti dei Colleghi.

mercoledì 2 dicembre 2009

Consigli per gli acquisti...secondo tema, scrivere.


Scrivere, perché e percome.

Maurizio Ferraris
Documentalità - Perché è necessario lasciar tracce 
Laterza, Bari 2009
Una teoria del mondo sociale, la documentalità per l'appunto. È necessario lasciar tracce: altrimenti non ci sarà niente, nessuno, nessun luogo, nessun adesso.
E le tracce si lasciano scrivendo, in senso lato (con gli strumenti di scrittura e registrazione), dal graffio sul muro, all'ultimo tablet); gli oggetti sociali, cioè le iscrizioni che affollano il nostro mondo decidono se, e quanto, saremo felici o infelici. "Detestiamo le scartoffie, eppure facciamo la fila per averle,  accumulandole nelle tasche, nei portafogli, nei cassetti, nei cellulari, nei computer, negli archivi di ogni forma, specie, colore e dimensione."

 

Roy Harris 
La Tirannia dell'Alfabeto - Ripensare la Scrittura 
Stampa Alternativa, Viterbo 2003
Con L'origine della scrittura (The Origin of Writing, 1986), pubblicato nella stessa (mitica?)  collana Scritture di Stampa Alternativa, Roy Harris ha rivoluzionato gli studi sui sistemi di scrittura.
In questo saggio, Harris conduce una critica serrata ai pregiudizi alfabetici di Saussure e della linguistica moderna: la storia dell'alfabeto è anche storia di prevaricazioni (anche per l'idea occidentale di una supremazia della propria scrittura) che ha impedito di comprendere e utilizzare pienamente la specificità della comunicazione scritta. La scrittura, è una pratica che oltrepassa i limiti e le norme della lingua parlata, dando vita a una dimensione semiologica autonoma da quella dell'oralità.
Il volume è tra le offerte al 50% di ibs.it, cosa che fa molto piacere in questi tempi di crisi e di fatture non pagate.



Ed il resto della collana Scritture di Stampa Alternativa, è un consiglio da non considerare certo come accessorio.

domenica 29 novembre 2009

Scritture


Il Codex Sinaitiucs è una Bibbia del IV secolo, che contiene la più antica versione nota del Vecchio Testamento. Le 823 pagine rimaste, delle millecinquecento stimate, sono fisicamente disperse tra l'Inghilterra, la Germania e la Russia.
Il Codex è scritto in greco, su pergamena, con vari inchiostri (nero, rosso). Sono state individuate le mani di almeno tre copisti (un quarto è dubbio), distinguibili oltre che grafologicamente, anche per la diversa interpretazione della trascrizione delle vocali in greco.
La copia originale è stata successivamente alterata, sino al dodicesimo secolo, e sono evidenti gli interventi di correzione effettuati (per lo più attraverso l'ablazione dell'inchiostro ed una eventuale sovrascrittura).

Il Codex Sinaiticus Project è un progetto di collaborazione internazionale teso a riunire l'intero manscritto in forma digitale, e renderlo liberamente accessibile in Internet.
Nel sito del progetto, è oggi raccolto il codex geograficamente disperso, assieme ad un imponente ed interessantissimo apparato di trascrizione, traduzione ed analisi multispettrale del documento.
L'immagine del sito è riprodotta alle condizioni di Copyright indicate dal CSP.




mercoledì 25 novembre 2009

Consigli per gli acquisti...primo tema, visione.


Alcuni suggerimenti da usare per le prossime feste, se volete regalare qualcosa a un collega, che faccia il perito, che lo faccia sul serio, che sappia (come è d'obbligo) l'inglese.
E che non ritenga di aver già assunto tutto il sapere di cui abbisogna, che non sia nato imparato come si diceva a Roma prima della Gelmini, ma born to learn come gridava Sally  Brown qualche anno fa, o che non sia un Largactyle, che assorbe lo scibile mettendosi un libro sulla testa quando  piove.




