venerdì 22 aprile 2011

Pagine storiche



There are two main questions, or difficulties, that confront the examiner of an alleged forgery. The first of these is to determine how much and to what extent genuine writing will diverge from a certain type, and the second is how and to what extent will a more or less skillful forgery be likely to succeed and be likely to fail in embodying the essential characteristics of a genuine writing. Here we have the very hearth of the problem, for, at least in some measure, a forgery will be like the genuine writing, and there is also always bound to be some variation in the different examples of genuine writing by the same writer. Incorrect reasoning infers forgery from any variations or infers genuineness from any resemblance.

Albert S. Osborn, The Problem of Proof especially as exemplified in Disputed Documents Trials, Boyd, Albany 1946
Il problema è così posto, quale metodo usare per affrontarlo ?

24 Aprile 2011


© Ascanio Trojani 2011 - Tutti i diritti riservati

Primavera, 
Pasqua di Resurrezione (24 Aprile), 
Pesach (19 Aprile ovvero 14 Nisan 5771).

Auguri a tutti  -  l'orizzonte è libero, approfittiamone.

Grafologia della scrittura tipografica, aggiornamento


Nella puntata del 20 Aprile 2011 della trasmissione "Chi l'ha visto", è giunto un (atteso) richiamo a proposito della rappresentazione della cartolina inviata da Matthias Schepp alla moglie, oggetto di un precedente post.
La "notizia di servizio" è (ovviamente) finita in rete :


Non sono particolarmente d'accordo sul fatto che qualcuno "abbia fatto incappare dei professionisti" ne "l'errore madornale". Se i suddetti professionisti volevano dichiararsi tali , hanno certamente perso una ghiotta occasione per dimostrarlo. 

Ancora non convinti ? 
Guardate allora il video postato dalla collega Marisa Aloia, con il grab dallo schermo mentre si (ri)scrive la cartolina.


Ammissibilità della Perizia e suo valore come prova


Due recentissime sentenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, ribadiscono l'orientamento circa il valore della perizia come "prova", e sulla ammissibilità o meno della perizia (d'ufficio) nel  dibattimento penale.
La perizia è sempre "prova neutra", che non è né a carico né a discarico dell'imputato, è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rimessa al potere discrezionale del Giudice, che al più dovrà fornire una logica motivazione all'eventuale diniego.
Le due sentenze sono la n. 5295/11 della VI sezione penale e la successiva 12757/11 della II sezione; in particolare l'eventuale, motivato, diniego da parte del Giudice ad ammettere perizia nel dibattimento non costituisce motivo di ricorso per Cassazione.
Nella lettera, della 5295/11, dell'11 Gennaio 2011 : "La  mancata assunzione di prova decisiva,  quale  motivo  di ricorso per cassazione, può essere dedotta solo in relazione a mezzi di prova di cui sia stata legittimamente chiesta l'ammissione a norma dell'art.  495  c.p.p.,  comma  2, il  quale  stabilisce  il  diritto dell'imputato  all'ammissione delle prove indicate a  discarico  sui fatti  costituenti  oggetto delle prove a carico.  Va  però  subito chiarito  che il diritto alla controprova non può avere per  oggetto l'espletamento di una perizia, essendo essa per antonomasia mezzo  di prova  neutro, non classificabile né a carico né a discarico, oltre che sottratto alla disponibilità delle parti, e rimesso, invece,  al potere  discrezionale  del  giudice. Pertanto  la  perizia  non  può ricondursi al concetto di "prova decisiva", la cui mancata assunzione possa  costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d)."
Una meditazione sul fatto che la perizia non è né provaverità rivelata e incontestabile ma mero strumento gnoseologico a disposizione della formazione del libero convincimento del Giudice, potrebbe spegnere alcuni ardori (o pruriti, secondo altre opinioni) manifestati da alcuni.

lunedì 18 aprile 2011

Revisione del processo e novità della prova scientifica


La prima sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza numero 15139 del 13 Aprile scorso, deliberando sull'ammissibilità della revisione di un processo di fronte alla applicazione di un "nuovo metodo scientifico"  scoperto o applicato successivamente alla definizione del processo stesso, ha anche definito un metodo di valutazione delle nuove prove da parte del Giudice.

