martedì 30 agosto 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - III [art. 501 del codice di procedura penale]

   Ricordo e sottolineo, ancora, che i testi definitivi, che entreranno effettivamente in vigore, saranno solo ed esclusivamente quelli che verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, probabilmente a fine anno o nel 2023.
   Le modifiche ai Codici di Rito sono redatte a partire dal quadro stabilito dalle Leggi approvate dal Parlamento ed entrate in vigore alla fine dello scorso anno, di cui ho già discusso nei miei seminari sui Nuovi Codici di Rito (per Periti) - i filmati on demand sono ancora disponibili per chi sia interessato  e il decreto delegato non può deviare da tali indirizzi.

   La legge delega, al comma 11, lettera c) dello sterminato Articolo 1, dispone che si deve prevedere, ai fini dell’esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l’udienza fissata per l’esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell’indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione.

   Viene cioè finalmente codificato il deposito preventivo rispetto all'udienza di discussione delle perizie e delle consulenze tecniche in modo di permettere la realizzazione di un contraddittorio adeguatamente informato sulla prova scientifica (dice la relazione illustrativa) ovvero dell’apporto conoscitivo fornito dalla perizia (dico io). 

    La novella viene implementata come modifica dell’Art. 501 - Esame dei periti e dei consulenti tecnici - del Codice di Procedura Penale, con le aggiunte (comma 1-bis e 1-ter) e modifiche al comma 2 qui evidenziate in corsivo:

1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.
1.bis Almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell’articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l’eventuale relazione scritta del consulente.
1-ter Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l’esame di un consulente tecnico deposita l’eventuale relazione almeno sette giorni prima l’udienza fissata per quell’esame.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisiti anche di ufficio.


Viene quindi istituzionalizzata una prassi già in uso in molte sezioni, ma con un risvolto pratico che potrebbe vanificarne (come del resto già avviene quando già applicata) ogni beneficio: in un processo esclusivamente cartaceo, in una situazione di carestia di mezzi e di persone, la relazione di perizia depositata viene inguattata (usando il termine corrente, estremamente efficace) dal magistrato, togliendola dalla disponibilità della cancelleria che quindi non sarà in grado di effettuare le copie richieste dalle parti entro l’udienza di discussione, rendendo impossibile il contraddittorio adeguatamente informato che viene auspicato nella relazione di accompagnamento alla bozza di decreto delegato.

Quindi, o si provvede a una norma che impone il deposito della relazione su supporto informatico (disco ottico), adeguatamente certificata, insieme al documento cartaceo, ovvero si anticipa in una forma o nell’altra l’introduzione del deposito telematico - ricordo in margine che il deposito telematico nel procedimento penale è gravemente ostacolato anche dall’obbligo del versamento dei diritti, impedendo che sia il perito a trasmettere, via PEC ad esempio, la relazione alle parti, nella persona dei difensori.

 

© Ascanio Trojani 2022


giovedì 18 agosto 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - II [Titolo V ter delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile]


   Ricordo e sottolineo, ancora, che i testi definitivi, che entreranno effettivamente in vigore, saranno solo ed esclusivamente quelli che verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, probabilmente a fine anno o nel 2023. 
   Per questo particolare aspetto, la giustizia digitale, inoltre, l’attuazione è legata alla emanazione dei regolamenti da parte della DGSIA (Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati) del Ministero di Giustizia e alla implementazione degli stessi, con tempi e modi estremamente variabili - la informatizzazione del Giudice di Pace, ad esempio, richiede l’allocazione dei fondi, l’espletamento delle gare d’appalto, l’installazione della struttura informatica,  la formazione del personale e quant’altro.

   Le modifiche ai Codici di Rito sono redatte a partire dal quadro stabilito dalle Leggi approvate dal Parlamento ed entrate in vigore alla fine dello scorso anno, di cui ho già discusso nei miei seminari sui Nuovi Codici di Rito (per Periti) - i filmati on demand sono ancora disponibili per chi sia interessato - e il decreto delegato non può deviare da tali indirizzi.


   Questa seconda nota illustra brevemente, anche in considerazione della notevole complessità della struttura della norma, le disposizioni relative alla c.d. giustizia digitale, specificatamente le Modifiche in materia di processo civile telematico poste nella Sezione II del decreto delegato, che istituisce il Titolo V ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile, intitolato Disposizioni relative alla Giustizia Digitale, suddiviso in un Capo I, Degli atti e dei provvedimenti, un Capo II, Della conformità delle copie agli originali, e in un Capo III, Dell’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza.