Ah, per i malignotti, io ce li ho tutti questi libri,  da quando sono usciti. Non è un invito occulto, questo... se volete pensare a me, dovrete fare qualche piccolo sforzo di fantasia.


mercoledì 11 novembre 2009

Le modifiche al Codice di Procedura Civile, e due noterelle di Diritto Comparato - II


Alle modifiche al Codice di Procedura Civile introdotte con la Legge 69/09 occorre aggiungere alcune annotazioni sugli orientamenti recenti nella interpretazione e nella applicazione delle altre norme.
Ricordiamo l'art. 201 del Codice di Proc. Civile (Consulente Tecnico di Parte) :
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. 

Ecco, la nomina del CTP deve essere, tassativamente, presentata in Cancelleria entro il termine stabilito dal Giudice (di solito, l'inizio delle operazioni peritali), e non al CTU in sede di apertura delle operazioni peritali, a pena di nullità della nomina stessa.
La consegna (o la semplice comunicazione a verbale) della nomina del CTP  costituirebbe una delega delle attività processuali dal Giudice al CTU, che è inammissibile.
Il citato art. 201 c.p.c. recita che la nomina di consulenti tecnici di parte deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta dal cancelliere senza la possibilità di delegare al CTU la ricezione della dichiarazione di nomina del CTP. Tale attività è demandata chiaramente ed inequivocabilmente alla cancelleria.
Le disposizioni dell'art. 201 c.p.c. si integrano con quelle dell'art. 91 delle Disposizioni di Attuazione, (Comunicazione a Consulenti di Parte): 
Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.
Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.



La nomina del CTP, avvenuta nel corso delle operazioni peritali, in assenza cioè della preventiva dichiarazione in Cancelleria, è quindi inammissibile, ed è nulla. Il CTU deve richiedere alle parti, all'atto dell'apertura delle operazioni peritali, la conferma (da verbalizzare) dell'avvenuta nomina secondo rituale; mancando questa conferma, il CTP nominato irritualmente non può essere ammesso alle operazioni (cui è sempre e comunque ammessa la parte ed i suoi procuratori).

Qualche dubbio interpretativo si presenta, ad esempio, nel caso si abbia la necessità di sostituire il CTP al momento dell'apertura delle operazioni, ovvero nel corso di queste, e nella impossibilità materiale di depositare preventivamente la nuova nomina in Cancelleria. È accettabile, in tal caso, la comunicazione al CTU, da perferzionarsi alla riapertura degli Uffici?

Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense V.6.0 - Programma


Questo è il programma del Congreso:

28 DE NOVIEMBRE
 
06:00   DISCURSO DE APERTURA
GABRIEL LETAIF - ARGENTINA
08:00   LAS HUELLAS PSICOLÓGICAS Y LA MOTIVACIÓN DEL DELINCUENTE SEXUAL
MARIA LAURA QUIÑONES URQUIZA - ARGENTINA
10:00    LA ENTREVISTA EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS
NELSON FARIAS - ARGENTINA
12:00   VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL PERÚ
HECTOR ALEJANDRO LAMAS ROJAS - PERÚ
14:00   COMO PENSAR EL ABUSO SEXUAl

 ANALIA VERONICA LOSADA - MÉXICO
16:00   AC0S0 ESCOLAR ( BULLYING) EN LIMA METROPOLITANA
SARA BECERRA - PERU
18:00 POR UMA ÉTICA E POLÍTICA DA CONVIVÊNCIA; UMA BREVE EXAME DA “SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL” À LUZ DA GENEALOGIA DE FOUCAULT
EDUARDO PONTE BRANDÃO - BRASIL

 
29 DE NOVIEMBRE

 
06:00  PERITACIÓN SOCIAL APLICADO AL MOBBING INMOBILIARIO
MARINA PARÉS SOLIVA - ESPAÑA
08:00 SECUELAS EN VÍCTIMAS DE TRAUMAS POLÍTICOS: PROCESOS PSICOSOCIALES Y CLÍNICOS DE RESILIENCIA EN ESPAÑOLES SUPERVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO”.
Mª LUZ SÁNCHEZ ESCALADA - ESPAÑA
10:00   LA INSEGURIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA DE CULTURA ÉTICA
ADA BEATRIZ FRAGOZA - ARGENTINA
12:00  FALSAS DENUNCIAS DE ABUSO SEXUAL 