Secondo i Giudici, la revisione del processo, dopo condanna passata in giudicato, è in generale ammessa se - successivamente - sia stato scoperto o definito un "nuovo metodo scientifico" per la valutazione delle prove. In tal proposito la prima sezione critica la giurisprudenza pregressa, che considerava la nuova perizia quale "mero apprezzamento critico di elementi già esaminati e valutati in giudizio" anche se condotta con metodi nuovi, giacché la scienza è contraddistinta dalla incompletezza e dalla provvisorietà delle acquisizioni conoscitive raggiunte. "Ciò comporta, quindi, che anche il giudizio di revisione debba confrontarsi con la nuova prova scientifica, per tale dovendosi intendere il mezzo ad efficacia dimostrativa che utilizza il mezzo scientifico per accertare il fatto ignoto, ed è preordinato a procurare, nell'ambito di un procedimento che coinvolge le parti in un serrato contraddittorio tecnico, un sapere al giudice in relazione ad un'evenienza di cui non gli è più possibile la diretta percezione. [...] la novità della prova scientifica può essere correlata all'oggetto stesso dell'accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato, successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali. In questo secondo caso al giudice spetta stabilire se il nuovo metodo applicato alle emergenze processuali già acquisite sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati cosi conseguiti, o da soli o insieme con le prove già valutate, possano far sorgere il ragionevole dubbio della non colpevolezza della persona di cui è stata affermata la penale responsabilità con una sentenza passata in giudicato”. 

Il Collegio ha dettato le attività a carico del Giudice chiamato a decidere su una revisione a seguito della applicazione di una nuova prova scientifica :

" a) l'apprezzamento della novità del metodo introdotto; 
b) la valutazione della sua scientificità; 
c) l'applicazione del nuovo metodo scientifico alle risultanze probatorie già vagliate, alla stregua delle pregresse conoscenze, nel processo già celebrato; 
d) il giudizio di concreta novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo: 
e) la loro valutazione nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio allo scopo di stabilire se essi sono idonei a determinare una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta. "

Annoto, in margine, come tale sentenza si avvicini alla giurisprudenza statunitense corrente, che attribuisce al Giudice il ruolo di gatekeeper nell'ammissione e nella valutazione della prova scientifica.

sabato 16 aprile 2011

La grafologia della scrittura tipografica


Poche settimane fa, la trasmissione "Chi l'ha visto", trattando della scomparsa delle gemelle Alessia e Livia Schepp, mostrava il testo, in italiano, della prima cartolina inviata dal padre,  Matthias Schepp, alla moglie.
Un fermo immagine dal servizio è qui riprodotto :


Palesemente non l'originale, ma una immagine finalizzata all'argomentazione televisiva. Osservate la diversità di risoluzione tra scritta e stampato della cartolina, gli allineamenti della scritta perfettamente regolari, l'uniformità delle aste e delle terminazioni, la dimensione esatta dei puntini delle lettere e dell'ellissi sulla terza riga, la misura dell'interrigo. Allineamenti, aste, terminazioni, interrigo : lingua da lettering, da tipografia, perché di lettering si tratta, non di scrittura manuale, di handwriting.
Questa immagine, inoltre, circola solamente in Italia, solo successivamente alla trasmissione de quo, e non ve n'è traccia nei media svizzeri o tedeschi; provate a cercare con Google Images o con Tineye.
Non si vedono poi, francobollo, indirizzo del destinatario, timbri postali, ma non essendo una condizione necessaria per l'esistenza dell'oggetto "cartolina postale" (possono essere sull'altra faccia del foglietto, o potrebbe essere stato inviata in busta) teniamolo a parte.

