domenica 7 agosto 2022

Interruzione feriale, perizia e CTU - aggiornamento 2022

Questo è un post originariamente pubblicato nel Giugno del 2018, ed è tra quelli con il maggiore numero di accessi (solo nei primi giorni di Agosto 2022, quasi trecento contatti) - è quindi presumibile che sia un argomento di notevole e contigente interesse, anche in considerazione della confusività che gli stessi giudici introducono continuamente.

Lo ripropongo, con minimi aggiornamenti, giacché la sostanza del problema è rimasta invariata.

La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto processuale che prevede - con la normativa attuale - l'esclusione del periodo tra il 1° Agosto e il 31 Agosto di ogni anno, dal calcolo delle scadenze processuali - in altre parole, il termine per il compimento di una data attività processuale si ferma durante la sospensione, riprendendo alla fine di questa.
La sospensione feriale dei termini processuali è regolata dall'art. 1 della legge 742/1969, novellato dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge 162/2014; questo prevede, appunto, che il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie (i Tribunali), quelle amministrative (TAR), tributarie e militari è sospeso di diritto dal 1° al 31 Agosto di ciascun anno - 31 giorni fissi - e riprende dal 1° Settembre. [sino al decreto Renzi, la sospensione operava dal 1° Agosto al 15 Settembre di ogni anno.]


Il DL 132/2014, nelle dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, aveva la finalità di ridurre il periodo di chiusura della aule giudiziarie in nome di una velocizzazione dei procedimenti e dello smaltimento dell'arretrato.
Grandissima balla, come si ben può verificare oggi, a otto anni dal DL. A quando vanno i rinvii? 2024? 2025? La riforma Cartabia ritorna sullo stesso problema, al grido di lo vuole l'Europa, ma le belle intenzioni sembrano sciogliersi (ancora una volta) in putredine [1], con un ulteriore passo verso il processo McDonald's.


In realtà, lo scopo della sospensione feriale è quello di far godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo (Proposta di legge n. 377 della Camera dei Deputati, presentata dal deputato Giuseppe Alessi [DC] il 3 Settembre 1968, Sospensione dei termini Processuali nel Periodo feriale), non per chiudere i Tribunali (che non chiudono mai) o per allungare le ferie ai Magistrati (che le prendono nella misura prevista dalla Legge, indipendentemente dal periodo feriale).
Credere che la riduzione del periodo feriale porti una riduzione del tempi della Giustizia, è quindi una idea, per così dire, da variopinti.

La sospensione non si applica nei casi elencati dalla Legge, ovvero:
- per la materia penale, quando vi siano imputati in custodia cautelare e in caso di rinuncia alla sospensione da parte dell'imputato o del suo difensore, procedimenti per le indagini preliminari per reati connessi alla criminalità organizzata, quando vi siano imputati detenuti o reati vicini alla prescrizione o che abbiano carattere di urgenza, misure di prevenzione o sequestro di beni, incidenti probatori non rinviabili (articoli 2, 2-bis e 4 della L. 742/1969, art. 91 RD 12/1941, art. 467 cpp).
- per la materia civile, nelle cause per alimenti, procedimenti cautelari, adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in generale, in tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 cpc per la lista completa)

- per la materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Questo, per quanto attiene alla lettera della norma.

Per quanto attiene la interruzione feriale dei termini ex 195 cpc novellato, questi (tutti e tre: invio relazione alle parti, osservazioni delle parti alla relazione, sintetica risposta alle osservazioni e deposito) sono termini processuali e non sostanziali, quindi si applica la sospensione, salve le eccezioni dettagliatamente elencate dalla Legge.
Che siano termini processuali, non vi è più alcun dubbio dopo la novella e si espressa incidentalmente e più volte anche la Suprema Corte.

