Il Decreto Legislativo 8 Novembre 2021, n. 188 [testo integrale qui], adegua la normativa italiana al disposto della direttiva UE 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, sulla presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Viene inserito nel Codice di Procedura Penale l'articolo 115-bis, Garanzia della presunzione di innocenza, che al comma 1 recita ...
È fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.
Autorità pubbliche, intanto: in sintesi magistrati, PG e ausiliari, niente privati - il processo su Facebook non viene nemmeno intaccato. Poi, con l'Art. 3, comma 1 si modifica il D.Lgs 20 Febbraio 2006, n. 106, art 5 […]
l'autorità pubblica parla esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano […]
E, infine, ma al perito/CTPM, che gliene cale ?
Intanto il CTPM e il Perito del Giudice sono ausiliari della autorità pubblica citata, quindi soggetti alla norma; nello specifico, attenzione a cosa si scrive, a cosa si dice, dove e quando lo si dice. Si parla sempre di indagato o imputato (o meglio, persona soggetto dell'accertamento tecnico), si scrive e si parla solo nella sede giudiziaria (niente chiacchere, social, stampa, né prima, né durante, né dopo) e si viene chiamati a parlare fuori sede solo da un magistrato (con atto motivato).
Era già così, da sempre, veramente, ma qualcuno pareva non saperlo.
Nessun commento:
Posta un commento