Chiaro, pacifico, convinti ?
Sembrerebbe di no : Marisa Aloia mi ha segnalato che da un po' di tempo circolano alcune analisi (soi-disant) grafologiche  della scritta mostrata a "Chi l'ha visto", assunta tél quél come scrittura di pugno di Matthias Schepp, e da dette analisi si pretenderebbe di ottenere informazioni sulla personalità e sullo stato emotivo del suicida.
Analizzare la scrittura di una persona deceduta con lo strumento grafologico è una parte importantissima dell'autopsia psicologica (il tentativo di ricostruire il profilo psicologico di una vittima attraverso varie fonti ante-mortem). Un altro esempio  recentissimo viene dall'esame della scrittura nelle ultime lettere del Mass-Murderer del Realengo, raffrontate con scritture di periodi precedenti.
Sembra una paratautologia, ma il campione della grafia che viene esaminata deve certamente appartenere alla persona in esame, non a terzi, magari al giornalista che ha copiato il testo di una lettera che gli è stato impedito di fotoriprodurre, o magari un allestimento scenico a fini televisivi.

Eppure, nel caso di Schepp, dove la scrittura è palesemente generata da un DTP, non da una mano, questo è accaduto.
Iliprandi, Lefebure ? E ched'è ? .. 'n farmaco nòvo?

Convertiamo la nomenclatura tipografica in qualcosa di più vicino alla grafologia: gli allineamenti di base perfettamente regolari e modulati, l'uniformità innaturale del tratto , i tratti finali uniformi, la forma esatta dei puntini delle lettere e dell'ellissi sulla terza riga, l'allineamento innaturale di quest'ultima, la completa sovrapponibilità di gruppi letterali (esempio : il gruppo ta).
La mano non è una macchina, si legge nelle premesse preconfezionate da tagl'incolla ossessivo-compulsivo che si vedono nelle consulenze di basso livello, e come al solito questa premessa non viene poi applicata nel seguito dell'indagine.
Le lettere sono diverse tra loro, mi dite ?
Dal 2002 (siamo nel 2011, ricordatelo) tutte le librerie di font per computer sono  disponibili nel formato Open Type; tra le altre cose, il formato permette di "ottenere effetti tipografici avanzati".
Uno di tali effetti avanzati è la realizzazione in digitazione delle legature tra caratteri : "Nella calligrafia ed in tipografia, una legatura è composta dall'unione di due o più lettere, quasi sempre unite in una forma o glifo. Le legature di solito rimpiazzano due caratteri che condividono dello spazio e fanno parte di una categoria più ampia di caratteri chiamata di forma contestuale, ovvero che assumono una specifica forma a seconda del contesto nel quale vengono inseriti, ovvero delle lettere che precedono e seguono oppure degli spazi." (Wikipedia, così si trova subito).
Finalmente si spiega quel misterioso box nei settaggi dei word processor o DTP : "attiva legature".
Ritorniamo alla cartolina : ta, te, ti, to, tu al momento della digitazione vengono automaticamente sostituiti da una forma legata (in tipografia si chiama glifo), adatta al contesto:  te, legate in basso, ta, to legate in alto col taglio della t, eccetera.

Una analisi di un font, o comunque di un elaborato grafico, con gli strumenti della grafologia è certamente eseguibile. Si pensi solo alla valenza della impostazione, della direzione, dell'inclinazione, della dimensione, della continuità e della forma : vi siete mai chiesti perché il logo Coca-Cola è ascendente, inclinato, grande, legato, arrotondato, nutrito ?
Niente di nuovo, comunque: cercate lo studio di Manuel Moreno, Grafología y Diseño Gráfico Publicitario.

Non di Matthias Schepp si parli però; al più delle intenzioni comunicative dei grafici e dei sistemisti di Adobe, Monotype, Linotype.