Nella pratica quotidiana, però, anche nel caso dei termini indicati nel formato del 60+30+30 bisognerebbe sempre calcolare le date a calendario e calcolarle con la feriale - le innumere app disponibili funzionano anche via smartphone, quindi potrete usarle anche durante l'udienza di incarico.
Se ciò non è possibile, andrebbero registrate a verbale in apertura di operazioni, perché sia ben chiaro a tutti come funziona.
In caso di proroghe, inoltre, sarebbe particolarmente opportuno non limitarsi alla generica richiesta di "30gg" ma indicare anche il nuovo termine a calendario, e, se del caso indicare che tiene conto della interruzione feriale.
Qualcuno potrà ignorare tali richieste e precisazioni, ma di fronte ad una eventuale istanza dei difensori, che contestano i termini scaduti in feriale, sostenuta dalla abbondante dottrina in tema, non si potrà avere altro esito che una remissione in termini.
Qualche dubbio è affiorato proprio quest'anno con il 31 Luglio 2022 che cade di Domenica, con il dubbio quindi che il termine vada spostato al giorno feriale successivo, quest'anno il Lunedì 1° Agosto, che però sarebbe l'inizio della feriale - quindi, si deposita di Domenica o si deposita di Lunedì, oppure, ancora si deposita il 1° Settembre ? Per i termini della CTU ex 195 cpc probabilmente prevale il fatto che nel processo civile vale il deposito telematico, che secondo parte della dottrina è effettuabile anche nelle giornate di chiusura della cancelleria (non solo i festivi, nota bene), mentre un'altra parte rimane invece ancorata alle tradizioni della carta anche in piena informatizzazione - altra prova della utilità della verifica del calendario già in sede di udienza di incarico (o almeno quel che ne resta, dopo il giuramento telematico ormai istituzionalizzato), quando è possibile responsabilizzare il magistrato della decisione, in contraddittorio con le parti.

Infine, con le penultime novelle, il giudice è tenuto a definire e seguire un calendario definito già prima dell'udienza di comparizione, nel quale è già prevista la finestra per il subprocedimento di CTU: da quello derivano i termini dati un udienza, indipendentemente dalla date o dai giorni - quella che è intoccabile è l'udienza di acquisizione della relazione di CTU, tutto quello che accade prima al giudice interessa solo nella misura in cui non gli salta quell'udienza.
 
[1]  ... devono i sogni sciogliersi in putredine.
Gabriele D'Annunzio - Elegie romane (1891), II - Villa Chigi, 102

 

sabato 18 giugno 2022

La scomparsa del Latham 47

Alle 16:05 del 18 Giugno 1928, l'idrovolante Latham-47 con sei persone di equipaggio (Roald Amundsen, Leif Dietrichson, Emile Valette, Albert Cavelier de Cuverville, René Guilbaud e Gilbert Brazy) partì da Tromsø, in Norvegia, diretto attraverso il Mare di Barents verso le Spitsbergen, in soccorso dei naufraghi del dirigibile Italia
Alle 19:00 segnalarono il Rimanete in ascolto, poi più nulla.
 
La biografia di Roald Engelbert Amundsen è quella scritta da Felice Trojani per Mursia,  arrivata alla terza edizione e reperibile da Amazon e in qualsiasi altra libreria.
 
Tra i naufraghi dell'Italia cui Amundsen e il suo equipaggio accorrevano in soccorso, c'era mio nonno, l'ing. Felice Trojani, romano, ideatore dell'hangar di Ny Aalesund, e unico (insieme a Titina) ad aver avuto il coraggio di provare la cesta di ammaraggio (al largo di Civitavecchia), con la quale si intendeva far scendere una pattuglia dal dirigibile in volo al di sopra del Polo, per eseguire rilievi e campionamenti.


 



 

venerdì 17 giugno 2022

Le prime novità nei riti dalla riforma Cartabia a 180 gg dall'entrata in vigore della Legge

Riprendendo dal mio seminario sui nuovi riti (per periti) dello scorso anno, il prossimo 22 Giugno 2022, a 180 gg dalla entrata in vigore della Legge 26 novembre 2022, n. 206 è operativa una prima parte delle nuove disposizioni, in particolare le modifiche relative alla Consulenza in tema di Persone e Famiglia, con la introduzione della sezione della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense nell'albo CTU/periti. 
Nelle slides che seguono, prese dal seminario, sono riassunte le novità.
Per chi segue su Telegram : https://t.me/peritare/752
 
 