    Sintetizzando, e tenendo conto dell’interesse prevalentemente peritale di queste note, il Titolo V ter prevede quanto segue.

   All’Art. 196 quater (nuovo [1]) delle Disp. Att. del Cod. Proc. Civile, viene definitivamente sancita la Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti, precisando inoltre che (4° comma)
    Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema.

    Quest’ultimo è però un provvedimento debole, perché non tiene conto delle innumere cause di eccezione del funzionamento del sistema, ed è farraginoso rispetto alle caratteristiche del sistema informatico, costituendo di fatto l’ennesima replica in pseudo-digitale della procedura cartacea.

    Insufficiente è altresì il provvedimento per quanto attiene la acquisizione dei documenti esclusivamente cartacei, come i saggi grafici e la quasi totalità dei documenti oggetto di consulenza, giacché nulla precisa in merito

    All’Art. 196 sexies, delle Disp. Att. del Cod. Proc. Civile, vengono finalmente codificate le condizioni per il Perfezionamento del deposito con modalità telematiche; verbatim e integrale:

   Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice [di Procedura Civile]. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

    L’Art. 155 c.p.c. regola il computo dei termini, i commi citati sono:
    Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
 
    La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

    Nell’Art. 196 octies, il Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria viene esteso ai liquidatori. Il 2° comma, sempre verbatim:

    Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall’allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità a norma della presente disposizione hanno la stessa efficacia probatoria dell’atto che riproducono.

    I successivi Art. 196 novies e Art. 196 decies, precisano, rispettivamente del Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti e del Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario.

    Il successivo Art. 196 undecies, precisa le Modalità dell’attestazione di conformità della copia analogica (sic).   
    Interessante l’ultimo comma di questo articolo:
    I soggetti di cui agli articoli 196 novies e 196 decies, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle predette disposizioni, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

    [1] Un art. 196 disp. att. c.p.c. esisteva, nel titolo V, ed è stato abrogato nel 1994.

    [continua]

 




 

giovedì 11 agosto 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - 1 [art. 193 c.p.c.]


   Con queste note, iniziano gli annunciati commenti ai testi dei Decreti Legislativi per le riforme dei Codici di Rito, civile e penale, resi pubblici nei giorni scorsi.

  Ricordo e sottolineo, che i testi definitivi, che entreranno effettivamente in vigore, saranno solo ed esclusivamente quelli che verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, probabilmente a fine anno o nel 2023.

   Le modifiche ai Codici di Rito sono redatte a partire dal quadro stabilito dalle Leggi approvate dal Parlamento ed entrate in vigore alla fine dello scorso anno, di cui ho già discusso nei miei seminari sui Nuovi Codici di Rito (per Periti) - i filmati on demand sono ancora disponibili per chi sia interessato - e il decreto delegato non può deviare da tali indirizzi.

   Questa prima nota illustra le modifiche (annunciate, come detto, nella Legge 206/2021, comma 17, lett. n) alle modalità di Giuramento del Consulente Tecnico di Ufficio, modificando l’art 193 del cpc.

   La relazione del ministero, che accompagna lo schema di decreto, parla di soppressione di alcune udienze allo scopo di guadagnare tempo, come appunto quella per il giuramento del CTU, oltre all’udienza di p.c.

   Il criterio di delega viene attuato con l’aggiunta di un comma all’articolo 193 cpc, nel quale si concede la possibilità [non l’obbligo, nota bene] al giudice di sostituire (sic) l’udienza di comparizione del CTU nominato per il giuramento con la assegnazione di un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma dello stesso articolo; con il medesimo provvedimento il giudice fissa anche i tre termini previsti dall’articolo 195cpc, III comma (trasmissione della relazione dal consulente alle parti, trasmissione al consulente delle eventuali osservazioni delle parti e deposito in cancelleria della relazione, delle osservazioni delle parti e della sintetica valutazione sulle stesse).

   Il dispositivo dell’art. 193 Codice di procedura civile, Giuramento del consulente [Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III] verrebbe quindi così modificato (in corsivo la novella, il secondo comma):

  All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità [19 disp. att.]
   In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195, terzo comma.

   Il c.d. Giuramento via PEC del CTU faceva parte delle disposizioni emergenziali entrate in vigore durante la pandemia da COVID-19, ed è stato trattato nella mia relazione Le Operazioni Peritali in Remoto presentata all'XI Convegno Nazionale di Grafologia Forense, di Mesagne 2020 ed in alcuni seminari formativi dello stesso anno, tra cui quello organizzato da AGI Lazio.