MARÍA GUISELLA STEFFEN CÁCERES - PANAMÁ
14:00 CRIMINOLOGÍA EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS: HOMICIDIOS, CARACTERÍSTICAS Y PERFILES, VICTIMA Y VICTIMARIO
CÉSAR ARIEL GIMELLI - ARGENTINA
16:00  ESTRÉS LABORAL
OSCAR FELIPE GARCIA - COLOMBIA
18:00 EL ESTIGMA DEL RECLUSO: CONSECUENCIAS EN LA REINSERCIÓN SOCIOLABORAL
ADRIÁN BADALLO CARBAJOSA - ESPAÑA

 
30 DE NOVIEMBRE

 
06:00   CONSIDERAÇÕES SOBRE A EMPATIA EM AGRESSORES SEXUAIS
MERY CÂNDIDO DE OLIVEIRA y DANILO  ANTONIO BALTIERI - BRASIL
08:00  TIPOS DE PSICÓLOGOS JURÍDICOS
ROBERTO AGREDA MALDONADO - BOLIVIA
10:00 SATISFACTORES Y NECESIDADES HUMANAS EN LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS A LA INFANCIA VICTIMA DE ABUSO SEXUAL
ALEJANDRO BOTERO CARVAJAL - COLOMBIA
12:00  OBSTÁCULOS JURISDICCIONALES EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA FAMILIAR
SALOMÓN SAAVEDRA - EL SALVADOR
14:00    QUE LAS HERMANAS SEAN UNIDAS…¿POR EL HOMICIDIO?
ADRIANA SAVIO CORVINO - URUGUAY
16:00 EL CANIBAL DE ROTHENBURGO ANALISIS DESDE LA PS FORENSE Y CRIMINOLÓGICA
ADRIANA SAVIO CORVINO - URUGUAY
18:00 VIOLENCIA VIRTUAL: LA VIOLENCIA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SERGIO HERRERA JUÁREZ - MEXICO
20:00  CIERRE DEL CONGRESO
IRIS AYALA y FATIMA FIGARI

Ungulese - 6


Oggi, 11 Novembre 2009, leggo su laRepubblica.it un meraviglioso franchaising.
Già si è detto che i nostri quotidiani, se non di una lezione di Inglese primo livello, avrebbero bisogno di un correttore ortografico assai meno primitivo di quello i cui risultati abbiamo di fronte.
Qualche considerazione accessoria, però.
Ho cercato franchasing su Google, con risultati interessanti. La ricerca mi restituisce 39.200 risultati (circa), abbastanza da far credere a qualche sedicente collega che se tanto mi da' tanto, franchaising è una variante corretta ed utilizzabile. Su questo aspetto, rimando ad un precedente post, in cui si discorreva sulla validazione della terminologia (e della lingua) secondo il numero di occorrenze in un motore di ricerca.
Spulciando senza troppo metodo tra i risultati, quindi senza eccessiva validità statistica, si osserva che la maggior parte dei risultati fanno riferimento ad annunci economici, o a realtà aziendali non eccessivamente sviluppate (e che presentandosi in tal modo, forse così resteranno a lungo). 
Alcuni siti web, però, avrebbero meritato una maggiore attenzione alla lingua, visto quel che sono costati di codice, hosting, banda, contenuto (sic). Evidentemente, la cultura non è percepita come qualcosa che porta valore, e che può di conseguenza essere trascurata senza danno a favore dei metri quadri di pelle (a Roma si direbbe di pelo - volgarotto, ma efficace) esibite nelle fotografie.
Altri ancora, che escono tra i risultati, non riportano però la variante lessicale tra le pagine. Con ottimo spirito imprenditoriale (nonostante la Legge 69/09 che lo ritiene, alla lettera, comportamento di rilevanza penale) hanno aggiunto tra le keywords del codice anche la variante; se pagano, anche gli ignoranti sono benvenuti.
Questa, forse, è creatività: 
<META NAME="keywords" CONTENT="franchising ***, negozi in franchising, offerte franchising, franchaising"> 
<meta name="description" content="***, negozi in franchising, offerte franchising, franchaising">