 
 




mercoledì 25 maggio 2022

25 Maggio 1928, ore 10:33 (Roma Monte Mario)

« Dal finestrino guardo il pack, vedo che si avvicina, ritengo l'urto inevitabile. Il mio istinto aviatorio si risveglia: Non cadere col motore acceso! - e chiedo a Nobile se posso far fermare i motori.
Lui forse sta pensando la stessa cosa, perché senza esitare mi risponde, anzi quasi mi grida:
- Ferma ! Ferma !
Do' coi telegrafi ai tre motoristi l'ordine di fermare, e lo ripeto fino a che guardando verso poppa non vedo le eliche ferme.
Vedo la poppa e gli impennaggi puntati sul ghiaccio, vedo il ghiaccio che si solleva e che ci investe di traverso.
Sento un immane scroscio come di un enorme fascio di canne infrante, e poi non vedo più niente: tutto è diventato buio. In quel momento supremo penso a Marta, il suo nome mi sale dal cuore alle labbra, e la invoco.
Sento che cado di traverso, che rotolo di fianco, e percepisco sul viso il freddo bagnato della neve.
Balzo in piedi.
Ho gli occhiali sporchi di neve e di sangue, vi passo sopra la mano e vedo il dirigibile che va via di traverso. Lo vedo in aria per la prima e ultima volta. Ne pendono numerose corde, e sulla fiancata spicca la scritta: ITALIA.
Faccio meccanicamente qualche passo nella sua direzione per afferrare una corda, ma il dirigibile si allontana, si innalza, e si perde nello strato di nuvole.
Ho la spaventosa impressione di essere rimasto solo.
Sono le 10:33 del 25 Maggio. »
 
Felice Trojani, La Coda di Minosse, 1963-2008
https://amzn.to/3MQ4IN9
 



 

sabato 30 aprile 2022

Elaborato Peritale e Diritto d'Autore - valenze universali

  Il quinto titolo de I Libri del Perito è dedicato alle applicazioni del Diritto d’Autore alle relazioni peritali, sia in ambito processuale che extragiudiziario, considerando anche alcune questioni relative alle pubblicazioni tecniche e scientifiche

  L’elaborato peritale rientra - ed a quali condizioni - tra le opere dell’ingegno meritevoli della tutela del Diritto d’Autore? La risposta è senz’altro affermativa per quanto attiene il diritto morale alla paternità e all’integrità dell’Opera, mentre ad esempio le ragioni di Giustizia prevalgono sui diritti di riproduzione e di sfruttamento economico. Completano il volume la trattazione di alcuni problemi correlati, come gli accessi agli archivi e il Diritto dAutore sugli epistolari, applicabile quest’ultimo, ad esempio, nella redazione di opere in tema di perizia grafica utilizzando scritture reali.

  Il principio generale della concretezza dell’espressione fa escludere dalla tutela le semplici idee, anche se originali, la produzione meccanicistica. Da sottolineare che l’idea scientifica e le sue ap-plicazioni non sono oggetto di protezione del DdA, ma lo sarà, eventualmente, la forma espressiva con la quale queste sono esposte o dimostrate.
   All’opera creativa, per essere oggetto di protezione, non si richiede di non essere contraria alle disposizioni imperative di Legge, all’ordine pubblico o al buon costume - ne potrà essere, semmai, vietata la diffusione se l’oggetto è contra legem, sempre rimanendo opera protetta - come avviene, di converso, prescritto nella disciplina dei brevetti e dei modelli industriali: la giurisprudenza italiana è piena di esempi solleticanti, come le riviste poste sotto sequestro per oscenità ma sulle quali sono state aperte e discusse cause sul DdA delle immagini al loro interno.

   Il DdA arretra al confronto con altri Diritti che la Legge ritiene prevalenti al verificarsi di specifiche condizioni, previste nel Capo V del Titolo I della LdA, nella giurisdizione italiana.

   L’interesse prevalente che a noi interessa è quello - chiarissimamente definito - dell’ambito giudiziario, in particolare processuale, oggetto dell’art. 67 della LdA: Opere o brani di opere possono essere riprodotti ai fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore. 