L'attenzione non è qualcosa che di deve applicare solo quando "è esplicitamente richiesto dal quesito".

mercoledì 13 aprile 2011

Mediazione Obbligatoria nel Contenzioso Civile e Commerciale e Consulenza Tecnica


Lunedì 21 Marzo 2011 è entrata in vigore la mediazione obbligatoria nel contenzioso civile e commerciale, creata dall'art. 60 della Legge 28 Giugno 2009, numero 69, attuata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010.
Non è questo il posto dove spiegare nei particolari le intenzioni di chi l'ha istituita, di chi vi si oppone, del come vorrebbe funzionare. Per questo si veda ad esempio,  il manuale di Elisabetta Mazzoli ed altri, edito da Maggioli.
La mediazione (o conciliazione, o mediaconciliazione, o addirittura arbitrato - la chiarezza nomenclatoria è un bel sintomo!) è atto preventivamente obbligatorio prima di adire un Tribunale per una lunga e vaporosa serie di materie, dal Condominio al contenzioso sul Risarcimento Danni, senza un limite superiore di importo di causa. 
Un sacco di problemi, a mio parere, a cominciare proprio dalla diffusa incertezza su come chiamarla: anche fonti insospettabili scrivono di arbitrato
Il fatto che non venga fissato un limite superiore nell'importo di causa sta a significare che la mediaconciliazione (sic) non è diretta solo alle cause bagatellari, che sarebbero in linea di principio quelle che ingolfano i Tribunali.
Il servizio di mediazione preventiva e obbligatoria viene fornito da entità sostanzialmente private, secondo modalità di ammissione quantomai lasche: non è una impressione, infatti, che l'operazione somigli ad un tentativo di privatizzazione della Giustizia. E proprio in queste ore, cominciano ad essere dirette alla Corte Costituzionale le prime eccezioni, equamente divise tra la obbligatorietà della mediazione quale presupposto per adire al Tribunale e le regole di formazione delle entità mediatrici.
Altra cosa che appare quantomai dubbia è la obbligatorietà della mediazione preventiva. La risoluzione alternativa delle controversie dovrebbe sottostare ai principi di volontarietà, riservatezza e neutralità, che qui non sono proprio rispettati. 
La norma è ambiguamente snella, lasciando troppe cose alla discrezione del singolo organismo di mediazione. 

Consideriamo brevemente il punto che ci interessa, la consulenza tecnica. Almeno teoricamente, la procedura non dovrebbe discostarsi troppo da quella già nota nel caso di arbitrato civile, anche se con i caveat già accennati.
L'articolo che ci interessa è il numero 8 del citato Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010. 
Al primo comma, si osserva che nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari
Bene, e chi mi certifica le specifiche competenze tecniche, se la norma che regola l'ammissione al ruolo di mediatore non ne fa alcun cenno? Chi mi consente di ricusare un mediatore a mio parere non competente?
Se di cause bagatellari si fosse trattato, di consulenza tecnica non se ne doveva nemmeno parlare, ma la norma non fissa un limite oltre al quale la competenza naturale è del Tribunale. 
Nel caso (quarto comma dell'art.8) che non si possa procedere con al nomina di mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti preso i tribunali.
Consulenti, recita la norma, quindi gli iscritti agli elenchi del Tribunale Civile, sembrerebbero esclusi quelli del Penale, se il Decreto assume la nomenclatura dei Codici. E se la specifica competenza non la si ritrova in detti elenchi? Non sembra prevista la facoltà del mediatore a ricorrere ai docenti universitari o a laboratori statali (non solo RIS, ma anche le Belle Arti, le Agenzie per la tutela del territorio, eccetera), se l'importanza del caso lo richiede. Ma non c'è la limitazione alle cause bagatellari, perché si pone allora tale vincolo?
L'ultima frase del quarto comma, che parla di onorari, rinvia ai singoli regolamenti di procedura dell'organismo. Ci piacerebbe credere che non verremo liquidati secondo la L. 319.
Piuttosto, non trovo norme che concedano a terzi l'accesso agli elenchi del Tribunale; dov'è la deroga alle norme sulla riservatezza dei dati personali, che pure vengono invocate ogni volta che si chiede l'accesso a tali elenchi, ad esempio per motivi sindacali ? 
La natura pubblicistica del'incarico vale solo quando si devono fissare gli onorari, almeno finora.