   I numerosi problemi che sorgono con la sostituzione dell’udienza di giuramento del CTU con il semplice invio di una dichiarazione firmata digitalmente dal consulente nominato sono noti e sono stati descritti in tali occasioni, e non ci si ritorna - della relazione di Mesagne è in corso l’editing e l’aggiornamento per la pubblicazione sulla rivista Perizie su Scritture, ma qui indico un estratto (non definitivo) della parte che tratta l'argomento del giuramento non presenziale del CTU, in PDF. 

 


 

mercoledì 10 agosto 2022

Sono stai diffusi gli schemi dei decreti legislativi relativi alla riforma Cartabia, civile e penale


Sul sito del Ministero della Giustizia sono stati pubblicati i testi c.d. bollinati degli schemi dei decreti legislativi relativi alle riforme Cartabia della giustizia civile [https://www.gnewsonline.it/riforma-del-processo-civile-la-relazione-illustrativa/] e penale [https://www.gnewsonline.it/riforma-penale-ecco-i-testi-bollinati/] accompagnati dalle relazioni illustrative prodotte dal Ministero. Se volete qualcosa da leggere sotto l'ombrellone, fidativi dell'editor e portatevi dietro Klages, in tedesco - è più rilassante.
I testi vanno ora alle commissioni parlamentari competenti, che esprimeranno entro sessanta giorni un parere non vincolante. I testi definitivi, che entreranno effettivamente in vigore, sono solo ed esclusivamente quelli che verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Considerando il clima elettoralistico, al limite del mercimonio e della marchetta finalizzata, è lecito esprimere qualche perplessità sulla effettiva entrata in vigore dei testi tél quél.
I principi generali sono quelli che ho descritto nei miei seminari sui nuovi riti, con lo spiacevole avverarsi della previsione sulla tendenza al processo McDonald's.
Nei prossimi giorni pubblicherò sul mio canale Telegram [https://t.me/peritare] e sul mio blog storico [https://peritare.blogspot.com/] una serie di piccoli articoli, che descriveranno articolo per articolo le riforme, nei punti di interesse e secondo il punto di vista della categoria - sottolineando che il testo effettivo che entrerà in vigore sarà solo quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Non so se replicherò gli appunti su Facebook, sia per la definitiva inadeguatezza del mezzo che per l'eccessivo impegno che questo mi richiede, se vi interessano i miei vaneggiamenti, attrezzatevi altrimenti, ne avrete solo da guadagnare.
 

 

domenica 7 agosto 2022

Interruzione feriale, perizia e CTU - aggiornamento 2022

Questo è un post originariamente pubblicato nel Giugno del 2018, ed è tra quelli con il maggiore numero di accessi (solo nei primi giorni di Agosto 2022, quasi trecento contatti) - è quindi presumibile che sia un argomento di notevole e contigente interesse, anche in considerazione della confusività che gli stessi giudici introducono continuamente.

Lo ripropongo, con minimi aggiornamenti, giacché la sostanza del problema è rimasta invariata.

La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto processuale che prevede - con la normativa attuale - l'esclusione del periodo tra il 1° Agosto e il 31 Agosto di ogni anno, dal calcolo delle scadenze processuali - in altre parole, il termine per il compimento di una data attività processuale si ferma durante la sospensione, riprendendo alla fine di questa.
La sospensione feriale dei termini processuali è regolata dall'art. 1 della legge 742/1969, novellato dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge 162/2014; questo prevede, appunto, che il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie (i Tribunali), quelle amministrative (TAR), tributarie e militari è sospeso di diritto dal 1° al 31 Agosto di ciascun anno - 31 giorni fissi - e riprende dal 1° Settembre. [sino al decreto Renzi, la sospensione operava dal 1° Agosto al 15 Settembre di ogni anno.]


Il DL 132/2014, nelle dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, aveva la finalità di ridurre il periodo di chiusura della aule giudiziarie in nome di una velocizzazione dei procedimenti e dello smaltimento dell'arretrato.
Grandissima balla, come si ben può verificare oggi, a otto anni dal DL. A quando vanno i rinvii? 2024? 2025? La riforma Cartabia ritorna sullo stesso problema, al grido di lo vuole l'Europa, ma le belle intenzioni sembrano sciogliersi (ancora una volta) in putredine [1], con un ulteriore passo verso il processo McDonald's.