   Detto principio è comune alle legislazioni di pressoché tutte le democrazie di diritto, ad esempio in Brasile, dove nella Lei n.° 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998 (Lei dos Direitos Autorais e dos Direitos Conexos, alterada pela Medida Provisória n.° 907, de 26 de Novembro de 2019), al Capítulo IV, Das Limitações aos Direitos Autorais, all'art. 46: Não constitui ofensa aos direitos autorais: [...] VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa. [riferimento]

  Il volume è uno di quelli periodicamente interessati dalla liberazione degli scaffali da parte dell'algoritmo di Amazon,  con un sostanzioso e sostanziale taglio del prezzo di vendita - verificate qui: https://amzn.to/3OL3fcd

   Questo titolo - e tutti quelli della serie - può essere acquistato presso Lulu (paperback e PDF), come detto da Amazon (paperback e Kindle), Barnes & Noble oltre che in tutte le librerie partecipanti al circuito globalReach come la LibreriaUniversitaria.it

    Una generosa anteprima è qui disponibile  http://tinyurl.com/yb3z6grm

sabato 26 marzo 2022

Reati contro il Patrimonio Culturale e nuove fattispecie del Reato di Falsificazione in Scrittura Privata

 La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il 3 Marzo 2022 la nuova Legge sui Reati contro il Patrimonio Culturale, in applicazione dela Convenzione di Nicosia; la Legge 9 Marzo 2022, n. 22, Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 Marzo 2022,  ed è entrata in vigore il giorno successivo, il 23 Marzo 2022.
La Legge introduce un nuovo titolo del Codice Penale, l'VIII-bis, nel Libro II, formato dagli Articoli da 518-bis a 518-undevicies (sic).
In generale, le pene previste per i reati ora ridefiniti (con molte imprecisioni e rinvii impliciti, a cominciare dalla stessa definizione di bene culturale ai fini della applicazione della norma, assente nel testo) appaiono molto superiori a quelle previste per i corrispondenti reati connessi alle associazioni mafiose o terroristiche, spianando la strada ai ricorsi alla Consulta.

In particolare, di interesse dei periti grafici, segnalo i due reati,
previsti all'Art. 518-octies, di Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, con reclusione da uno a quattro anni e di Uso di scrittura privata falsificata relativa a beni culturali, che prevede la pena della reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Il testo :

Art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali). — Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Anche su questi, però, sorgono dubbi nel confronto con la depenalizzazione renziana, già intervenuta a gamba tesa sul falso in scrittura privata (ex Art. 485 CP, abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

Il testo della Legge, estratto dalla Gazzetta Ufficiale, è scaricabile (PDF) a questo link.

Willem van Haecht, La Pinacoteca di Cornelis van der Geest, Casa di Pieter Paul Rubens - Anversa
 


mercoledì 12 gennaio 2022

The Sidney Declaration

 Unlike other more established disciplines, a shared understanding and broad acceptance of the essence of forensic science, its purpose, and fundamental principles are still missing or mis-represented. This foundation has been overlooked, although recognised by many forensic science forefathers and seen as critical to this discipline's advancement.
The Sydney Declaration attempts to revisit the essence of forensic science through its foundational basis, beyond organisations, technicalities or protocols. It comprises a definition of forensic science and seven fundamental principles that emphasise the pivotal role of the trace as a vestige, or remnant, of an investigated activity. The Sydney Declaration also discusses critical features framing the forensic scientist’s work, such as context, time asymmetry, the continuum of uncertainties, broad scientific knowledge, ethics, critical thinking, and logical reasoning.


Claude Roux, Rebecca Bucht, Frank Crispino, Peter
De Forest, Chris Lennard, Pierre Margot, Michelle D. Miranda, Niamh
NicDaeid, Olivier Ribaux, Alastair Ross and Sheila Willis
, The Sydney
Declaration – Revisiting the Essence of Forensic Science through its Fundamental Principles
, Forensic Science International (2021) 

https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2022.111182

sabato 1 gennaio 2022

Free Speech in the Era of Its Technological Amplification

 Fra le uscite epigastrico-escrementizie e l'ignoranza sistemica dei politicos e degli altri seguaci del blocchiamo tutto, ricordo un articolo del 2013 della Technology Review, Free Speech in the Era of Its Technological Amplification.

 
https://www.technologyreview.com/s/511276/free-speech-in-the-era-of-its-technological-amplification


 


domenica 26 dicembre 2021

I Nuovi Codici di Rito (per Periti)

 Dopo l'approvazione, manu militari, e dell'entrata in vigore delle leggi di riforma dei Codici di Rito, ecco una sessione di aggiornamento al seminario dello scorso Settembre - esclusivamente on-demand, con una chat riservata  su Telegram attivata per la discussione.
Chi ha partecipato al seminario di Settembre, riceverà tra qualche giorno il link al filmato, alla chat e ai documenti aggiuntivi senza altro onere; chi vorrà, potrà registrarsi per l'intera serie.
 