venerdì 8 aprile 2011

Pagine storiche


L'écriture a des lois. Quoi que puissent en penser les esprits superficiels, l'acte d'écrire, qui se décompose en une serie de gestes presque inconscients, ne s'accomplit pas au hasard et ne reflète pas non plus un caprice perpétuel de l'ésprit ou de la main.

Edmund Solange-Pellat, Les Lois de l'Écriture, Librairie  Vuibert, Parigi 1927
La copia illustrata è la mia, originale; non lo si trova in giro, nemmeno su Google Books. Potete provare a cercarlo nelle librerie residuali o antiquarie, e preparatevi a pagarlo per ciò che vale, tanto.

martedì 5 aprile 2011

CTU nel processo civile, "relazione da trasmettere alle parti"

 
Oggi, son dieci volte in un mese che vedo "relazioni provvisorie", "bozze", "proposte di relazione" e via fantasiando.
Ripeto, sottolineo, gioco alla vox clamantis.

Art. 195 CPC , novellato :  [...] La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa  all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
 
La relazione de quo [de cuius per gli assorti] è la relazione finale.
Non la bozza, la relazione provvisoria, la relazione temporanea, la relazione in itinere , la proposta di relazione. Una proposta di relazione potrebbe avere una ragion d'essere in una mediazione, una conciliazione, un laudo unanime, ma qui non è proprio il caso.
È la relazione finale, che non potrà essere più modificata. La relazione che si manda alle parti deve essere completa in ogni sua parte, risposta motivata al quesito compresa.
 
Le osservazioni delle parti, e la sintetica valutazione delle stesse, sono atto successivo. Non sono le "note" pre-novella, sono osservazioni (leggi: controdeduzioni, precisazioni, scritto in sostegno, etc) alla relazione finale. 
 
Le "note" pre-novella esistono ancora, certo, sono le istanze che i CTP possono proporre al CTU (o Perito).

sabato 26 febbraio 2011

Farsi pagare, senza ritardi


In un recente post, s'era scritto della nuova Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Sinteticamente, viene generalizzato il limite massimo di 30 giorni per i pagamenti di fatture per beni e servizi, sia per il settore pubblico che per quello privato, ammettendo limitatissime eccezioni solo in circostanze specifiche e comunque non oltre il termine di 60 giorni, a meno di clausole contrattuali specifiche che non costituiscano un contratto leonino
Per il settore pubblico la Risoluzione è particolarmente rigida, imponendo l'invalicabililità del termine dei sessanta giorni, oltretutto limitato solo al settore della sanità.
Nel caso di ritardato pagamento, si applica automaticamente un tasso di interesse non inferiore all'8%, ed una somma non inferiore ai 40€ per coprire i costi di recupero del credito (foss'anche per il semplice sollecito).
La Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 23 Febbraio scorso. 
Da tale data, i singoli Stati hanno due anni per  recepire la Direttiva nella propria legislazione.

lunedì 14 febbraio 2011

Saggio d'interesse per i ritardati pagamenti, 2011

 
 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel Comunicato dell'8 Febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 31 dello stesso giorno, ha reso noto che  per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2011 il saggio d'interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui all'articolo 5 del DL 231/2002, al netto della maggiorazione ivi prevista, e' pari all'1 per cento.