In realtà, lo scopo della sospensione feriale è quello di far godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo (Proposta di legge n. 377 della Camera dei Deputati, presentata dal deputato Giuseppe Alessi [DC] il 3 Settembre 1968, Sospensione dei termini Processuali nel Periodo feriale), non per chiudere i Tribunali (che non chiudono mai) o per allungare le ferie ai Magistrati (che le prendono nella misura prevista dalla Legge, indipendentemente dal periodo feriale).
Credere che la riduzione del periodo feriale porti una riduzione del tempi della Giustizia, è quindi una idea, per così dire, da variopinti.

La sospensione non si applica nei casi elencati dalla Legge, ovvero:
- per la materia penale, quando vi siano imputati in custodia cautelare e in caso di rinuncia alla sospensione da parte dell'imputato o del suo difensore, procedimenti per le indagini preliminari per reati connessi alla criminalità organizzata, quando vi siano imputati detenuti o reati vicini alla prescrizione o che abbiano carattere di urgenza, misure di prevenzione o sequestro di beni, incidenti probatori non rinviabili (articoli 2, 2-bis e 4 della L. 742/1969, art. 91 RD 12/1941, art. 467 cpp).
- per la materia civile, nelle cause per alimenti, procedimenti cautelari, adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in generale, in tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 cpc per la lista completa)

- per la materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Questo, per quanto attiene alla lettera della norma.

Per quanto attiene la interruzione feriale dei termini ex 195 cpc novellato, questi (tutti e tre: invio relazione alle parti, osservazioni delle parti alla relazione, sintetica risposta alle osservazioni e deposito) sono termini processuali e non sostanziali, quindi si applica la sospensione, salve le eccezioni dettagliatamente elencate dalla Legge.
Che siano termini processuali, non vi è più alcun dubbio dopo la novella e si espressa incidentalmente e più volte anche la Suprema Corte.

Nella pratica quotidiana, però, anche nel caso dei termini indicati nel formato del 60+30+30 bisognerebbe sempre calcolare le date a calendario e calcolarle con la feriale - le innumere app disponibili funzionano anche via smartphone, quindi potrete usarle anche durante l'udienza di incarico.
Se ciò non è possibile, andrebbero registrate a verbale in apertura di operazioni, perché sia ben chiaro a tutti come funziona.
In caso di proroghe, inoltre, sarebbe particolarmente opportuno non limitarsi alla generica richiesta di "30gg" ma indicare anche il nuovo termine a calendario, e, se del caso indicare che tiene conto della interruzione feriale.
Qualcuno potrà ignorare tali richieste e precisazioni, ma di fronte ad una eventuale istanza dei difensori, che contestano i termini scaduti in feriale, sostenuta dalla abbondante dottrina in tema, non si potrà avere altro esito che una remissione in termini.
Qualche dubbio è affiorato proprio quest'anno con il 31 Luglio 2022 che cade di Domenica, con il dubbio quindi che il termine vada spostato al giorno feriale successivo, quest'anno il Lunedì 1° Agosto, che però sarebbe l'inizio della feriale - quindi, si deposita di Domenica o si deposita di Lunedì, oppure, ancora si deposita il 1° Settembre ? Per i termini della CTU ex 195 cpc probabilmente prevale il fatto che nel processo civile vale il deposito telematico, che secondo parte della dottrina è effettuabile anche nelle giornate di chiusura della cancelleria (non solo i festivi, nota bene), mentre un'altra parte rimane invece ancorata alle tradizioni della carta anche in piena informatizzazione - altra prova della utilità della verifica del calendario già in sede di udienza di incarico (o almeno quel che ne resta, dopo il giuramento telematico ormai istituzionalizzato), quando è possibile responsabilizzare il magistrato della decisione, in contraddittorio con le parti.

Infine, con le penultime novelle, il giudice è tenuto a definire e seguire un calendario definito già prima dell'udienza di comparizione, nel quale è già prevista la finestra per il subprocedimento di CTU: da quello derivano i termini dati un udienza, indipendentemente dalla date o dai giorni - quella che è intoccabile è l'udienza di acquisizione della relazione di CTU, tutto quello che accade prima al giudice interessa solo nella misura in cui non gli salta quell'udienza.
 
[1]  ... devono i sogni sciogliersi in putredine.
Gabriele D'Annunzio - Elegie romane (1891), II - Villa Chigi, 102