Chi vorrà accedere all'intera serie, potrà richiedere modalità di iscrizione, costi (30€ a partecipante) inviando una mail a editor@peritare.it indicando il proprio nome e un recapito telefonico.

 



 

mercoledì 8 dicembre 2021

Sostituire la cancelleria e l'ufficiale di PG con una chatbot?

Mentre il Ministro Cartabia sogna la sua versione del Clerk of the Court - l'Ufficio del Processo - il National Institute of Justice (NIJ) studia la possibilità di sostituire una parte (anche giurisdizionalmente rilevante) delle funzioni dei Clerks con una chatbot (e anche altre funzioni nei circuiti della giustizia e della sicurezza).
—-
Camello, M. L., Houston-Kolnik, J. D., & Planty, M. (2021) - Chatbots in the criminal justice system - National Institute of Justice, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice
Scaricabile in pdf al link:
https://cjtec.org/files/chatbots-criminal-justice

 


domenica 5 dicembre 2021

La presunzione di innocenza

Il Decreto Legislativo 8 Novembre 2021, n. 188 [testo integrale qui], adegua la normativa italiana al disposto della direttiva UE 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, sulla presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Viene inserito nel Codice di Procedura Penale l'articolo 115-bis, Garanzia della presunzione di innocenza, che al comma 1 recita ...  

È fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Autorità pubbliche, intanto: in sintesi magistrati, PG e ausiliari, niente privati - il processo su Facebook non viene nemmeno intaccato. Poi, con l'Art. 3, comma 1 si modifica il D.Lgs 20 Febbraio 2006, n. 106, art 5 […]

 l'autorità pubblica parla esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano […]

E, infine, ma al perito/CTPM, che gliene cale ?
Intanto il CTPM e il Perito del Giudice sono ausiliari della autorità pubblica citata, quindi soggetti alla norma; nello specifico, attenzione a cosa si scrive, a cosa si dice, dove e quando lo si dice. Si parla sempre di indagato o imputato (o meglio, persona soggetto dell'accertamento tecnico), si scrive e si parla solo nella sede giudiziaria (niente chiacchere, social, stampa, né prima, né durante, né dopo) e si viene chiamati a parlare fuori sede solo da un magistrato (con atto motivato).

Era già così, da sempre,  veramente, ma qualcuno pareva non saperlo.

lunedì 21 dicembre 2020

Natale 2020 - Anno Nuovo 2021

 

Ecco, andiamo avanti, riprendiamo il viaggio come dopo un naufragio un superstite lupo di mare, tanto che je fa' la rovina all'arrovinati, usciti (forse) fuor dal pelago alla riva.
E o Papai Noel está sempre de saco cheio.

 


 

sabato 5 dicembre 2020

... se dovete proprio regalare qualcosa, almeno fatelo bene.

 

I post di fine anno con miei liberi e sfrontati suggerimenti su cosa regalare per le feste, passano sul canale Telegram di peritare.

Più facili da leggere e da trovare, da scrivere, da ricordare.

Per avere gli aggiornamenti in automatico, sottoscrivete al canale.



sabato 24 ottobre 2020

La nomina del C.T.U. con "Giuramento via PEC"

La nomina del C.T.U. con Giuramento via PEC era uno dei temi della mia relazione Le Operazioni Peritali in Remoto presentata all'XI Convegno Nazionale di Grafologia Forense, di Mesagne 2020.

La relazione è in corso editing & aggiornamento per la pubblicazione sulla rivista Perizie su Scritture, ma qui allego un estratto non definitivo della parte che tratta l'argomento del giuramento non presenziale del C.T.U. , scaricabile a questo indirizzo.

Il modello di accettazione dell'incarico, giuramento e istanze contestuali è rilasciato su Licenza CC CC BY-NC-SA (Attribuzione, Non commerciale, Condividi allo stesso modo).

 


 

giovedì 13 agosto 2020

XI Convegno Nazionale dell'Istituto di Grafologia Forense - Mesagne 4/5 Settembre 2020 - Aggiornamenti

 

L’Undicesimo Convegno Nazionale dell’Istituto di Grafologia Forense si terrà da Mesagne nelle giornate del 4 e 5 Settembre 2020, e avrà per tema Le Operazioni Peritali nelle Consulenze e nelle Perizie Grafiche

Rispetto alle edizioni precedenti, il Convegno si svolgerà in telepresenza (online).
Dovremo fare a meno, purtroppo, della cena sociale del Sabato, divenuta parte integrante e caratterizzante dei Convegni di Mesagne - a meno che, insisto nel suggerimento, gli organizzatori non riescano a far pervenire (in solido, così per dire) un calice di Negroamaro e qualche antipastino ai partecipanti.