Ricapitolando : le fatture di cui al DL 231/2002, si pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso BCE maggiorato di sette punti; si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra.
Il saggio da applicarsi è quindi dell'otto per cento (1+7). 


mercoledì 9 febbraio 2011

AUT 45


E dopo l'AUT 18, metterò mano alla scheda dell'AUT 45, nato come bimotore da osservazione ed appoggio tattico, ostacolato nella sua realizzazione dalle contrastanti pretese del Ministero, e dalla opposizione dello stesso Muzio Macchi.
L'AUT 45 rimase allo stato di pre-prototipo; fatte le prove nella galleria del vento, nel 1939 erano in costruzione la cellula di rottura e due apparecchi di volo, ma la sostituzione al posto di sottosegretario all'Aeronautica di Valle con Pricolo, cambiò la politica del Ministero.
La prima dichiarazione di Pricolo fu, infatti, la celebre : "Basta con la costruzione di aeroplani, ne abbiamo già troppi. Quelli che ci mancano sono gli hangars."
All'AUSA giunse poco dopo una nota ufficiosa: "Dopo questi sette S79 che avete in costruzione non ne saranno ordinati più: di aeroplani ve ne sono già abbastanza. Pensate perciò ad avviare l'attività della ditta verso altri campi: il Fabbriguerra vi consiglia letti in ferro e carrozzelle da bambini."  (da La Coda di Minosse)

Era il Novembre del 1939. Il 10 Giugno del 1940 l'Italia entrò in guerra, con troppi aeroplani, come sappiamo.


© Ascanio Trojani 2011 - Tutti i Diritti Riservati

AUT 18


Alla fine, comincio ad essere in grado di mettere un po' d'ordine nei miei archivi e di cominciare a completare le pagine del mio sito, in particolare la sezione storica.

Si riprende dall'archivio di Felice Trojani, e dall'AUT 18, aereo da caccia la cui (lunga) storia, descritta ne La Coda di Minosse, è spesso presa a testimonianza dello stato dell'industria italiana prima dell'inizio della seconda guerra mondiale.
Per anticipazione, tre trittici delle successive versioni del T18, dalla prima del 1934 (biposto, carrello retrattile, interamente metallico, mitragliatrici nelle ali) alla versione consegnata per i collaudi al Ministero, nel 1939. La versione con gli "scarponi" era stata disegnata per soddisfare una pretesa del Ministero, che lamentava l'alto costo del carrello retrattile.







© Ascanio Trojani 2011 - Tutti i Diritti Riservati




giovedì 27 gennaio 2011

Termini di deposito, attenzione alle novità (che novità ormai non son più, ma qualcuno non se ne è ancora accorto)

 
È più di un anno che sono entrate in vigore le  modifiche della L. 69/2009, precisamente dal 4 Luglio 2009, ed ormai si comincia a lavorare prevalentemente su quella base. 
Due particolari sembrano, però, non essere ancora stati recepiti.
 
Primo, la L. 69/2009 modifica il secondo comma dell'art. 52 (Aumento e Riduzione degli Onorari), del Testo Unico Spese di Giustizia : Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.
Di un terzo (33,33%), non più di un quarto (25%) come era in precedenza. Attenzione al calendario, presentate le necessarie e documentate istanze di proroga, e presentatele nei termini.
 
Secondo, il novellato art. 195 CPC ora recita :  [...] La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa  all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
La relazione de quo, è la relazione finale, non la bozza, la relazione provvisoria, la relazione temporanea, la relazione in itinere o come altro la si chiama fantasiosamente in giro. È la relazione finale, che non potrà essere più modificata.
Pertanto, la relazione che si manda alle parti deve essere completa in ogni sua parte, risposta motivata al quesito compresa.
Le osservazioni delle parti, e la sintetica valutazione, sono atto successivo. Non sono le "note" pre-novella, sono osservazioni (leggi: controdeduzioni, precisazioni, scritto in sostegno, etc) alla relazione finale. 
Le "note" pre-novella esistono ancora, certo, sono le istanze che i CTP possono proporre al CTU (o Perito).
(Acché tanto? Per risparmiare il rinvio di udienza "per esame e controdeduzione".)

sabato 15 gennaio 2011

Sesto anno - sulla periziabilità dei documenti fotoriprodotti


Per dimostrare praticamente le motivazioni che ostano all'espressione di pareri di autenticità su documenti fotoriprodotti (tra cui quelli fotocopiati), qualche tempo fa (siamo al sesto anno di repliche) avevo predisposto un piccolo esperimento, riassunto nell'immagine che segue.
Una sola delle tre scritture è "vera"; le altre due sono ricostruite con alcuni programmi di elaborazione numerica delle immagini, quindi "false", almeno per i fini che in questo momento interessano.