 

sabato 7 novembre 2009

Considerazioni della Consulta sulla Legge 319/80


La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, che fissa i compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile

La Sentenza numero 41 del 1996 è particolarmente interessante, anche per il prestigio dei componenti la Corte in quel momento; Presidente del Consiglio dei Ministri era  allora Lamberto Dini, Ministro di Grazia e Giustizia era (da tre giorni) Vincenzo Caianiello, seguito all'interim dello stesso Dini dopo Filippo Mancuso.

Il ricorso de quo è basato sulla disparità di trattamento che la Legge implica tra le prestazioni pagate a vacazione e quelle a percentuale sul valore (è evidente che chi viene liquidato a percentuale non soffre della svalutazione monetaria come, invece, chi viene pagato a ragione fissa (a vacazione), nonché sulla patente irrisorietà del pagamento rispetto al lavoro svolto dal Perito, Consulente o Traduttore.

La Sentenza è per esteso su Scribd :



Indipendentemente dalla infondatezza del ricorso, sono particolarmente interessanti le motivazioni e le considerazioni in fatto della sentenza.

Tra l'altro la Presidenza del Consiglio, avversa all'accoglimento del ricorso, ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1970 n. 88, ha già stabilito che il lavoro svolto dai consulenti tecnici d'ufficio non si presta ad essere inquadrato in uno schema che involga necessariamente un'esatta corrispondenza tra prestazioni compiute e retribuzione erogata.
Questa altro non è che l'affermazione della natura pubblicistica dell'incarico, come risulta dalla Legge che istituisce gli Elenchi dei Periti e Consulenti presso i Tribunali.

La Corte ben evidenzia la diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria rispetto all'art. 36 della Costituzione, non tanto per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.
Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.
Conclusivamente, questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.

Auspicio non ascoltato, come sappiamo.

mercoledì 4 novembre 2009

Le modifiche al Codice di Procedura Civile, e due noterelle di Diritto Comparato - I


La Legge numero 69 del 18 Giugno 2009, Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, ha introdotto, tra le altre, alcune modifiche al Codice di Procedura Civile negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica.
Il testo previgente e quello novellato sono di seguito riportati, nel documento archiviato su Scribd:

Norme novellate dalla L.69/09 per la CTU nel Processo Civile
In sintesi estrema (ci si tornerà nei prossimi post, anche con qualche schema) cosa succede alla CTU ?
Anzitutto, art. 191, il Giudice formula i quesiti già quando dispone la Consulenza d'Ufficio e nomina il (i) Consulente (i), sicché il CTU è  preventivamente informato dell'oggetto della Consulenza stessa.
Così facendo, il CTU è già in grado di valutare se esistano condizioni per non accettare l'incarico, e può già predisporre gli atti immediatamente successivi alla comparizione ed al giuramento, primo fra tutti, nel caso di perizia grafica, l'eventuale rilascio di saggio grafico in udienza ante il Giudice (se questo lo pretende).

La novità (relativa, in quanto già acquisita da alcuni Giudici) riguarda lo svolgimento delle operazioni peritali, in quanto, art. 195, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

Il CTU dovrà quindi, sinteticamente, far conoscere alle parti la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine fissato dal Giudice; queste (attraverso i CTP eventualmente nominati) dovranno entro un secondo termine, estremamente breve, comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni; infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche le risposte alle osservazioni delle parti.

L'ultima novità, all'art. 23 delle disposizioni attuative, è sostanzialmente un aggiornamento alle norme di vigilanza sul conferimento degli incarichi.

Diritto comparato: in Brasile, norme analoghe esistono dal Codice del Processo Civile del 1992, in particolare quella che fissa i termini per le controdeduzioni che precedono il deposito della relazione di perizia, e alcune norme a questo previgenti, come il laudo unanime, che appaiono assai interessanti dal punto di vista procedurale.