Per l'iscrizione, potete fare riferimento al sito Sulla Rotta del Sole, sulla cui piattaforma potrete effettuare il pagamento della quota di partecipazione.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla mail contact@sullarottadelsole.it ovvero al numero 3774666296 (anche via Wazzapp).
 
La quota di partecipazione è di Euro 60,00 sino al 26 Agosto 2020, di 80,00€ successivamente.

I posti disponibili sono comunque limitati dalle necessità tecniche.
 
Per quelli a cui servono, sono previsti 6 Crediti Formativi A.G.P.

Il Vostro affezionatissimo Ascanio Trojani parteciperà con la relazione dal titolo Le Operazioni Peritali in Remoto il cui abstract sarà a giorni consultabile sul sito dell'Istituto, insieme a quelli di tutti gli altri Relatori (ve ne darò comunque notizia qui e attraverso il canale Telegram di Peritare).
 
 
 

È oggi disponibile il calendario particolareggiato [salvo modifiche dell'ultima ora] degli interventi, che qui riporto:

XI Convegno Nazionale IGF Online 

Mesagne 4 e 5 Settembre 2020 ore 10-12  17-19

Le operazioni peritali nelle consulenze e nelle perizie grafiche


Venerdì 4 settembre

10.00 -Marisa Aloia: Introduzione e presentazione Convegno

10.15-Lorenzoni Lorella: Insoliti sospetti: inizio operazioni peritali con comparative certe poco credibili.

10.35 -SalvatoreCaccamo: Le operazioni peritali del CTU alla luce dell’art. 195 C.p.c. e loro assoggettamento alla sospensione feriale dei termini.

10.55 -Salvatore Giuliano: Èconsentito al CTU utilizzare grafie di paragone non indicati nei termini di cui all'art.183 CPC?

11.15 -Gennaro Mazza: Convocazione e partecipazione agli accessi.

11,35 -Giovanni Bottiroli: Approcci metodologici alla datazione di documenti. Potenzialità e limiti.

17.00 -Giordano Giuseppe:Presentazione sessione

17.15 -Angelo Vigliotti: Anamnesi clinica, indispensabile per perizie su testamenti: le domande necessarie.

17.35 –Vincenzo Tarantino: La collegialità, a volte elemento necessario nelle consulenze.

17.55 -Marisa Aloia: Falso più falso = vero. Attenzione, validazione ed esclusione nel saggio grafico.

18.15 -RobertoTravaglini: Educazione etico-professionale al lavoro peritale.

Sabato 5 settembre

10.00 - Giuseppe Giordano : Presentazione sessione

10.15 -Erika Giordano -Daniela Petruzzi: Documento in verifica: esame e procedura.

10.35 -SergioFrontini:Ausiliario del CTU e dei CC.TT.PP.

10.55 -Ezio Provaroni: Analisi di documento su fotocopia alla luce della sentenza della Suprema Corte Cassazione n. 12978 del 27.04.2020

11.15 -Ascanio Trojani: Le operazioni peritali in remoto

11.35-Aloia, Cresto, Gallo, Galetta: Department Digital Forensic, Le operazioni peritali nel digitale.

17.00 –Marisa Aloia: presentazione sessione17.15 Andrea Faiello: L'attuale "Sindrome del CTU" alla luce della attuale giurisprudenza di legittimità sui poteri dell’Ausiliario e delle parti e della funzione del Giudice e dei Difensori.

17.35 -Raffaele Caselli: "A dieci anni dalle modifiche al Codice di Procedura Civile introdotte con la Legge n. 69 del 18.06.2009 cosa è cambiato?"

17.55 –Francesco Dellavalle:Le prime cose essenziali da esaminare sul reperto in verifica -da un punto di vista strumentale –in sede di inizio operazioni peritali.

18.15 -Pietro Pastena: La conclusione nelle operazioni peritali.

18.35–Giuseppe Giordano:Conclusioni