Ad oggi, nessuno è ancora riuscito a fornire un parere motivato su quale sia "autentica" e quali siano "false". Per chi vuole, sono disponibili a richiesta le immagini in alta risoluzione.
In conclusione, non è possibile esprimere pareri completamente motivati su fotoriproduzioni : tali pareri sono sempre sottoposti ad una riserva intrinseca ed ineludibile, ed a nulla valgono le riserve platoniche che ogni tanto rispuntano dalle nebbie.

A rigore, il parere tecnico su fotoriproduzioni dovrebbe essere sempre espresso previa decisione del Giudice o del Magistrato, in merito all'origine della riproduzione in esame, e sotto tale ipotesi (fotoriproduzione di documento che esiste nella realtà, giusta la decisione del Giudice o del Magistrato) il parere dovrebbe essere prodotto.
Il Giudice o il Magistrato, cioè, decidono sulla validità dell'origine di un documento fotoriprodotto, e consento acché possa essere acquisito come elemento in verifica o (e questo è un altro aspetto troppo spesso trascurato della questione) o come elemento comparativo.
Il Giudice, cioè, deve fornire una autorizzazione motivata perché un documento fotoriprodotto possa essere utilizzato, anche come comparativa.
Rientrano in questo ambito i documenti autenticati da pubblico ufficiale, dal Notaio in giù ; la fotoriproduzione deve sostanzialmente presentare una catena di custodia successiva alla sua creazione, che sia trasparente ed ininterrotta, si deve sapere da dove e da chi è stata fatta la copia, e che giri ha fatto prima di entrare in un fascicolo.

A ciò si deve aggiungere, che qualora si accerti la presenza di differenze non giustificabili, queste hanno valore assoluto (se rilevate) nell'esprimere un parere di non autenticità.

domenica 9 gennaio 2011

Sul saggio grafico, nel processo civile


In un post precedente ho scritto del saggio grafico rilasciato nell'indagine e nel processo penale, in particolare sulla possibilità dell'indagato o imputato di astenersi dal rendere saggio grafico.

Per quanto attiene la procedura civile, è necessario ricordare che esiste una precisa disposizione (art 219 CPC, II comma) in merito alla possibilità di non rilasciare saggio grafico (anzi di rilasciare scrittura di comparazione).

L'art 219 CPC (Redazione di Scritture di Comparazione), recita : Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico. Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere, la scrittura può ritenersi riconosciuta.

Intanto, si noti che è il giudice quello a cui si rilascia scrittura di comparazione, non il CT. lI CTU può subentrare su delega del giudice stesso, indicata sul quesito.

La norma in oggetto, però, è apparentemente poco applicata; chi ha notizia di una CTU sospesa  perché l'interessato non si presenta a rilasciare saggio grafico (ed implicitamente riconosce la scrittura impugnata), me lo faccia sapere, perché è un caso estremamente raro.
Nella quasi totalità dei casi, la CTU va avanti anche senza il saggio dell'interessato, purché (e qui sta una delle chiavi interpretative) vi siano altre scritture (di provenienza certa) comparative. 
Il giudice, nella maggior parte dei casi, preferisce avvalersi comunque dell'apporto conoscitivo della Consulenza Tecnica, e consente che questa venga comunque svolta - sempreché vi siano altre scritture comparative utili, si ripete.

 

sabato 25 dicembre 2010

giovedì 16 dicembre 2010

Agenda Crimine.it 2011


È disponibile l'Agenda di Crimine.it per il 2011 ! ...


Quest'anno l'Agenda si espande su Inernet, attraverso il Calendario e la toolbar dedicati.
Per l'anteprima della toolbar e per l'installazione nel vostro browser (Firefox, Flock, Safari, ed anche IE se proprio ... ) seguite i collegamenti :


mercoledì 15 dicembre 2010

Farsi pagare, i chiarimenti in sede civile (e penale)


Era già noto il disposto dell'art. 29 del DM 30 Maggio 2002 : Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. La norma vale per tutti i percorsi di giudizio, civile, penale, lavoro.

Sostanzialmente, quello che vi vien pagato, comprende tutte le udienze, per tutti i gradi di giudizio alle quali sarete chiamati a comparire, tutti i chiarimenti, tutte le risposte.
Il fatto che si venga chiamati a testimoniare, magari dieci anni dopo, con un preavviso di dieci ore (dalla sera alle ore di rito mattutine), senza nemmeno sapere su che cosa, perché magari è cambiato il nome degli attori o degli imputati, qui non rileva.
Se conteggiamo le ore passate in udienza (o ad attenderla), i due euro e spiccioli netti che ci vengono dati, si riducono ulteriormente.

Aggiungo una sentenza della III Sezione della Suprema Corte, la 4655 del 20 Marzo 2006: nella liquidazione del compenso al C.T.U. i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, che è l'oggetto della consulenza. Sono, infatti, una attività complementare, integrativa e necessaria, che il C.T.U. è tenuto a svolgere qualora gli venga richiesto (il che normalmente accade quando la relazione depositata non viene ritenuta esaustiva), e quindi per  detta attività, non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica.

Nella lettera della motivazione : [...] il mancato riconosci­mento di un compenso separato per i chiarimenti non è dipeso né dall'entità del compenso liquidato per la consulenza espletata, né da una valutazione di non esaustività di tale consulenza, ma dall'avere il Tribu­nale correttamente considerato, come si desume dalla motivazione del provvedimento impugnato, che i chiari­menti non costituiscono un'attività ulteriore ed estra­nea rispetto a quella già espletata e remunerata, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il C.T.U. è tenuto tutte le volte in cui ne faccia richiesta la parte interessata, il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva.

È altresì evidente, che i supplementi di perizia/consulenza sono, invece, attività ulteriore alla consulenza/perizia depositata, e che quindi vanno regolarmente remunerati.

domenica 12 dicembre 2010

Farsi pagare, con o senza aumento


Rammentando,
le prestazioni d'ufficio vengono pagate secondo i criteri stabiliti nella L. 8 Luglio 1980, numero 319, e tenendo conto del Titolo VII del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia (il DPR 30 Maggio 2002, numero 115).

Secondo la Legge 319, gli onorari possono essere aumentati :
   - per urgenza (art.4) : l'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni - questo articolo è però in contrasto con l'art. 51, comma 2, del T.U.S.G. (vedi nel seguito);
   - per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (art. 5) gli onorari possono essere aumentati fino al doppio ;
   - per gli incarichi collegiali, vale l'Art. 6 : il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio.

Secondo il Titolo VII del T.U.S.G. , tra le altre cose, all'art. 51 (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili), si stabilisce che :
   1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
   2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

Il disposto del II comma è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 4 della L. 319, che prevede un aumento dal 50% al doppio in caso di urgenza; inoltre, si stabilisce che l'urgenza deve essere dichiarata con decreto motivato dal Magistrato.

Il successivo art. 52 (Aumento e Riduzione degli Onorari), al primo comma ripete quanto già stabilito dalla 319, art. 5 per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà nelle quali gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
Al secondo comma, vi è una novità introdotta dalla L. 18 VI 2009, numero 69, in merito al completamento della prestazione nei termini stabiliti : Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.

Di un terzo (33,33%), non più di un quarto (25%) come era in precedenza. Io ve l'ho detto, occhio al calendario.